Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
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Massima di diritto La partecipazione ad un'associazione per delinquere non può essere desunta da un singolo episodio criminoso se non è dimostrato che il ruolo dell'imputato e le modalità dell'azione rivelino una stabile intraneità al sodalizio. La condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p. richiede una motivazione specifica sulla non occasionalità dell'apporto e sulla consapevole adesione al programma associativo. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 10/10/2025, (ud. 10/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34276 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 giugno 2023 la Corte di appello di Messina, previa rideterminazione della pena inflitta in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.000 …
Leggi di più… - 2. Art. 628 c.p.: RapinaVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 7 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22906 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22906 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/03/2023 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di EL LV e l'inammissibilità degli altri ricorsi. L'Avv. Rosario Sansone in difesa di AR IE, OB RA, OV CA e SE AR insisteva nei motivi di ricorso e ne chiedeva l'accoglimento; l'Avv. Luciano Maria Sarpi, in difesa di CH TO, insisteva per l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Riccardo Bellotta, in difesa di OF, LV e EN EL, nonché di ME LI e EL PA chiedeva l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità dei ricorrenti (a) per associazione a delinquere diretta alla consumazione di rapine e ricettazioni, (b) per diverse rapine tentate e consumate ai danni di furgoni adibiti al trasporto di tabacchi lavorati esteri, (c) nonché per ricettazione di un'autovettura rubata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di LV EL che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione alla associazione delinquere (capo 1) e per la tentata rapina al furgone della ditta CDT perpetrata in data 7 febbraio 2018 (capo 10). Si deduceva (a) che la partecipazione al sodalizio era stata provata, con motivazione carente, sulla base della consumazione dell'unico reato fine;
(b) che la effettuazione di un sopralluogo avvenuto il 10 gennaio 2018, a distanza di un mese dalla consumazione della tentata rapina, avvenuta il 7 Febbraio del 2018, non sarebbe idonea a provare la responsabilità per la tentata rapina, essendo insufficiente la dimostrazione dell'efficienza causale di tale azione rispetto al reato contestato;
2.2. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al ruolo secondario attribuito all'imputato ed alla sua incensuratezza. 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di EN EL ed OF EL (con riferimento ai capi 1, 2, 3, 4, 5), che con due ricorsi omogenei deduceva: 3.1. Violazione di legge (artt. 56, 628 cod. pen. art. 416 cod. pen. art. 49 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per le rapine contestate: 2 (a) con riguardo ad entrambi i ricorrenti: con riferimento al reato contestato al capo • 3) della rubrica, consumato in data 29 novembre 2017, si deduceva che la condotta non avrebbe superato il limite degli atti preparatori e che si verterebbe in un caso di desistenza volontaria;
sul punto si deduceva che l'espressione dialettale utilizzata da OB RA sarebbe stata fraintesa, dato che la stessa non avrebbe potuto essere considerata indicativa della consapevolezza della presenza sul posto delle forze dell'ordine; (b) con riguardo ad entrambi i ricorrenti: con riferimento alla rapina contestata al capo 4), perpetrata il 6 dicembre 2017, si deduceva che non si sarebbe superato il limite degli atti preparatori e che non sarebbero state considerate le allegazioni difensive relative al reato impossibile;
sul punto si deduceva che non sarebbe stata sufficientemente motivata la mancata conoscenza da parte dei ricorrenti della decisiva circostanza che il giorno della rapina il furgone della ditta CTD avrebbe percorso un itinerario diverso;
(c) con riguardo ad entrambi i ricorrenti: con riferimento alla ricettazione contestata al capo 5) si deduceva che la motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbe insufficiente, in quanto la mancanza di giustificazioni in ordine alla disponibilità dell'autovettura sarebbe irrilevante, poiché al ricorrente non sarebbero state rivolte domande specifiche;
(d) per il solo EN EL: sarebbe carente la motivazione circa la conferma della responsabilità per i capi 6), 7) e 8) della rubrica;
la Corte di appello non avrebbe valutato le doglianze proposte con la prima impugnazione;
(e) con riferimento ad entrambi i ricorrenti: con riferimento alla condotta associativa si deduceva che la ripetitività delle condotte derivava dall'insuccesso dei tentativi precedenti;
tali azioni non sarebbero quindi riferibili a diversi progetti delittuosi, ma ad uno stesso progetto, la cui attuazione veniva posticipato di settimana in settimana;
3.2. con riferimento ad entrambi i ricorrenti: violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio. Si contestava: (a) la disparità di trattamento tra gli aumenti per la continuazione inflitti nel presente procedimento e l'aumento inflitto a CH TO, giudicato separatamente, per la condotta di reato contestata al capo 10); (b) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con le condotte giudicate con la sentenza n. 4789 del 29 ottobre 2017, decisione che non avrebbe tenuto conto che a EN • EL era stata contestata la partecipazione alla associazione e che il reato rispetto al quale si invocava il riconoscimento del vincolo era riconducibile alle attività del consorzio criminale;
(c) la disarmonia tra la decisione assunta nei confronti del ricorrente e quella assunta nei confronti di SE AR e LV EL. 4. Ricorreva per cassazione anche il difensore di AR IE che deduceva: 3 4.1. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità per il reato associativo: la conferma della responsabilità sarebbe stata ritenuta sulla base del concorso del ricorrente nella consumazione dei reati fine, ma non sarebbero stati considerato né il limitatissimo arco temporale (18 giorni) in cui si era manifestato il suo impegno criminale, né il fatto che allo stesso erano state contestate solo due rapine tentate (che peraltro andrebbero inquadrate in un'unica azione tesa a rapinare il medesimo furgone), né la mancanza di circolarità delle comunicazioni tra gli imputati. La motivazione sarebbe illogica anche con riferimento al riconoscimento del ruolo di promotore: la partecipazione episodica di IE ai reati fine, l'assenza di contatti diretti con tutti i compartecipi alla contestata associazione, sarebbero incompatibili con il riconoscimento di un ruolo dirigenziale;
inoltre sarebbero state travisate le conversazioni intercettate, che avrebbero evidenziato la assenza di una struttura organizzativa;
infine, non sarebbe stata considerata la sentenza n. 761 del 2020 emessa il 17 Febbraio 2020 dalla Corte d'appello di Palermo che, in una vicenda relativa a fatti analoghi, aveva assolto il ricorrente dal reato associativo. 4.2. Violazione di legge (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza della desistenza volontaria: si registrerebbe un'omessa motivazione in ordine al motivo proposto con l'atto d'appello, con il quale si allegava che non sarebbe stata provata la conoscenza da parte del ricorrente della presenza delle forze dell'ordine; 4.3. violazione di legge (art. 49 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato impossibile: il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza del mutamento dell'itinerario dei furgoni da rapinare;
l'inesistenza dell'oggetto della rapina legittimerebbe il riconoscimento del reato impossibile. 5. Ricorreva per cassazione anche il difensore di EL PA, che dedluceva: 5.1. violazione di legge (416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato associativo: si deduceva che EL PA sarebbe comparso per la prima volta nell'ambito delle indagini il 21 novembre 2017 in occasione di una conversazione telefonica tra CH TO e EN RS e che il limitato periodo di osservazione non consentirebbe di ritenere provata la sussistenza dell'a ffectio societatis: si rilevava che la consumazione dei reati contestati ai capi 3),4), e 5) non sarebbe sufficiente a dimostrare la partecipazione all'associazione contestata. 5.2.Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo al reato di ricettazione: non sarebbe emersa la prova della consapevolezza della provenienza illecita della vettura, tenuto conto che l'unico che aveva ammesso di esserne stato a conoscenza sarebbe stato CH TO. 4 5.3. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state illegittimamente denegate valorizzando solo la gravità delle condotte contestate. 6. Ricorreva per cassazione anche il difensore di OV CA, che deduceva: 6.1. violazione di legge (art. 49 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile con riguardo alla condotta contestata al capo 4) della rubrica: si deduceva che sarebbe stata illegittimamente valorizzata la prognosi ex ante e che, nell'escludere il reato impossibile la Corte avrebbe dato illegittimo rilievo al fatto che il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza del cambio di itinerario;
6.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al reato di ricettazione contestato al capo 5): non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo del reato, tenuto in considerazione il fatto che il silenzio serbato dall'imputato non poteva essere assunto come prova e che, comunque, l'utilizzo della vettura rubata non costituiva un abituale modus operandi dei presunti partecipi all'associazione contestata. 7. Ricorreva per cassazione il difensore di ME LI, che deduceva: 7.1. violazione di legge (art. 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per le condotte contestate ai capi 3) e 4) della rubrica: sarebbe stato travisato il contenuto dell'intercettazione captata all'interno dell'autovettura Lancia Y, intercorsa tra EN EL, il fratello OF e ME LI;
