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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2487 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Annunziata Coppola ed elettivamente domiciliata in CI (NA) alla Via Crispo 17, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Annunziata Coppola C.F._2
ed elettivamente domiciliata in CI (NA) alla Via Crispo 17, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2022 la signora , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 17.08.2009 a CI (Na) con il signor e che dalla Controparte_1
loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Per_1
28.10.2013, e nata a [...] il [...], ed evidenziato che il Tribunale di Nola Per_2
aveva emesso decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi in data
26.07.2021, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la conferma di quanto statuito con decreto di omologazione della separazione.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Presidente, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27.02.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al
Giudice Istruttore all'udienza del 16.02.2024.
Il data 25.06.2024, si costituiva in giudizio il resistente il quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste dall'ordinanza presidenziale.
Per l'udienza del 20.01.2025, le parti rappresentavano di essere divenute ad un accordo, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico, sulle condizioni del divorzio e, pertanto, chiedevano che la causa venisse decisa in conformità agli accordi intercorsi.
Indi, il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante le conclusioni congiunte delle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione delle parti emesso dal Tribunale di Nola in data 26.07.2021.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida i minori ed ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando è presente in zona, previo accordo con la madre e con i minori stessi, rispettando le loro esigenze e comunque secondo quanto stabilito nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili, con Parte_1
rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
4) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate e documentate.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 17.08.2009 a CI (Na) (trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di CI (Na) all'atto n. 8 – Parte I anno 2009);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87
n. 74;
c) affida i minori ed ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili, Parte_1
con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate e documentate;
g) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2487 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Annunziata Coppola ed elettivamente domiciliata in CI (NA) alla Via Crispo 17, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Annunziata Coppola C.F._2
ed elettivamente domiciliata in CI (NA) alla Via Crispo 17, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2022 la signora , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 17.08.2009 a CI (Na) con il signor e che dalla Controparte_1
loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Per_1
28.10.2013, e nata a [...] il [...], ed evidenziato che il Tribunale di Nola Per_2
aveva emesso decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi in data
26.07.2021, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la conferma di quanto statuito con decreto di omologazione della separazione.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Presidente, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27.02.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al
Giudice Istruttore all'udienza del 16.02.2024.
Il data 25.06.2024, si costituiva in giudizio il resistente il quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste dall'ordinanza presidenziale.
Per l'udienza del 20.01.2025, le parti rappresentavano di essere divenute ad un accordo, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico, sulle condizioni del divorzio e, pertanto, chiedevano che la causa venisse decisa in conformità agli accordi intercorsi.
Indi, il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante le conclusioni congiunte delle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione delle parti emesso dal Tribunale di Nola in data 26.07.2021.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida i minori ed ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando è presente in zona, previo accordo con la madre e con i minori stessi, rispettando le loro esigenze e comunque secondo quanto stabilito nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili, con Parte_1
rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
4) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate e documentate.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 17.08.2009 a CI (Na) (trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di CI (Na) all'atto n. 8 – Parte I anno 2009);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87
n. 74;
c) affida i minori ed ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili, Parte_1
con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori, previamente concordate e documentate;
g) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)