CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
Massime • 1
Il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi). (Vedi: n. 1545 del 08/10/1997, Rv. 209925-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 41375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41375 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
41375-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1968 · Presidente - ANNA PETRUZZELLIS UP 05/07/2023 GI DI PAOLA R.G.N. 3045/2023 IA DA SE DR NO EL CE RI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI IO TO nato a [...] il [...] RU EM nato a [...] il [...] LL AR nato a [...] il [...] AP CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CE RI;
udito il Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. uditi gli Avvocati del Foro di Palermo TRINCERI DOMENICO per AP CE e IT EN per DI IO TO e LL AR che si riportano ai rispettivi motivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati sono stati condannati con sentenza della corte d'appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del tribunale di Palermo per una serie di rapine loro variamente ascritte e risalenti ad una decina di anni prima. In particolare EM NO era accusato della commissione, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, di due rapine commesse ai danni di due distinte agenzie A della banca Montepaschi di Siena di Palermo commessi il 20 novembre 2012 ed il 21 dicembre 2012 rispettivamente. A TO Di MA era ascritta la partecipazione in una rapina commessa ai danni di una turista tedesca nonché la commissione, in concorso con altri, di una rapina ai danni di OM GA avvenuta il 12 dicembre del 2012. Anche l'imputazione a carico di CO FA riguardava la rapina ai danni della turista tedesca mentre quella a carico di AN OL si riferiva alla rapina ai danni di OM GA.
2. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione adducendo i seguenti motivi. EM NO con il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art.628 c.p.) nonché illogicità della motivazione in relazione alla condanna per i reati contestati ai capi B ed E. Si sostiene che nonostante siano state affrontate tutte le doglianze contenute nei motivi di appello la motivazione della RT appare in ogni caso illogica e non tale da giustificare la conferma della sentenza in quanto si fonda, quali unici elementi di prova, sulle conversazioni intercorse tra l'imputato ed il correo RU che possono essere tutt'al più considerate indizi. Si tratta infatti di intercettazioni che si prestano ad interpretazioni non univoche. Per contro la motivazione non ha preso in considerazione l'assenza di testimonianze in cui si faccia riferimento ad altri rapinatori oltre al RU né la circostanza che all'epoca della commissione del delitto l'imputato avesse serie difficoltà a deambulare a seguito di un intervento subito alla gamba. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 112, comma 4 c.p.: per giungere alla condanna la RT avrebbe dovuto dimostrare la strumentalizzazione del RU, all'epoca dei fatti minore, ovvero dare prova che il NO si fosse avvalso della sua opera nel compimento del reato o lo avesse determinato a commetterlo. Le tre intercettazioni indicate in tal senso non sono univoche poiché da esse nulla si rileva se non l'incontro occasionale tra i due giovani. Con il secondo motivo di ricorso EM NO lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 62 bis c.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Nella motivazione non vengono esplicitate le ragioni del rinnovato diniego delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'indicazione di una serie di elementi positivi quali le concrete modalità di svolgimento dei fatti ed il ruolo marginale L dell'imputato. TO Di MA ha formulato i seguenti cinque motivi di ricorso: - mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito della quale è stata rigettata la richiesta di ricognizione di persone: la rinnovazione della prova in appello è in linea, si sostiene, con i principi introdotti dalla c.d. riforma Orlando del 2017 e con i dettami della giurisprudenza della RT Europea dei Diritti dell'Uomo, recepita in Italia in sentenze della RT Suprema come la Dasgupta. Fin dal primo motivo dell'atto di appello si erano evidenziate alcune "discrasie descrittive" che avevano indebolito il riconoscimento dell'imputato nel corso del dibattimento. Ciò nonostante, il fascicolo fotografico non era stato nuovamente sottoposto al testimone ma direttamente acquisito agli atti. - violazione di legge e vizi motivazionali (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione all'art. 628 c.p. e 189 e 192 c.p.p. con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica dell'imputato condotta nel corso del dibattimento. Come già accennato, il sub-procedimento che ha consentito l'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali nel corso del dibattimento è consistito nella diretta acquisizione del verbale e del riconoscimento in esso incluso a seguito delle ripetute contestazioni da parte del pubblico ministero, a fronte dei numerosi "non ricordo" del testimone. A ciò si aggiungono discrasie relative alle risultanze delle intercettazioni telefoniche. In primo luogo, una telefonata utilizzata per confermare la partecipazione del Di MA è intercorsa con un soggetto (TU) ritenuto estraneo al reato. In secondo luogo, l'orario della rapina (capo D) è incompatibile con quello della telefonata successiva intercorsa con uno dei presunti complici. - violazione di legge (art.628 c.p.) e contraddittorietà della motivazione in relazione alla rapina indicata al capo G. La motivazione è carente e contraddittoria perché l'identificazione dei rapinatori è affidata all'analisi delle immagini delle telecamere effettuate dai poliziotti che hanno svolto le indagini e non dalla visione diretta dei filmati da parte dei giudici. Si tratta quindi di una valutazione indiziaria priva di efficacia dimostrativa assoluta. Inoltre si fa riferimento ad una intercettazione (la n.12200) che non risulta presente in perizia. - erronea qualificazione dei fatti come rapina (art.628 c.p.) anziché furto semplice o furto con strappo (art. 624 bis c.p.) nonché contraddittorietà della motivazione tanto in relazione al reato contestato al capo D che a quello del capo G. Nel primo caso non vi è stata alcuna forma di violenza mentre nel secondo l'apprensione L ha riguardato il borsello della turista tedesca che solo in conseguenza di tale azione è rovinata a terra. illogicità della motivazione ed illegittimità dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla ricognizione personale da parte del teste GA. Mancata riduzione della pena ex art.438 e seguenti c.p.p.. CO FA ha affidato il proprio ricorso a due motivi, entrambi incentrati sulla violazione di legge (art.628 c.p.) e contraddittorietà della motivazione. Con il primo motivo si evidenzia che il FA fu inizialmente imputato per una serie di reati (associazione a delinquere e due ulteriori rapine) dalle quali è stato assolto per carenze probatorie, risultate prive di riscontri. Tuttavia egli è stato condannato per l'imputazione del capo G in base alle sommarie informazioni testimoniali della vittima (che però ha solo 3 descritto il fatto ma non ha riconosciuto alcun aggressore) e della deposizione dell'agente di Polizia che ha visionato le immagini delle telecamere e che ha riconosciuto l'imputato perché lo conosce da vent'anni, come ha sostenuto in udienza. Non vi sono stati altri riscontri, di tal che vi è solo un quadro indiziario insufficiente a condannare l'imputato. Non può essere considerato elemento di riscontro la trascrizione dell'intercettazione n.12200, indicata in motivazione ma in verità non inclusa nel novero di quelle esaminate dalla perizia. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea qualificazione del fatto (capo G) come rapina (art.628 c.p.) anziché furto con strappo (art.624 bis c.p.); si lamenta inoltre la contraddittorietà della motivazione sul punto. L'apprensione, si sostiene nel ricorso, ha riguardato il borsello della turista tedesca e non il suo corpo, non attinto direttamente in alcuna parte per effetto della condotta. Solo in conseguenza di tale azione la donna è rovinata a terra. Il fatto va quindi inquadrato nell'ipotesi dell'art. 624 bis c.p.. AN OL ha formulato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, il difensore lamenta la violazione dell'art.606 lett. b, d ed e del cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 507, 603 c.p.p. nonché 111 Cost. oltre all'art. 628 c.p.. Con l'atto di appello era stata richiesta la ricognizione di persona ad opera della persona offesa nonché l'acquisizione dei tabulati telefonici ai fini della localizzazione del cellulare dell'imputato al momento del fatto. La motivazione con cui la RT ha respinto la richiesta istruttoria è del tutto carente. In relazione alla geolocalizzazione delle chiamate si è ritenuta sufficiente la conferma da parte di un teste di polizia (tal HI) che ha semplicemente ricordato a memoria i dati risultanti dal sistema all'epoca del fatto, senza alcuna forma di documentazione o memorializzazione. Il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa è stato quanto mai incerto ed il riferimento ai dati fisici (altezza, corporatura) appare totalmente disallineato rispetto alle caratteristiche fisiche del OL. Le motivazioni fornite in sentenza per giustificare tale circostanza appaiono prive di logicità. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla applicazione della recidiva ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. La RT ha erroneamente ritenuto che l'imputato non avesse richiesto in appello la revisione sul giudizio di applicazione della recidiva. Anche in relazione alle circostanze attenuanti generiche (negate) la motivazione della corte si limita ad un giudizio formale, rituale, e senza alcuna effettiva valutazione concreta, soprattutto alla luce del fatto che l'imputato in epoca successiva non ha più commesso reati ed ha intrapreso un percorso di recupero che meritava di essere valorizzato. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento, per le ragioni indicate nel primo motivo di ricorso, della riduzione per il giudizio abbreviato condizionato che era stato richiesto ma non era stato ammesso dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Pur nella varietà delle posizioni individuali e delle imputazioni di ciascuno, i ricorsi affrontano tematiche comuni, di talché, per ragioni di semplificazione e di logica espositiva, appare opportuna la trattazione unitaria di alcuni temi introduttivi. Occorre in via preliminare osservare che le difese, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione assieme a violazioni di legge, hanno di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla RT di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Nel caso concreto si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., L Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Quanto alle censure articolate occorre considerare, dunque, che è preclusa alla RT di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
2. Le criticità sopra evidenziate si ritrovano innanzitutto (seguendo l'ordine di esposizione sopra riportato) nel ricorso presentato da EM NO che con due motivi chiede di escludere o quanto meno ridimensionare la partecipazione dell'imputato nella commissione delle rapine ascrittegli. In particolare il primo motivo è duplice, contestandovisi tanto il ruolo concorsuale quanto l'aggravante dell'induzione del minorenne IO RU. Per la precisione, il motivo si limita a contestare la mera illogicità -nemmeno manifesta, come 5 richiesto dall'art.606 lett. e) cod. proc. pen.- dell'interpretazione fornita dal Tribunale e dalla RT in ordine al tenore ed alla interconnessione narrativa delle telefonate intercorse tra l'imputato ed il minore in concorso con il quale le rapine erano state commesse. Così facendo, esso non raggiunge lo standard necessario per farne un parametro di legittimità (manifesta illogicità). In aggiunta, nel motivo non si considera che entrambe le sentenze valorizzino, oltre all'interpretazione del significato delle telefonate, ulteriori elementi quali le immagini di telecamere di videosorveglianza (che riprendono il NO mentre alla guida del ciclomotore assicura al RU la fuga dopo 'il colpo' commesso il 21 dicembre 2012) nonché i dati del positioning dell'utenza telefonica del NO, che lo collocano proprio nella via in cui è stata commessa la rapina del 19 novembre 2012, nel preciso momento in cui l'attività criminale veniva posta in essere dal correo. In conclusione, sul punto, non solo la motivazione fornita dal Tribunale prima e dalla RT poi è immune da illogicità, ma il motivo incorre in quella fallacia che è la aspecificità per mancato confronto con la motivazione contestata, ciò che si risolve in genericità che condanna il motivo alla inammissibilità, per questo aspetto. Anche l'ulteriore profilo di critica (come detto sopra, il motivo è duplice) della sentenza è aspecifico poiché pare non tenere in alcuna considerazione il merito della motivazione contestata. Ivi si afferma infatti -pg.
