Versione
21 aprile 1942
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17 maggio 1981
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Art. 160.
(Demolizione volontaria della nave).
Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nel Regno, o all'autorita' consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorita' provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione puo' essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
((Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156))
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
(Demolizione volontaria della nave).
Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nel Regno, o all'autorita' consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorita' provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione puo' essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
((Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156))
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Commentari • 25
- 1. Focus Regolamento - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - La normativa preesistente a confronto con il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubbliciAutorità nazionale anticorruzione · 5 ottobre 2010 · 1.144105
Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture FOCUS REGOLAMENTO D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 La normativa precedente a confronto con il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici Tabella di comparazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture www.avcp.it Nuova versione - Agosto 2011 Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Legenda illustrativa della tabella di confronto La tabella contiene una comparazione tra la normativa regolamentare previ- gente (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; d.m. 19 aprile 2000, n. …
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Giurisprudenza • 62
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- riconsegna titolo abilitativo·
- licenza di pesca·
- premio di arresto definitivo·
- decadenza dal beneficio·
- giurisdizione amministrativa·
- opposizioni creditori·
- subentro in posizione giuridica·
- art. 6 D.M. 8 agosto 2008·
- inoppugnabilità provvedimento amministrativo·
- art. 156 e 160 codice della navigazione