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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 14151 del ruolo generale dell'anno 2025 e promossa da
Parte_1
- attrice opponente -
con l'avv. Tommaso Nidiaci per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
Controparte_1
-convenuta opposto –
con l'avv. Michele Rondinelli, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da udienza del
6.3.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione,da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al precetto in rinnovazione Pt_1 Parte_1
pagina 1 di 4 notificatole dalla società il 30.10.2023 avente ad oggetto le seguenti somme: Controparte_1
“capitale € 51.241,21 - interessi legali dal 20.10.2022 al 30.10.2023 € 2.253,21 - compenso precetto ex D.M. 55/14 € 425,00 - spese generali (15% su € 425) € 63,75 - Cpa (4% su € 488,75) € 19,55 -
Iva (22% su € 508,30) € 111,82 Totale complessivo € 54.114,54”.
La conclude affinchè sia accertato che nessun importo è dovuto alla società opposta, in Pt_1
quanto l'opponente avrebbe già provveduto al pagamento di quanto dovuto, e comunque non sarebbero dovuti gli interessi al 30.10.2023, nè i compensi per il nuovo precetto.
Si è costituita la società convenuta contestando la ricostruzione avversaria, in particolare negando che vi sia stato alcun pagamento, né duplicazione di spese di precetto e dunque chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Per le ragioni che seguono l'opposizione è chiaramente infondata.
Secondo la in sintesi e per quanto rileva in questa sede, avrebbe già eseguito il pagamento Pt_1
dovuto con la consegna, in data 18.7.2023 nelle mani dell'ufficiale giudiziario ex art. 494 cpc,
nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 2110/2023 r.g. es. mob. iniziata in suo danno da
[...]
dell'assegno portante la somma indicata nel primo precetto (notificatole 24.5.23) Controparte_1
aumentata di un quinto, per un complessivo importo di € 63.598,16 (cfr. copia dell'assegno circolare doc.4). Precisa che detta somma sarebbe fuoriuscita definitivamente dalla propria disponibilità, comportando effetti liberatori immediati, nonostante la procedura esecutiva fosse stata poi dichiarata estinta dal g.e.
Detta ricostruzione è parziale, come chiarito e documentato dalla società opposta.
Emerge chiaramente dal tenore letterale del verbale di pignoramento del 18.7.2023 prodotto integralmente dall'opposta che l'Ufficiale Giudiziario ha eseguito un pignoramento di somme ai sensi del terzo comma dell'art. 494 e non ai sensi del primo comma di detta norma cpc come invece sostenuto dall'opponente. pagina 2 di 4 In base alla citata norma il debitore può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle
mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di
denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di
due decimi”.
Nel verbale si legge testualmente che “l'assegno pignorato è a favore del creditore e all'ordine del
giudice”; lo stesso assegno circolare risulta intestato a “all'ordine del Controparte_1
giudice”.
Lo stesso g.e. con l'ordinanza di estinzione (cfr. doc. 4 opposta) dopo aver rilevato che non risultava depositata l'istanza di assegnazione delle somme portate dall'assegno e che ex art. 497 il pignoramento aveva perso efficacia, dichiarava estinto il processo esecutivo, con conseguente
restituzione del debitore nella piena disponibilità dei beni che vi erano stati sottoposti.
Alcuna efficacia liberatoria si è dunque prodotta, non ricorrendo l'ipotesi del comma uno, bensì del comma tre del citato art. 494 cpc.
Neppure vi è stata duplicazione di compensi o di importi, come dimostrano le voci indicate nel precetto in rinnovazione, che indicano il compenso per un solo atto di precetto e gli interessi sino al
30.10.2023 (data di notifica del precetto), non essendo intervenuto alcun pagamento.
L'opposizione a precetto va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della opponente. Pt_1
Si liquidano secondo il D.M. n.55/14, secondo lo scaglione tra € 52.000 e € 260.000, e a valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione, e della semplicità delle difese;
dunque si liquidano in complessivi € 7.052,00=, oltre rimb. forf. 15%,
iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Rondinelli, che si è dichiarato antistatario;
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione a precetto;
2.condanna l'opponente a rimborsare controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.052,00=,
oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Rondinelli,
che si è dichiarato antistatario.