5- che la contestata aggravante (ex art.112 n.4 cod. pen.) è 'meritata' già per il sol fatto di aver commesso con il concorso di un minore un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza, come nel caso di specie. Il motivo di ricorso è quindi generico, poiché si concentra sulla contestazione della induzione del minore e dell'essersi avvalso del minore da parte dell'autore del reato, profili il cui esame è invece ritenuto sostanzialmente superfluo dalla RT di appello. Infine, manifestamente infondato è il motivo in relazione alla consapevolezza dell'imputato della minore età del correo RU, alla luce delle considerazioni sviluppate dalla RT (risalente frequentazione dei due, pregresse esperienze criminose) e della corretta osservazione, ancora una volta negletta dalla difesa dell'imputato, dell'irrilevanza dell'ignoranza colpevole della sussistenza della circostanza.
2.1 Anche in relazione al secondo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, v'è la pedissequa riproposizione delle generiche considerazioni formulate in grado di appello, cui la motivazione della sentenza impugnata ha adeguatamente fornito risposta evidenziando la presenza di precedenti specifici ostativi nel certificato del casellario giudiziale. Ne discende che l'argomento addotto (che si concentra sulla mancata valutazione delle concrete modalità commissive e sul ruolo svolto dal NO -profili tutti che, se mai, afferiscono alla determinazione della pena base) risulta *scentrato* rispetto alla ragione indicata dalla RT ed inidoneo perciò a costituire un critica puntuale alla motivazione cui solo apparentemente si riferisce, potendo essere utilizzato per un numero indefinito di casi. Il motivo è quindi aspecifico.
3. Il ricorso presentato da TO Di MA è inammissibile per plurime ragioni. 3.1 Innanzi tutto è manifestamente infondata la richiesta di rinnovazione istruttorie ex art. 603 cod. proc. pen.. Al contrario di quanto si afferma nel ricorso, la motivazione della sentenza di appello sul punto (pg.1 e 2) è estremamente ampia e non è affatto concentrata, come pure si sostiene da parte della difesa, sulla "diversa questione della riduzione della pena a seguito di rigetto di giudizio abbreviato condizionato". Essa illustra puntualmente le ragioni per cui la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire la deposizione della persona offesa GA sul riconoscimento del Di MA sarebbe priva di utilità pratica (il teste aveva dichiarato a dibattimento di non ricordare a distanza di sei anni dai fatti ma aveva confermato la validità del riconoscimento effettuato nell'immediatezza e trasfuso nel verbale di polizia, acquisito agli atti). Ulteriori considerazioni giuridiche sulla funzione della rinnovazione ex art.606, comma 3 bis c.p.p. (pg.
2-4 del ricorso) nel caso di appello presentato dal pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione sono di carattere generale ma non si riferiscono al caso concreto e non debbono pertanto essere prese in considerazione dalla RT in questa sede. Nulla quaestio infine sulla correttezza della procedura utilizzata dalla RT per la acquisizione del verbale di riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari e per la successiva valorizzazione del relativo contenuto alla luce del principio giurisprudenziale consolidato che ne sancisce l'inutilizzabilità solo nel caso in cui esso non venga reiterato o confermato nel corso del dibattimento. Si è in particolare affermato, in fattispecie assai prossima a quella in trattazione, che in tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante con esito negativo, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015 Bartolozzi Rv. 265813 - 01). Come nel presente procedimento, il passaggio di diversi anni dal fatto aveva portato allo sbiadire della memoria del testimone, tuttavia sicuro di aver all'epoca riconosciuto con certezza l'autore del reato.
3.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Attraverso la confusa e cumulativa evocazione di vizi motivazionali, di violazione di norme sostanziali e di norme procedurali, si chiede in sostanza la ennesima rivalutazione del fatto, nella speranza di ottenere un terzo grado di giudizio, piuttosto che una valutazione di legittimità. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità (in relazione all'art.628 c.p. o degli artt. 189 e 192 c.p.p., menzionati nella rubrica), le doglianze articolate finiscono per contestare giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è 7 utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (l'unico parametro indicato nella rubrica), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Tanto più che ne caso di specie si lamenta altresì, nel contesto del vizio motivazionale, la violazione dell'art. 192 c.p.p., dimenticando che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati dolendosi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Passando dall'astratto al concreto, il secondo motivo in sostanza si limita a contestare l'efficacia probatoria del riconoscimento di TO Di MA effettuato dal Galti ed acquisito agli atti senza tuttavia contestare l'intero percorso ricostruttivo della vicenda che la RT aveva avuto cura di delineare. Pur riportando in copia la motivazione, la difesa non prova a confutare la contestualizzazione operata dalla RT d'appello né il contenuto ed il significato delle telefonate intercorse al momento del fatto tra Di MA, il coimputato OL o altri soggetti coinvolti. Gli unici aspetti di contestazione (la menzione del ruolo dell'TU nonostante l'assoluzione dello stesso in primo grado;
la presunta incongruenza temporale) non sono tali da invalidare il quadro: la RT non menziona mai né assegna un qualche ruolo al coimputato TU (oramai assolto) e si limita ad evocare ruolo e presenza di un tal LO o 'LU rimasto non identificato ma inequivocabilmente presente come terzo uomo autore della rapina;
