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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2955/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2955/2023 promossa da: nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e residente in [...]
51/interno 7, elettivamente domiciliato in Livorno – Via Ricasoli n. 82, presso lo studio dell'Avv. Eloisa Viggiani
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] CF Controparte_1
residente in [...]–Collesalvetti (LI) rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. Federica Boccacci
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti pagina 1 di 3 conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 28.10.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] in data [...] dalla Persona_1 convivenza more uxorio con la resistente, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. In data 8.1.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. La causa veniva istruita mediante CTU espletata dalla dott.ssa diretta a Per_2 verificare le capacità genitoriali delle parti e a determinare le migliori condizioni di affidamento e collocazione della minore, nonché mediante acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali incaricati di organizzare percorsi di sostegno in favore del nucleo familiare. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore e chiedevano di definire il procedimento con la conferma dei provvedimenti provvisori già emessi a seguito della CTU. Il Giudice Relatore, quindi in data 20.11.2025, rimetteva la causa in decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento possono essere recepite, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
pagina 2 di 3
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) La minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
2) la minore starà con il padre due gg. alla settimana, martedì e mercoledì, nonché a finesettimana alternati dal sabato alla domenica;
3) il padre verserà un contributo di mantenimento di € 150,00, oltre Istat entro il 5 di ogni mese;
4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
5) l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
dichiara interamente compensate le spese di lite e pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
Livorno, 21.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2955/2023 promossa da: nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e residente in [...]
51/interno 7, elettivamente domiciliato in Livorno – Via Ricasoli n. 82, presso lo studio dell'Avv. Eloisa Viggiani
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] CF Controparte_1
residente in [...]–Collesalvetti (LI) rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. Federica Boccacci
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti pagina 1 di 3 conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 28.10.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] in data [...] dalla Persona_1 convivenza more uxorio con la resistente, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. In data 8.1.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. La causa veniva istruita mediante CTU espletata dalla dott.ssa diretta a Per_2 verificare le capacità genitoriali delle parti e a determinare le migliori condizioni di affidamento e collocazione della minore, nonché mediante acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali incaricati di organizzare percorsi di sostegno in favore del nucleo familiare. Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore e chiedevano di definire il procedimento con la conferma dei provvedimenti provvisori già emessi a seguito della CTU. Il Giudice Relatore, quindi in data 20.11.2025, rimetteva la causa in decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento possono essere recepite, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
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PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) La minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
2) la minore starà con il padre due gg. alla settimana, martedì e mercoledì, nonché a finesettimana alternati dal sabato alla domenica;
3) il padre verserà un contributo di mantenimento di € 150,00, oltre Istat entro il 5 di ogni mese;
4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
5) l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
dichiara interamente compensate le spese di lite e pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
Livorno, 21.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
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