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Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21181 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NC GI, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 14/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella, sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, sentiti i difensori avv. Marco Bianco, che ha insistito nel ricorso e l’avv. Paolo Pisani, che, esibita la nomina e rinunciato ad eccepire l’omessa notifica, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14/10/2025, il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 16/09/2025 con la quale è stata applicata a GI NC la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21181 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 25/03/2026 proc. pen. in relazione al reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., contestato al capo 1 (come riqualificata l’ipotesi originaria di cui all’art. 416 bis cod. pen.) e ai reati-fine di violazione della legge sulle armi, furto, ricettazione, e rapina contestati ai capi 1 bis, 16, 17, 19 bis, 19 ter, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (tutti con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.).
2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 56, 624, 625 cod. pen. e art. 10 L. 497/1967 (capi 20 e 21 della rubrica relativi al tentato furto all’ATM dell’ufficio Poste italiane di Belvedere Marittimo il 4 maggio 2023 con uso di ordigno esplosivo). In particolare, la difesa lamenta che l'unico elemento posto a fondamento della ritenuta gravità indiziaria sarebbe costituito dal verbale di riconoscimento del ricorrente in termini di “verosimiglianza” operato dalla p.g., a seguito di visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell’ATM acquisiti dai carabinieri di Paola, ma senza accertamenti di natura scientifica;
si censura l’omessa considerazione della relazione tecnica a firma dott. Angelo La Marca allegata alla memoria difensiva presentata in sede di riesame (ll.6 alla memoria difensiva), secondo la quale entrambi i soggetti ripresi avevano il volto travisato da un passamontagna, che lasciava scoperta solo la parte del volto comprensiva delle fosse orbitarie, e quindi non erano visibili i tratti fisionomici indispensabili per provvedere ad un'identificazione personale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 56, 624, cod. pen. (capi 23 e 24 della rubrica relativi al tentato furto e detenzione di materiale esplosivo presso la filiale delle Poste italiane di RA in data 3 giugno 2023). La difesa, come sostenuto nella memoria presentata al Tribunale del riesame, ribadisce che la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente NC (unitamente ad UC) sarebbe fondata esclusivamente sul riconoscimento vocale operato dalla p.g., dopo avere visionato le immagini ed ascoltato gli audio registrati dalle immagini di videosorveglianza durante il tentato furto, in assenza di altri elementi: l’identificazione di NC e di UC è avvenuta in base ad immagini del sistema di videosorveglianza del giorno 3 giugno 2023 non chiaramente visibili, per avere, i soggetti ripresi, il volto travisato;
i tabulati telefonici acquisiti, relativi agli orari e alla zona del tentato furto, non hanno fornito riscontri positivi, ma anzi negativi, in quanto i telefoni cellulari dei due indagati agganciavano una cella diversa da quella dell’ufficio postale di RA;
la perquisizione presso l’abitazione di AR ER (soggetto vicino al ricorrente) e il sequestro di oggetti ivi rinvenuti asseritamente riconducibili al tentato furto, avvenivano il 12 luglio 2023, e quindi a distanza di tempo dal giorno del tentato furto stesso, 3 giugno 2023, tale da non consentire un collegamento tra il reato e gli oggetti sequestrati;
ciò anche con riferimento agli indumenti rinvenuti (tuta ginnica e scarpe di colore nero) rispetto a quelli analoghi indossati dall’autore del reato indicato come soggetto n. 2 (e indentificato in 2 NC), che comunque non hanno caratteristiche individualizzanti e sono molto diffusi. Osserva, inoltre, la difesa che gli accertamenti di natura dattiloscopica sugli oggetti sottoposti a sequestro hanno dato esito negativo e che il riconoscimento vocale operato dalla p.g. non è affidabile in assenza di un accertamento tecnico, tenuto conto della diversità rispetto ad una intercettazione telefonica e/o ambientale ordinaria, con necessità di previa “pulizia” delle registrazioni da rumori di fondo o elementi di disturbo;
si aggiunge che tale riconoscimento non può essere affidato alla sola percezione soggettiva dell’ascoltatore e che, in ogni caso, nel verbale di trascrizione della p.g. sono riportate soltanto le frasi udite, senza indicare i motivi del riconoscimento. Si lamenta altresì l’omessa risposta all’eccezione difensiva circa la mancata trasmissione dei relativi file audio, precisando che si tratta di questione che incide sull’efficacia della misura ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 648, 624, cod. pen., 2, 4 e 7 L. 895/1967 (capi 1 bis, 15, 16, 17, 19, 19 bis, 19 ter, 25, 28 e 29 della rubrica, relativi a furti e ricettazione di vetture, compresa una pistola cal. 38 e la tentata rapina presso la banca Intesa San Paolo di Diamante). In particolare, la difesa assume che il Tribunale del riesame ha confermato la gravità indiziaria sulla scorta di una valutazione atomistica del materiale investigativo;
le ipotesi di reato oggetto dei capi indicati, relative alla tentata rapina presso la banca Intesa San Paolo di Diamante sarebbero dimostrate mediante intercettazioni ambientali in cui sono incerti gli interlocutori e in assenza di riscontri oggettivi (come il sequestro della armi che si assumono trasportate dagli autori del reato); si lamenta anche il difetto di prova dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., contestato al capo 19, (la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo usato per eseguire il furto, ossia il furgone Fiat Doblò sottratto a MA CE il 4 marzo 2023); infine, si evidenzia l’esito negativo degli accertamenti tecnici eseguiti sugli oggetti rinvenuti all’interno del mezzo sequestrato.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., e all’art. 416 cod. pen.; vizio di motivazione per omissione e illogicità manifesta. Assume la difesa che i reati-fine, commessi nel periodo compreso tra fine 2022 e inizio 2023, non sono sintomatici di condotta di partecipazione, bensì sussumibili nel concorso di persone nel reato continuato, tenuto conto dei seguenti elementi: il ristretto arco temporale (circa sei mesi) nel quale sono stati commessi i reati, che stride con il carattere necessariamente permanente che connota il vincolo associativo;
