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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/12/2024, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, all'esito dell'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4910/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. Salvatore Ciulla presso il cui studio sito in Catania, corso delle Province
n. 116 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
c.f. ; Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Catania Piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale presso l'avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per CP_2
atto in notaio di Roma del 23.1.2023; Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di aver prestato la propria attività Controparte_ professionale dal 25.8.2022 al 21.11.2022 alle dipendenze della svolgendo la mansione di commessa con la qualifica di impiegata, IV livello del CCNL “Terziario e Servizi – Acconciatura ed
Estetica”, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì, giovedì e sabato dalle 16:00 alle 20:00; b) che durante il rapporto lavorativo, regolarizzato solo il 12.10.2022, ha ricevuto solo la somma di € 300,00 a titolo di retribuzione.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto: “Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Parte_1
prestato attività di lavoro subordinato, ininterrottamente dalla data del 25.08.2022 alla data del 21.11.2022, svolgendo la mansione di “commessa”, con la qualifica di impiegato, 4° livello di inquadramento secondo le disposizioni di cui al C.C.N.L. “Terziario e Servizi – Acconciatura ed Controparte_ Estetica”, per la in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in CI, Via
Giuliani n°95/A, P.Iva , presso il punto vendita sito in CI, Via Giuliani n°93/A.
2. P.IVA_1
Altresì, accertare e dichiarare, che la ricorrente ha svolto, per l'intero periodo del rapporto, il seguente orario di lavoro: - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; - martedì, giovedì e sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 3. Conseguentemente e per l'effetto condannare Controparte_
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in CI, Via Giuliani n°95/A,
P.Iva al pagamento in favore di essa ricorrente della complessiva somma di €. P.IVA_1
2.577,21, calcolata al lordo delle ritenute di legge, così come da conteggi evidenziati nella documentazione allegata che si produce in copia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
4. Condannare, infine, parte resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente”.
Con memoria del 13.9.2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l' Controparte_3
dichiarandosi soggetto terzo ed estraneo alla vicenda processuale ma disponibile a ricevere i maggiori oneri previdenziali eventualmente accertati, nei limiti della non maturata prescrizione. Controparte_ non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali e orali sui capitoli ammessi e, sostituita l'udienza del 19.11.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene definita nei termini che seguono. Controparte_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, per ciò che attiene al carattere della subordinazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di conseguire le differenze retributive provare il fatto costitutivo della pretesa azionata e, dunque, la sussistenza nel periodo rivendicato del rapporto di lavoro subordinato, la prestazione lavorativa in concreto effettuata e la reale durata di essa in termini di giorni e di ore;
diversamente, incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge per le prestazioni ricevute ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie (Cass.
5.7.2021 n.
18943).
In applicazione di tali principi, quindi, è escluso che il lavoratore benefici di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata, per cui per potersi affermare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato occorre che il lavoratore dimostri di essere stato inserito nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui (Cass. 18.6.1998, n. 6114).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle pretese creditorie de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente e che tale rapporto si è svolto con modalità tali da far sorgere i crediti oggetto di domanda.
Parte ricorrente non è esonerata dall'onere probatorio sulla stessa incombente per il fatto che il resistente è rimasto contumace. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (Cass. 29.10.2021, n. 30908).
Nella specie, l'onere probatorio che grava sul lavoratore ricorrente non risulta essere stato adeguatamente assolto, non risultando acquisiti elementi di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda.
Infatti, l'unico teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza dell'11.12.2023, deve Testimone_1
ritenersi inattendibile in quanto, in primo luogo, ha dichiarato di essere moglie di uno dei soci della Controparte_
con il quale ha in corso un giudizio di separazione personale, e di avere interesse a promuovere un giudizio in tema di rapporto di lavoro nei confronti della società resistente (“[…] Controparte_ sono la ex moglie ( fase di separazione) di uno dei soci della e precisamente di _2
. […] Al momento non ho cause pendenti con la società resistente anche se è mia intenzione
[...]
intentare nei confronti della stessa un giudizio per ragioni di lavoro”).
In secondo luogo, il predetto teste ha dichiarato “La signora per quel che ricordo ha Pt_1
lavorato dall'agosto 2022 al novembre 2022 presso il punto vendita Cheri Parfumes Boutique in Controparte_ CI , Via Antonio Giuliani 93/A, alle dipendenze della società Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto nel periodo in questione io gestivo il punto vendita, pur non avendo formalmente alcun ruolo”. Tuttavia, dalla documentazione in atti si evince che presso tale indirizzo
(CI via A. Giuliani n. 93/A) si trova solo la sede legale della società, mentre dalla comunicazione CP_
, sottoscritta dalla ricorrente, risulta che la stessa ha dichiarato che la propria sede di lavoro era invece sita in CI corso Umberto n. 115. Da ciò consegue che non possono ritenersi attendibili le dichiarazioni testimoniali di _1
, in quanto soggetto che, da un lato, si dichiara gestore del punto vendita e, dall'altro, non è
[...]
in grado di riferire l'esatta ubicazione dello stesso, confondendo il luogo (CI via A. Giuliani n.
93/A) in cui si trova la sede legale della società con quello (CI corso Umberto n. 115) in cui si trova il punto vendita, di fatto affermando che la ha lavorato presso la sede legale e non Pt_1
CP_ presso il punto vendita che la ricorrente stessa, nella comunicazione , indica invece quale propria sede di lavoro ubicata in luogo diverso.
Neppure può ritenersi accertato il rapporto de quo per il solo fatto della mancata comparizione della resistente - senza giustificato motivo - all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, tenuto conto che “in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. 6.8.2014, n. 17719; Cass. 14.2.2007, n.
3258; Cass. 10.3.2006, n. 5240).
Tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali e dell'inidoneità della documentazione in atti a comprovare le modalità di svolgimento di fatto del rapporto (durata, orario di lavoro, retribuzione, mansioni, qualifica e trattamento economico) come dedotti in ricorso, non sussistono ulteriori elementi probatori che, corroborando la mancata risposta ai capitoli oggetto dell'ammesso interrogatorio formale, possano indurre a ritenere come ammessi i fatti dedotti nei predetti capitoli.
Pertanto, vanno rigettate le domande relative all'accertamento dello svolgimento del rapporto di Controparte_ lavoro alle dipendenze di nei termini dedotti in ricorso ed alla condanna di quest'ultima al pagamento delle relative differenze retributive, con assorbimento della domanda di condanna CP_ della resistente al versamento dei contributi omessi in favore dell' Controparte_ Nulla va disposto sulle spese processuali nei confronti di attesa la contumacia di quest'ultima. CP_ Le spese di lite vanno inoltre compensate tra la ricorrente e l' non essendo state proposte domande nei confronti dell'ente previdenziale, chiamato in causa solo quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda di versamento dei contributi.
PQM
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che Controparte_ dichiara, di così statuisce: rigetta il ricorso;
Controparte_ nulla dispone sulle spese tra e la contumace Parte_1
CP_ compensa interamente le spese tra e l' Parte_1
Catania, 7.12.2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi