TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/09/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice deSInato, dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1125 del R.G.A.C. dell'anno 2016, vertente
Tra
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] nella qualità di eredi del de cuius , rappresentate Persona_1
e difese dall'avv. in virtù di procura in atti e come in atti dom.te; Parte_2
Parte Attrice
Nei confronti di
( e ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi Di Lallo e Francescosaverio Di Lallo, giusta procura in atti e come in atti dom.te;
Parte Convenuta
OGGETTO: scioglimento comunione e divisione.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio le sorellePersona_1
e affinchè il Tribunale procedesse allo scioglimento della comunione CP_1 CP_2 ereditaria e successiva divisione della massa ereditaria relitta a seguito del decesso dei genitori
[...]
e , oltre che la divisione di un immobile acquistato in comproprietà tra essi Per_2 Persona_3 germani, con contestuale condanna delle controparti al pagamento delle dovute indennità.
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che in data 10.06.1972 era deceduto il padre
[...]
e successivamente, in data 05.07.2014, anche la madre , entrambi ab intestato; Per_2 Persona_3
b) che il patrimonio ereditario era composto da beni immobili e numerosi beni mobili di pregio, analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
c) che la gran parte di detti beni era nel possesso esclusivo di e , le quali ne percepivano i relativi frutti;
d) che poco prima del decesso CP_2 CP_1
1 di , ella aveva donato in favore della figlia cospicue somme di denaro, per Persona_3 CP_1 un totale di euro 42.000,00; e) che ogni tentativo bonario di divisione si era rivelato privo di esiti.
Ritualmente si sono costituite in giudizio le convenute le quali non si sono opposte alla domanda di scioglimento della comunione e divisione ma hanno contestato l'assunto attoreo, negando qualsivoglia estromissione del medesimo dalla gestione del vasto compendio ereditario ed anzi, deducendo essere stato proprio questi a sottrarre beni ereditari alla massa. È stata poi negata l'elargizione di somme di denaro a titolo di donazioni da parte della de cuius e ha proposto domanda CP_1 riconvenzionale volta alla pronuncia di usucapione del bene acquistato in comproprietà.
Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
La causa è stata istruita mediante espletamento di prova orale e CTU avente ad oggetto la elaborazione di un progetto di divisione dell'asse ereditario.
In corso di giudizio è poi intervenuto il decesso dell'attore. Hanno così provveduto alla regolare costituzione in giudizio le eredi e rispettivamente figlia e vedova del de Parte_2 Parte_1 cuius.
Acquisito l'elaborato peritale, constata la mancata adesione al progetto divisionale, la causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 16.04.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
Solo dopo la riserva in decisione della causa, le convenute hanno proposto un ricorso (nell'ambito di questo stesso procedimento) per sequestro conservativo.
*
Ciò posto in punto di fatto, bisogna dare atto della necessità di un'integrazione di istruttoria per quanto riguarda la divisione del compendio mobiliare relitto dai danti causa e Persona_2 Per_3
[...]
È provato ed incontestato che la massa ereditaria è composta da immobili (edifici e terreni) e numerosi beni mobili di pregio, tra cui quadri, monili, preziosi, ed altri oggetti di valore, analiticamente indicati dall'attore nel proprio atto introduttivo e rispetto alla cui esistenza ed identificazione non è insorta contestazione tra i condividendi.
Ora, la consulenza d'ufficio ha provveduto alla compiuta individuazione, stima e divisione degli immobili mentre ha completamente omesso qualsivoglia accertamento in ordine ai mobili, sul presupposto di non averne avuto disponibilità.
Ciò ha condotto evidentemente ad una grave lacuna istruttoria che deve essere colmata, così come richiesto anche dalle stesse parti.
Nel contempo, tuttavia, ritiene il Giudicante di poter – e dover – decidere quanto al patrimonio immobiliare, mediante emissione della presente sentenza parziale, essendo la causa matura sul punto e rimettere poi la stessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio quanto alla divisione dei beni mobili, previo appunto supplemento istruttorio.
2 E non osta a tale decisione il principio di universalità della divisione che la Giurisprudenza non qualifica come principio assoluto ed inderogabile.
In disparte della divisione parziale su accordo delle parti è infatti possibile procedere in tal senso anche allorquando vi siano valide ragioni che giustifichino una simile decisione da parte del Giudice (cfr.
CdA Roma sent. 7104/14).
Nel caso di specie, la necessità di procedere ad una divisione parziale limitata agli immobili si impone per un duplice ordine di ragioni: la prima risiede nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo;
sarebbe infatti inutile (se non dannoso) una rimessione sul ruolo istruttorio dell'intera controversia quando risulta palese che l'istruttoria sugli immobili è ormai compiuta. La seconda ragione si individua nell'urgenza di giungere ad una divisione del compendio immobiliare, composto per buona parte da edifici che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. In tal modo infatti si consente ai vai assegnatari di porre in essere le opere necessarie alla loro conservazione e taluni casi, messa in sicurezza.
Né si potrebbe argomentare circa un pregiudizio derivante alle parti da una siffatta decisione, posto che una futura divisione dei beni mobili non inciderebbe, se non sotto il profilo di eventuali conguagli in denaro, su quanto si andrà a decidere con riguardo agli immobili.
Pertanto, la presente decisione avrà ad oggetto la sola divisione, previo scioglimento della relativa comunione (ereditaria e non), dei beni immobili e delle domande connesse.
***
Prima di procedere alla trattazione della domanda di divisione, eSIenze di ordine logico-giuridico impongono la previa trattazione della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta . CP_1
Come già accennato nella premessa in fatto, la presente controversia non ha ad oggetto la sola divisione ereditaria dei beni derivati alle parti dalla successione dei due genitori ma bensì anche la divisione (previo scioglimento della relativa comunione) di un immobile acquistato in comproprietà dai tre germani, sito in Scafati, via L. Sturzo 16 e dell'annesso box auto.
Non vi è contestazione in merito alla circostanza per cui la sola abbia goduto del bene CP_1
a far data dal suo matrimonio il 09.11.1998.
Quest'ultima dunque ha proposto in via riconvenzionale domanda di accertamento della usucapione dello stesso, assumendone il possesso pacifico ed indisturbato per oltre un ventennio.
Ora, è ben noto che ai fini dell'usucapione di beni comuni, quale il caso di specie, non è sufficiente dimostrare l'avvenuto godimento esclusivo del bene immobile da parte di un comproprietario e la contemporanea astensione da parte dell'altro comproprietario, ma è necessario fornire la prova di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
3 Nel caso di specie la prova fornita non è andata oltre il dato materiale dell'occupazione dell'immobile, da sola non certamente sufficiente, la quale, ad abundantiam, non può dirsi nemmeno incontestata da parte, quantomeno, del coerede . L'istruttoria orale condotta in corso di causa ha Persona_1 infatti dimostrato che l'attore ha “tollerato” l'uso dell'immobile comune da parte della sorella ma sul presupposto della sua futura e concertata divisione. In tal senso si pone la specifica e circostanziata deposizione della teste la quale, amica di famiglia, ha dichiarato essere fatto Testimone_1 notorio nella cerchia di amici e familiari, la “questione” relativa proprio all'immobile di via Sturzo, nel senso che era noto che l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta sarebbe stato solo temporaneo e che i comproprietari avrebbero addivenire alla sua divisione.