in quell'occasione il ricorrente, conoscendo un traslocatore, si offriva di accompagnare il EL ma, non riuscendo a trovarlo, decideva di allontanarsi. Dunque le comunicazioni intercettate si giustificherebbero in ragione del rapporto di conoscenza che legava LI a EN EL e SA GI. Si deduceva che LI sarebbe stato coinvolto solo la prima settimana del periodo in cui si sarebbero svolte le attività criminose e che, sebbene lo stesso avesse messo in contatto EL con • SA, non sarebbe emersa la prova che lo stesso fosse consapevole del progetto criminoso. Analoghe considerazioni venivano svolte per il reato contestato al capo 4): anche in questo caso si denunciava la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui assegnava rilevanza a condotte marginali rispetto ai fatti contestati. 7.2. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti, che sarebbe sorretto da motivazione carente in quanto non sarebbe stata valutata né l'incensuratezza del ricorrente, né il suo corretto comportamento processuale. 5 8. Ricorreva per cassazione il difensore di SE AR, che deduceva: 8.1. con due distinti motivi: violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo. Si deduceva che non sarebbe stato valutato il ristretto arco temporale in cui avrebbe operato, né l'esiguo numero di reati scopo ideati ed eseguiti;
invero sarebbe stata consumata solo la rapina del 4 settembre 2017; ne sarebbe stata progettata solo un'altra cui andrebbero riferiti i tentativi contestati ai capi 3), 4) e 10). Queste emergenze consentirebbero di ritenere che i fatti contestati sarebbero al più espressione di un reato concorsuale e non della sussistenza di un'associazione. Si ribadiva che AR, oltre ad avere partecipato ad un numero esiguo di reati fine, non avrebbe partecipato a tutte le riunioni per la programmazione delle rapine: segnatamente, non avrebbe partecipato alla preparazione e all'esecuzione della rapina del 29 novembre 2017, né al sopralluogo del 2 dicembre 2017. Si allegava, infine, che CH TO nel corso dell'interrogatorio del 10 gennaio 2019, pur chiamando in reità il ricorrente aveva dichiarato di non averlo conosciuto. 8.2. Violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, decisa senza considerare le dichiarazioni confessorie rese da AR all'udienza del 25 giugno 2019. 9. Ricorreva per cassazione il difensore di OB RA, che deduceva: 9.1. violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva la omessa valutazione delle doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per confermare la responsabilità del ricorrente per l'associazione; invero gli elementi posti a base del riconoscimento del reato associativo, ovvero la pluralità delle conversazioni intercettate, la conoscenza dei numeri delle utenze telefoniche degli altri imputati e l'asserita ripartizione dei ruoli, sarebbero, al più, indicativi del concorso di persone nel reato e non della sussistenza di un sodalizio. Gli elementi raccolti avrebbero dimostrato la partecipazione del ricorrente al tentativo di rapina del 29 novembre 2017, ripetuto la settimana successiva: si trattava di un elemento insufficiente a confermare la responsabilità per la partecipazione al reato associativo. 9.2. Violazione di legge (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato previsto dal capo 3) della rubrica: la Corte di appello avrebbe dovuto valorizzare il carattere volontario della desistenza e la circostanza che la interruzione della condotta illecita sarebbe avvenuta quando il processo causale era ancora in corso;
9.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato al capo 4) della rubrica: non sarebbe stato 6 adeguatamente considerato quanto allegato con l'atto d'appello; il cambio di programma nel turno delle consegne sarebbe stato decisivo per valutare la sussistenza del reato impossibile, data l'inesistenza assoluta dell'oggetto. 9.4. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al reato di ricettazione: l'elemento soggettivo sarebbe stato riconosciuto solo sulla base della mancanza di giustificazioni circa la disponibilità della vettura attribuendo al silenzio una illegittima capacità probatoria. 10. Ricorreva per Cassazione il difensore di CH TO che deduceva (a) l'insussistenza dell'associazione, (b) il difetto di prova del contributo concorsuale all'ipotetico consorzio, (c) la mancanza di affectío societatís. Il ricorrente allegava che la motivazione sarebbe carente e contraddittoria in quanto dalle emergenze processuali emergerebbe l'insussistenza dell'associazione a delinquere e la mancanza di prova in ordine all'eventuale contributo fornito dal ricorrente. Non sarebbe stato dimostrato che tra i ricorrenti e gli altri presunti associati vi fosse frequenza o intensità di rapporti, nè che vi fosse una interdipendenza delle condotte o la predisposizione di mezzi funzionali alla consumazione seriale di reati. Si deduceva che il fatto che l'applicazione della misura cautelare ai coimputati avesse determinato l'interruzione dell'attività criminosa comprovava l'infondatezza della tesi accusatoria in ordine alla sussistenza di un consorzio persistente e come, invece, le emergenze processuali dessero conto della sussistenza di un'occasionale accordo tra diverse persone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Sono fondati i ricorsi proposti nell'interesse di EL OF, EL LV, EL EN, RA OB, AR SE, TO CH, PA EL, IE AR limitatamente alla conferma di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 1). 