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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1916/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1916/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1 novembre n. 11, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Paoli e Rita Vargiu ed eletti- vamente domiciliata presso il loro studio in Prato, P.le Falcone e Borsellino n. 4
Attrice contro
(C.F. ), residente in Campiglia Marittima (LI) CP_1 C.F._2 in Via delle Caldanelle n. 74, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Toia presso il cui studio sito in Firenze, Viale B. Segni n. 8 è elettivamente domiciliato
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni, artt. 2043 e 2059 cod. civ. – risarcimento danno endoconiuga- le
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte attrice:
1 “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare la respon- sabilità ex art. 2043 cc del signor per i fatti di cui in narrativa nei con- CP_1
fronti della signora - in subordine, accertare e dichiarare la respon- Parte_1
sabilità ex art. 2059 c.c, del signor per i fatti di cui in narrativa nei con- CP_1
fronti della signora - per l'effetto condannare il signor Parte_1 CP_2
[.
al pagamento di tutti i danni patiti e le spese sostenute dalla signora Controparte_3
[.
che di seguito si ripartano: il danno biologico del 12%, con la personalizzazione massi- ma pari ad € 43.799,00, il danno relativo all'afflizione del coniuge abbandonato e tradito che richiede il ristoro del danno esistenziale e del danno endoconiugale che superano la soglia di tollerabilità e che si traducano, per le modalità in cui si è svolta la condotta del signor e per la gravità dello sconvolgimento della signora CP_1 Parte_2
nella violazione di diritti costituzionalmente protetti quali la salute, l'onore e la
[...] dignità e che si quantificano in € 50.000,00 in via equitativa, o nella somma maggiore o minore ritenuta in giustizia, oltre € 5.310,00 per tutte le spese mediche sino ad oggi soste- nute. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per parte convenuta:
“NEL MERITO: - in tesi: affinchè il Tribunale di Livorno, ogni deduzione ed eccezione re- spinta, voglia rigettare la domanda di parte attrice per l'intervenuta prescrizione del dirit- to e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ipotesi: nella non creduta ipo- tesi che fosse accolta la domanda attrice, quantificare il risarcimento del danno sulla base degli alligata et probata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva di- Parte_1 nanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 1° dicembre 2023, l fi- CP_1
ne di accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.
o, in subordine, dell'art. 2059 cod.civ. per i danni dalla stessa subiti a causa del comporta- mento dell'odierno convenuto in costanza di rapporto coniugale e, pertanto, per vederlo condannare al risarcimento dei danni patiti quale diretta conseguenza dei fatti illeciti avve- nuti e così ripartiti: un danno biologico del 12% pari ad € 43.799,00 con personalizzazione
2 massima, danni esistenziale ed endoconiugale dovuti all'afflizione per l'abbandono e il tradimento e tali da superare la soglia di tollerabilità andando a violare diritti costituzio- nalmente garantiti quali salute, onore e dignità, quantificabili in € 50.000,00 in via equitati- va o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a € 3.866,71 per spese me- diche sostenute e oltre vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
- e avevano contratto matrimonio in data 07.07.2012 Parte_1 CP_1
trascorrendo serenamente il matrimonio fintanto da programmare una gravidanza;
tuttavia il saputo dell'avvenuto concepimento, a ottobre 2014 lasciava la per ri- CP_1 Parte_1
contattarla tramite e-mail solo in data 14.10.14 scusandosi del proprio comportamento;
ne conseguiva uno stato di sconforto e stress per la la quale intraprendeva un lungo Parte_1
e costoso percorso di psicoanalisi presso la Dott.ssa che attestava la pre- Persona_1
senza nella donna di un disturbo depressivo maggiore, in linea con il Manuale Diagnostico
e Statistico dei Disturbi Mentali, dovuto al trauma dell'improvviso abbandono, in stato di gravidanza, da parte del marito;
disturbo emotivo che, dopo 9 anni, ancora non poteva rite- nersi superato e che anzi aveva portato la a rivolgersi, quale specialista, anche Parte_1
allo Psichiatra il quale valutava la presenza di un disturbo dell'adattamento Persona_2
con sintomi depressivi con caratteristiche di persistenza andando a delineare un danno bio- logico permanente di natura psichica valutabile nella misura dell'11-12%;
- la riteneva la condotta del marito, caratterizzata da totale indifferenza, grave e Parte_1
immorale, riconducendo a tale comportamento la propria decisione di interrompere la gra- vidanza;
- la introduceva, quindi, in data 29.01.2016 procedimento di separazione giudi- Parte_1
ziale davanti al Tribunale di Firenze (RG 1448/2016) che si concludeva (sentenza n.
2810/2019) con la pronuncia di separazione ed addebito della stessa al CP_1
-inoltre, l'odierna attrice asseriva di esser venuta a conoscenza dopo l'abbandono (precisa- mente in data 12.07.2017 tramite e-mail della sorella contenente foto Parte_3
presenti sul profilo Facebook della signora di una relazione extraconiu- Parte_4
gale del con la attuale compagna del convenuto e con la quale il CP_1 Parte_4
veva successivamente avuto una figlia ( nata il [...]); - da quanto ri- CP_1 Per_3
sultante pubblicato sul social network si poteva evincere che i due si frequentassero già a
3 partire dal 18.10.2014, data in cui si trovavano a cena insieme a un gruppo di amici (e così anche in data 24.12.2014), risultando i due nello stesso luogo (Figline Valdarno) a Capo- danno e ancora insieme il 5.01.2015 e così, in diverse gite fuori porta, fino al 16.08.2016 quando veniva scritto dalla “ già passato un anno!” in riferi- Parte_4 CP_1
mento al loro viaggio a Creta;
tutto quanto precedentemente all'udienza presidenziale tenu- tasi in data 15.9.2016;
- in merito, poi, all'interruzione della gravidanza la precisava che, avendo lei Parte_1
gruppo sanguigno RH- (negativo), rischiava nell'eventualità di una seconda gravidanza di incorrere in aborto spontaneo del feto.
Tanto premesso in fatto, parte attrice in diritto riteneva che il comportamento serbato dal ntegrasse violazione dei doveri di coabitazione e assistenza sia morale che mate- CP_1
riale dal marito in costanza di matrimonio;
ad avviso della attrice tale condotta sarebbe stata talmente grave (come confermato con la sentenza di separazione con addebito) da integrare i requisiti di illecito ex art. 2043 c.c. poiché offensivo della dignità e dell'onore della perso- na.
L'attrice riteneva la sussistenza nel caso di specie di un danno “endoconiugale” ex art. 2059
c.c. derivante dalla violazione dei doveri coniugali (Cass. n. 26383/2020; Cass. 6598/2019;
Cass. 18853/2011). Da qui, l'asserito diritto della ad essere risarcita delle Parte_1
spese sostenute per il sostegno della Dott.ssa del danno biologico subito Persona_1
pari al 12% (così relazione del Dott. ), nonché dei danni esistenziale, fisico e psi- Per_4 cologico per un totale di € 50.000, salvo maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche sostenute (€ 3.866,71).