La domanda va pertanto rigettata.
*
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione giudiziale è fondata e va accolta.
La massa ereditaria da dividere (limitatamente agli immobili) è stata ricostruita dal Consulente Tecnico
d'Ufficio ed è composta:
Beni appartenuti al de cuius : Persona_2
n. 1 terreno sito a Torre Annunziata (NA);
n° 1 locale, n° 1 terreno, n° 1 negozio, n° 5 appartamenti ed un lastrico solare siti in Scafati (SA) alla via D. Catalano;
n. 2 locali e n. 6 appartamenti siti in Scafati (SA) alla via C. Battisti.
Beni appartenuti al de cuius : Parte_3
n. 1 terreno sito a San Marzano Sul Sarno (SA).
A ciò deve aggiungersi l'appartamento con annesso box sito in Scafati (SA) alla via L. Sturzo, acquistato in comunione dai tre germani e pacificamente occupato dalla sola , CP_1 CP_1 la cui divisione sarà effettuata unitamente agli altri immobili, per evidenti eSIenze di speditezza e semplicità delle relative operazioni, trattandosi peraltro di immobile non comodamente divisibile.
La descrizione ed individuazione catastale di ciascun immobile è contenuta alle pagine da 12 a 14 dell'elaborato peritale, alle quali si rimanda.
Accanto a tale consistenza immobiliare, costituente il relictum – limitato agli immobili- alla data di apertura della successione, deve poi aggiungersi il donatum, ossia tutte le donazioni eseguite in vita dal de cuius in favore dei coeredi.
In proposito giova premettere che la collazione consiste nel conferimento all'asse ereditario di tutte le liberalità che i soggetti indicati dall'art. 737 abbiano ricevuto dal de cuius quando il medesimo era in vita. La ratio dell'istituto, secondo la dottrina, risiederebbe nel fatto che le donazioni fatte ai soggetti destinati a rivestire la qualifica di eredi costituirebbero un'anticipazione dell'eredità, sicché il computo
4 di esse, ai fini della divisione del patrimonio ereditario, andrebbe a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni fatte in vita dal de cuius altrimenti potrebbero determinare tra i coeredi. Lo scrivente
Tribunale non ignora poi che secondo la più recente giurisprudenza l'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire (Cass. n. 8510/2018).
Cionondimeno ove tale domanda sia stata proposta, in via diretta o in via riconvenzionale, sulla parte grava pur sempre un onere di compiuta allegazione, quanto alla corretta individuazione dei beni asseritamene donati in vita dal de cuius, specie a fronte della contestazione operata dalla controparte.
Nel caso di specie ha specificamente indicato elargizioni di denaro delle quali, Persona_1 tuttavia, per organicità di decisione si tratterà nella successiva pronuncia inerente la divisione dei beni mobili.
Ciò premesso, vanno ora individuate le quote di proprietà dei singoli coeredi.
Vanno all'uopo richiamate le conclusioni cui è giunto il CTU della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare, per le ragioni di seguito indicate.
In merito alla individuazione delle quote di diritto spettanti agli eredi, il de cuius Persona_2 lasciava quali eredi la coniuge , la quale spettava diritto di “usufrutto uxorio”, ed i figli Persona_3
, e La de cuius lasciava quali eredi i figli , Persona_1 CP_1 CP_2 Persona_3 Persona_1
e e si ricongiungeva il diritto di usufrutto con la nuda proprietà. Pertanto i beni oggetto CP_1 CP_2 della massa ereditaria veniva suddiviso per la quota di 1/3 per ciascun erede. In data 22/07/2017 è deceduto il coerede (successione vol. 88888 n. 57908 del 06/08/2018) lasciando Persona_1 come eredi la coniuge e la figlia a cui spetta la quota di 1/3 (ovvero 1/6 Parte_1 Parte_2 ciascuna) della massa ereditaria oggetto di causa.
Ciò premesso, il CTU ha provveduto alla stima degli immobili.
Detti immobili sono stati valutati secondo il rispettivo valore di mercato, tenuto conto delle effettive condizioni e di eventuali oneri connessi ad alcune regolarizzazioni catastali ed urbanistiche necessarie
(cfr. “Il sottoscritto CTU precisa che il criterio utilizzato nella presente relazione è quello del più probabile valore di mercato, ovvero quello basato sul metodo sintetico comparativo mediante la comparazione parametrica con valori noti di beni simili o assimilabili. Tale criterio esprime il rapporto di equivalenza tra una quantità di moneta e un determinato bene, rapporto che è funzione della domanda e dell'offerta di quel bene sul mercato. La stima verrà definita facendo riferimento per le quotazioni immobiliari ai dati rilevati attraverso indagini mirate ad accertare i valori di mercato di unità immobiliari della stessa tipologia. Lo stato degli immobili è stato rilevato mediante specifico sopralluogo, con accesso agli stessi. La stima è stata effettuata con la metodologia MCA (Market Comparison Approach), che permette di stimare il valore di un immobile mediante confronto tra l'immobile stesso ed altri immobili simili a questo presi a
5 confronto e contrattati di recente, di prezzi noti e ricadenti nello stesso segmento di mercato dell'immobile da valutare.
Ciò è possibile mediante il confronto delle caratteristiche tecnicoeconomiche dell'immobile da stimare con quelle degli immobili simili. Tenute presenti le caratteristiche estrinseche ed intrinseche degli immobili e delle pertinenze annesse, viene stabilito il valore unitario a metro quadrato per Superficie Commerciale che è pari alla Superficie Lorda dell'immobile” pagg. 16-55). Con riguardo poi allo specifico profilo della regolarità urbanistica, non sono state riscontrate irregolarità tali da assurgere ad abuso non sanabile, ostativo quindi alla divisione.
Ne è derivato un valore complessivo pari a € 1.620.000,00 (Unmilioneseicentoventimila/00) di cui:
Valore Fabbricati (€ 1.398.000,00) + Valore Terreni (€ 27.000+€ 195.000,00).
Ciò posto, la divisione ex art. 729 c.c. va effettuata mediante attribuzione e tenuto conto della composizione del patrimonio ereditario, con la necessità di determinazione di conguagli in denaro ex art. 728 c.c.
La scelta di procedere mediante attribuzione è determinata dalla non uguaglianza delle quote tra i condividenti e dal particolare e datato godimento dei cespiti da parte di alcuni di essi per le proprie eSIenze abitative e lavorative, da cui scaturisce l'opportunità di attribuire, nei limiti delle quote fissate e nel rispetto di un certo limite al conguaglio, determinati beni a determinati condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 21-02-2017, n. 4426).
È stato dunque predisposto un progetto divisionale che tiene conto dell'eSIenza di lasciare inalterato, per quanto possibile, lo stato di fatto attuale, attribuire quote per quanto possibile omogenee e di limitare al minimo i conguagli in denaro.
Conseguentemente il patrimonio ereditario va diviso ed assegnato ai coeredi tenendo conto dei seguenti lotti:
LOTTO 1: Terreno sito in Torre Annunziata (NA) Traversa Andolfi, superficie catastale complessiva di mq 4.153,00, riportato al N.C.T. al Foglio 12 particelle n°: · 2822 mq 3.638 Qualità Semin. Irrig.; ·
2823 mq 190 Qualità Semin. Irrig.; · 2824 mq 90 Qualità Semin. Irrig.; · 2825 mq 235 Qualità Semin.