l’uso di modus operandi (come il compimento di reati a base violenta, l’uso di radio trasmittenti, di telefoni cellulari “dedicati”) compatibile anche con l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato;
la commissione di reati-fine sganciati da un determinato programma criminoso;
l’assenza di un programma stabile e duraturo;
l’assenza di consapevolezza in capo agli indagati di avere fatto parte scientemente e in maniera stabile e duratura di un organigramma delinquenziale;
l’assenza di prova circa il ruolo rivestito dal ricorrente, che nell’ordinanza viene indicato in 3 modo apodittico come verticistico e di riferimento per gli altri sodali. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene la misura della custodia in carcere l’unica adeguata a tutelare le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., atteso soprattutto il tempo decorso dai fatti di reato contestati (2022-2023). Osserva la difesa che non può non tenersi conto del c.d. tempo silente, ossia del tempo trascorso dalla commissione dei fatti a quello di emissione della misura, che comporta, quantomeno, l’affievolimento delle esigenze cautelari rispetto sia all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva sia alla scelta della misura applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo 1 bis) dell'imputazione provvisoria ed è, invece, infondato nel resto.
1. Va anzitutto rilevata anche per la posizione di NC la prescrizione – eccepita dalla difesa del ricorrente UC – del reato di cui al capo 1-bis, commesso in data 04/02/2017, in seguito all’esclusione, da parte del G.i.p., dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La diversa qualificazione giuridica del fatto in sede cautelare, pacificamente consentita e con effetti limitati al procedimento incidentalede libertate (v. S.U n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205617-01), nella specie sotto forma di esclusione della predetta aggravante con conseguente prescrizione del reato, comporta, allo stato, la mancanza della condizione di applicabilità della misura;
ed invero, ai sensi dell’art. 273 comma 2 cod. proc. pen., non è consentita l'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale nei casi in cui, già a quel momento, sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena.
2. I restanti motivi di ricorso sono generici, reiterativi o comunque infondati.
2.1. E’ doveroso ricordare, visto il tenore delle censure difensive, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che 4 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, [...], non mass.).
2.2. Il tribunale ha offerto un’esaustiva e persuasiva, oltre che giuridicamente corretta, motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NC per la partecipazione alla contestata associazione e ai diversi reati fine ascrittigli, a fronte della quale il ricorrente propone, sostanzialmente, di assegnare una diversa capacità dimostrativa agli elementi indiziari evidenziati dal tribunale, senza confrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e chiedendo un’inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, [...], Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, [...], Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, [...], Rv. 248037). In particolare, il ricorrente denuncia l’errata interpretazione e il travisamento dei contenuti delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, di cui offre una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito. A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258164 – 01).
3. Il primo motivo di ricorso, relativo ai capi 20 e 21 (tentato furto presso un ATM dell’ufficio Poste Italiane di Belvedere Marittimo in data 04/05/2023 con utilizzo di ordigno esplosivo), è infondato, avendo il tribunale motivato in modo convincente e non manifestamente illogico in punto riconoscimento degli indagati, tra cui NC e UC, evidenziando che lo stesso risulta eseguito con assoluta certezza dai carabinieri di Paola sulla base della visione delle immagini di videosorveglianza dell’ufficio postale - acquisite dai carabinieri di Belvedere Marittimo - sulla scorta di plurimi elementi, come la pregressa conoscenza personale dell’indagato anche per essere già stato identificato quale autore di delitti della stessa specie, eseguiti con lo stesso modus operandi e in concorso con gli stessi soggetti;
veniva anche segnalato uno specifico connotato somatico di NC, consistente nella conformazione della palpebra (p. 10-12 ordinanza impugnata). Va precisato, in proposito, che il riconoscimento effettuato da operatori di polizia 5 giudiziaria mediante l’esame delle immagini riprese da telecamere di sicurezza integra una prova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi abbia direttamente proceduto, anche quando tale riconoscimento risulti documentato nella comunicazione di notizia di reato o in un’annotazione di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (ex multis, Sez. 7, ord. n. 29313 del 14/07/2025, Garofalo, n.m.; Sez. 5, n. 28132 del 14/05/2025, [...], n.m.; Sez. 3, n. 41229 del 28/06/2024, [...], n. m.; Sez. 5, n. 16132 del 09/01/2024, [...], n.m.; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [...], Rv. 285160). Ebbene, una volta che l’affidabilità di tale riconoscimento sia stata oggetto di un apprezzamento ragionevole da parte dei giudici dello scrutinio incidentale — e in assenza di elementi oggettivamente confliggenti — essa non è suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la censura formulata dal ricorrente si risolve in una mera nota di dissenso rispetto al percorso inferenziale seguito dal Tribunale e tendendo, nel suo complesso, a sollecitare una rivalutazione del materiale indiziario secondo parametri alternativi, non consentita in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976).