Instauratosi il contraddittorio, contestava integralmente le pretese CP_1
avversarie adducendo nella propria comparsa di costituzione e risposta quanto segue:
- la domanda attrice doveva essere rigettata in primis poiché prescritta;
infatti l'asserito di- ritto al risarcimento oggetto di controversia sarebbe stato già rivendicato in sede di giudizio di separazione davanti al Tribunale di Firenze tramite ricorso, depositato il 29.01.2016 e notificato il 30.04.2016, per la somma di € 80.000,00 e tuttavia espressamente abbandonato in corso di causa con riserva di procedere in separata sede, per cui non essendo mai giunta al lcuna richiesta dal 30 aprile 2016, né dal provvedimento del 26.09.2016 che CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separati, né dal 12.07.2017 – data in cui Controparte_4
4
[...] aveva ricevuto dalla sorella (anche se, stando alle affermazioni in primo grado la mittente della medesima sarebbe stata la IG.ra , e-mail contente le prove del tra- Persona_5
dimento in costanza di matrimonio - fino alla notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento (29 giugni 2023), il diritto risarcitorio sarebbe da intendersi prescritto;
- in ogni caso, la domanda dell'attrice sarebbe stata meritevole di rigetto nel merito essendo infondata in fatto e in diritto poiché, per quanto risultasse indubbio l'abbandono del tetto coniugale da parte del in data 3.10.2014, in considerazione del comportamento CP_1
complessivo tenuto da ambedue i coniugi durante la crisi matrimoniale non poteva asserirsi la violazione dei doveri coniugali in capo a una delle parti, infatti nonostante tutto il on aveva mai negato il proprio supporto economico e morale alla CP_1 Parte_1
nella conduzione della gravidanza (poi interrotta per decisione di quest'ultima), né, in rife- rimento all'obbligo di fedeltà, poteva dirsi che il vesse iniziato nuova relazione CP_1
durante la convivenza con la coniuge – convivenza da ritenersi cessata con l'abbandono del tetto coniugale – e infatti alcuna prova dell'asserito tradimento sarebbe stata prodotta, trat- tandosi le foto di momenti condivisi con altri soggetti oltre agli interessati e privi di atteg- giamenti affettuosi, tant'è che se anche la relazione con la nuova compagna non fosse, co- me invece era, iniziata nell'ottobre del 2017 (nascita della figlia a novembre 2018), comun- que la ex adverso stigmatizzata infedeltà non avrebbe riportato quei caratteri, necessari a qualificarla quale illecito, pregiudizievoli all'onore e alla dignità del coniuge dal momento che i terzi non ne erano a conoscenza, così come confermato dall'istruttoria svoltasi nel procedimento di separazione che ritraeva la coppia come affiatata;
Controparte_5
- infine, la quantificazione operata da controparte del presunto risarcimento veniva ritenuta, oltreché eccessiva, calcolata con duplicazione del danno essendo richiesto sia il ristoro per il danno biologico, consistente nella lesione dell'integrità fisica e quindi del danno alla sa- lute, sia il ristoro per la violazione dei diritti costituzionalmente protetti tra i quali, unita- mente all'onore e alla dignità, anche la salute.
Ai senti dell'art. 171 bis comma 3 c.p.c., lo scrivente Giudicante differiva l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 21 dicembre 2023, dalla quale decorrevano a ritroso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., e a causa del carico istrut- torio e decisorio veniva disposto breve rinvio al 25 gennaio 2024, per quanto a seguito di
5 istanza di parte la prima udienza veniva svolta il giorno 15 febbraio 2024, durante la quale era effettuata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Esperito con esito negativo ogni tentativo di transigere la controversia, ritenute inammissi- bili o irrilevanti le prove orali richieste dalle parti e pertanto rigettate, fissata udienza e con- cessi i termini ai sensi dell'articolo 281 quinquies, in data 17 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate.
Ed invero, in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice si è limitata ad insistere “in via istruttoria” nell' “ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 171 ter cpc”.
Il convenuto in sede di precisazione delle conclusioni ha così concluso “IN VIA ISTRUT-
TORIA: ribadita l'eccezione di prescrizione delle domande tutte fatte valere dalla parte at- trice, per mera cautela difensiva la difesa del convenuto: a. ribadisce integralmente la ri- chiesta di ammissione delle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter;
b. in ordine alle istanze istruttorie di parte avversa ribadisce integralmente quanto dedotto ed eccepito nella terza memoria ex art. 171 ter cpc, ivi compresa la eventuale richiesta di controprova nella denegata ammissione della prova testimoniale di parte avversa”.
Le formule adottate dalle parti sono da ritenersi eccessivamente generiche per la individua- zione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di
Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di e di Parte_1 CP_1
il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”
(cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ.
6 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, anche a voler superare tale criticità, on hanno Parte_1 CP_1 argomentato le ragioni per le quali l'ordinanza istruttoria emessa dallo scrivente Giudicante in data 12 aprile 20241 (con cui sono state rigettate le istanze istruttorie articolate dalle par- ti) sia meritevole di revoca e/o modifica.
Si conferma, pertanto, a livello istruttoria quanto già statuito nel corso del processo con la citata ordinanza.
2. Ciò premesso, in omaggio al criterio della ragione più liquida, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice merita reiezione nel merito senza la necessità, dunque, di prendere posizione sull'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto CP_1 1 “ritenuta l'inamissibilità ed irrilevanza dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale richiesto da parte attrice atteso che i relativi capitoli sono: 1) irrilevante;
2) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
3) pacifico (e comunque non volto a provocare una confessione); 4) pacifico (e comunque non volto a pro-vocare una confessione); 5) pacifico (e comunque non volto a provocare una con- fessione); 6) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
7) irrilevante;
8) pacifico (e comunque non volto a provocare una confessione), 9 documentale;
10) irrilevante;
11) irrilevante nonché attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo, 12) irrilevante nonché attinente a cir- costanze fattuali mai allega-te nel primo scritto difensivo: 13) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
14) irrilevante nonché attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
15) pacifico/non contestato;
16) de relato, irrilevante nonché attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
17) de relato, generico e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
18) pacifico/non contestato;
19) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel pri- mo scritto difensivo e comprovabile mediante prova documentale;
20) documentale e/o comprova-bile documentalmen- te;
21) documentale e valutativo;
22) valutativo;
23) valutativo;
24) documentale;
25) irrilevante, pacifico e de relato;
26) pacifico/non contestato;
27) de re-lato e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
28) documentale oltre che pacifico;
29) documentale;
30) generico;
31) non contestato;
32) pacifico;
33) pacifico;
34) irrilevante e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
35) generico e comunque attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
36) pacifico;
37) valutativo e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali (prova per testi) articolate da parte convenuta nella memoria integrativa n.2 perché i relativi capitoli sono A) de relato ed implicanti inammissibili valutazioni;
B) de relato, generico ed implicante inammissibili valutazioni;
ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate da parte attrice nella memoria integrativa n. 3 stante il carattere documentale, la loro superfluità e comunque la loro inammissibilità in quanto avente natu- ra di prova diretta da richiedersi nei prece-denti scritti difensivi;
ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e ritenuta la superfluità delle ulteriori istanze istruttorie artico- late dalle parti (richiesta esibizione della email del 12 luglio 2017 senza cancellature di sorta e CTU)”.
7 Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere re- spinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scru- tinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014,
Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n.
21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Del resto, il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. (così, Cass., Sez. L., Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019), comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se lo- gicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponen- dosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piut- tosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass.
09/01/2019 n. 363; Cass. 11/05/2018 n. 11458; Cass. 21/06/2017 n. 15350; Cass.
19/08/2016 n. 17214; Cass. 28/05/2014 n. 12002; nella giurisprudenza di merito, cfr., ex multis, Tribunale Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, 07/06/2019, n.31, in Reda- zione Giuffrè 2019). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rin- novata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizza- zione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiuta- mente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano o meno le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; con- segue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logica- mente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto so- stantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
8 2.1 Ciò premesso, l'esame del merito deve essere preceduto da brevi cenni sui principi di diritto in materia di c.d. “illecito endofamiliare”2, materia oggetto di recente interesse giuri- sprudenziale.
La sentenza Cass. 15.9.2011, n. 18853 ha per la prima volta riconosciuto la tutela giudiziale risarcitoria ex art. 2059 c.c. a fronte della violazione dei doveri 'di natura giuridica' che de- rivano dal matrimonio, anche al di fuori delle “misure tipiche previste dal diritto di fami- glia, quale l'addebito della separazione”, qualora tale violazione “cagioni la lesione di di- ritti costituzionalmente protetti”.