1.1. Il collegio riafferma che il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 - 01). Tuttavia ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte 7 integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le altre: Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - 01). Dalla giurisprudenza della Cassazione emerge, dunque, che le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provate attraverso i reati fine, sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati per la loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabile ed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche "oltre" la consumazione dei reati-scopo. I reati scopo costituiscono, infatti, solo un epifenomeno del potenziale criminale del consorzio, ma non lo esauriscono, dato che il pericolo correlato alla associazione persiste "oltre e dopo" la consumazione dei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per una condotta che "si aggiunge" alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nella consumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma. La diagnosi differenziale tra concorso nel reato continuato e partecipazione alla associazione per delinquere implica un giudizio di merito che impone la analisi di tutti gli indicatori della possibile autonomia del consorzio, rispetto alla sussistenza di un accordo criminoso limitato alla consumazione di uno o più reati;
indicatori che devono essere accuratamente valutati soprattutto quando, come nel caso in esame, la sussistenza della associazione viene dedotta dalla consumazione seriale dei reati cui la stessa sarebbe preordinata. Nel caso di specie tale valutazione risulta carente in quanto, sebbene la sentenza impugnata faccia legittimo riferimento alla consumazione dei reati fine, tuttavia (a) non individua con chiarezza e specificità gli indicatori della autonomia del consorzio rispetto all'accordo criminoso funzionale alla consumazione delle rapina, (b) e, soprattutto, non definisce con chiarezza e specificità quale sia il ruolo dei singoli partecipi in seno all'associazione. Non risultano, peraltro, essere state prese in considerazione le doglianze difensive relative al fatto che la ripetizione delle rapine derivava dagli insuccessi delle precedenti e, con riguardo ai singoli partecipi, la limitatezza temporale del singolo contributo. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. Le doglianze proposte nell'interesse di EN EL, OF EL, AR IE, OV CA, OB RA in ordine alla desistenza con riferimento alla condotta contestata al capo 3) ed alla ravvisabilità del reato impossibile, con riferimento alla condotta contestata al capo 4) (OV CA contestava solamente la sussistenza del reato impossibile) sono inammissibili. 8 2.1. Con riferimento alla desistenza, il collegio riafferma che ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che • la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioé, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano (tra le altre: Sez. 1, n. 46179 del 02/12/2005, Plivia, Rv. 233355 - 01), fermo restando che in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale confermando analoga valutazione del primo giudice riteneva che l'imperfetto coordinamento tra l'Arma palermitana e il Comando della Compagnia di Termini Imerese aveva determinato un intervento precoce delle pattuglie, che erano perfettamente riconoscibili (una delle quali era, addirittura, rimasta inquadrata nelle fotografie che documentavano l'operato di EN EL ed IE, mentre erano intenti a pedinare il furgone da rapinare): tale documentata situazione determinava l'abbandono del proposito criminoso. Secondo la Corte di appello la percepita presenza delle forze dell'ordine (emergente oltre che dalle foto anche dai contenuti delle conversazioni intercettate), "imponeva" di interrompere l'azione delittuosa: l'interruzione non era, dunque, affatto spontanea, ma dipendeva da fattori estranei alla volontà dei ricorrenti: il che impediva di ritenere sussistente l'ipotesi di desistenza volontaria (pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Quanto alla sussistenza del reato impossibile in ipotesi correlato alla assenza dell'oggetto dell'azione predatoria, la Cassazione ha già deciso (a) che deve ritenersi immune da censure la decisione con cui è stato ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, dopo avere rovistato al suo interno ne era ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse (Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, De Valeri, Rv. 241595 - 01); (b) che è stato legittimamente ritenuto il tentativo di rapina in • un caso in cui l'imputato, dopo essere entrato in un esercizio commerciale con il volto travisato e con un grosso coltello da cucina, e dopo avere intimato ai gestori di consegnargli quanto incassato, si era allontanato avendo verificato che nel registratore di cassa non vi era denaro (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076 - 01). 