la lamentata discrasia temporale è insussistente, attesa la posteriorità della telefonata al correo per la spartizione del bottino rispetto all'orario di commissione della rapina indicato, pur in modo generico, dalla persona offesa.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Innanzitutto è d'uopo osservare che la maggior parte del motivo (4 pagine -da 11 a 14- su 7) è dedicato all'analisi ed alla critica della sentenza di primo grado piuttosto che a quella di secondo, cui è specificamente dedicato il paragrafo conclusivo di pg.14. Tale tecnica redazionale, imposta, pare di capire, dalla necessità di far emergere la carenza motivazionale della sentenza d'appello, risulta incomprensibile e confligge con il vizio dedotto, che viene indicato nella rubrica del motivo che denuncia da un lato la erronea applicazione dell'art.628 cod. pen. e dall'altra la contraddittorietà della motivazione. Poiché la denunciata contraddizione deve essere interna alla sentenza o con le risultanze emergenti da un atto del procedimento e non può sussistere tra le sentenze del giudice di primo grado e quello di secondo grado, la difesa dell'imputato avrebbe dovuto spiegare in che cosa la contraddizione consistesse. Tuttavia tale aspetto è totalmente trascurato nel ricorso, che si occupa invece delle modalità del riconoscimento dell'imputato in relazione alla rapina ai danni della turista tedesca, del contenuto di una telefonata menzionata nella decisione di primo grado e della attribuzione della proprietà del veicolo utilizzato nel corso della rapina. Ebbene, in relazione al primo profilo, correttamente la RT di appello ha ritenuto ammissibile la descrizione effettuata dagli agenti che avevano condotto le indagini, del contenuto delle immagini delle varie telecamere di sicurezza disseminate in prossimità del luogo in cui l'azione criminosa aveva avuto luogo. In forza del principio di ammissibilità delle prove atipiche (art.189 cod. proc. pen.) la RT non ha esitato ad utilizzare le testimonianze dell'Assistente Capo Mazzola e dell'Agente Albanese che, in base alla personale pregressa conoscenza dei due imputati, avevano riconosciuto nei filmati delle fasi prossime alla rapina Di MA e FA. Per contro, la tesi difensiva secondo cui il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi, al fine di dare immediatezza all'accertamento, non trova una sicura base nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, si è evidenziato in Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 08/10/1997 Imp. Stratigopaulos Rv. 209925 - 01, proprio con riferimento ad un caso di identificazione degli autori di reato condotta su immagini registrate, che il giudice del dibattimento non può operare direttamente il riconoscimento di persone in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito il controllo sull'adeguatezza dei criteri da lui adottati nella valutazione della prova>>, seppure la sentenza medesima non esclude che l'atto possa avere valore di riscontro probatorio esterno ad una chiamata in correità, potendo il riscontro stesso essere di varia natura, e persino di carattere logico, purché riconducibile a fatti esterni alla chiamata>>. Analogamente, pur senza escludere il valore probatorio dell'accertamento diretto da parte del giudice, se ne è circoscritto il perimetro osservando (Sez. 2, Sentenza n. 40731 del 02/10/2009 Colombo Rv. 245124 01) che il - riconoscimento diretto dell'imputato operato dal giudice mediante l'esame dei fotogrammi, estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso durante una rapina, può costituire indizio 9 che concorre, con altri elementi di prova, a completare il quadro probatorio di cui all'art. 192, comma secondo cod. proc. pen.>>. Oltre a quanto ora considerato, che dimostra la correttezza dell'approccio gnoseologico adottato dalla RT, va evidenziato, ai fini della valutazione della tenuta logica della decisione, che anche in relazione alla vicenda sintetizzata nel capo di imputazione G, la base probatoria non è costituita esclusivamente dall'identificazione della fisionomia degli imputati poiché si estende al riconoscimento del vestiario e del mezzo utilizzato. Quanto agli ulteriori profili di critica sopra menzionati, manifesta ne è la irrilevanza nel processo giustificativo della decisione: della telefonata 12235 non si fa menzione nella sentenza d'appello ma solo in quella di primo grado;
in relazione alla contestazione relativa a modello e marca del veicolo in uso al Di MA, poiché è del tutto irrilevante il dato, dal momento che è incontestato che il veicolo ripreso ed utilizzato dall'imputato tanto il giorno anteriore quanto il giorno stesso della rapina corrispondesse (per colore, tipologia e segni distintivi, in particolare la mancanza del parafango e la rottura del segnalatore di direzione) a quello alla guida del quale l'imputato venne controllato anche il giorno seguente.
5. Il quarto motivo, inerente alla qualificazione giuridica dei fatti (tanto il reato del capo D come quello del capo G andrebbero riqualificati come furto piuttosto che rapina) ripropone gli stessi argomenti già presentati e discussi in grado d'appello, disattendendo un orientamento costante di questa RT unanime nell'affermare che "è inammissibile il l ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. II, sent. 42046/2019, Rv. 277710-01). Poiché tanto la sentenza di primo grado che quella di appello si sono pronunciate correttamente ed ampiamente sugli evocati profili di qualificazione giuridica, dopo attenta ricostruzione fattuale della vicenda, il motivo è generico.
6. Anche il quinto ed ultimo motivo è manifestamente infondato. Il rigetto dell'istanza di abbreviato e di applicazione della relativa riduzione sono state adeguatamente motivate tanto in primo che in secondo grado, con corretto riferimento ai profili rispettivamente pertinenti. In particolare, nella sentenza impugnata si è fatto puntuale menzione della prospettiva ex ante della valutazione richiesta al giudice e della necessaria natura integrativa della attività istruttoria proposta (che invece era meramente ripetitiva nel caso concreto), quali condizioni per l'accoglimento dell'istanza.
7. Entrambi i motivi del ricorso presentato da CO FA sono manifestamente infondati e generici. Il ricorso si presenta come una versione 'ridotta' ma pedissequa di quello presentato da Di MA. 10 Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità nella rapina descritta al capo G, è al limite della comprensibilità: vi si alternano confusamente e ripetutamente commenti alle due sentenze e riferimenti ad atti di indagine cui questa RT non ha accesso e che risultano pertanto incomprensibili, senza riuscire tuttavia ad enucleare da questo coacervo i punti essenziali per identificare la lamentata contraddittorietà della motivazione che non può ridursi al fatto che l'imputato sia stato assolto per una parte dell'imputazione mentre è stato condannato per un'altra. Con la riproposizione di temi affrontati nelle due precedenti fasi del giudizio la difesa del FA pretende in sostanza una terzo giudizio di merito, non consentito in questa sede. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
8. Il secondo motivo del ricorso FA ripercorre (in relazione al capo G di imputazione, l'unico a carico dell'imputato) le considerazioni formulate nel quarto motivo del ricorso Di MA, trattate al punto 5 di questa parte motiva. Poiché i due ricorsi sono per questo aspetto l'uno la copia dell'altro, senza alcun aspetto di novità, si fa rinvio a quanto detto in precedenza, dovendosi evitare ogni ripetizione: l pluralitas non est ponenda sine necessitate.