4. Medesime considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo ai capi 23 e 24 (reato di tentato furto e detenzione di materiale esplosivo presso la filiale Poste Italiane di RA avvenuto il 03/06/2023). Il tribunale ha risposto in modo convincente e non manifestamente illogico all’analoga censura difensiva in punto riconoscimento degli indagati, tra cui NC e UC, eseguito con certezza dagli operanti sulla base sia della visione delle immagini di videosorveglianza sia dell’ascolto dei relativi audio vocali (pp.15-16 ordinanza), sulla scorta di plurimi elementi, quali la conoscenza personale degli indagati (seppure travisati), il riconoscimento vocale, le movenze, la corporatura, unitamente al ricorrente modus operandi, ai rilevati contatti con gli altri coindagati e al rinvenimento successivo a casa di uno di essi, ER AR - utilizzata logisticamente dagli indagati anche in occasione di altre azioni delittuose - del materiale utilizzato per il tentato furto, cui si aggiunge l’esito positivo della comparazione del profilo genetico di NC, come anche del coindagato UC, rinvenuto su tale materiale (p.14 ordinanza). Il tribunale ha, così, correttamente superato anche l’eccezione difensiva circa l’assenza di c.d. prova acustica, rilevando come non si tratti di accertamento necessario alla luce del complesso compendio indiziario acquisito (pp.12-14 ordinanza) e facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di avere riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259478 – 01), che, nella specie, non si rinvengono, posto che la difesa non si 6 confronta con tale satisfattiva motivazione, censurando genericamente il riconoscimento, senza allegazione di “elementi sintomatici di segno contrario” ed anzi allegando al ricorso la trascrizione del file-audio eseguita dai carabinieri di RA (all. 7), 5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso – salva la rilevata prescrizione del reato di cui al capo 1 bis - relativo ai capi 15, 16, 17, 19 bis, 19 ter, 25, 28 e 29 della rubrica, in relazione ai quali la difesa censura genericamente la valutazione asseritamente atomistica del materiale indiziario, l’errata interpretazione delle intercettazioni ambientali, l’identificazione non sufficientemente certa degli interlocutori e l’assenza di riscontri, soffermandosi sui capi 19 bis e 19 ter, rispetto ai quali si censura in particolare la consapevolezza delle provenienza illecita del furgone Fiat Doblò sottratto a CE MA il 04/03/2023 e la non riconducibilità della pistola cal. 38 alla disponibilità del ricorrente in quanto rinvenuta non all’interno del furgone, bensì nelle vicinanze dello stesso. Ebbene, va rilevato che il tribunale, in merito ai capi 19 bis e 19 ter (ricettazione di un furgone Fiat Doblò targato CW768VA precedentemente oggetto di furto denunciato il 5 marzo 2023 e violazione della legge sulle armi), ha dato compiutamente conto di plurimi elementi indiziari: l’inequivocabile tenore delle conversazioni registrate nell’automezzo - sottoposto ad intercettazione ambientale dopo essere stato rinvenuto abilmente occultato - indicative degli atti preparatori per la commissione, anche mediante l’utilizzo del furgone, di una rapina presso la banca Intesa San Paolo di Diamante, non consumatasi in ragione del pronto intervento delle forze dell'ordine; il rinvenimento a bordo del veicolo di cappelli, passamontagna, un coltello, travi in legno e, nelle immediate vicinanze del veicolo, occultata tra la vegetazione, di una borsa con all’interno altri analoghi capi (passamontagna, quanti in lattice, mascherine), ricetrasmittenti e una pistola cal. 38; accertamenti scientifici dei Ris di Messina dai quali è emerso il profilo genetico di GI NC (come anche quello di UC) su alcuni dei reperti, rinvenuti a bordo del furgone e nella borsa, corrispondenti alle tracce esistenti anche su materiale poi sequestrato pure presso l’abitazione del coindagato ER AR, utilizzata logisticamente dai correi in occasione di altre azioni delittuose;
donde la non manifesta illogicità della complessiva motivazione in ordine alla riconducibilità all’indagato anche della pistola, pur non rinvenuta a bordo del furgone ma nelle immediate vicinanze (pp.
6-9 ordinanza impugnata).