9 Il collegio rileva che l'"inesistenza dell'oggetto", piuttosto che giustificare il riconoscimento della desistenza, potrebbe inverare - come dedotto dai ricorrenti - una ipotesi di reato impossibile: si è tuttavia affermato, con giurisprudenza che si condivide e ribadisce, che la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia in rerum natura, ovvero assoluta e originaria: quando manchi, cioè, qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea ed accidentale (Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Obrayou, Rv. 242669). Si è precisato che il giudizio sull'inesistenza dell'oggetto del reato deve essere svolto con prognosi ex ante, sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione (Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, Ballo, Rv. 275569 - 01). Il collegio, nel solco tracciato da tale giurisprudenza, ritiene che la assenza della refurtiva nel luogo dove, secondo le massime di esperienza, la stessa avrebbe dovuto trovarsi è un epifenomeno non sottoposto al controllo della volontà dei ricorrenti che determina - dall'esterno - la interruzione della progressione criminosa e non osta alla integrazione del delitto in forma tentata. Sicché, quando, come nel caso di specie, siano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare una rapina, l'inesistenza dell'oggetto nel luogo in cui, secondo le massime di esperienza, lo stesso avrebbe dovuto trovarsi (come nel caso di beni di valore all'interno di una automobile) non incide sulla integrazione del delitto nella dimensione del "tentativo", poiché l'inesistenza "casuale" dell'oggetto è un evento estraneo alla volontà dell'agente. Nel caso di specie la Corte d'appello rilevava che il mancato transito in Termini Imerese la settimana in cui era stata prevista la rapina dei furgoni della CTD non era un fatto notorio, dato che non era conosciuto, né percettibile, da qualunque osservatore esterno;
ma rilevava, soprattutto, che si trattava di un evento che non era noto a nessuno dei ricorrenti. La Corte di merito rilevava, puntualmente, che il cambio delle giornate di consegna dei tabacchi era emerso solo in seguito agli accertamenti della polizia giudiziaria e che tale circostanza non era conoscibile da un osservatore di normale diligenza, sicché, non potendosi effettuare una prognosi ex ante circa l'inesistenza dell'oggetto della rapina, non poteva essere configurato il reato impossibile (pagg. 19-20 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 10 3. Sono manifestamente infondate le doglianze con cui EN ed OF EL, EL PA, OV CA, OB RA contestavano la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, con specifico riferimento alla carenza di motivazione in ordine la sussistenza dell'elemento soggettivo. Si tratta di una doglianza che si configura come meramente reiterativa di quelle proposte con la prima impugnazione e che non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. • 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaousi Rv. 235897). Si ribadisce che la valorizzazione del silenzio del detentore per la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione non si traduce in una inversione dell'onere della prova. L'elemento soggettivo non può che dedursi dagli elementi "oggettivi" raccolti nel corso del processo: ebbene, per la prova della ricettazione è dirimente la "disponibilità" del bene provento di reato, che altamente indicativa "anche" della consapevolezza della provenienza illecita del bene, ove la stessa sia manifesta e ove l'accusato non alleghi elementi verosimili indicativi della sua buona fede. La Corte di appello, nel rispetto di tali linee ermeneutiche, rilevava che i ricorrenti • non avevano fornito alcuna giustificazione in ordine la disponibilità dell'autovettura di provenienza illecita, il che consentiva di ritenere pacificamente integrato l'elemento soggettivo del reato oggetto di contestazione 4. Il ricorso di LV EL è, nel resto, inammissibile. 4.1. Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo di ricorso nella parte in cui sostiene che è irrilevante per la conferma di responsabilità il sopralluogo avvenuto oltre un mese prima della consumazione della tentata rapina del 7 Febbraio del 2018. Si tratta di una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte - in ordine all'efficienza causale dell'azione rispetto alla consumazione della tentata rapina - che è estranea al perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 11 Nel caso di specie la Corte d'appello rilevava che il LV EL (a) aveva partecipato al sopralluogo del 10 gennaio 2018, (b) aveva dispensato al figlio EN approfonditi consigli sulle migliori tecniche per consumare la rapina, (c) aveva fornito sia la bomboletta spray necessaria per oscurare le telecamere installate sul furgone da rapinare, che la autovettura Lancia Y utilizzata per consumare il reato contestato. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti per ritenere che il ricorrente avesse fornito un contributo causale alla tentata rapina: si tratta di una valutazione effettuata in modo omogeneo dai giudici dei due gradi di merito, che risulta riversata in una motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede (pag. 24 della sentenza impugnata e pagg. 155 e 156 della sentenza di primo grado). 4.2. Non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo di ricorso che contesta la mancata concessione a LV EL delle circostanze attenuanti generiche. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, la Corte d'appello - richiamando analoghe valutazioni effettuate nei confronti della posizione di EN ed OF EL - rilevava come la condotta in contestazione era di obiettivo allarme sociale, ma, soprattutto, era espressione di professionalità nel crimine, circostanze che ostavano alla concessione del beneficio sanzionatorio invocato. Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 5. Il ricorso di EN EL in relazione alle condotte contestate capi 6), 7) ed 8) non supera la soglia di ammissibilità in quanto le doglianze si atteggiano come meramente reiterative rispetto a quelle già proposte con la prima impugnazione e non si confrontano con la accurata motivazione offerta dalla sentenza impugnata (pagg. 21 e 22 della sentenza impugnata). Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto 12 della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) 6. Le censure proposte in ordine al trattamento sanzionatorio da (a) EN ed OF RS, che contestano la quantificazione degli aumenti per la continuazione ed il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza 4789 del 29 ottobre 2017; (b) EL PA e SE AR, che contestavano il diniego delle attenuanti generiche risultano tutte assorbite dall'annullamento con rinvio, effettuato in • relazione alla responsabilità per il reato associativo. 7.Infine: è inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di ME LI. 7.1. Il primo motivo di ricorso si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività estranea alla competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale - alle pagine 28 e 29 della sentenza impugnata - forniva una motivazione esaustiva in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente per il concorso nei delitti contestati ai capi 3) e 4) della rubrica. Segnatamente: i giudici dell'appello effettuavano un'analitica interpretazione dei contenuti della intercettazione del 21 novembre 2017, decisiva per la conferma della responsabilità, ritenendo che il LI, unitamente a EL LV avesse contattato SA, per avere in prestito le autovetture da utilizzare per le rapine;
la trattativa veniva condotta con tale "GI", al quale veniva consigliato di presentare una denuncia di furto in un'ora del giorno (le 10 e 30 ) che avrebbe impedito alle forze dell'ordine di intercettare i rapinatori. Veniva, dunque, condivisa, con motivazione non manifestamente illogica, l'interpretazione del Tribunale, che aveva distinto la posizione del ricorrente da quella di SA, individuando un preciso contributo di LI nella consumazione delle rapine descritte ai capi 3) e 4), identificando tale apporto causale nella attività di mediazione funzionale a procurare a EN EL gli automezzi per consumare i delitti. La motivazione contestata, resiste alle doglianze difensive e non si presta ad alcuna censura. 13 7.2. Non superano la soglia di ammissibilità le doglianze che contestano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte territoriale, in ossequio alle consolidate indicazioni offerte dalla Corte di legittimità rilevava che, in ordine alla posizione di LI, non emergevano elementi positivi che consentissero la concessione delle circostanze atipiche (pagina 29 della sentenza impugnata). 8. Alla inammissibilità dei ricorsi di LI ME e CA OV, consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di EL OF, EL LV, EL EN, RA OB, AR SE, TO CH, PA EL, IE AR per tutti i reati loro contestati diversi da quello associativo consegue l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per tali reati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL OF, EL LV, EL EN, RA OB, AR SE, TO CH, PA EL, IE AR, limitatamente al reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di EL OF, EL LV, EL EN, RA OB, AR SE, TO CH, PA EL, IE AR ed irrevocabile l'accertamento di responsabilità nei loro confronti per tutti i reati diversi da quello di cui al capo 1). Dichiara inammissibili i ricorsi di LI MEe CA OV, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023 L'estensore Il Pres