Irrig.
LOTTO 2: Deposito sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 51 piano seminterrato, riportato al N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 9 cat. C/2. Terreno sito in Scafati (SA) alla via
Domenico Catalano, riportato al N.C.T. foglio 16 particella 1168 mq 80, Qualità Semin. Irrig.
LOTTO 3: Negozio sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 53 piano Terra, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 1 cat. C/1.
LOTTO 4: Negozio sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 55 piano Terra, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 7 cat. C/1.
LOTTO 5: Negozio sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 59-61 piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 8 (ex 3 e 4) cat. C/1.
6 LOTTO 6: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 57 piano 1°, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 5 cat. A/2.
LOTTO 7: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 57 piano 1°, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 6 cat. A/2. Lastrico solare sito in Scafati (SA) alla via Domenico
Catalano n° 57 piano 2°, non accatastato.
LOTTO 8: Deposito sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 86 piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 238 sub 1 cat. C/2.
LOTTO 9: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 80 (Vicolo Formisano) piano
Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 240 sub 1 cat. A/5. Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 80 (Vicolo Formisano) piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella
240 sub 2 cat. A/5; Deposito sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 80 (Vicolo Formisano) piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 240 sub 4 cat. C/2.
LOTTO 10: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 93 (Cortile Vangone) piano
Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 53 sub 1 cat. A/5.
LOTTO 11: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 93 (Cortile Vangone) piano
1°, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 60 cat. A/5.
LOTTO 12: Appartamento e cantina pertinenziale sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 96 piano 1° (cantina piano I.), riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella: N.238 sub 2 cat. A/4 graffata con particella 240 sub 3; · 240 sub 5 cat. A/5; Terreno sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n°
96, riportato al N.C.T. foglio 12 particella 227 mq 502, Qualità Agrumeto.
LOTTO 13: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 97 (Cortile Giordano) piano
Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 43 sub 1 cat. A/5.
LOTTO 14: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 97 (Cortile Giordano) piano
1°, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella:· 43 sub 2 cat. A/5; · 42 sub 2 cat. A/5.
LOTTO 15: Terreno sito in Scafati (SA) alla via Melito, riportato al N.C.T. foglio 2 particella 123 mq
7.796, Qualità . Irrig. CP_3
LOTTO 16: Appartamento con annesso Box Auto sito in Scafati (SA) alla via Don Luigi Sturzo n°
11; Appartamento scala B piano 5° Int. 10 riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 1524 sub 28 cat.
A/2; Box Auto piano Terra Int. 21 riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 1525 sub 21 cat. C/6.
Come già detto, il valore degli immobili oggetto di comunione (€ 1.644.000,00) viene suddiviso per 3 ovvero una quota agli eredi di (parti attoree), una quota alla convenuta Persona_1 CP_2 ed una quota alla Convenuta . CP_1
Valore singola quota = Somma immobili oggetto di comunione (€ 1.620.000,00)/3 = € 540.000,00 (€
Cinquecentoquarantamila/00).
7 Ciò chiarito e passando alla concreta assegnazione, la stessa avverrà tentando di rispettare per quanto possibile la situazione di fatto venutasi a creare nel tempo, considerando anche che le quote sono per lo più omogenee e l'ammontare dei conguagli dovuti è pari a poche migliaia di euro.
Sulla base di tali premesse,
Alla coerede va attribuita la QUOTA N. 3 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_1 immobili: lotto n. 1; lotto n. 13, lotto n. 14, lotto n. 15 e lotto n. 16- per un valore complessivo di euro
536.000,00;
Alla coerede va attribuita la (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_2 CP_4 immobili: lotto n. 3; lotto n. 5; lotti da n. 8 a 12 – per un valore complessivo di euro 541.000,00;
Alle eredi del de cuius , e va attribuita la QUOTA Persona_1 Parte_2 Parte_1
N. 2 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti immobili: lotto n. 2; lotto n. 4; lotto n. 6 e lotto n. 7 – per un valore complessivo di euro 543.000,00.
A ciò devono aggiungersi i seguenti conguagli in denaro:
l'assegnatario della quota n. 1 dovrà versare la somma di euro 1.000,00 all'assegnataria CP_2 della quota n. 3 ; CP_1
l'assegnatario della quota n. 2 e dovrà versare la somma di euro 3.000,00 Parte_2 Parte_1 all'assegnatario della quota tre, . CP_1
*
Tanto statuito in ordine alla domanda di divisione (previo scioglimento della comunione) bisogna ora trattare della domanda proposta dall'attore e relativa alla corresponsione di indennità di godimento derivata dalla gestione dei beni ereditari, asseritamente compiuta dalle sole convenute, oltre che al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile di via L. Sturzo n. 7 e C. Battisti da parte della sola . CP_1
Quanto alla prima domanda, è pacifico ed incontestato che una parte degli immobili costituenti l'asse ereditario sono stati messi a frutto mediante locazione a terzi. Si tratta in particolare dei negozi siti in
Scafati. Stando alle argomentazioni di parte attrice, i relativi canoni di locazione sono stati percepiti esclusivamente dalle sorelle. Le convenute hanno contestato tale assunto, deducendo invece che, per espressa consuetudine insorta dopo il decesso dei genitori, i canoni erano equamente suddivisi tra i fratelli ed anzi, provvedeva direttamente alla loro riscossione rapportandosi con i Persona_1 vari conduttori.
Su tale aspetto della controversia è stata condotta istruttoria orale, escutendo quali testimoni tre conduttori degli immobili siti in Scafati, i quali hanno concordemente dichiarato di aver versato una quota parte del canone prima nelle mani di e poi successivamente su un Iban Persona_1 riconducibile alle sue eredi, discorrendo di una pratica consolidata.
8 Si considerino le dichiarazioni del teste : “Conosco la SI.ra , il SI. Testimone_2 CP_1
l'ho conosciuto dopo. Ciò in quanto io ho sottoscritto un contratto di locazione, io ero il conduttore. La mia R_ conduttrice [locatrice n.d.r.] era la mamma di , non ricordo il nome. Io ogni mese mi recavo a consegnare CP_1 il canone nell'abitazione dove risiedeva la SInora e la madre. Successivamente, dopo la morte della SInora, ho CP_1 conosciuto che si è presentato da me dicendomi di aver diritto a riscuotere i canoni di locazione a Persona_1 seguito della successione ereditaria. Così io chiamai la SI.ra la quale mi disse di pagare la quota di fitto CP_1 al fratello che viveva a Roma ed io così feci. L'immobile oggetto del mio contratto di locazione è un negozio sito in Scafati via Domenico Catalano n. 61. Non mi ricordo quando il contratto è stato concluso ma era stato regolarmente registrato”.