5.1. Anche con riferimento ai capi 25, 26 e 27, 28 e 29 (diverse ipotesi di ricettazione di autoveicoli e di targhe commesse in concorso tra il 2022 e il 2023: Fiat Panda, provento di furto, denunciato il 05/09/2022, Volkswagen Golf, targata CM347WG oggetto di furto denunciato il 12/12/2022 con targa di pertinenza di altro veicolo, pure oggetto di furto) – che la difesa ricomprende nel titolo del terzo motivo di ricorso senza enucleare specifiche censure - il collegio cautelare ha argomentato diffusamente e in modo scevro da manifesta illogicità sulla dedotta mancanza di consapevolezza della provenienza illecita dei mezzi nella disponibilità degli imputati, richiamando plurimi elementi indiziari, quali le intercettazioni ambientali, a bordo dei veicoli, delle conversazioni tra gli imputati, tra i quali NC e 7 UC, relative alle attività preparatorie di azioni delittuose (come il furto in danno della filiale Intesa Sanpaolo di Diamante), alla sostituzione della targa della vettura Volkswagen Golf per ostacolarne l’identificazione (come riferisce NC alla presenza dei coindagati, tra cui UC), all’uso delle c.d. marmotte (ordigni artigianali da impiegare presso gli ATM da derubare), agli accorgimenti volti ad evitare i posti di blocco (pp. 17-20 ordinanza impugnata), sintomatici della consapevolezza anche della provenienza illecita dei veicoli utilizzati.
6. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, relativo al capo 1 dell’incolpazione provvisoria (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare presso gli ATM postali della zona). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha offerto un’esaustiva e persuasiva motivazione anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento sia al reato associativo - rispetto al quale la difesa prospetta, invece, un’ipotesi d concorso di persone nel reato continuato - sia alla partecipazione dell’indagato NC, individuato anzi con un ruolo verticistico. Come già rilevato dal collegio cautelare, occorre ribadire che, innanzitutto, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, [...], Rv. 284724 - 01). In secondo luogo, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto- mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, [...], Rv. 285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli Rv. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato, evidenziando che i reati fine accertati dimostrano la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto dell’omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali, nonché una sufficiente distinzione dei ruoli (pp. 18-20 ordinanza impugnata); ha rilevato il rodato modus operandi del gruppo, consistente nell’impossessarsi, mediante furti, di autovetture o furgoni a cui apporre targhe ricettate da utilizzare poi nei delitti messi a segno dalla compagine criminosa;
ha evidenziato la disponibilità di attrezzatura specifica, come telefoni, Sim intestate a soggetti stranieri, capi per il travisamento, materiale per il confinamento di ordigni artigianali (pp. 18-20 ordinanza 8 impugnata); in tale ambito, ha spiegato come NC, coinvolto in diversi reati fine, è risultato rivestire con un ruolo verticistico, organizzativo e punto di riferimento per gli altri sodali (p. 18 ordinanza), precisando che a nulla rileva, rispetto alla partecipazione al consorzio, che tra il 2017 e il 2021 egli sia stato detenuto (“ben potendo egli mantenere il vincolo associativo in uno stato di quiescenza fin quando non è poi uscito e si è reso nuovamente operativo – come effettivamente è accaduto - per il gruppo”, p. 20 ordinanza), tanto è vero che, si evidenzia, i delitti commessi nel 2017 e, poi, nel 2022, dopo la cessazione dello stato detentivo, sono stati commessi con lo stesso modus operandi e in concorso con gli stessi correi, a dimostrazione di “una stabile e duratura appartenenza associativa dell’indagato” (p. 20 ordinanza). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra "concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazione all'associazione a delinquere" e persuasiva in ordine alla partecipazione e al ruolo del ricorrente.
7. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato, nel sostenere genericamente che non sarebbe stata dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione, atteso il tempo decorso dai fatti ed in particolare il c.d. tempo silente tra la commissione dei reati contestati e l’applicazione della misura. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale valutava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari, offrendo, sul punto, una motivazione ineccepibile. E segnatamente, venivano diffusamente rilevate l’elevata offensività delle condotte, le modalità organizzate, la personalità negativa del ricorrente, peraltro già latitante e, di nuovo, resosi latitante a seguito dell’ordinanza cautelare in questione, a dimostrazione della totale incapacità di autolimitarsi (p. 21 ordinanza). Quanto, poi, al rapporto tra il tempus commissi delicti e la permanenza delle esigenze cautelari, la questione è stata debitamente affrontata nell’ordinanza impugnata, laddove si è rimarcato che la vicenda si inserisce un contesto associativo dal quale l’indagato dal 2017 non ha mostrato alcun segno di allontanamento, come dimostra il coinvolgimento nei successivi numerosi reati contestati in rubrica, commessi tra il 2022 e il 2023, oltre a quello associativo. Tali emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di ritenere che fosse particolarmente elevato ed attuale il pericolo di reiterazione specifica, oltre a quello di fuga, e di ritenere la misura massima applicata quale unica idonea a salvaguardare le evidenziate esigenze cautelari. Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è 9 stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251760 - 01).