Brescia,31.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 14151 del ruolo generale dell'anno 2025 e promossa da
Parte_1
- attrice opponente -
con l'avv. Tommaso Nidiaci per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
Controparte_1
-convenuta opposto –
con l'avv. Michele Rondinelli, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da udienza del
6.3.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione,da intendersi qui integralmente riportate;
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al precetto in rinnovazione Pt_1 Parte_1
pagina 1 di 4 notificatole dalla società il 30.10.2023 avente ad oggetto le seguenti somme: Controparte_1
“capitale € 51.241,21 - interessi legali dal 20.10.2022 al 30.10.2023 € 2.253,21 - compenso precetto ex D.M. 55/14 € 425,00 - spese generali (15% su € 425) € 63,75 - Cpa (4% su € 488,75) € 19,55 -
Iva (22% su € 508,30) € 111,82 Totale complessivo € 54.114,54”.
La conclude affinchè sia accertato che nessun importo è dovuto alla società opposta, in Pt_1
quanto l'opponente avrebbe già provveduto al pagamento di quanto dovuto, e comunque non sarebbero dovuti gli interessi al 30.10.2023, nè i compensi per il nuovo precetto.
Si è costituita la società convenuta contestando la ricostruzione avversaria, in particolare negando che vi sia stato alcun pagamento, né duplicazione di spese di precetto e dunque chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Per le ragioni che seguono l'opposizione è chiaramente infondata.
Secondo la in sintesi e per quanto rileva in questa sede, avrebbe già eseguito il pagamento Pt_1
dovuto con la consegna, in data 18.7.2023 nelle mani dell'ufficiale giudiziario ex art. 494 cpc,
nell'ambito dell'esecuzione mobiliare n. 2110/2023 r.g. es. mob. iniziata in suo danno da
[...]
dell'assegno portante la somma indicata nel primo precetto (notificatole 24.5.23) Controparte_1
aumentata di un quinto, per un complessivo importo di € 63.598,16 (cfr. copia dell'assegno circolare doc.4). Precisa che detta somma sarebbe fuoriuscita definitivamente dalla propria disponibilità, comportando effetti liberatori immediati, nonostante la procedura esecutiva fosse stata poi dichiarata estinta dal g.e.
Detta ricostruzione è parziale, come chiarito e documentato dalla società opposta.
Emerge chiaramente dal tenore letterale del verbale di pignoramento del 18.7.2023 prodotto integralmente dall'opposta che l'Ufficiale Giudiziario ha eseguito un pignoramento di somme ai sensi del terzo comma dell'art. 494 e non ai sensi del primo comma di detta norma cpc come invece sostenuto dall'opponente. pagina 2 di 4 In base alla citata norma il debitore può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle
mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di
denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di
due decimi”.
Nel verbale si legge testualmente che “l'assegno pignorato è a favore del creditore e all'ordine del
giudice”; lo stesso assegno circolare risulta intestato a “all'ordine del Controparte_1
giudice”.
Lo stesso g.e. con l'ordinanza di estinzione (cfr. doc. 4 opposta) dopo aver rilevato che non risultava depositata l'istanza di assegnazione delle somme portate dall'assegno e che ex art. 497 il pignoramento aveva perso efficacia, dichiarava estinto il processo esecutivo, con conseguente
restituzione del debitore nella piena disponibilità dei beni che vi erano stati sottoposti.
Alcuna efficacia liberatoria si è dunque prodotta, non ricorrendo l'ipotesi del comma uno, bensì del comma tre del citato art. 494 cpc.
Neppure vi è stata duplicazione di compensi o di importi, come dimostrano le voci indicate nel precetto in rinnovazione, che indicano il compenso per un solo atto di precetto e gli interessi sino al
30.10.2023 (data di notifica del precetto), non essendo intervenuto alcun pagamento.
L'opposizione a precetto va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della opponente. Pt_1
Si liquidano secondo il D.M. n.55/14, secondo lo scaglione tra € 52.000 e € 260.000, e a valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione, e della semplicità delle difese;
dunque si liquidano in complessivi € 7.052,00=, oltre rimb. forf. 15%,
iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Rondinelli, che si è dichiarato antistatario;
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione a precetto;
2.condanna l'opponente a rimborsare controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.052,00=,
oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Rondinelli,
che si è dichiarato antistatario.
Brescia,31.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
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