ADR: “preciso che dopo la morte della madre delle parti, il SI. era solito presentarsi in negozio per Persona_1 riscuotere la quota di canone. Accadeva che passasse mensilmente o anche ogni due mesi. Io ho sempre pagato regolarmente con tanto di ricevuta. Dopo la morte del SI. ho continuato a pagare alla figlia, qui presente che Persona_1 riconosco ed alla moglie ma non mi ricordo il nome di nessuna delle due. Preciso che recentemente pago tramite bonifico su iban fornito”. ADR: “preciso che i bonifici relativi alla quota di locazione del negozio oggetto di lite sono ora versati su iban intestato a e ”. Parte_1 Parte_2
Si considerino ancora le dichiarazioni del teste : “Conosco le parti in causa, in quanto Testimone_3 sono inquilino di una proprietà dei Io ho concluso un contratto di locazione con la SI.ra , madre CP_1 Persona_3 di . L'immobile è situato in Scafati alla via Domenico Catalano 57. Il contratto di locazione è stato CP_1 concluso, mi pare di ricordare, intorno all'anno 1988/89. Quando il ho concluso il contratto ho pagato sempre alla SInora Catalano, poi dopo la morte di quest'ultima, mi pare nel 2014, io pagavo alla SInora ed al Sig. CP_1
Ricordo che quest'ultimo si presentò da me dicendo di essere erede e di voler ricevere il pagamento della Persona_1 sua quota di canone. Da quel momento ho versato a lui la sua quota, pari ad euro 109. Preciso che Persona_1 si recava personalmente presso l'immobile da me condotto in locazione a ritirare la sua quota di canone. Ciò avveniva ogni mese ma non mi ricordo in quale periodo del mese. Preciso che ho delle ricevute rilasciate se non mi sbaglio da febbraio 2015, prima non ho quietanze. Preciso che dopo il decesso di pago tale quota di canone Persona_4 agli eredi, intentando un bonifico a Roma, alla SI.ra ”. Non ho con me le ricevute di pagamento di cui ho Parte_1 detto”. ADR: dopo la morte della SI.ra , per un periodo ho pagato tutto l'intero alla SI.ra , in Per_3 CP_1 contanti ma non avevo ricevuta. Ho conosciuto il SI. verso la fine dell'anno 2014, se ricordo bene”. Persona_1
Sovrapponibili alle precedenti sono poi le dichiarazioni dell'ultimo teste Testimone_4
Da quanto precede è possibile ritenere dimostrata la percezione dei frutti anche da parte del de cuius
, sulla base di accordo tacito tra le parti. Persona_1
Le dichiarazioni testimoniali depongo in maniera univoca e convergente in tal senso e si ritengono dotate di elevata attendibilità perché provenienti da soggetti terzi (non è stato dimostrato alcun rapporto di parentela o amicizia/inimicizia con le parti), testimoni oculari dei fatti (si tratta infatti proprio dei conduttori degli immobili) ed infine dotate di sufficiente specificità, quanto al tempo, luogo e modalità dei fatti.
9 Per contro, alcuna SInificativa circostanza a prova contraria è stata comprovata da parte attrice.
La domanda va pertanto rigettata.
Per quanto concerne invece la domanda avente ad oggetto la condanna di al pagamento CP_1 di una indennità di occupazione;
all'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa è emerso che la maggior parte dei beni versa in stato di abbandono ad eccezione dei lotti 3-5-7 (via Catalano) che risultano locati a terzi con equa divisione dei canoni locativi, mentre i lotti 12 (appartamento via C.
Battisti) e 16 (appartamento via Sturzo) risultano occupati dalla coerede nonché convenuta CP_1
[...]
Di conseguenza ella dovrà corrispondere una idonea indennità in favore delle eredi del fratello R_
, unico ad aver proposto domanda in tal senso.
[...]
In merito alla quantificazione di tale indennità, la Scrivente ritiene di non poter aderire alla richiesta di parte convenuta volta a discostare il parametro della quantificazione da quello che è il valore locativo del bene. Non sussistono infatti ragioni per decurtare del 30% tale indice, atteso che si tratta di immobili in buono stato, goduti direttamente dalla convenuta, e che certamente avrebbero potuto essere messi a frutto a beneficio anche dei coeredi/comproprietari (e non esclusivo di essa CP_1
, in maniera similare a quanto accaduto con gli altri immobili ereditari.
[...]
Quanto all'immobile di via C. Battisti Pertanto, il valore locativo del bene è pari ad euro 718,00 mensili, per un totale, a partire da agosto 2014 (mese successivo al decesso della de cuius che ha Persona_3 continuato ad abitare l'immobile a seguito del decesso del marito) fino a febbraio 2025 (data considerata dal CTU), di € 91.186,00, di cui 1/3 dovrà essere versato in favore di parte attrice pari ad
€ 30.395,00, oltre interessi come per legge.
Quanto poi all'immobile acquistato in comproprietà tra i fratelli (appartamento e box auto), sito in
Scafati alla via L. Sturzo 7, lo stesso risulta occupato dalla sola a far data dal 09.11.1998, CP_1
è stato calcolato un canone mensile pari ad euro 820,00, per l'appartamento ed euro 75,00 per il box auto, per un importo complessivo pari a € 281.925,00, di cui un terzo, corrispondente ad € 93.975,00, spetta alle eredi di . Persona_1
Tuttavia, con riguardo a tale domanda di pagamento, la convenuta ha proposto rituale CP_1 eccezione di prescrizione che decorre ovviamente dalla data di occupazione dell'immobile stesso.
Non essendo stati dimostrati atti interruttivi, risulta evidentemente prescritto il relativo diritto fino alla data della notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta, il 14.3.2016.
Pertanto la somma dovuta da in favore di parte attrice è pari al minor importo di euro CP_1
33.834,00, oltre interessi come per legge.
***
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, saranno liquidate al definitivo.
10
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra eccezione e domanda rigettata, disattesa e reietta, così non definitivamente decide:
I. Dichiara sciolta la comunione (ereditaria e non) tra le parti in causa limitatamente al compendio immobiliare;
II. Rigetta la domanda di usucapione proposta da;
CP_1
III. Attribuisce i beni ai coeredi in proporzione alle quote determinate e ai valori assegnati come segue:
Alla coerede va attribuita la QUOTA N. 3 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_1 immobili: lotto n. 1; lotto n. 13, lotto n. 14, lotto n. 15 e lotto n. 16- per un valore complessivo di euro
536.000,00 (beni analiticamente identificati in parte motiva);
Alla coerede va attribuita la QUOTA N. 1 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_2 immobili: lotto n. 3; lotto n. 5; lotti da n. 8 a 12 – per un valore complessivo di euro 541.000,00 (beni analiticamente identificati in parte motiva);
Alle eredi del de cuius , e va attribuita la QUOTA N. Persona_1 Parte_2 Parte_1
2 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti immobili: lotto n. 2; lotto n. 4; lotto n. 6 e lotto n. 7 – per un valore complessivo di euro 543.000,00 (beni analiticamente identificati in parte motiva);
Dispone poi il versamento dei seguenti i seguenti conguagli in denaro:
L'assegnatario della quota n. 1 dovrà versare la somma di euro 1.000,00 all'assegnataria CP_2 della quota n. 3 ; CP_1
L'assegnatario della quota n. 2 e dovrà versare la somma di euro Parte_2 Parte_1
3.000,00 all'assegnatario della quota tre, ; CP_1
IV. Condanna al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di euro CP_1
64.229,00, oltre interessi come per legge, a titolo di indennità di occupazione;
V. Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alla divisione dei beni mobili;
VI. Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01.09.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice deSInato, dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1125 del R.G.A.C. dell'anno 2016, vertente
Tra
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] nella qualità di eredi del de cuius , rappresentate Persona_1
e difese dall'avv. in virtù di procura in atti e come in atti dom.te; Parte_2
Parte Attrice
Nei confronti di
( e ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi Di Lallo e Francescosaverio Di Lallo, giusta procura in atti e come in atti dom.te;
Parte Convenuta
OGGETTO: scioglimento comunione e divisione.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio le sorellePersona_1
e affinchè il Tribunale procedesse allo scioglimento della comunione CP_1 CP_2 ereditaria e successiva divisione della massa ereditaria relitta a seguito del decesso dei genitori
[...]
e , oltre che la divisione di un immobile acquistato in comproprietà tra essi Per_2 Persona_3 germani, con contestuale condanna delle controparti al pagamento delle dovute indennità.