8. Conclusivamente, per i motivi esposti, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento al capo 1-bis per difetto della condizione di applicabilità della misura. Il ricorso va invece rigetto nel resto. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui al capo 1- bis per difetto della condizione di applicabilita' della misura. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10
2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 56, 624, 625 cod. pen. e art. 10 L. 497/1967 (capi 20 e 21 della rubrica relativi al tentato furto all’ATM dell’ufficio Poste italiane di Belvedere Marittimo il 4 maggio 2023 con uso di ordigno esplosivo). In particolare, la difesa lamenta che l'unico elemento posto a fondamento della ritenuta gravità indiziaria sarebbe costituito dal verbale di riconoscimento del ricorrente in termini di “verosimiglianza” operato dalla p.g., a seguito di visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell’ATM acquisiti dai carabinieri di Paola, ma senza accertamenti di natura scientifica;
si censura l’omessa considerazione della relazione tecnica a firma dott. Angelo La Marca allegata alla memoria difensiva presentata in sede di riesame (ll.6 alla memoria difensiva), secondo la quale entrambi i soggetti ripresi avevano il volto travisato da un passamontagna, che lasciava scoperta solo la parte del volto comprensiva delle fosse orbitarie, e quindi non erano visibili i tratti fisionomici indispensabili per provvedere ad un'identificazione personale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 56, 624, cod. pen. (capi 23 e 24 della rubrica relativi al tentato furto e detenzione di materiale esplosivo presso la filiale delle Poste italiane di RA in data 3 giugno 2023). La difesa, come sostenuto nella memoria presentata al Tribunale del riesame, ribadisce che la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente NC (unitamente ad UC) sarebbe fondata esclusivamente sul riconoscimento vocale operato dalla p.g., dopo avere visionato le immagini ed ascoltato gli audio registrati dalle immagini di videosorveglianza durante il tentato furto, in assenza di altri elementi: l’identificazione di NC e di UC è avvenuta in base ad immagini del sistema di videosorveglianza del giorno 3 giugno 2023 non chiaramente visibili, per avere, i soggetti ripresi, il volto travisato;
i tabulati telefonici acquisiti, relativi agli orari e alla zona del tentato furto, non hanno fornito riscontri positivi, ma anzi negativi, in quanto i telefoni cellulari dei due indagati agganciavano una cella diversa da quella dell’ufficio postale di RA;
la perquisizione presso l’abitazione di AR ER (soggetto vicino al ricorrente) e il sequestro di oggetti ivi rinvenuti asseritamente riconducibili al tentato furto, avvenivano il 12 luglio 2023, e quindi a distanza di tempo dal giorno del tentato furto stesso, 3 giugno 2023, tale da non consentire un collegamento tra il reato e gli oggetti sequestrati;
ciò anche con riferimento agli indumenti rinvenuti (tuta ginnica e scarpe di colore nero) rispetto a quelli analoghi indossati dall’autore del reato indicato come soggetto n. 2 (e indentificato in 2 NC), che comunque non hanno caratteristiche individualizzanti e sono molto diffusi. Osserva, inoltre, la difesa che gli accertamenti di natura dattiloscopica sugli oggetti sottoposti a sequestro hanno dato esito negativo e che il riconoscimento vocale operato dalla p.g. non è affidabile in assenza di un accertamento tecnico, tenuto conto della diversità rispetto ad una intercettazione telefonica e/o ambientale ordinaria, con necessità di previa “pulizia” delle registrazioni da rumori di fondo o elementi di disturbo;
si aggiunge che tale riconoscimento non può essere affidato alla sola percezione soggettiva dell’ascoltatore e che, in ogni caso, nel verbale di trascrizione della p.g. sono riportate soltanto le frasi udite, senza indicare i motivi del riconoscimento. Si lamenta altresì l’omessa risposta all’eccezione difensiva circa la mancata trasmissione dei relativi file audio, precisando che si tratta di questione che incide sull’efficacia della misura ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 648, 624, cod. pen., 2, 4 e 7 L. 895/1967 (capi 1 bis, 15, 16, 17, 19, 19 bis, 19 ter, 25, 28 e 29 della rubrica, relativi a furti e ricettazione di vetture, compresa una pistola cal. 38 e la tentata rapina presso la banca Intesa San Paolo di Diamante). In particolare, la difesa assume che il Tribunale del riesame ha confermato la gravità indiziaria sulla scorta di una valutazione atomistica del materiale investigativo;
le ipotesi di reato oggetto dei capi indicati, relative alla tentata rapina presso la banca Intesa San Paolo di Diamante sarebbero dimostrate mediante intercettazioni ambientali in cui sono incerti gli interlocutori e in assenza di riscontri oggettivi (come il sequestro della armi che si assumono trasportate dagli autori del reato); si lamenta anche il difetto di prova dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., contestato al capo 19, (la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo usato per eseguire il furto, ossia il furgone Fiat Doblò sottratto a MA CE il 4 marzo 2023); infine, si evidenzia l’esito negativo degli accertamenti tecnici eseguiti sugli oggetti rinvenuti all’interno del mezzo sequestrato.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., e all’art. 416 cod. pen.; vizio di motivazione per omissione e illogicità manifesta. Assume la difesa che i reati-fine, commessi nel periodo compreso tra fine 2022 e inizio 2023, non sono sintomatici di condotta di partecipazione, bensì sussumibili nel concorso di persone nel reato continuato, tenuto conto dei seguenti elementi: il ristretto arco temporale (circa sei mesi) nel quale sono stati commessi i reati, che stride con il carattere necessariamente permanente che connota il vincolo associativo;