Come meglio precisato nella sentenza, la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. presuppone “la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine ri- levante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla per- cezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fe- deltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge or- dinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimo- stri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia tra- smodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella viola- zione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della di- gnità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”.
A tale sentenza hanno fatto seguito alcune pronunce (Cassazione civile 17.01.2012, n.610,
Cassazione civile 28.9.2015, n. 19193, Cassazione civile 23.02.2018, n.4470, da ultimo,
Cass. 7.3.2019, n. 6598) che, in tema di rapporti tra coniugi hanno ribadito la risarcibilità ex art. 2059 c.c. a prescindere dalla pronuncia di addebito in sede di separazione (per la diver- sità del bene tutelato) ed al contempo precisato la necessità che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzio-
9 nalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale”
(da ultimo, Cass. 7.3.2019, n. 6598).
Con la recente sentenza da ultimo citata la Corte di Cassazione ha meglio chiarito e specifi- cato che “l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita fami- liare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabili- tà risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa li- bertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.
Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale. Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute”.
Posto dunque che non vi è alcuna automaticità tra una pronuncia di addebito e il risarcimen- to del danno, atteso che potrebbe essere pronunciato l'addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento, così come il contrario, occorre verificare nel caso di specie se la viola- zione del dovere di assistenza materiale e morale e di fedeltà da parte del sig. b- CP_1
bia determinato (con efficacia eziologica) un pregiudizio a beni costituzionalmente protetti rientranti nella sfera della osì come asserito dalla stessa attrice. Parte_1
Come esposto, affinché sia qualificata una responsabilità in capo al coniuge, non è suffi- ciente dimostrare e accertare la violazione dei doveri coniugali, essendo piuttosto necessa- rio dimostrare che la condotta ritenuta ingiusta sia stata idonea a ledere un diritto costitu- zionalmente garantito o, per meglio precisare, il diritto alla salute, all'onore o alla dignità personale. In sostanza, spetta al giudice effettuare un controbilanciamento tra obblighi sca- turenti dallo status coniugale e diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può es- sere derogata neanche all'interno del consortium vitae, indipendentemente dalla pronuncia di addebito della separazione o, per meglio dire, sia che questa venga o meno pronunciata in capo al coniuge danneggiante tanto quanto a quello danneggiato, dovendo interpretarsi in
10 quest'ottica quanto disposto dalla giurisprudenza in materia di relazione tra addebito della crisi coniugale e risarcimento del danno endoconiugale (cfr. Cass. Civ. 26383/2020; Cass.
18853/2011). Ciò che rileva ai fini decisori è la prova, che grava sul coniuge presunto dan- neggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c. per cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, sia della condotta illecita che delle con- seguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e per le quali il nostro ordinamento riconosce risarcimento ex articoli 2043 e 2059 c.c.
Tanto premesso e rammentato, non si ritengono nel caso concreto sussistenti i requisiti ne- cessari per ravvisare in capo al na responsabilità risarcitoria né ex art. 2043 c.c. CP_1
né ex art. 2059 c.c. dal momento che la di lui condotta avrebbe dovuto, in primo luogo, ri- tenersi illecita (circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie) e, come conse- guenza, generare nella coniuge, la signora una condizione di afflizione tale da Parte_1
superare la soglia della tollerabilità, traducendosi quindi per modalità o gravità dello scon- volgimento provocato nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale (cfr. Cass. Civ. 26383/2020).
Tuttavia, anche tenendo conto del fatto che la fine di una relazione affettiva matrimoniale ritenuta stabile, durata nella specie oltre due anni (“decidono di sposarsi dopo 11 anni di fidanzamento” così relazione Dott.ssa psicologa cui l'attrice si è rivolta in seguito alla Per_1
crisi coniugale, nella ricostruzione dei fatti, pag. 5), possa comportare di per sé sicuramente sofferenza per l'attrice, è sufficiente prendere in considerazione il comportamento del nella sua totalità per reputarlo carente di quegli elementi idonei e necessari secondo CP_1
l'ordinamento a fondare la pretesa di risarcimento.
La violazione dell'obbligo di coabitazione attuata tramite abbandono del tetto coniugale – violazione ritenuta sufficiente dal Tribunale di Firenze nel giudizio di separazione giudizia- le a comportare l'addebito della separazione - non integra automaticamente il diritto al ri- sarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c.
L'illecito de quo commesso dal affatto contestato dalle parti nel presente proce- CP_1
dimento e oltremodo riconosciuto dalla sentenza n. 2810/2019 emessa del Tribunale di Fi- renze, viene affiancato da parte attrice, come origine della propria sofferenza (di cui pre- tende il ristoro), dall'allegazione di abbandono improvviso del coniuge in una situazione di
11 bisogno e necessità, ovvero lo stato di gravidanza, in violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale in costanza di matrimonio.
Sennonché, oltre al fatto che dagli atti prodotti sia possibile sospettare di una crisi coniuga- le già in corso, in quanto comunque capitava che i coniugi avessero litigi o battibecchi an- che di fronte a soggetti terzi (così dichiarazioni a verbale del 20.09.2018 RG 1448/2016,
Tribunale di Firenze, di e , conoscenti delle Testimone_1 Persona_6
parti) o comunque che il avesse cambiato il proprio atteggiamento come emerge CP_1
dalla relazione della Dott.ssa la quale sullo svolgimento dei fatti riporta la presenza di Per_1
discussioni nella coppia lamentate a causa del nuovo impegno lavorativo di così CP_1 che egli fosse divenuto “anche con più schivo e assente” (pag. 6, all. 3 atto intro- Pt_1
duttivo), è appena il caso di sottolineare, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, che l'odierno convenuto non ha mai manifestato la volontà di negare la propria assistenza alla di lui partner/odierna attrice.
Risulta chiaramente dalla messaggistica intercorsa tra i due che il si preoccupasse CP_1 per le condizioni della compagna (“Sei stata a fare l'esame?”, “Hai dormito stanotte?” entrambi del/10/2014 ore 9 circa), fosse disposto al dialogo diretto (“non voglio parlare per telefono o whatsapp ora lo spengo se ne parla dopo io e te uno davanti all'altro” invia- to il 5/10/2014 10:22) fino a voler assumere espressamente l'impegno a svolgere il proprio ruolo di padre (3/10/2014 21.09 “…se decidi di tenere il bambino io ti aiuterò”), così come confermato nella mail del 6/11/2014 diretta a detta “Costy”, nella quale afferma Pt_1
“ti confermo che sono pronto a prendermi le mie responsabilità ed i miei doveri anche nei confronti di nostro figlio. Proprio in riferimento a questa situazione vorrei sapere che co- sa stai facendo, quale decisioni stai prendendo, quando ci vedemmo l'ultima volta mi dice- sti che non sapevi se avresti portato o meno a termine la gravidanza vorrei sapere che cosa hai deciso. La mia decisione di chiudere il nostro rapporto non ha niente a che vedere con la notizia della tua gravidanza è stata solo una concomitanza ma non per questo, ti ripeto, mi tirerò indietro dai miei obblighi e doveri nei tuoi confronti e in quelli di nostro figlio se deciderai, o meglio, se decideremo insieme (e per il bene di entrambi spero che lo fa- remo insieme) di portare a termine o meno la gravidanza. Affronteremo i problemi insie- me penso sia la soluzione migliore per guardare al futuro anche se non più uno affianco all'altro”; affermazioni per di più in accordo con le dichiarazioni effettuate all'udienza di
12 cui al verbale, prodotto in atti, del 20.09.2018 RG 1448/2016, Tribunale di Firenze (vedasi quanto riportato da rispettivamente zia, Parte_5 Controparte_6 CP_7
padre e sorella del ricorrente a conoscenza delle intenzioni del CP_1 CP_1
di assumersi le proprie responsabilità).