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che in data 10.06.1972 era deceduto il padre
[...]
e successivamente, in data 05.07.2014, anche la madre , entrambi ab intestato; Per_2 Persona_3
b) che il patrimonio ereditario era composto da beni immobili e numerosi beni mobili di pregio, analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
c) che la gran parte di detti beni era nel possesso esclusivo di e , le quali ne percepivano i relativi frutti;
d) che poco prima del decesso CP_2 CP_1
1 di , ella aveva donato in favore della figlia cospicue somme di denaro, per Persona_3 CP_1 un totale di euro 42.000,00; e) che ogni tentativo bonario di divisione si era rivelato privo di esiti.
Ritualmente si sono costituite in giudizio le convenute le quali non si sono opposte alla domanda di scioglimento della comunione e divisione ma hanno contestato l'assunto attoreo, negando qualsivoglia estromissione del medesimo dalla gestione del vasto compendio ereditario ed anzi, deducendo essere stato proprio questi a sottrarre beni ereditari alla massa. È stata poi negata l'elargizione di somme di denaro a titolo di donazioni da parte della de cuius e ha proposto domanda CP_1 riconvenzionale volta alla pronuncia di usucapione del bene acquistato in comproprietà.
Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
La causa è stata istruita mediante espletamento di prova orale e CTU avente ad oggetto la elaborazione di un progetto di divisione dell'asse ereditario.
In corso di giudizio è poi intervenuto il decesso dell'attore. Hanno così provveduto alla regolare costituzione in giudizio le eredi e rispettivamente figlia e vedova del de Parte_2 Parte_1 cuius.
Acquisito l'elaborato peritale, constata la mancata adesione al progetto divisionale, la causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 16.04.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
Solo dopo la riserva in decisione della causa, le convenute hanno proposto un ricorso (nell'ambito di questo stesso procedimento) per sequestro conservativo.
*
Ciò posto in punto di fatto, bisogna dare atto della necessità di un'integrazione di istruttoria per quanto riguarda la divisione del compendio mobiliare relitto dai danti causa e Persona_2 Per_3
[...]
È provato ed incontestato che la massa ereditaria è composta da immobili (edifici e terreni) e numerosi beni mobili di pregio, tra cui quadri, monili, preziosi, ed altri oggetti di valore, analiticamente indicati dall'attore nel proprio atto introduttivo e rispetto alla cui esistenza ed identificazione non è insorta contestazione tra i condividendi.
Ora, la consulenza d'ufficio ha provveduto alla compiuta individuazione, stima e divisione degli immobili mentre ha completamente omesso qualsivoglia accertamento in ordine ai mobili, sul presupposto di non averne avuto disponibilità.
Ciò ha condotto evidentemente ad una grave lacuna istruttoria che deve essere colmata, così come richiesto anche dalle stesse parti.
Nel contempo, tuttavia, ritiene il Giudicante di poter – e dover – decidere quanto al patrimonio immobiliare, mediante emissione della presente sentenza parziale, essendo la causa matura sul punto e rimettere poi la stessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio quanto alla divisione dei beni mobili, previo appunto supplemento istruttorio.
2 E non osta a tale decisione il principio di universalità della divisione che la Giurisprudenza non qualifica come principio assoluto ed inderogabile.
In disparte della divisione parziale su accordo delle parti è infatti possibile procedere in tal senso anche allorquando vi siano valide ragioni che giustifichino una simile decisione da parte del Giudice (cfr.
CdA Roma sent. 7104/14).
Nel caso di specie, la necessità di procedere ad una divisione parziale limitata agli immobili si impone per un duplice ordine di ragioni: la prima risiede nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo;
sarebbe infatti inutile (se non dannoso) una rimessione sul ruolo istruttorio dell'intera controversia quando risulta palese che l'istruttoria sugli immobili è ormai compiuta. La seconda ragione si individua nell'urgenza di giungere ad una divisione del compendio immobiliare, composto per buona parte da edifici che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. In tal modo infatti si consente ai vai assegnatari di porre in essere le opere necessarie alla loro conservazione e taluni casi, messa in sicurezza.
Né si potrebbe argomentare circa un pregiudizio derivante alle parti da una siffatta decisione, posto che una futura divisione dei beni mobili non inciderebbe, se non sotto il profilo di eventuali conguagli in denaro, su quanto si andrà a decidere con riguardo agli immobili.
Pertanto, la presente decisione avrà ad oggetto la sola divisione, previo scioglimento della relativa comunione (ereditaria e non), dei beni immobili e delle domande connesse.
***
Prima di procedere alla trattazione della domanda di divisione, eSIenze di ordine logico-giuridico impongono la previa trattazione della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta . CP_1
Come già accennato nella premessa in fatto, la presente controversia non ha ad oggetto la sola divisione ereditaria dei beni derivati alle parti dalla successione dei due genitori ma bensì anche la divisione (previo scioglimento della relativa comunione) di un immobile acquistato in comproprietà dai tre germani, sito in Scafati, via L. Sturzo 16 e dell'annesso box auto.
Non vi è contestazione in merito alla circostanza per cui la sola abbia goduto del bene CP_1
a far data dal suo matrimonio il 09.11.1998.
Quest'ultima dunque ha proposto in via riconvenzionale domanda di accertamento della usucapione dello stesso, assumendone il possesso pacifico ed indisturbato per oltre un ventennio.
Ora, è ben noto che ai fini dell'usucapione di beni comuni, quale il caso di specie, non è sufficiente dimostrare l'avvenuto godimento esclusivo del bene immobile da parte di un comproprietario e la contemporanea astensione da parte dell'altro comproprietario, ma è necessario fornire la prova di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
3 Nel caso di specie la prova fornita non è andata oltre il dato materiale dell'occupazione dell'immobile, da sola non certamente sufficiente, la quale, ad abundantiam, non può dirsi nemmeno incontestata da parte, quantomeno, del coerede . L'istruttoria orale condotta in corso di causa ha Persona_1 infatti dimostrato che l'attore ha “tollerato” l'uso dell'immobile comune da parte della sorella ma sul presupposto della sua futura e concertata divisione. In tal senso si pone la specifica e circostanziata deposizione della teste la quale, amica di famiglia, ha dichiarato essere fatto Testimone_1 notorio nella cerchia di amici e familiari, la “questione” relativa proprio all'immobile di via Sturzo, nel senso che era noto che l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta sarebbe stato solo temporaneo e che i comproprietari avrebbero addivenire alla sua divisione.
La domanda va pertanto rigettata.
*
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione giudiziale è fondata e va accolta.
