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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1143/2025 V.G. introdotta da nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosita Parte_1
AR ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Viggiano (PZ) alla via Palestro nr. 2
e da
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosita Parte_2
AR ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Viggiano (PZ) alla via Palestro nr. 2
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 16/10/2025.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
TO (PZ) il 10.10.1998 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 14.10.1999), Per_1
(il 07.07.2003) e (il 16.02.2009) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio Per_2 Per_3 coniugalis, unitamente all'incompatibilità caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione alle seguenti, concordate condizioni: “1) i coniugi vivranno separatamente e sono liberi di fissare la propria residenza ovunque lo desiderino.
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio preferenziale presso la madre, genitore collocatario, la quale fisserà la propria residenza in TO, alla via
Matteotti nr. 28, di proprietà della stessa;
si dà atto, inoltre, che il figlio maggiorenne Persona_4
è autosufficiente economicamente e residente in altra abitazione, mentre la figlia
[...]
è iscritta al corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione Per_5 presso l'Università La Sapienza di Roma e non è autosufficiente economicamente. 3) Al fine di garantire il riferimento familiare nella delicata fase della crescita e allo stesso tempo permettere ad entrambi i genitori di esercitare a pieno le proprie funzioni, valorizzando la bigenitorialità quale diritto della prole, i coniugi concordano che il padre, ha ampia di vedere e trattenere Parte_1 con sé il figlio, previe e collaborative intese con la madre collocataria ogni qual volta il padre lo Per_ voglia e il figlio concordi. 4) In ogni caso i coniugi dovranno rispettare le esigenze di vita, educative e di studio del minore nell'esercizio delle suddette facoltà, procurando di non creare intralci o difficoltà e collaborando fra loro per la migliore riuscita dei provvedimenti in questione, in particolare curando altresì gli incontri con gli altri familiari tutti. 5) Il verserà a Parte_1
entro il iorno 30 di ogni mese, mediante versamento su c/c bancario o postale Parte_2 sull'IBAN [...] intestato alla sig.ra la somma di € Parte_2
600,00 di cui € 400,00 per il mantenimento del figlio minore che al compimento del Per_3 diciottesimo anno di età verrà versato direttamente a quest'ultimo, all'iban che verrà successivamente comunicato e la somma di € 200,00 per il mantenimento della sig.ra Pt_2
Quanto alla figlia maggiorenne frequentante il corso di laurea in
[...] Persona_5
Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione presso l'Università La Sapienza di Roma, il verserà la somma di € 800,00 (dico ottocento euro) mensili fino al completamento del corso Per_5 di laurea quinquennale a mezzo bonifico bancario o postale sull'IBAN
2 [...] intestato alla stessa. 6) Salvo diverse modalità, concordate di Per_ volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse del figlio minore , durante le vacanze natalizie i ricorrenti terranno con sé il minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre o la madre il giorno di Pasqua e con la madre o il padre quello del lunedì dell'Angelo o viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o comunque criteri alternativi concordati tra le parti;
nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente di anno in anno. 7) I coniugi si obbligano a contribuire, in base alle loro sostanze, ad ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive, nonché altre spese di natura straordinaria in misura del
50% ciascuno, il tutto secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. 8) l'eventuale diritto all'assegno per il nucleo familiare è concordato a vantaggio del genitore affidatario, sig.ra , mentre le Parte_2 detrazioni fiscali ed altri emolumenti per il figlio minore permarranno a carico del Parte_1
9) la sig.ra rinuncia alla casa coniugale sita in Grumento Nova (PZ), Contrada Parte_2
Boschigliolo II, n. 4, immobile di proprietà del sig. identificato nel NCEU del Parte_1
Comune di Grumento Nova, Fgl. 4, P.lla 422, Sub 1 e andrà a risiedere in TO alla via Matteotti
n. 28 censita al NCEU al Foglio 20 p.lla 279 sub 6), ove trasferirà la propria residenza. 10) il sig.
e la sig.ra sono cointestatari del libretto di risparmio postale n. 000015657700 Per_5 Pt_2 tenuto presso l'Ufficio Postale di TO (PZ) in Piazza del Popolo sul quale sono accantonati
€ 25.000,00 che il sig. lascia integralmente alla sig.ra quale restituzione Per_5 Parte_2 della somma di € 25.000,00 (dico venticinquemila euro) dallo stesso prelevata e versata ai suoi fammiliari ( e ) per l'acquisto delle quote dell'immobile familiare sito Controparte_1 CP_2 in TO al Vico III Garibaldi n. 7 censito al NCEU al Foglio 24 p.lla 1946 e 1945, 79; nonché per l'acquisto di due terreni siti in Grumento Nova alla C.da Boschigliolo II censiti in Catasto al
Foglio n. 4 p.lle 425 e 427. 13) si dà atto che il sig. ha contratto un finanziamento Parte_1 bancario acceso presso la BD NC (ex BPOP di Bari) di TO n. 212/78238197 dell'importo di € 412.97 con scadenza 2027. 14) I 4 buoni fruttiferi postali segnatamente il n. 0000
1074410800203 di € 250,00; e n. 000010744577200529 di € 2.500,00 pur essendo cointestati restano a beneficio del solo sig. 15)l'arredo della casa coniugale acquistato da Parte_1
è stato regolamentato e diviso separatamente fra i coniugi. 16) l'autovettura marca Parte_1
Fiat Punto targata ED220RL intestata al sig. e già in uso alla coniuge Parte_1 Pt_2
resterà in uso a questi in via esclusiva, dando atto che in data 20/05/2025 i coniugi hanno
[...]
3 provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà in capo a quest'ultima. 17) si dà atto che tutte le Per_ regalie del minore sono custodite e conservate dalla sig.ra che al compimento Parte_2 del diciottesimo anno le restituirà al figlio. 18) i coniugi esprimono il consenso al rinnovo od al rilascio del passaporto, anche per il figlio minore.”.
All'udienza del 16.10.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Le parti hanno, poi, concordato di rinunciare alle pattuizioni di cui ai punti sub
11) e 12) del ricorso introduttivo.
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta Per_3 di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse di entrambi i figli, e alla stabilità abitativa ed al mantenimento Per_2 Per_3 economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore, a mantenere rapporti Per_3 costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di TO (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con rituale ricorso, così provvede: Parte_2
4 a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TO (PZ), il 10/10/1998, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TO, dell'anno 1998, Atto nr. 17, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore, ad entrambi i genitori, con Per_3 collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione, alla luce delle modifiche intervenute all'udienza del
16/10/2025;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 23.10.2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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