Si consideri, peraltro, quanto statuito dal Tribunale di Firenze nella pronuncia di separazio- ne giudiziale (cfr. all. 4 di cui alla produzione documentale di parte attrice) nella parte in cui ha statuito che “l'assunto ulteriore della moglie” secondo cui “l'allontanamento del marito era conseguente alla sua “fuga” dalla responsabilità di padre non risulta provato.
Infatti, i testi assunti sul punto (testi , e confermano, Parte_5 CP_6 CP_7
piuttosto, che il pur rifiutando di riprendere la convivenza aveva dichiarato di CP_1
non volersi sottrarre alle sue “responsabilità”. Questo d'altro canto risulta pure confer- mato dalla corrispondenza “elettronica” che si è avuta in tempi... per così dire non so- spetti (vedi doc. 5 di parte convenuta del 6.11.2014, prima cioè dell'interruzione della gravidanza)”.
Non ci sono quindi elementi tali per affermare che il nonostante l'avvenuta separa- CP_1
zione prima in fatto (ottobre 2014) e poi sancita in diritto, sia venuto meno a quegli obbli- ghi di assistenza, morale e materiale, sanciti dall'articolo 143 del cod. civ., nè tantomeno è da ritenersi imputabile al l'idea, generatasi nella e reputata da CP_1 Parte_1 quest'ultima il fondamento della propria decisione di interrompere la gravidanza, di affron- tare da sola la gravidanza (come riportato dalla relazione della Dott.ssa pagg. 7 e 8: Per_1
“è presente un alto livello di ansia, dolore forte, angoscia nel dover affrontare da sola una gravidanza” o ancora “angoscia profonda nel dover decidere se crescere un figlio da sola
o se invece non tenere un bambino tanto desiderato”).
Non possono dunque ricondursi alla responsabilità del né la scelta della CP_1 [...]
i ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza né le conseguenti (del Pt_2
tutto comprensibili) sofferenze fisiche/psichiche ad essa direttamente o indirettamente con- nesse (tra queste le allegate problematiche per eventuali gravidanze successive e possibilità di aborto spontaneo del feto avendo l'attrice gruppo sanguigno RH negativo con pericolo di immunizzazione materno-fetale).
Carente di fondatezza risulta anche la richiesta di risarcimento per il danno subito successi- vamente alla scoperta del presunto tradimento, avvenuta tramite mail del 12/07/2017 la
13 quale risulta oltretutto di dubbia provenienza non essendo chiaro se la mittente sia la sorella dell'attrice, come dichiarato in atti oppure sia la IG.ra come Parte_3 Per_5
risulterebbe dalla memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata nel procedimento di separazione davanti al Tribunale di Firenze.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire in più occasioni (tra le più recen- ti v. Cass. Civ. ord. n. 9934 del 12.04.2024; o ancora Cass. Civ. 6598/2019) la necessità, ai fini risarcitori ex art. 2059 c.c., per violazione dell'obbligo di fedeltà, che il tradimento sia realizzato tramite modalità che ledano concretamente un diritto garantito costituzio- nalmente dal nostro ordinamento, quali salute, reputazione, onore o dignità della perso- na, non ritenendo sufficiente il semplice turbamento per il fallimento del matrimonio, la presenza di insonnia o il verificarsi di una condizione di depressione dovuta alla separazio- ne.
Si tratta di quei casi, quindi, ove la condotta adultera sia mostrata con ostentazione e senza alcun pudore, esponendo il coniuge al pubblico ludibrio o alla lesione della reputazione, o ancora che la relazione extraconiugale sia consumata nella casa comune così che il coniuge tradito sia costretto a vivere con l'umiliazione dell'infedeltà palese con la possibilità che si configuri addirittura per le sofferenze morali e psicologiche inflitte il reato di maltrattamen- ti in famiglia, dovendo poi il soggetto danneggiato dimostrare che il danno psico-fisico su- bito derivi direttamente, senza l'influenza di fattori ulteriori, dall'infedeltà posta in essere, essendo bene rammentare in questa sede, il principio per cui “la responsabilità risarcitoria discende dall'ingiustizia del danno, non dalla antigiuridicità della condotta, alla luce dell'atipicità dell'illecito aquiliano quale protezione della situazione soggettiva rilevante per l'ordinamento giuridico” (Cass. Civ. 28390/2024). Non è dunque configurabile la fatti- specie risarcitoria in presenza di una condotta che, per quanto adultera, manchi di ledere concretamente i diritti costituzionali.
La sostiene di essere venuta a conoscenza del tradimento del con Parte_1 CP_1
l'attuale compagna il 12/7/2017, quindi successivamente i) sia al prov- Parte_4
vedimento emesso in data 26/9/2016 dal Tribunale di Firenze, in persona del Dott. Alfonso
Florio, con il quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, ii) sia alla ces- sazione di fatto della coabitazione avvenuta ai primi di ottobre 2014, con l'abbandono del tetto coniugale da parte del CP_1
14 A prova dell'infedeltà vengono poi prodotte una serie di foto e post pubblicati sui social della che, tuttavia, non ritraggono il in situazioni compromettenti o in at- Parte_4 CP_1
teggiamenti inconfutabilmente affettuosi con la stessa, trattandosi piuttosto di foto di grup- po (rif. cene del 18/10/2014 o 24/12/2014) o di riferimenti generici ad attività svolte negli stessi luoghi o in semplice compagnia l'uno dell'altra a distanza, oltretutto, di mesi dalla fi- ne della coabitazione. Infine, è necessario aggiungere che se anche (e così non è) fosse stato provato il tradimento in costanza di matrimonio, l'illecito civile consistente nella violazione dell'obbligo di fedeltà non presenterebbe quei caratteri lesivi della reputazione e dignità della coniuge, necessari a riconoscere la responsabilità ai sensi degli articoli 2043 e 2059
c.c., come confermato anche qui dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel procedimento di separazione svoltosi davanti al Tribunale di Firenze dove la coppia veniva comunque percepita come “affiatata” e tutt'altro che in crisi, salvo litigi e battibecchi qualificati dai te- sti come “normali in una coppia”, (in tal senso: , Persona_7 Persona_8
), così da poter affermare che l'allegato tradimento, ove esistente, non Persona_9
fosse pubblicamente conosciuto.
A conclusione di quanto sinora dedotto, in applicazione del principio processuale della “ra- gione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e che consente al Giudice di esami- nare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in pre- senza di una questione pregiudiziale (quale, nel caso di specie la questione preliminare di merito dell'intervenuta prescrizione), prediligendo l'approccio operativo rispetto alla coe- renza logico-sistematica e consentendo la sostituzione dell'ordine delle questioni da trattare al fine di rispettare le esigenze di economia processuale, così come sempre affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sent. 5832/2021 e Cass. S.U. n. 9936/2014), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ovvero nel caso di specie il rigetto per infondatezza in fatto e diritto della richiesta di risarcimento del danno endoconiugale vantato da per assenza in capo a di Parte_1 CP_1
condotte da ritenersi illeciti civili rilevanti ai fini del riconoscimento, nel nostro ordinamen- to, della responsabilità extracontrattuale.
Ogni altra questione e doglianza è da intendersi assorbita.
2. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
15 Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, all'esito complessivo della lite, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c. si condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte convenuta. Sono, quindi, poste a carico dell'attrice le spese di lite che si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi3 (tenuto conto, inter alia, della dichiarazione di adesione dell'attrice alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c.) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione4 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore (scaglione di riferimento: da € 52.001 a € 260.000), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti del convenu- to per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 7.052,00 (di CP_1
cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
16 Così deciso in data 12 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare (cfr., in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025,Rv. 673604 - 01). 3 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la mi- sura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le ri- chieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1916/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1 novembre n. 11, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Paoli e Rita Vargiu ed eletti- vamente domiciliata presso il loro studio in Prato, P.le Falcone e Borsellino n. 4
Attrice contro
(C.F. ), residente in Campiglia Marittima (LI) CP_1 C.F._2 in Via delle Caldanelle n. 74, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Toia presso il cui studio sito in Firenze, Viale B. Segni n. 8 è elettivamente domiciliato
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni, artt. 2043 e 2059 cod. civ. – risarcimento danno endoconiuga- le
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte attrice:
1 “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare la respon- sabilità ex art. 2043 cc del signor per i fatti di cui in narrativa nei con- CP_1
fronti della signora - in subordine, accertare e dichiarare la respon- Parte_1
sabilità ex art. 2059 c.c, del signor per i fatti di cui in narrativa nei con- CP_1
fronti della signora - per l'effetto condannare il signor Parte_1 CP_2
[.
al pagamento di tutti i danni patiti e le spese sostenute dalla signora Controparte_3
[.
che di seguito si ripartano: il danno biologico del 12%, con la personalizzazione massi- ma pari ad € 43.799,00, il danno relativo all'afflizione del coniuge abbandonato e tradito che richiede il ristoro del danno esistenziale e del danno endoconiugale che superano la soglia di tollerabilità e che si traducano, per le modalità in cui si è svolta la condotta del signor e per la gravità dello sconvolgimento della signora CP_1 Parte_2
nella violazione di diritti costituzionalmente protetti quali la salute, l'onore e la
[...] dignità e che si quantificano in € 50.000,00 in via equitativa, o nella somma maggiore o minore ritenuta in giustizia, oltre € 5.310,00 per tutte le spese mediche sino ad oggi soste- nute. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per parte convenuta:
“NEL MERITO: - in tesi: affinchè il Tribunale di Livorno, ogni deduzione ed eccezione re- spinta, voglia rigettare la domanda di parte attrice per l'intervenuta prescrizione del dirit- to e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ipotesi: nella non creduta ipo- tesi che fosse accolta la domanda attrice, quantificare il risarcimento del danno sulla base degli alligata et probata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva di- Parte_1 nanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 1° dicembre 2023, l fi- CP_1
ne di accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.
o, in subordine, dell'art. 2059 cod.civ. per i danni dalla stessa subiti a causa del comporta- mento dell'odierno convenuto in costanza di rapporto coniugale e, pertanto, per vederlo condannare al risarcimento dei danni patiti quale diretta conseguenza dei fatti illeciti avve- nuti e così ripartiti: un danno biologico del 12% pari ad € 43.799,00 con personalizzazione
2 massima, danni esistenziale ed endoconiugale dovuti all'afflizione per l'abbandono e il tradimento e tali da superare la soglia di tollerabilità andando a violare diritti costituzio- nalmente garantiti quali salute, onore e dignità, quantificabili in € 50.000,00 in via equitati- va o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a € 3.866,71 per spese me- diche sostenute e oltre vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
- e avevano contratto matrimonio in data 07.07.2012 Parte_1 CP_1
trascorrendo serenamente il matrimonio fintanto da programmare una gravidanza;
tuttavia il saputo dell'avvenuto concepimento, a ottobre 2014 lasciava la per ri- CP_1 Parte_1
contattarla tramite e-mail solo in data 14.10.14 scusandosi del proprio comportamento;
ne conseguiva uno stato di sconforto e stress per la la quale intraprendeva un lungo Parte_1
e costoso percorso di psicoanalisi presso la Dott.ssa che attestava la pre- Persona_1
senza nella donna di un disturbo depressivo maggiore, in linea con il Manuale Diagnostico
e Statistico dei Disturbi Mentali, dovuto al trauma dell'improvviso abbandono, in stato di gravidanza, da parte del marito;
disturbo emotivo che, dopo 9 anni, ancora non poteva rite- nersi superato e che anzi aveva portato la a rivolgersi, quale specialista, anche Parte_1
allo Psichiatra il quale valutava la presenza di un disturbo dell'adattamento Persona_2
con sintomi depressivi con caratteristiche di persistenza andando a delineare un danno bio- logico permanente di natura psichica valutabile nella misura dell'11-12%;
- la riteneva la condotta del marito, caratterizzata da totale indifferenza, grave e Parte_1
immorale, riconducendo a tale comportamento la propria decisione di interrompere la gra- vidanza;
- la introduceva, quindi, in data 29.01.2016 procedimento di separazione giudi- Parte_1
ziale davanti al Tribunale di Firenze (RG 1448/2016) che si concludeva (sentenza n.
2810/2019) con la pronuncia di separazione ed addebito della stessa al CP_1
-inoltre, l'odierna attrice asseriva di esser venuta a conoscenza dopo l'abbandono (precisa- mente in data 12.07.2017 tramite e-mail della sorella contenente foto Parte_3
presenti sul profilo Facebook della signora di una relazione extraconiu- Parte_4
gale del con la attuale compagna del convenuto e con la quale il CP_1 Parte_4
veva successivamente avuto una figlia ( nata il [...]); - da quanto ri- CP_1 Per_3
sultante pubblicato sul social network si poteva evincere che i due si frequentassero già a
3 partire dal 18.10.2014, data in cui si trovavano a cena insieme a un gruppo di amici (e così anche in data 24.12.2014), risultando i due nello stesso luogo (Figline Valdarno) a Capo- danno e ancora insieme il 5.01.2015 e così, in diverse gite fuori porta, fino al 16.08.2016 quando veniva scritto dalla “ già passato un anno!” in riferi- Parte_4 CP_1
mento al loro viaggio a Creta;
tutto quanto precedentemente all'udienza presidenziale tenu- tasi in data 15.9.2016;
- in merito, poi, all'interruzione della gravidanza la precisava che, avendo lei Parte_1
gruppo sanguigno RH- (negativo), rischiava nell'eventualità di una seconda gravidanza di incorrere in aborto spontaneo del feto.
Tanto premesso in fatto, parte attrice in diritto riteneva che il comportamento serbato dal ntegrasse violazione dei doveri di coabitazione e assistenza sia morale che mate- CP_1
riale dal marito in costanza di matrimonio;
ad avviso della attrice tale condotta sarebbe stata talmente grave (come confermato con la sentenza di separazione con addebito) da integrare i requisiti di illecito ex art. 2043 c.c. poiché offensivo della dignità e dell'onore della perso- na.
L'attrice riteneva la sussistenza nel caso di specie di un danno “endoconiugale” ex art. 2059
c.c. derivante dalla violazione dei doveri coniugali (Cass. n. 26383/2020; Cass. 6598/2019;
Cass. 18853/2011). Da qui, l'asserito diritto della ad essere risarcita delle Parte_1
spese sostenute per il sostegno della Dott.ssa del danno biologico subito Persona_1
pari al 12% (così relazione del Dott. ), nonché dei danni esistenziale, fisico e psi- Per_4 cologico per un totale di € 50.000, salvo maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre le spese mediche sostenute (€ 3.866,71).