La massa ereditaria da dividere (limitatamente agli immobili) è stata ricostruita dal Consulente Tecnico
d'Ufficio ed è composta:
Beni appartenuti al de cuius : Persona_2
n. 1 terreno sito a Torre Annunziata (NA);
n° 1 locale, n° 1 terreno, n° 1 negozio, n° 5 appartamenti ed un lastrico solare siti in Scafati (SA) alla via D. Catalano;
n. 2 locali e n. 6 appartamenti siti in Scafati (SA) alla via C. Battisti.
Beni appartenuti al de cuius : Parte_3
n. 1 terreno sito a San Marzano Sul Sarno (SA).
A ciò deve aggiungersi l'appartamento con annesso box sito in Scafati (SA) alla via L. Sturzo, acquistato in comunione dai tre germani e pacificamente occupato dalla sola , CP_1 CP_1 la cui divisione sarà effettuata unitamente agli altri immobili, per evidenti eSIenze di speditezza e semplicità delle relative operazioni, trattandosi peraltro di immobile non comodamente divisibile.
La descrizione ed individuazione catastale di ciascun immobile è contenuta alle pagine da 12 a 14 dell'elaborato peritale, alle quali si rimanda.
Accanto a tale consistenza immobiliare, costituente il relictum – limitato agli immobili- alla data di apertura della successione, deve poi aggiungersi il donatum, ossia tutte le donazioni eseguite in vita dal de cuius in favore dei coeredi.
In proposito giova premettere che la collazione consiste nel conferimento all'asse ereditario di tutte le liberalità che i soggetti indicati dall'art. 737 abbiano ricevuto dal de cuius quando il medesimo era in vita. La ratio dell'istituto, secondo la dottrina, risiederebbe nel fatto che le donazioni fatte ai soggetti destinati a rivestire la qualifica di eredi costituirebbero un'anticipazione dell'eredità, sicché il computo
4 di esse, ai fini della divisione del patrimonio ereditario, andrebbe a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni fatte in vita dal de cuius altrimenti potrebbero determinare tra i coeredi. Lo scrivente
Tribunale non ignora poi che secondo la più recente giurisprudenza l'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire (Cass. n. 8510/2018).
Cionondimeno ove tale domanda sia stata proposta, in via diretta o in via riconvenzionale, sulla parte grava pur sempre un onere di compiuta allegazione, quanto alla corretta individuazione dei beni asseritamene donati in vita dal de cuius, specie a fronte della contestazione operata dalla controparte.
Nel caso di specie ha specificamente indicato elargizioni di denaro delle quali, Persona_1 tuttavia, per organicità di decisione si tratterà nella successiva pronuncia inerente la divisione dei beni mobili.
Ciò premesso, vanno ora individuate le quote di proprietà dei singoli coeredi.
Vanno all'uopo richiamate le conclusioni cui è giunto il CTU della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare, per le ragioni di seguito indicate.
In merito alla individuazione delle quote di diritto spettanti agli eredi, il de cuius Persona_2 lasciava quali eredi la coniuge , la quale spettava diritto di “usufrutto uxorio”, ed i figli Persona_3
, e La de cuius lasciava quali eredi i figli , Persona_1 CP_1 CP_2 Persona_3 Persona_1
e e si ricongiungeva il diritto di usufrutto con la nuda proprietà. Pertanto i beni oggetto CP_1 CP_2 della massa ereditaria veniva suddiviso per la quota di 1/3 per ciascun erede. In data 22/07/2017 è deceduto il coerede (successione vol. 88888 n. 57908 del 06/08/2018) lasciando Persona_1 come eredi la coniuge e la figlia a cui spetta la quota di 1/3 (ovvero 1/6 Parte_1 Parte_2 ciascuna) della massa ereditaria oggetto di causa.
Ciò premesso, il CTU ha provveduto alla stima degli immobili.
Detti immobili sono stati valutati secondo il rispettivo valore di mercato, tenuto conto delle effettive condizioni e di eventuali oneri connessi ad alcune regolarizzazioni catastali ed urbanistiche necessarie
(cfr. “Il sottoscritto CTU precisa che il criterio utilizzato nella presente relazione è quello del più probabile valore di mercato, ovvero quello basato sul metodo sintetico comparativo mediante la comparazione parametrica con valori noti di beni simili o assimilabili. Tale criterio esprime il rapporto di equivalenza tra una quantità di moneta e un determinato bene, rapporto che è funzione della domanda e dell'offerta di quel bene sul mercato. La stima verrà definita facendo riferimento per le quotazioni immobiliari ai dati rilevati attraverso indagini mirate ad accertare i valori di mercato di unità immobiliari della stessa tipologia. Lo stato degli immobili è stato rilevato mediante specifico sopralluogo, con accesso agli stessi. La stima è stata effettuata con la metodologia MCA (Market Comparison Approach), che permette di stimare il valore di un immobile mediante confronto tra l'immobile stesso ed altri immobili simili a questo presi a
5 confronto e contrattati di recente, di prezzi noti e ricadenti nello stesso segmento di mercato dell'immobile da valutare.
Ciò è possibile mediante il confronto delle caratteristiche tecnicoeconomiche dell'immobile da stimare con quelle degli immobili simili. Tenute presenti le caratteristiche estrinseche ed intrinseche degli immobili e delle pertinenze annesse, viene stabilito il valore unitario a metro quadrato per Superficie Commerciale che è pari alla Superficie Lorda dell'immobile” pagg. 16-55). Con riguardo poi allo specifico profilo della regolarità urbanistica, non sono state riscontrate irregolarità tali da assurgere ad abuso non sanabile, ostativo quindi alla divisione.
Ne è derivato un valore complessivo pari a € 1.620.000,00 (Unmilioneseicentoventimila/00) di cui:
Valore Fabbricati (€ 1.398.000,00) + Valore Terreni (€ 27.000+€ 195.000,00).
Ciò posto, la divisione ex art. 729 c.c. va effettuata mediante attribuzione e tenuto conto della composizione del patrimonio ereditario, con la necessità di determinazione di conguagli in denaro ex art. 728 c.c.
La scelta di procedere mediante attribuzione è determinata dalla non uguaglianza delle quote tra i condividenti e dal particolare e datato godimento dei cespiti da parte di alcuni di essi per le proprie eSIenze abitative e lavorative, da cui scaturisce l'opportunità di attribuire, nei limiti delle quote fissate e nel rispetto di un certo limite al conguaglio, determinati beni a determinati condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 21-02-2017, n. 4426).
È stato dunque predisposto un progetto divisionale che tiene conto dell'eSIenza di lasciare inalterato, per quanto possibile, lo stato di fatto attuale, attribuire quote per quanto possibile omogenee e di limitare al minimo i conguagli in denaro.
Conseguentemente il patrimonio ereditario va diviso ed assegnato ai coeredi tenendo conto dei seguenti lotti:
LOTTO 1: Terreno sito in Torre Annunziata (NA) Traversa Andolfi, superficie catastale complessiva di mq 4.153,00, riportato al N.C.T. al Foglio 12 particelle n°: · 2822 mq 3.638 Qualità Semin. Irrig.; ·
2823 mq 190 Qualità Semin. Irrig.; · 2824 mq 90 Qualità Semin. Irrig.; · 2825 mq 235 Qualità Semin.
Irrig.