l’uso di modus operandi (come il compimento di reati a base violenta, l’uso di radio trasmittenti, di telefoni cellulari “dedicati”) compatibile anche con l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato;
la commissione di reati-fine sganciati da un determinato programma criminoso;
l’assenza di un programma stabile e duraturo;
l’assenza di consapevolezza in capo agli indagati di avere fatto parte scientemente e in maniera stabile e duratura di un organigramma delinquenziale;
l’assenza di prova circa il ruolo rivestito dal ricorrente, che nell’ordinanza viene indicato in 3 modo apodittico come verticistico e di riferimento per gli altri sodali. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene la misura della custodia in carcere l’unica adeguata a tutelare le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., atteso soprattutto il tempo decorso dai fatti di reato contestati (2022-2023). Osserva la difesa che non può non tenersi conto del c.d. tempo silente, ossia del tempo trascorso dalla commissione dei fatti a quello di emissione della misura, che comporta, quantomeno, l’affievolimento delle esigenze cautelari rispetto sia all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva sia alla scelta della misura applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo 1 bis) dell'imputazione provvisoria ed è, invece, infondato nel resto.
1. Va anzitutto rilevata anche per la posizione di NC la prescrizione – eccepita dalla difesa del ricorrente UC – del reato di cui al capo 1-bis, commesso in data 04/02/2017, in seguito all’esclusione, da parte del G.i.p., dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La diversa qualificazione giuridica del fatto in sede cautelare, pacificamente consentita e con effetti limitati al procedimento incidentalede libertate (v. S.U n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205617-01), nella specie sotto forma di esclusione della predetta aggravante con conseguente prescrizione del reato, comporta, allo stato, la mancanza della condizione di applicabilità della misura;
ed invero, ai sensi dell’art. 273 comma 2 cod. proc. pen., non è consentita l'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale nei casi in cui, già a quel momento, sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena.
2. I restanti motivi di ricorso sono generici, reiterativi o comunque infondati.
2.1. E’ doveroso ricordare, visto il tenore delle censure difensive, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che 4 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, [...], non mass.).
2.2. Il tribunale ha offerto un’esaustiva e persuasiva, oltre che giuridicamente corretta, motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NC per la partecipazione alla contestata associazione e ai diversi reati fine ascrittigli, a fronte della quale il ricorrente propone, sostanzialmente, di assegnare una diversa capacità dimostrativa agli elementi indiziari evidenziati dal tribunale, senza confrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e chiedendo un’inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, [...], Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, [...], Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, [...], Rv. 248037). In particolare, il ricorrente denuncia l’errata interpretazione e il travisamento dei contenuti delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, di cui offre una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito. A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258164 – 01).
3. Il primo motivo di ricorso, relativo ai capi 20 e 21 (tentato furto presso un ATM dell’ufficio Poste Italiane di Belvedere Marittimo in data 04/05/2023 con utilizzo di ordigno esplosivo), è infondato, avendo il tribunale motivato in modo convincente e non manifestamente illogico in punto riconoscimento degli indagati, tra cui NC e UC, evidenziando che lo stesso risulta eseguito con assoluta certezza dai carabinieri di Paola sulla base della visione delle immagini di videosorveglianza dell’ufficio postale - acquisite dai carabinieri di Belvedere Marittimo - sulla scorta di plurimi elementi, come la pregressa conoscenza personale dell’indagato anche per essere già stato identificato quale autore di delitti della stessa specie, eseguiti con lo stesso modus operandi e in concorso con gli stessi soggetti;
veniva anche segnalato uno specifico connotato somatico di NC, consistente nella conformazione della palpebra (p. 10-12 ordinanza impugnata). Va precisato, in proposito, che il riconoscimento effettuato da operatori di polizia 5 giudiziaria mediante l’esame delle immagini riprese da telecamere di sicurezza integra una prova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi abbia direttamente proceduto, anche quando tale riconoscimento risulti documentato nella comunicazione di notizia di reato o in un’annotazione di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (ex multis, Sez. 7, ord. n. 29313 del 14/07/2025, Garofalo, n.m.; Sez. 5, n. 28132 del 14/05/2025, [...], n.m.; Sez. 3, n. 41229 del 28/06/2024, [...], n. m.; Sez. 5, n. 16132 del 09/01/2024, [...], n.m.; Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [...], Rv. 285160). Ebbene, una volta che l’affidabilità di tale riconoscimento sia stata oggetto di un apprezzamento ragionevole da parte dei giudici dello scrutinio incidentale — e in assenza di elementi oggettivamente confliggenti — essa non è suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la censura formulata dal ricorrente si risolve in una mera nota di dissenso rispetto al percorso inferenziale seguito dal Tribunale e tendendo, nel suo complesso, a sollecitare una rivalutazione del materiale indiziario secondo parametri alternativi, non consentita in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976).