Instauratosi il contraddittorio, contestava integralmente le pretese CP_1
avversarie adducendo nella propria comparsa di costituzione e risposta quanto segue:
- la domanda attrice doveva essere rigettata in primis poiché prescritta;
infatti l'asserito di- ritto al risarcimento oggetto di controversia sarebbe stato già rivendicato in sede di giudizio di separazione davanti al Tribunale di Firenze tramite ricorso, depositato il 29.01.2016 e notificato il 30.04.2016, per la somma di € 80.000,00 e tuttavia espressamente abbandonato in corso di causa con riserva di procedere in separata sede, per cui non essendo mai giunta al lcuna richiesta dal 30 aprile 2016, né dal provvedimento del 26.09.2016 che CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separati, né dal 12.07.2017 – data in cui Controparte_4
4
[...] aveva ricevuto dalla sorella (anche se, stando alle affermazioni in primo grado la mittente della medesima sarebbe stata la IG.ra , e-mail contente le prove del tra- Persona_5
dimento in costanza di matrimonio - fino alla notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento (29 giugni 2023), il diritto risarcitorio sarebbe da intendersi prescritto;
- in ogni caso, la domanda dell'attrice sarebbe stata meritevole di rigetto nel merito essendo infondata in fatto e in diritto poiché, per quanto risultasse indubbio l'abbandono del tetto coniugale da parte del in data 3.10.2014, in considerazione del comportamento CP_1
complessivo tenuto da ambedue i coniugi durante la crisi matrimoniale non poteva asserirsi la violazione dei doveri coniugali in capo a una delle parti, infatti nonostante tutto il on aveva mai negato il proprio supporto economico e morale alla CP_1 Parte_1
nella conduzione della gravidanza (poi interrotta per decisione di quest'ultima), né, in rife- rimento all'obbligo di fedeltà, poteva dirsi che il vesse iniziato nuova relazione CP_1
durante la convivenza con la coniuge – convivenza da ritenersi cessata con l'abbandono del tetto coniugale – e infatti alcuna prova dell'asserito tradimento sarebbe stata prodotta, trat- tandosi le foto di momenti condivisi con altri soggetti oltre agli interessati e privi di atteg- giamenti affettuosi, tant'è che se anche la relazione con la nuova compagna non fosse, co- me invece era, iniziata nell'ottobre del 2017 (nascita della figlia a novembre 2018), comun- que la ex adverso stigmatizzata infedeltà non avrebbe riportato quei caratteri, necessari a qualificarla quale illecito, pregiudizievoli all'onore e alla dignità del coniuge dal momento che i terzi non ne erano a conoscenza, così come confermato dall'istruttoria svoltasi nel procedimento di separazione che ritraeva la coppia come affiatata;
Controparte_5
- infine, la quantificazione operata da controparte del presunto risarcimento veniva ritenuta, oltreché eccessiva, calcolata con duplicazione del danno essendo richiesto sia il ristoro per il danno biologico, consistente nella lesione dell'integrità fisica e quindi del danno alla sa- lute, sia il ristoro per la violazione dei diritti costituzionalmente protetti tra i quali, unita- mente all'onore e alla dignità, anche la salute.
Ai senti dell'art. 171 bis comma 3 c.p.c., lo scrivente Giudicante differiva l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 21 dicembre 2023, dalla quale decorrevano a ritroso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., e a causa del carico istrut- torio e decisorio veniva disposto breve rinvio al 25 gennaio 2024, per quanto a seguito di
5 istanza di parte la prima udienza veniva svolta il giorno 15 febbraio 2024, durante la quale era effettuata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Esperito con esito negativo ogni tentativo di transigere la controversia, ritenute inammissi- bili o irrilevanti le prove orali richieste dalle parti e pertanto rigettate, fissata udienza e con- cessi i termini ai sensi dell'articolo 281 quinquies, in data 17 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate.
Ed invero, in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice si è limitata ad insistere “in via istruttoria” nell' “ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 171 ter cpc”.
Il convenuto in sede di precisazione delle conclusioni ha così concluso “IN VIA ISTRUT-
TORIA: ribadita l'eccezione di prescrizione delle domande tutte fatte valere dalla parte at- trice, per mera cautela difensiva la difesa del convenuto: a. ribadisce integralmente la ri- chiesta di ammissione delle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter;
b. in ordine alle istanze istruttorie di parte avversa ribadisce integralmente quanto dedotto ed eccepito nella terza memoria ex art. 171 ter cpc, ivi compresa la eventuale richiesta di controprova nella denegata ammissione della prova testimoniale di parte avversa”.
Le formule adottate dalle parti sono da ritenersi eccessivamente generiche per la individua- zione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di
Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di e di Parte_1 CP_1
il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”
(cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ.
6 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, anche a voler superare tale criticità, on hanno Parte_1 CP_1 argomentato le ragioni per le quali l'ordinanza istruttoria emessa dallo scrivente Giudicante in data 12 aprile 20241 (con cui sono state rigettate le istanze istruttorie articolate dalle par- ti) sia meritevole di revoca e/o modifica.
Si conferma, pertanto, a livello istruttoria quanto già statuito nel corso del processo con la citata ordinanza.
2. Ciò premesso, in omaggio al criterio della ragione più liquida, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice merita reiezione nel merito senza la necessità, dunque, di prendere posizione sull'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto CP_1 1 “ritenuta l'inamissibilità ed irrilevanza dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale richiesto da parte attrice atteso che i relativi capitoli sono: 1) irrilevante;
2) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
3) pacifico (e comunque non volto a provocare una confessione); 4) pacifico (e comunque non volto a pro-vocare una confessione); 5) pacifico (e comunque non volto a provocare una con- fessione); 6) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
7) irrilevante;
8) pacifico (e comunque non volto a provocare una confessione), 9 documentale;
10) irrilevante;
11) irrilevante nonché attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo, 12) irrilevante nonché attinente a cir- costanze fattuali mai allega-te nel primo scritto difensivo: 13) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
14) irrilevante nonché attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
15) pacifico/non contestato;
16) de relato, irrilevante nonché attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
17) de relato, generico e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
18) pacifico/non contestato;
19) attinente a circostanze fattuali mai allegate nel pri- mo scritto difensivo e comprovabile mediante prova documentale;
20) documentale e/o comprova-bile documentalmen- te;
21) documentale e valutativo;
22) valutativo;
23) valutativo;
24) documentale;
25) irrilevante, pacifico e de relato;
26) pacifico/non contestato;
27) de re-lato e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
28) documentale oltre che pacifico;
29) documentale;
30) generico;
31) non contestato;
32) pacifico;
33) pacifico;
34) irrilevante e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
35) generico e comunque attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
36) pacifico;
37) valutativo e attinente a circostanze fattuali mai allegate nel primo scritto difensivo;
ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali (prova per testi) articolate da parte convenuta nella memoria integrativa n.2 perché i relativi capitoli sono A) de relato ed implicanti inammissibili valutazioni;
B) de relato, generico ed implicante inammissibili valutazioni;
ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate da parte attrice nella memoria integrativa n. 3 stante il carattere documentale, la loro superfluità e comunque la loro inammissibilità in quanto avente natu- ra di prova diretta da richiedersi nei prece-denti scritti difensivi;
ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e ritenuta la superfluità delle ulteriori istanze istruttorie artico- late dalle parti (richiesta esibizione della email del 12 luglio 2017 senza cancellature di sorta e CTU)”.
7 Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere re- spinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scru- tinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014,
Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n.
21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Del resto, il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. (così, Cass., Sez. L., Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019), comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se lo- gicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponen- dosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piut- tosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass.
09/01/2019 n. 363; Cass. 11/05/2018 n. 11458; Cass. 21/06/2017 n. 15350; Cass.
19/08/2016 n. 17214; Cass. 28/05/2014 n. 12002; nella giurisprudenza di merito, cfr., ex multis, Tribunale Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, 07/06/2019, n.31, in Reda- zione Giuffrè 2019). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rin- novata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizza- zione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiuta- mente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano o meno le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; con- segue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logica- mente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto so- stantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
8 2.1 Ciò premesso, l'esame del merito deve essere preceduto da brevi cenni sui principi di diritto in materia di c.d. “illecito endofamiliare”2, materia oggetto di recente interesse giuri- sprudenziale.
La sentenza Cass. 15.9.2011, n. 18853 ha per la prima volta riconosciuto la tutela giudiziale risarcitoria ex art. 2059 c.c. a fronte della violazione dei doveri 'di natura giuridica' che de- rivano dal matrimonio, anche al di fuori delle “misure tipiche previste dal diritto di fami- glia, quale l'addebito della separazione”, qualora tale violazione “cagioni la lesione di di- ritti costituzionalmente protetti”.