LOTTO 2: Deposito sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 51 piano seminterrato, riportato al N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 9 cat. C/2. Terreno sito in Scafati (SA) alla via
Domenico Catalano, riportato al N.C.T. foglio 16 particella 1168 mq 80, Qualità Semin. Irrig.
LOTTO 3: Negozio sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 53 piano Terra, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 1 cat. C/1.
LOTTO 4: Negozio sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 55 piano Terra, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 7 cat. C/1.
LOTTO 5: Negozio sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 59-61 piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 8 (ex 3 e 4) cat. C/1.
6 LOTTO 6: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 57 piano 1°, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 5 cat. A/2.
LOTTO 7: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Domenico Catalano n° 57 piano 1°, riportato al
N.C.E.U. foglio 16 particella 445 sub 6 cat. A/2. Lastrico solare sito in Scafati (SA) alla via Domenico
Catalano n° 57 piano 2°, non accatastato.
LOTTO 8: Deposito sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 86 piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 238 sub 1 cat. C/2.
LOTTO 9: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 80 (Vicolo Formisano) piano
Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 240 sub 1 cat. A/5. Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 80 (Vicolo Formisano) piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella
240 sub 2 cat. A/5; Deposito sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 80 (Vicolo Formisano) piano Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 240 sub 4 cat. C/2.
LOTTO 10: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 93 (Cortile Vangone) piano
Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 53 sub 1 cat. A/5.
LOTTO 11: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 93 (Cortile Vangone) piano
1°, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 60 cat. A/5.
LOTTO 12: Appartamento e cantina pertinenziale sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 96 piano 1° (cantina piano I.), riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella: N.238 sub 2 cat. A/4 graffata con particella 240 sub 3; · 240 sub 5 cat. A/5; Terreno sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n°
96, riportato al N.C.T. foglio 12 particella 227 mq 502, Qualità Agrumeto.
LOTTO 13: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 97 (Cortile Giordano) piano
Terra, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 43 sub 1 cat. A/5.
LOTTO 14: Appartamento sito in Scafati (SA) alla via Cesare Battisti n° 97 (Cortile Giordano) piano
1°, riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella:· 43 sub 2 cat. A/5; · 42 sub 2 cat. A/5.
LOTTO 15: Terreno sito in Scafati (SA) alla via Melito, riportato al N.C.T. foglio 2 particella 123 mq
7.796, Qualità . Irrig. CP_3
LOTTO 16: Appartamento con annesso Box Auto sito in Scafati (SA) alla via Don Luigi Sturzo n°
11; Appartamento scala B piano 5° Int. 10 riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 1524 sub 28 cat.
A/2; Box Auto piano Terra Int. 21 riportato al N.C.E.U. foglio 22 particella 1525 sub 21 cat. C/6.
Come già detto, il valore degli immobili oggetto di comunione (€ 1.644.000,00) viene suddiviso per 3 ovvero una quota agli eredi di (parti attoree), una quota alla convenuta Persona_1 CP_2 ed una quota alla Convenuta . CP_1
Valore singola quota = Somma immobili oggetto di comunione (€ 1.620.000,00)/3 = € 540.000,00 (€
Cinquecentoquarantamila/00).
7 Ciò chiarito e passando alla concreta assegnazione, la stessa avverrà tentando di rispettare per quanto possibile la situazione di fatto venutasi a creare nel tempo, considerando anche che le quote sono per lo più omogenee e l'ammontare dei conguagli dovuti è pari a poche migliaia di euro.
Sulla base di tali premesse,
Alla coerede va attribuita la QUOTA N. 3 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_1 immobili: lotto n. 1; lotto n. 13, lotto n. 14, lotto n. 15 e lotto n. 16- per un valore complessivo di euro
536.000,00;
Alla coerede va attribuita la (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_2 CP_4 immobili: lotto n. 3; lotto n. 5; lotti da n. 8 a 12 – per un valore complessivo di euro 541.000,00;
Alle eredi del de cuius , e va attribuita la QUOTA Persona_1 Parte_2 Parte_1
N. 2 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti immobili: lotto n. 2; lotto n. 4; lotto n. 6 e lotto n. 7 – per un valore complessivo di euro 543.000,00.
A ciò devono aggiungersi i seguenti conguagli in denaro:
l'assegnatario della quota n. 1 dovrà versare la somma di euro 1.000,00 all'assegnataria CP_2 della quota n. 3 ; CP_1
l'assegnatario della quota n. 2 e dovrà versare la somma di euro 3.000,00 Parte_2 Parte_1 all'assegnatario della quota tre, . CP_1
*
Tanto statuito in ordine alla domanda di divisione (previo scioglimento della comunione) bisogna ora trattare della domanda proposta dall'attore e relativa alla corresponsione di indennità di godimento derivata dalla gestione dei beni ereditari, asseritamente compiuta dalle sole convenute, oltre che al pagamento di una indennità per l'occupazione dell'immobile di via L. Sturzo n. 7 e C. Battisti da parte della sola . CP_1
Quanto alla prima domanda, è pacifico ed incontestato che una parte degli immobili costituenti l'asse ereditario sono stati messi a frutto mediante locazione a terzi. Si tratta in particolare dei negozi siti in
Scafati. Stando alle argomentazioni di parte attrice, i relativi canoni di locazione sono stati percepiti esclusivamente dalle sorelle. Le convenute hanno contestato tale assunto, deducendo invece che, per espressa consuetudine insorta dopo il decesso dei genitori, i canoni erano equamente suddivisi tra i fratelli ed anzi, provvedeva direttamente alla loro riscossione rapportandosi con i Persona_1 vari conduttori.
Su tale aspetto della controversia è stata condotta istruttoria orale, escutendo quali testimoni tre conduttori degli immobili siti in Scafati, i quali hanno concordemente dichiarato di aver versato una quota parte del canone prima nelle mani di e poi successivamente su un Iban Persona_1 riconducibile alle sue eredi, discorrendo di una pratica consolidata.
8 Si considerino le dichiarazioni del teste : “Conosco la SI.ra , il SI. Testimone_2 CP_1
l'ho conosciuto dopo. Ciò in quanto io ho sottoscritto un contratto di locazione, io ero il conduttore. La mia R_ conduttrice [locatrice n.d.r.] era la mamma di , non ricordo il nome. Io ogni mese mi recavo a consegnare CP_1 il canone nell'abitazione dove risiedeva la SInora e la madre. Successivamente, dopo la morte della SInora, ho CP_1 conosciuto che si è presentato da me dicendomi di aver diritto a riscuotere i canoni di locazione a Persona_1 seguito della successione ereditaria. Così io chiamai la SI.ra la quale mi disse di pagare la quota di fitto CP_1 al fratello che viveva a Roma ed io così feci. L'immobile oggetto del mio contratto di locazione è un negozio sito in Scafati via Domenico Catalano n. 61. Non mi ricordo quando il contratto è stato concluso ma era stato regolarmente registrato”.