9. Passando infine a trattare del ricorso di AN OL, condannato in relazione al capo D, va innanzi tutto affrontato il tema del lamentato rigetto senza motivazione o con motivazione insufficiente della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'espletamento della ricognizione da parte della persona offesa e per la acquisizione dei tabulati telefonici della utenza dell'imputato relative al giorno del fatto al fine della individuazione delle celle impegnate. In linea generale, osserva la RT che tanto l'integrazione istruttoria che l'istanza di rinnovazione anche parziale del dibattimento (entrambi gli istituti vengono evocati dalla difesa), hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla 11 responsabilità (sul mancato esercizio del potere ufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, P.G.
contro
Fappiano, Rv. 259272; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, imp.Atilem Naima, Rv. 280301-01). Nel caso specifico la RT d'appello, mentre ha fornito risposta esplicita negando il rinnovo istruttorio del teste GA (sul punto, per evitare ripetizioni, si veda quanto detto sopra -3.1), ha implicitamente ritenuto superflua la acquisizione dei tabulati telefonici relative alle utenze degli imputati. In relazione a quest'ultima parte dell'istanza occorre evidenziare che in atti era già stata svolta la perizia sul materiale intercettato e che dal tenore del ricorso si intende che i documenti di cui si chiede l'acquisizione sarebbero quelli che hanno posto il teste HI in condizione di riferire la collocazione delle celle impegnate dal traffico telefonico generato dall'utenza di AN OL. Così stando le cose, la risposta fornita dalla RT ("alla stregua del compendio probatorio acquisito", secondo quanto riportato nel motivo) deve ritenersi pienamente satisfattiva, alla luce del fatto che, in verità, la collocazione dei due correi in relazione all'origine ed allo svolgersi della rapina era già nota al Collegio aliunde: erano stati gli stessi imputati, nelle loro comunicazioni telefoniche, a fornire il proprio posizionamento, tanto presso il bar Bristol (AN OL, sia alle undici e mezza, sia un'ora dopo) che in via Maqueda (TO Di MA). In definitiva, l'unica referenza al tragitto viene fornita in relazione alla presenza degli imputati in via Monte Pellegrino ed in via Ammiraglio Rizzo, prima della esecuzione della rapina. Pur così ridotto l'ambito di rilevanza della prova richiesta, val la pena di sottolineare in ogni caso che nel corso delle indagini preliminari, la localizzazione dei soggetti effettuata attraverso l'apparecchio cellulare di cui abbiano il possesso, mediante la tecnica cosiddetta "positioning", non necessita di autorizzazione giudiziale (Sez. 1, n.21366 del 13/05/2008 Imp.Stefanini Rv. 240092 01). Il riferimento ai tabulati delle comunicazioni (che sono cosa differente, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione) è pertanto errato. 10. Nell'esposizione del primo motivo di ricorso, alle richieste 'istruttorie' (di audizione del testimone GA, all'inizio; di acquisizione di tabulati telefonici, alla fine) vengono alternate considerazioni sulla affidabilità della deposizione GA, sul ricorso a mere congetture nella formazione del giudizio di responsabilità dell'imputato, sulle lacune del quadro probatorio, sulla necessità della rivisitazione in chiave critica delle risultanze processuali, sul significato di alcune intercettazioni telefoniche (riportate per esteso). Si tratta di una tecnica redazionale impropria, considerato che il vizio dedotto nel motivo riguarda altro tema (il rigetto delle istanze istruttorie). A ciò si aggiunge che per questa parte il motivo è la (pressoché) letterale trasposizione dell'atto di appello, a dimostrazione della reale portata della doglianza, che pertiene al merito della decisione e non alla valutazione 'esterna' sulla sua sussistenza, coerenza interna, logicità, come richiesto dall'art.606 lett. e) cod. proc. pen.. Il motivo, come tale non è consentito in questa sede. 12. 11. Il secondo motivo è inammissibile per carenza d'interesse (in relazione alla recidiva) e per genericità (in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche). Effettivamente la motivazione della sentenza lascia trasparire che la RT abbia considerato il tema della recidiva solamente in relazione al coimputato FA, come indicato nel ricorso. L'omessa risposta sul motivo di appello, tuttavia, non inficia la sentenza impugnata in quanto detto motivo era ab origine inammissibile per il OL, üchine essendo la prece di esclusione dell'aggravante del tutto inarticolata nell'atto di appello ("previa esclusione della contestata recidiva non sussistendone i presupposti di legge"). La conseguenza è che l'omessa motivazione sul punto non incide sulla sentenza impugnata. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, nulla viene detto nel ricorso in relazione all'unico motivo posto nella motivazione della sentenza impugnata a fondamento della decisione di diniego dell'invocata circostanza, la sussistenza di precedenti specifici gravanti sull'imputato. Il motivo, che non si confronta con tale aspetto, sufficiente a radicare la decisione, è pertanto aspecifico. 12. Il terzo motivo di ricorso è assorbito ed in ogni caso per esso valgono le considerazioni già sviluppate al punto 6, cui si rinvia per brevità. 13. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 5 luglio 2023 Il Consigliere relatore La Presidente AN EL AN IT औरfamo Mama DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 1 OTT. 2023 IL 13 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO T
udita la relazione svolta dal Consigliere CE RI;
udito il Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. uditi gli Avvocati del Foro di Palermo TRINCERI DOMENICO per AP CE e IT EN per DI IO TO e LL AR che si riportano ai rispettivi motivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati sono stati condannati con sentenza della corte d'appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del tribunale di Palermo per una serie di rapine loro variamente ascritte e risalenti ad una decina di anni prima. In particolare EM NO era accusato della commissione, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, di due rapine commesse ai danni di due distinte agenzie A della banca Montepaschi di Siena di Palermo commessi il 20 novembre 2012 ed il 21 dicembre 2012 rispettivamente. A TO Di MA era ascritta la partecipazione in una rapina commessa ai danni di una turista tedesca nonché la commissione, in concorso con altri, di una rapina ai danni di OM GA avvenuta il 12 dicembre del 2012. Anche l'imputazione a carico di CO FA riguardava la rapina ai danni della turista tedesca mentre quella a carico di AN OL si riferiva alla rapina ai danni di OM GA.
2. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione adducendo i seguenti motivi. EM NO con il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art.628 c.p.) nonché illogicità della motivazione in relazione alla condanna per i reati contestati ai capi B ed E. Si sostiene che nonostante siano state affrontate tutte le doglianze contenute nei motivi di appello la motivazione della RT appare in ogni caso illogica e non tale da giustificare la conferma della sentenza in quanto si fonda, quali unici elementi di prova, sulle conversazioni intercorse tra l'imputato ed il correo RU che possono essere tutt'al più considerate indizi. Si tratta infatti di intercettazioni che si prestano ad interpretazioni non univoche. Per contro la motivazione non ha preso in considerazione l'assenza di testimonianze in cui si faccia riferimento ad altri rapinatori oltre al RU né la circostanza che all'epoca della commissione del delitto l'imputato avesse serie difficoltà a deambulare a seguito di un intervento subito alla gamba. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 112, comma 4 c.p.: per giungere alla condanna la RT avrebbe dovuto dimostrare la strumentalizzazione del RU, all'epoca dei fatti minore, ovvero dare prova che il NO si fosse avvalso della sua opera nel compimento del reato o lo avesse determinato a commetterlo. Le tre intercettazioni indicate in tal senso non sono univoche poiché da esse nulla si rileva se non l'incontro occasionale tra i due giovani. Con il secondo motivo di ricorso EM NO lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 62 bis c.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Nella motivazione non vengono esplicitate le ragioni del rinnovato diniego delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'indicazione di una serie di elementi positivi quali le concrete modalità di svolgimento dei fatti ed il ruolo marginale L dell'imputato. TO Di MA ha formulato i seguenti cinque motivi di ricorso: - mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito della quale è stata rigettata la richiesta di ricognizione di persone: la rinnovazione della prova in appello è in linea, si sostiene, con i principi introdotti dalla c.d. riforma Orlando del 2017 e con i dettami della giurisprudenza della RT Europea dei Diritti dell'Uomo, recepita in Italia in sentenze della RT Suprema come la Dasgupta. Fin dal primo motivo dell'atto di appello si erano evidenziate alcune "discrasie descrittive" che avevano indebolito il riconoscimento dell'imputato nel corso del dibattimento. Ciò nonostante, il fascicolo fotografico non era stato nuovamente sottoposto al testimone ma direttamente acquisito agli atti. - violazione di legge e vizi motivazionali (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione all'art. 628 c.p. e 189 e 192 c.p.p. con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica dell'imputato condotta nel corso del dibattimento. Come già accennato, il sub-procedimento che ha consentito l'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali nel corso del dibattimento è consistito nella diretta acquisizione del verbale e del riconoscimento in esso incluso a seguito delle ripetute contestazioni da parte del pubblico ministero, a fronte dei numerosi "non ricordo" del testimone. A ciò si aggiungono discrasie relative alle risultanze delle intercettazioni telefoniche. In primo luogo, una telefonata utilizzata per confermare la partecipazione del Di MA è intercorsa con un soggetto (TU) ritenuto estraneo al reato. In secondo luogo, l'orario della rapina (capo D) è incompatibile con quello della telefonata successiva intercorsa con uno dei presunti complici. - violazione di legge (art.628 c.p.) e contraddittorietà della motivazione in relazione alla rapina indicata al capo G. La motivazione è carente e contraddittoria perché l'identificazione dei rapinatori è affidata all'analisi delle immagini delle telecamere effettuate dai poliziotti che hanno svolto le indagini e non dalla visione diretta dei filmati da parte dei giudici. Si tratta quindi di una valutazione indiziaria priva di efficacia dimostrativa assoluta. Inoltre si fa riferimento ad una intercettazione (la n.12200) che non risulta presente in perizia. - erronea qualificazione dei fatti come rapina (art.628 c.p.) anziché furto semplice o furto con strappo (art. 624 bis c.p.) nonché contraddittorietà della motivazione tanto in relazione al reato contestato al capo D che a quello del capo G. Nel primo caso non vi è stata alcuna forma di violenza mentre nel secondo l'apprensione L ha riguardato il borsello della turista tedesca che solo in conseguenza di tale azione è rovinata a terra. illogicità della motivazione ed illegittimità dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla ricognizione personale da parte del teste GA. Mancata riduzione della pena ex art.438 e seguenti c.p.p.. CO FA ha affidato il proprio ricorso a due motivi, entrambi incentrati sulla violazione di legge (art.628 c.p.) e contraddittorietà della motivazione. Con il primo motivo si evidenzia che il FA fu inizialmente imputato per una serie di reati (associazione a delinquere e due ulteriori rapine) dalle quali è stato assolto per carenze probatorie, risultate prive di riscontri. Tuttavia egli è stato condannato per l'imputazione del capo G in base alle sommarie informazioni testimoniali della vittima (che però ha solo 3 descritto il fatto ma non ha riconosciuto alcun aggressore) e della deposizione dell'agente di Polizia che ha visionato le immagini delle telecamere e che ha riconosciuto l'imputato perché lo conosce da vent'anni, come ha sostenuto in udienza. Non vi sono stati altri riscontri, di tal che vi è solo un quadro indiziario insufficiente a condannare l'imputato. Non può essere considerato elemento di riscontro la trascrizione dell'intercettazione n.12200, indicata in motivazione ma in verità non inclusa nel novero di quelle esaminate dalla perizia. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea qualificazione del fatto (capo G) come rapina (art.628 c.p.) anziché furto con strappo (art.624 bis c.p.); si lamenta inoltre la contraddittorietà della motivazione sul punto. L'apprensione, si sostiene nel ricorso, ha riguardato il borsello della turista tedesca e non il suo corpo, non attinto direttamente in alcuna parte per effetto della condotta. Solo in conseguenza di tale azione la donna è rovinata a terra. Il fatto va quindi inquadrato nell'ipotesi dell'art. 624 bis c.p.. AN OL ha formulato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, il difensore lamenta la violazione dell'art.606 lett. b, d ed e del cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 507, 603 c.p.p. nonché 111 Cost. oltre all'art. 628 c.p.. Con l'atto di appello era stata richiesta la ricognizione di persona ad opera della persona offesa nonché l'acquisizione dei tabulati telefonici ai fini della localizzazione del cellulare dell'imputato al momento del fatto. La motivazione con cui la RT ha respinto la richiesta istruttoria è del tutto carente. In relazione alla geolocalizzazione delle chiamate si è ritenuta sufficiente la conferma da parte di un teste di polizia (tal HI) che ha semplicemente ricordato a memoria i dati risultanti dal sistema all'epoca del fatto, senza alcuna forma di documentazione o memorializzazione. Il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa è stato quanto mai incerto ed il riferimento ai dati fisici (altezza, corporatura) appare totalmente disallineato rispetto alle caratteristiche fisiche del OL. Le motivazioni fornite in sentenza per giustificare tale circostanza appaiono prive di logicità. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla applicazione della recidiva ed al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. La RT ha erroneamente ritenuto che l'imputato non avesse richiesto in appello la revisione sul giudizio di applicazione della recidiva. Anche in relazione alle circostanze attenuanti generiche (negate) la motivazione della corte si limita ad un giudizio formale, rituale, e senza alcuna effettiva valutazione concreta, soprattutto alla luce del fatto che l'imputato in epoca successiva non ha più commesso reati ed ha intrapreso un percorso di recupero che meritava di essere valorizzato. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento, per le ragioni indicate nel primo motivo di ricorso, della riduzione per il giudizio abbreviato condizionato che era stato richiesto ma non era stato ammesso dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Pur nella varietà delle posizioni individuali e delle imputazioni di ciascuno, i ricorsi affrontano tematiche comuni, di talché, per ragioni di semplificazione e di logica espositiva, appare opportuna la trattazione unitaria di alcuni temi introduttivi. Occorre in via preliminare osservare che le difese, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione assieme a violazioni di legge, hanno di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla RT di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Nel caso concreto si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., L Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Quanto alle censure articolate occorre considerare, dunque, che è preclusa alla RT di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
2. Le criticità sopra evidenziate si ritrovano innanzitutto (seguendo l'ordine di esposizione sopra riportato) nel ricorso presentato da EM NO che con due motivi chiede di escludere o quanto meno ridimensionare la partecipazione dell'imputato nella commissione delle rapine ascrittegli. In particolare il primo motivo è duplice, contestandovisi tanto il ruolo concorsuale quanto l'aggravante dell'induzione del minorenne IO RU. Per la precisione, il motivo si limita a contestare la mera illogicità -nemmeno manifesta, come 5 richiesto dall'art.606 lett. e) cod. proc. pen.- dell'interpretazione fornita dal Tribunale e dalla RT in ordine al tenore ed alla interconnessione narrativa delle telefonate intercorse tra l'imputato ed il minore in concorso con il quale le rapine erano state commesse. Così facendo, esso non raggiunge lo standard necessario per farne un parametro di legittimità (manifesta illogicità). In aggiunta, nel motivo non si considera che entrambe le sentenze valorizzino, oltre all'interpretazione del significato delle telefonate, ulteriori elementi quali le immagini di telecamere di videosorveglianza (che riprendono il NO mentre alla guida del ciclomotore assicura al RU la fuga dopo 'il colpo' commesso il 21 dicembre 2012) nonché i dati del positioning dell'utenza telefonica del NO, che lo collocano proprio nella via in cui è stata commessa la rapina del 19 novembre 2012, nel preciso momento in cui l'attività criminale veniva posta in essere dal correo. In conclusione, sul punto, non solo la motivazione fornita dal Tribunale prima e dalla RT poi è immune da illogicità, ma il motivo incorre in quella fallacia che è la aspecificità per mancato confronto con la motivazione contestata, ciò che si risolve in genericità che condanna il motivo alla inammissibilità, per questo aspetto. Anche l'ulteriore profilo di critica (come detto sopra, il motivo è duplice) della sentenza è aspecifico poiché pare non tenere in alcuna considerazione il merito della motivazione contestata. Ivi si afferma infatti -pg.
5- che la contestata aggravante (ex art.112 n.4 cod. pen.) è 'meritata' già per il sol fatto di aver commesso con il concorso di un minore un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza, come nel caso di specie. Il motivo di ricorso è quindi generico, poiché si concentra sulla contestazione della induzione del minore e dell'essersi avvalso del minore da parte dell'autore del reato, profili il cui esame è invece ritenuto sostanzialmente superfluo dalla RT di appello. Infine, manifestamente infondato è il motivo in relazione alla consapevolezza dell'imputato della minore età del correo RU, alla luce delle considerazioni sviluppate dalla RT (risalente frequentazione dei due, pregresse esperienze criminose) e della corretta osservazione, ancora una volta negletta dalla difesa dell'imputato, dell'irrilevanza dell'ignoranza colpevole della sussistenza della circostanza.
2.1 Anche in relazione al secondo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, v'è la pedissequa riproposizione delle generiche considerazioni formulate in grado di appello, cui la motivazione della sentenza impugnata ha adeguatamente fornito risposta evidenziando la presenza di precedenti specifici ostativi nel certificato del casellario giudiziale. Ne discende che l'argomento addotto (che si concentra sulla mancata valutazione delle concrete modalità commissive e sul ruolo svolto dal NO -profili tutti che, se mai, afferiscono alla determinazione della pena base) risulta *scentrato* rispetto alla ragione indicata dalla RT ed inidoneo perciò a costituire un critica puntuale alla motivazione cui solo apparentemente si riferisce, potendo essere utilizzato per un numero indefinito di casi. Il motivo è quindi aspecifico.