Come meglio precisato nella sentenza, la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. presuppone “la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine ri- levante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla per- cezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fe- deltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge or- dinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimo- stri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia tra- smodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella viola- zione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della di- gnità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”.
A tale sentenza hanno fatto seguito alcune pronunce (Cassazione civile 17.01.2012, n.610,
Cassazione civile 28.9.2015, n. 19193, Cassazione civile 23.02.2018, n.4470, da ultimo,
Cass. 7.3.2019, n. 6598) che, in tema di rapporti tra coniugi hanno ribadito la risarcibilità ex art. 2059 c.c. a prescindere dalla pronuncia di addebito in sede di separazione (per la diver- sità del bene tutelato) ed al contempo precisato la necessità che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzio-
9 nalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale”
(da ultimo, Cass. 7.3.2019, n. 6598).
Con la recente sentenza da ultimo citata la Corte di Cassazione ha meglio chiarito e specifi- cato che “l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita fami- liare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabili- tà risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa li- bertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.
Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale. Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute”.
Posto dunque che non vi è alcuna automaticità tra una pronuncia di addebito e il risarcimen- to del danno, atteso che potrebbe essere pronunciato l'addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento, così come il contrario, occorre verificare nel caso di specie se la viola- zione del dovere di assistenza materiale e morale e di fedeltà da parte del sig. b- CP_1
bia determinato (con efficacia eziologica) un pregiudizio a beni costituzionalmente protetti rientranti nella sfera della osì come asserito dalla stessa attrice. Parte_1
Come esposto, affinché sia qualificata una responsabilità in capo al coniuge, non è suffi- ciente dimostrare e accertare la violazione dei doveri coniugali, essendo piuttosto necessa- rio dimostrare che la condotta ritenuta ingiusta sia stata idonea a ledere un diritto costitu- zionalmente garantito o, per meglio precisare, il diritto alla salute, all'onore o alla dignità personale. In sostanza, spetta al giudice effettuare un controbilanciamento tra obblighi sca- turenti dallo status coniugale e diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può es- sere derogata neanche all'interno del consortium vitae, indipendentemente dalla pronuncia di addebito della separazione o, per meglio dire, sia che questa venga o meno pronunciata in capo al coniuge danneggiante tanto quanto a quello danneggiato, dovendo interpretarsi in
10 quest'ottica quanto disposto dalla giurisprudenza in materia di relazione tra addebito della crisi coniugale e risarcimento del danno endoconiugale (cfr. Cass. Civ. 26383/2020; Cass.
18853/2011). Ciò che rileva ai fini decisori è la prova, che grava sul coniuge presunto dan- neggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c. per cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, sia della condotta illecita che delle con- seguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e per le quali il nostro ordinamento riconosce risarcimento ex articoli 2043 e 2059 c.c.
Tanto premesso e rammentato, non si ritengono nel caso concreto sussistenti i requisiti ne- cessari per ravvisare in capo al na responsabilità risarcitoria né ex art. 2043 c.c. CP_1
né ex art. 2059 c.c. dal momento che la di lui condotta avrebbe dovuto, in primo luogo, ri- tenersi illecita (circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie) e, come conse- guenza, generare nella coniuge, la signora una condizione di afflizione tale da Parte_1
superare la soglia della tollerabilità, traducendosi quindi per modalità o gravità dello scon- volgimento provocato nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale (cfr. Cass. Civ. 26383/2020).
Tuttavia, anche tenendo conto del fatto che la fine di una relazione affettiva matrimoniale ritenuta stabile, durata nella specie oltre due anni (“decidono di sposarsi dopo 11 anni di fidanzamento” così relazione Dott.ssa psicologa cui l'attrice si è rivolta in seguito alla Per_1
crisi coniugale, nella ricostruzione dei fatti, pag. 5), possa comportare di per sé sicuramente sofferenza per l'attrice, è sufficiente prendere in considerazione il comportamento del nella sua totalità per reputarlo carente di quegli elementi idonei e necessari secondo CP_1
l'ordinamento a fondare la pretesa di risarcimento.
La violazione dell'obbligo di coabitazione attuata tramite abbandono del tetto coniugale – violazione ritenuta sufficiente dal Tribunale di Firenze nel giudizio di separazione giudizia- le a comportare l'addebito della separazione - non integra automaticamente il diritto al ri- sarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c.
L'illecito de quo commesso dal affatto contestato dalle parti nel presente proce- CP_1
dimento e oltremodo riconosciuto dalla sentenza n. 2810/2019 emessa del Tribunale di Fi- renze, viene affiancato da parte attrice, come origine della propria sofferenza (di cui pre- tende il ristoro), dall'allegazione di abbandono improvviso del coniuge in una situazione di
11 bisogno e necessità, ovvero lo stato di gravidanza, in violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale in costanza di matrimonio.
Sennonché, oltre al fatto che dagli atti prodotti sia possibile sospettare di una crisi coniuga- le già in corso, in quanto comunque capitava che i coniugi avessero litigi o battibecchi an- che di fronte a soggetti terzi (così dichiarazioni a verbale del 20.09.2018 RG 1448/2016,
Tribunale di Firenze, di e , conoscenti delle Testimone_1 Persona_6
parti) o comunque che il avesse cambiato il proprio atteggiamento come emerge CP_1
dalla relazione della Dott.ssa la quale sullo svolgimento dei fatti riporta la presenza di Per_1
discussioni nella coppia lamentate a causa del nuovo impegno lavorativo di così CP_1 che egli fosse divenuto “anche con più schivo e assente” (pag. 6, all. 3 atto intro- Pt_1
duttivo), è appena il caso di sottolineare, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, che l'odierno convenuto non ha mai manifestato la volontà di negare la propria assistenza alla di lui partner/odierna attrice.
Risulta chiaramente dalla messaggistica intercorsa tra i due che il si preoccupasse CP_1 per le condizioni della compagna (“Sei stata a fare l'esame?”, “Hai dormito stanotte?” entrambi del/10/2014 ore 9 circa), fosse disposto al dialogo diretto (“non voglio parlare per telefono o whatsapp ora lo spengo se ne parla dopo io e te uno davanti all'altro” invia- to il 5/10/2014 10:22) fino a voler assumere espressamente l'impegno a svolgere il proprio ruolo di padre (3/10/2014 21.09 “…se decidi di tenere il bambino io ti aiuterò”), così come confermato nella mail del 6/11/2014 diretta a detta “Costy”, nella quale afferma Pt_1
“ti confermo che sono pronto a prendermi le mie responsabilità ed i miei doveri anche nei confronti di nostro figlio. Proprio in riferimento a questa situazione vorrei sapere che co- sa stai facendo, quale decisioni stai prendendo, quando ci vedemmo l'ultima volta mi dice- sti che non sapevi se avresti portato o meno a termine la gravidanza vorrei sapere che cosa hai deciso. La mia decisione di chiudere il nostro rapporto non ha niente a che vedere con la notizia della tua gravidanza è stata solo una concomitanza ma non per questo, ti ripeto, mi tirerò indietro dai miei obblighi e doveri nei tuoi confronti e in quelli di nostro figlio se deciderai, o meglio, se decideremo insieme (e per il bene di entrambi spero che lo fa- remo insieme) di portare a termine o meno la gravidanza. Affronteremo i problemi insie- me penso sia la soluzione migliore per guardare al futuro anche se non più uno affianco all'altro”; affermazioni per di più in accordo con le dichiarazioni effettuate all'udienza di
12 cui al verbale, prodotto in atti, del 20.09.2018 RG 1448/2016, Tribunale di Firenze (vedasi quanto riportato da rispettivamente zia, Parte_5 Controparte_6 CP_7
padre e sorella del ricorrente a conoscenza delle intenzioni del CP_1 CP_1
di assumersi le proprie responsabilità).