4. Medesime considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo ai capi 23 e 24 (reato di tentato furto e detenzione di materiale esplosivo presso la filiale Poste Italiane di RA avvenuto il 03/06/2023). Il tribunale ha risposto in modo convincente e non manifestamente illogico all’analoga censura difensiva in punto riconoscimento degli indagati, tra cui NC e UC, eseguito con certezza dagli operanti sulla base sia della visione delle immagini di videosorveglianza sia dell’ascolto dei relativi audio vocali (pp.15-16 ordinanza), sulla scorta di plurimi elementi, quali la conoscenza personale degli indagati (seppure travisati), il riconoscimento vocale, le movenze, la corporatura, unitamente al ricorrente modus operandi, ai rilevati contatti con gli altri coindagati e al rinvenimento successivo a casa di uno di essi, ER AR - utilizzata logisticamente dagli indagati anche in occasione di altre azioni delittuose - del materiale utilizzato per il tentato furto, cui si aggiunge l’esito positivo della comparazione del profilo genetico di NC, come anche del coindagato UC, rinvenuto su tale materiale (p.14 ordinanza). Il tribunale ha, così, correttamente superato anche l’eccezione difensiva circa l’assenza di c.d. prova acustica, rilevando come non si tratti di accertamento necessario alla luce del complesso compendio indiziario acquisito (pp.12-14 ordinanza) e facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di avere riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259478 – 01), che, nella specie, non si rinvengono, posto che la difesa non si 6 confronta con tale satisfattiva motivazione, censurando genericamente il riconoscimento, senza allegazione di “elementi sintomatici di segno contrario” ed anzi allegando al ricorso la trascrizione del file-audio eseguita dai carabinieri di RA (all. 7), 5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso – salva la rilevata prescrizione del reato di cui al capo 1 bis - relativo ai capi 15, 16, 17, 19 bis, 19 ter, 25, 28 e 29 della rubrica, in relazione ai quali la difesa censura genericamente la valutazione asseritamente atomistica del materiale indiziario, l’errata interpretazione delle intercettazioni ambientali, l’identificazione non sufficientemente certa degli interlocutori e l’assenza di riscontri, soffermandosi sui capi 19 bis e 19 ter, rispetto ai quali si censura in particolare la consapevolezza delle provenienza illecita del furgone Fiat Doblò sottratto a CE MA il 04/03/2023 e la non riconducibilità della pistola cal. 38 alla disponibilità del ricorrente in quanto rinvenuta non all’interno del furgone, bensì nelle vicinanze dello stesso. Ebbene, va rilevato che il tribunale, in merito ai capi 19 bis e 19 ter (ricettazione di un furgone Fiat Doblò targato CW768VA precedentemente oggetto di furto denunciato il 5 marzo 2023 e violazione della legge sulle armi), ha dato compiutamente conto di plurimi elementi indiziari: l’inequivocabile tenore delle conversazioni registrate nell’automezzo - sottoposto ad intercettazione ambientale dopo essere stato rinvenuto abilmente occultato - indicative degli atti preparatori per la commissione, anche mediante l’utilizzo del furgone, di una rapina presso la banca Intesa San Paolo di Diamante, non consumatasi in ragione del pronto intervento delle forze dell'ordine; il rinvenimento a bordo del veicolo di cappelli, passamontagna, un coltello, travi in legno e, nelle immediate vicinanze del veicolo, occultata tra la vegetazione, di una borsa con all’interno altri analoghi capi (passamontagna, quanti in lattice, mascherine), ricetrasmittenti e una pistola cal. 38; accertamenti scientifici dei Ris di Messina dai quali è emerso il profilo genetico di GI NC (come anche quello di UC) su alcuni dei reperti, rinvenuti a bordo del furgone e nella borsa, corrispondenti alle tracce esistenti anche su materiale poi sequestrato pure presso l’abitazione del coindagato ER AR, utilizzata logisticamente dai correi in occasione di altre azioni delittuose;
donde la non manifesta illogicità della complessiva motivazione in ordine alla riconducibilità all’indagato anche della pistola, pur non rinvenuta a bordo del furgone ma nelle immediate vicinanze (pp.
6-9 ordinanza impugnata).