ADR: “preciso che dopo la morte della madre delle parti, il SI. era solito presentarsi in negozio per Persona_1 riscuotere la quota di canone. Accadeva che passasse mensilmente o anche ogni due mesi. Io ho sempre pagato regolarmente con tanto di ricevuta. Dopo la morte del SI. ho continuato a pagare alla figlia, qui presente che Persona_1 riconosco ed alla moglie ma non mi ricordo il nome di nessuna delle due. Preciso che recentemente pago tramite bonifico su iban fornito”. ADR: “preciso che i bonifici relativi alla quota di locazione del negozio oggetto di lite sono ora versati su iban intestato a e ”. Parte_1 Parte_2
Si considerino ancora le dichiarazioni del teste : “Conosco le parti in causa, in quanto Testimone_3 sono inquilino di una proprietà dei Io ho concluso un contratto di locazione con la SI.ra , madre CP_1 Persona_3 di . L'immobile è situato in Scafati alla via Domenico Catalano 57. Il contratto di locazione è stato CP_1 concluso, mi pare di ricordare, intorno all'anno 1988/89. Quando il ho concluso il contratto ho pagato sempre alla SInora Catalano, poi dopo la morte di quest'ultima, mi pare nel 2014, io pagavo alla SInora ed al Sig. CP_1
Ricordo che quest'ultimo si presentò da me dicendo di essere erede e di voler ricevere il pagamento della Persona_1 sua quota di canone. Da quel momento ho versato a lui la sua quota, pari ad euro 109. Preciso che Persona_1 si recava personalmente presso l'immobile da me condotto in locazione a ritirare la sua quota di canone. Ciò avveniva ogni mese ma non mi ricordo in quale periodo del mese. Preciso che ho delle ricevute rilasciate se non mi sbaglio da febbraio 2015, prima non ho quietanze. Preciso che dopo il decesso di pago tale quota di canone Persona_4 agli eredi, intentando un bonifico a Roma, alla SI.ra ”. Non ho con me le ricevute di pagamento di cui ho Parte_1 detto”. ADR: dopo la morte della SI.ra , per un periodo ho pagato tutto l'intero alla SI.ra , in Per_3 CP_1 contanti ma non avevo ricevuta. Ho conosciuto il SI. verso la fine dell'anno 2014, se ricordo bene”. Persona_1
Sovrapponibili alle precedenti sono poi le dichiarazioni dell'ultimo teste Testimone_4
Da quanto precede è possibile ritenere dimostrata la percezione dei frutti anche da parte del de cuius
, sulla base di accordo tacito tra le parti. Persona_1
Le dichiarazioni testimoniali depongo in maniera univoca e convergente in tal senso e si ritengono dotate di elevata attendibilità perché provenienti da soggetti terzi (non è stato dimostrato alcun rapporto di parentela o amicizia/inimicizia con le parti), testimoni oculari dei fatti (si tratta infatti proprio dei conduttori degli immobili) ed infine dotate di sufficiente specificità, quanto al tempo, luogo e modalità dei fatti.
9 Per contro, alcuna SInificativa circostanza a prova contraria è stata comprovata da parte attrice.
La domanda va pertanto rigettata.
Per quanto concerne invece la domanda avente ad oggetto la condanna di al pagamento CP_1 di una indennità di occupazione;
all'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa è emerso che la maggior parte dei beni versa in stato di abbandono ad eccezione dei lotti 3-5-7 (via Catalano) che risultano locati a terzi con equa divisione dei canoni locativi, mentre i lotti 12 (appartamento via C.
Battisti) e 16 (appartamento via Sturzo) risultano occupati dalla coerede nonché convenuta CP_1
[...]
Di conseguenza ella dovrà corrispondere una idonea indennità in favore delle eredi del fratello R_
, unico ad aver proposto domanda in tal senso.
[...]
In merito alla quantificazione di tale indennità, la Scrivente ritiene di non poter aderire alla richiesta di parte convenuta volta a discostare il parametro della quantificazione da quello che è il valore locativo del bene. Non sussistono infatti ragioni per decurtare del 30% tale indice, atteso che si tratta di immobili in buono stato, goduti direttamente dalla convenuta, e che certamente avrebbero potuto essere messi a frutto a beneficio anche dei coeredi/comproprietari (e non esclusivo di essa CP_1
, in maniera similare a quanto accaduto con gli altri immobili ereditari.
[...]
Quanto all'immobile di via C. Battisti Pertanto, il valore locativo del bene è pari ad euro 718,00 mensili, per un totale, a partire da agosto 2014 (mese successivo al decesso della de cuius che ha Persona_3 continuato ad abitare l'immobile a seguito del decesso del marito) fino a febbraio 2025 (data considerata dal CTU), di € 91.186,00, di cui 1/3 dovrà essere versato in favore di parte attrice pari ad
€ 30.395,00, oltre interessi come per legge.
Quanto poi all'immobile acquistato in comproprietà tra i fratelli (appartamento e box auto), sito in
Scafati alla via L. Sturzo 7, lo stesso risulta occupato dalla sola a far data dal 09.11.1998, CP_1
è stato calcolato un canone mensile pari ad euro 820,00, per l'appartamento ed euro 75,00 per il box auto, per un importo complessivo pari a € 281.925,00, di cui un terzo, corrispondente ad € 93.975,00, spetta alle eredi di . Persona_1
Tuttavia, con riguardo a tale domanda di pagamento, la convenuta ha proposto rituale CP_1 eccezione di prescrizione che decorre ovviamente dalla data di occupazione dell'immobile stesso.
Non essendo stati dimostrati atti interruttivi, risulta evidentemente prescritto il relativo diritto fino alla data della notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta, il 14.3.2016.
Pertanto la somma dovuta da in favore di parte attrice è pari al minor importo di euro CP_1
33.834,00, oltre interessi come per legge.
***
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, saranno liquidate al definitivo.
10
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra eccezione e domanda rigettata, disattesa e reietta, così non definitivamente decide:
I. Dichiara sciolta la comunione (ereditaria e non) tra le parti in causa limitatamente al compendio immobiliare;
II. Rigetta la domanda di usucapione proposta da;
CP_1
III. Attribuisce i beni ai coeredi in proporzione alle quote determinate e ai valori assegnati come segue:
Alla coerede va attribuita la QUOTA N. 3 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_1 immobili: lotto n. 1; lotto n. 13, lotto n. 14, lotto n. 15 e lotto n. 16- per un valore complessivo di euro
536.000,00 (beni analiticamente identificati in parte motiva);
Alla coerede va attribuita la QUOTA N. 1 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti CP_2 immobili: lotto n. 3; lotto n. 5; lotti da n. 8 a 12 – per un valore complessivo di euro 541.000,00 (beni analiticamente identificati in parte motiva);
Alle eredi del de cuius , e va attribuita la QUOTA N. Persona_1 Parte_2 Parte_1
2 (pag. 61 CTU) contenente i seguenti immobili: lotto n. 2; lotto n. 4; lotto n. 6 e lotto n. 7 – per un valore complessivo di euro 543.000,00 (beni analiticamente identificati in parte motiva);
Dispone poi il versamento dei seguenti i seguenti conguagli in denaro:
L'assegnatario della quota n. 1 dovrà versare la somma di euro 1.000,00 all'assegnataria CP_2 della quota n. 3 ; CP_1
L'assegnatario della quota n. 2 e dovrà versare la somma di euro Parte_2 Parte_1
3.000,00 all'assegnatario della quota tre, ; CP_1
IV. Condanna al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di euro CP_1
64.229,00, oltre interessi come per legge, a titolo di indennità di occupazione;
V. Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alla divisione dei beni mobili;
VI. Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01.09.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
11