Si consideri, peraltro, quanto statuito dal Tribunale di Firenze nella pronuncia di separazio- ne giudiziale (cfr. all. 4 di cui alla produzione documentale di parte attrice) nella parte in cui ha statuito che “l'assunto ulteriore della moglie” secondo cui “l'allontanamento del marito era conseguente alla sua “fuga” dalla responsabilità di padre non risulta provato.
Infatti, i testi assunti sul punto (testi , e confermano, Parte_5 CP_6 CP_7
piuttosto, che il pur rifiutando di riprendere la convivenza aveva dichiarato di CP_1
non volersi sottrarre alle sue “responsabilità”. Questo d'altro canto risulta pure confer- mato dalla corrispondenza “elettronica” che si è avuta in tempi... per così dire non so- spetti (vedi doc. 5 di parte convenuta del 6.11.2014, prima cioè dell'interruzione della gravidanza)”.
Non ci sono quindi elementi tali per affermare che il nonostante l'avvenuta separa- CP_1
zione prima in fatto (ottobre 2014) e poi sancita in diritto, sia venuto meno a quegli obbli- ghi di assistenza, morale e materiale, sanciti dall'articolo 143 del cod. civ., nè tantomeno è da ritenersi imputabile al l'idea, generatasi nella e reputata da CP_1 Parte_1 quest'ultima il fondamento della propria decisione di interrompere la gravidanza, di affron- tare da sola la gravidanza (come riportato dalla relazione della Dott.ssa pagg. 7 e 8: Per_1
“è presente un alto livello di ansia, dolore forte, angoscia nel dover affrontare da sola una gravidanza” o ancora “angoscia profonda nel dover decidere se crescere un figlio da sola
o se invece non tenere un bambino tanto desiderato”).
Non possono dunque ricondursi alla responsabilità del né la scelta della CP_1 [...]
i ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza né le conseguenti (del Pt_2
tutto comprensibili) sofferenze fisiche/psichiche ad essa direttamente o indirettamente con- nesse (tra queste le allegate problematiche per eventuali gravidanze successive e possibilità di aborto spontaneo del feto avendo l'attrice gruppo sanguigno RH negativo con pericolo di immunizzazione materno-fetale).
Carente di fondatezza risulta anche la richiesta di risarcimento per il danno subito successi- vamente alla scoperta del presunto tradimento, avvenuta tramite mail del 12/07/2017 la
13 quale risulta oltretutto di dubbia provenienza non essendo chiaro se la mittente sia la sorella dell'attrice, come dichiarato in atti oppure sia la IG.ra come Parte_3 Per_5
risulterebbe dalla memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata nel procedimento di separazione davanti al Tribunale di Firenze.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire in più occasioni (tra le più recen- ti v. Cass. Civ. ord. n. 9934 del 12.04.2024; o ancora Cass. Civ. 6598/2019) la necessità, ai fini risarcitori ex art. 2059 c.c., per violazione dell'obbligo di fedeltà, che il tradimento sia realizzato tramite modalità che ledano concretamente un diritto garantito costituzio- nalmente dal nostro ordinamento, quali salute, reputazione, onore o dignità della perso- na, non ritenendo sufficiente il semplice turbamento per il fallimento del matrimonio, la presenza di insonnia o il verificarsi di una condizione di depressione dovuta alla separazio- ne.
Si tratta di quei casi, quindi, ove la condotta adultera sia mostrata con ostentazione e senza alcun pudore, esponendo il coniuge al pubblico ludibrio o alla lesione della reputazione, o ancora che la relazione extraconiugale sia consumata nella casa comune così che il coniuge tradito sia costretto a vivere con l'umiliazione dell'infedeltà palese con la possibilità che si configuri addirittura per le sofferenze morali e psicologiche inflitte il reato di maltrattamen- ti in famiglia, dovendo poi il soggetto danneggiato dimostrare che il danno psico-fisico su- bito derivi direttamente, senza l'influenza di fattori ulteriori, dall'infedeltà posta in essere, essendo bene rammentare in questa sede, il principio per cui “la responsabilità risarcitoria discende dall'ingiustizia del danno, non dalla antigiuridicità della condotta, alla luce dell'atipicità dell'illecito aquiliano quale protezione della situazione soggettiva rilevante per l'ordinamento giuridico” (Cass. Civ. 28390/2024). Non è dunque configurabile la fatti- specie risarcitoria in presenza di una condotta che, per quanto adultera, manchi di ledere concretamente i diritti costituzionali.
La sostiene di essere venuta a conoscenza del tradimento del con Parte_1 CP_1
l'attuale compagna il 12/7/2017, quindi successivamente i) sia al prov- Parte_4
vedimento emesso in data 26/9/2016 dal Tribunale di Firenze, in persona del Dott. Alfonso
Florio, con il quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, ii) sia alla ces- sazione di fatto della coabitazione avvenuta ai primi di ottobre 2014, con l'abbandono del tetto coniugale da parte del CP_1
14 A prova dell'infedeltà vengono poi prodotte una serie di foto e post pubblicati sui social della che, tuttavia, non ritraggono il in situazioni compromettenti o in at- Parte_4 CP_1
teggiamenti inconfutabilmente affettuosi con la stessa, trattandosi piuttosto di foto di grup- po (rif. cene del 18/10/2014 o 24/12/2014) o di riferimenti generici ad attività svolte negli stessi luoghi o in semplice compagnia l'uno dell'altra a distanza, oltretutto, di mesi dalla fi- ne della coabitazione. Infine, è necessario aggiungere che se anche (e così non è) fosse stato provato il tradimento in costanza di matrimonio, l'illecito civile consistente nella violazione dell'obbligo di fedeltà non presenterebbe quei caratteri lesivi della reputazione e dignità della coniuge, necessari a riconoscere la responsabilità ai sensi degli articoli 2043 e 2059
c.c., come confermato anche qui dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel procedimento di separazione svoltosi davanti al Tribunale di Firenze dove la coppia veniva comunque percepita come “affiatata” e tutt'altro che in crisi, salvo litigi e battibecchi qualificati dai te- sti come “normali in una coppia”, (in tal senso: , Persona_7 Persona_8
), così da poter affermare che l'allegato tradimento, ove esistente, non Persona_9
fosse pubblicamente conosciuto.
A conclusione di quanto sinora dedotto, in applicazione del principio processuale della “ra- gione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e che consente al Giudice di esami- nare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in pre- senza di una questione pregiudiziale (quale, nel caso di specie la questione preliminare di merito dell'intervenuta prescrizione), prediligendo l'approccio operativo rispetto alla coe- renza logico-sistematica e consentendo la sostituzione dell'ordine delle questioni da trattare al fine di rispettare le esigenze di economia processuale, così come sempre affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sent. 5832/2021 e Cass. S.U. n. 9936/2014), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ovvero nel caso di specie il rigetto per infondatezza in fatto e diritto della richiesta di risarcimento del danno endoconiugale vantato da per assenza in capo a di Parte_1 CP_1
condotte da ritenersi illeciti civili rilevanti ai fini del riconoscimento, nel nostro ordinamen- to, della responsabilità extracontrattuale.
Ogni altra questione e doglianza è da intendersi assorbita.
2. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
15 Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, all'esito complessivo della lite, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c. si condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte convenuta. Sono, quindi, poste a carico dell'attrice le spese di lite che si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi3 (tenuto conto, inter alia, della dichiarazione di adesione dell'attrice alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c.) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione4 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore (scaglione di riferimento: da € 52.001 a € 260.000), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti del convenu- to per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 7.052,00 (di CP_1
cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
16 Così deciso in data 12 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare (cfr., in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 08/01/2025,Rv. 673604 - 01). 3 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la mi- sura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le ri- chieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).