5.1. Anche con riferimento ai capi 25, 26 e 27, 28 e 29 (diverse ipotesi di ricettazione di autoveicoli e di targhe commesse in concorso tra il 2022 e il 2023: Fiat Panda, provento di furto, denunciato il 05/09/2022, Volkswagen Golf, targata CM347WG oggetto di furto denunciato il 12/12/2022 con targa di pertinenza di altro veicolo, pure oggetto di furto) – che la difesa ricomprende nel titolo del terzo motivo di ricorso senza enucleare specifiche censure - il collegio cautelare ha argomentato diffusamente e in modo scevro da manifesta illogicità sulla dedotta mancanza di consapevolezza della provenienza illecita dei mezzi nella disponibilità degli imputati, richiamando plurimi elementi indiziari, quali le intercettazioni ambientali, a bordo dei veicoli, delle conversazioni tra gli imputati, tra i quali NC e 7 UC, relative alle attività preparatorie di azioni delittuose (come il furto in danno della filiale Intesa Sanpaolo di Diamante), alla sostituzione della targa della vettura Volkswagen Golf per ostacolarne l’identificazione (come riferisce NC alla presenza dei coindagati, tra cui UC), all’uso delle c.d. marmotte (ordigni artigianali da impiegare presso gli ATM da derubare), agli accorgimenti volti ad evitare i posti di blocco (pp. 17-20 ordinanza impugnata), sintomatici della consapevolezza anche della provenienza illecita dei veicoli utilizzati.
6. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, relativo al capo 1 dell’incolpazione provvisoria (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare presso gli ATM postali della zona). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha offerto un’esaustiva e persuasiva motivazione anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento sia al reato associativo - rispetto al quale la difesa prospetta, invece, un’ipotesi d concorso di persone nel reato continuato - sia alla partecipazione dell’indagato NC, individuato anzi con un ruolo verticistico. Come già rilevato dal collegio cautelare, occorre ribadire che, innanzitutto, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, [...], Rv. 284724 - 01). In secondo luogo, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto- mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, [...], Rv. 285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli Rv. 218376 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale ha affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato, evidenziando che i reati fine accertati dimostrano la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto dell’omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali, nonché una sufficiente distinzione dei ruoli (pp. 18-20 ordinanza impugnata); ha rilevato il rodato modus operandi del gruppo, consistente nell’impossessarsi, mediante furti, di autovetture o furgoni a cui apporre targhe ricettate da utilizzare poi nei delitti messi a segno dalla compagine criminosa;
ha evidenziato la disponibilità di attrezzatura specifica, come telefoni, Sim intestate a soggetti stranieri, capi per il travisamento, materiale per il confinamento di ordigni artigianali (pp. 18-20 ordinanza 8 impugnata); in tale ambito, ha spiegato come NC, coinvolto in diversi reati fine, è risultato rivestire con un ruolo verticistico, organizzativo e punto di riferimento per gli altri sodali (p. 18 ordinanza), precisando che a nulla rileva, rispetto alla partecipazione al consorzio, che tra il 2017 e il 2021 egli sia stato detenuto (“ben potendo egli mantenere il vincolo associativo in uno stato di quiescenza fin quando non è poi uscito e si è reso nuovamente operativo – come effettivamente è accaduto - per il gruppo”, p. 20 ordinanza), tanto è vero che, si evidenzia, i delitti commessi nel 2017 e, poi, nel 2022, dopo la cessazione dello stato detentivo, sono stati commessi con lo stesso modus operandi e in concorso con gli stessi correi, a dimostrazione di “una stabile e duratura appartenenza associativa dell’indagato” (p. 20 ordinanza). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra "concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazione all'associazione a delinquere" e persuasiva in ordine alla partecipazione e al ruolo del ricorrente.
7. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato, nel sostenere genericamente che non sarebbe stata dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione, atteso il tempo decorso dai fatti ed in particolare il c.d. tempo silente tra la commissione dei reati contestati e l’applicazione della misura. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale valutava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari, offrendo, sul punto, una motivazione ineccepibile. E segnatamente, venivano diffusamente rilevate l’elevata offensività delle condotte, le modalità organizzate, la personalità negativa del ricorrente, peraltro già latitante e, di nuovo, resosi latitante a seguito dell’ordinanza cautelare in questione, a dimostrazione della totale incapacità di autolimitarsi (p. 21 ordinanza). Quanto, poi, al rapporto tra il tempus commissi delicti e la permanenza delle esigenze cautelari, la questione è stata debitamente affrontata nell’ordinanza impugnata, laddove si è rimarcato che la vicenda si inserisce un contesto associativo dal quale l’indagato dal 2017 non ha mostrato alcun segno di allontanamento, come dimostra il coinvolgimento nei successivi numerosi reati contestati in rubrica, commessi tra il 2022 e il 2023, oltre a quello associativo. Tali emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di ritenere che fosse particolarmente elevato ed attuale il pericolo di reiterazione specifica, oltre a quello di fuga, e di ritenere la misura massima applicata quale unica idonea a salvaguardare le evidenziate esigenze cautelari. Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è 9 stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251760 - 01).
8. Conclusivamente, per i motivi esposti, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento al capo 1-bis per difetto della condizione di applicabilità della misura. Il ricorso va invece rigetto nel resto. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui al capo 1- bis per difetto della condizione di applicabilita' della misura. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10