3. Il ricorso presentato da TO Di MA è inammissibile per plurime ragioni. 3.1 Innanzi tutto è manifestamente infondata la richiesta di rinnovazione istruttorie ex art. 603 cod. proc. pen.. Al contrario di quanto si afferma nel ricorso, la motivazione della sentenza di appello sul punto (pg.1 e 2) è estremamente ampia e non è affatto concentrata, come pure si sostiene da parte della difesa, sulla "diversa questione della riduzione della pena a seguito di rigetto di giudizio abbreviato condizionato". Essa illustra puntualmente le ragioni per cui la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire la deposizione della persona offesa GA sul riconoscimento del Di MA sarebbe priva di utilità pratica (il teste aveva dichiarato a dibattimento di non ricordare a distanza di sei anni dai fatti ma aveva confermato la validità del riconoscimento effettuato nell'immediatezza e trasfuso nel verbale di polizia, acquisito agli atti). Ulteriori considerazioni giuridiche sulla funzione della rinnovazione ex art.606, comma 3 bis c.p.p. (pg.
2-4 del ricorso) nel caso di appello presentato dal pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione sono di carattere generale ma non si riferiscono al caso concreto e non debbono pertanto essere prese in considerazione dalla RT in questa sede. Nulla quaestio infine sulla correttezza della procedura utilizzata dalla RT per la acquisizione del verbale di riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari e per la successiva valorizzazione del relativo contenuto alla luce del principio giurisprudenziale consolidato che ne sancisce l'inutilizzabilità solo nel caso in cui esso non venga reiterato o confermato nel corso del dibattimento. Si è in particolare affermato, in fattispecie assai prossima a quella in trattazione, che in tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante con esito negativo, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015 Bartolozzi Rv. 265813 - 01). Come nel presente procedimento, il passaggio di diversi anni dal fatto aveva portato allo sbiadire della memoria del testimone, tuttavia sicuro di aver all'epoca riconosciuto con certezza l'autore del reato.
3.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Attraverso la confusa e cumulativa evocazione di vizi motivazionali, di violazione di norme sostanziali e di norme procedurali, si chiede in sostanza la ennesima rivalutazione del fatto, nella speranza di ottenere un terzo grado di giudizio, piuttosto che una valutazione di legittimità. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità (in relazione all'art.628 c.p. o degli artt. 189 e 192 c.p.p., menzionati nella rubrica), le doglianze articolate finiscono per contestare giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è 7 utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (l'unico parametro indicato nella rubrica), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Tanto più che ne caso di specie si lamenta altresì, nel contesto del vizio motivazionale, la violazione dell'art. 192 c.p.p., dimenticando che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati dolendosi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Passando dall'astratto al concreto, il secondo motivo in sostanza si limita a contestare l'efficacia probatoria del riconoscimento di TO Di MA effettuato dal Galti ed acquisito agli atti senza tuttavia contestare l'intero percorso ricostruttivo della vicenda che la RT aveva avuto cura di delineare. Pur riportando in copia la motivazione, la difesa non prova a confutare la contestualizzazione operata dalla RT d'appello né il contenuto ed il significato delle telefonate intercorse al momento del fatto tra Di MA, il coimputato OL o altri soggetti coinvolti. Gli unici aspetti di contestazione (la menzione del ruolo dell'TU nonostante l'assoluzione dello stesso in primo grado;
la presunta incongruenza temporale) non sono tali da invalidare il quadro: la RT non menziona mai né assegna un qualche ruolo al coimputato TU (oramai assolto) e si limita ad evocare ruolo e presenza di un tal LO o 'LU rimasto non identificato ma inequivocabilmente presente come terzo uomo autore della rapina;
la lamentata discrasia temporale è insussistente, attesa la posteriorità della telefonata al correo per la spartizione del bottino rispetto all'orario di commissione della rapina indicato, pur in modo generico, dalla persona offesa.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Innanzitutto è d'uopo osservare che la maggior parte del motivo (4 pagine -da 11 a 14- su 7) è dedicato all'analisi ed alla critica della sentenza di primo grado piuttosto che a quella di secondo, cui è specificamente dedicato il paragrafo conclusivo di pg.14. Tale tecnica redazionale, imposta, pare di capire, dalla necessità di far emergere la carenza motivazionale della sentenza d'appello, risulta incomprensibile e confligge con il vizio dedotto, che viene indicato nella rubrica del motivo che denuncia da un lato la erronea applicazione dell'art.628 cod. pen. e dall'altra la contraddittorietà della motivazione. Poiché la denunciata contraddizione deve essere interna alla sentenza o con le risultanze emergenti da un atto del procedimento e non può sussistere tra le sentenze del giudice di primo grado e quello di secondo grado, la difesa dell'imputato avrebbe dovuto spiegare in che cosa la contraddizione consistesse. Tuttavia tale aspetto è totalmente trascurato nel ricorso, che si occupa invece delle modalità del riconoscimento dell'imputato in relazione alla rapina ai danni della turista tedesca, del contenuto di una telefonata menzionata nella decisione di primo grado e della attribuzione della proprietà del veicolo utilizzato nel corso della rapina. Ebbene, in relazione al primo profilo, correttamente la RT di appello ha ritenuto ammissibile la descrizione effettuata dagli agenti che avevano condotto le indagini, del contenuto delle immagini delle varie telecamere di sicurezza disseminate in prossimità del luogo in cui l'azione criminosa aveva avuto luogo. In forza del principio di ammissibilità delle prove atipiche (art.189 cod. proc. pen.) la RT non ha esitato ad utilizzare le testimonianze dell'Assistente Capo Mazzola e dell'Agente Albanese che, in base alla personale pregressa conoscenza dei due imputati, avevano riconosciuto nei filmati delle fasi prossime alla rapina Di MA e FA. Per contro, la tesi difensiva secondo cui il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi, al fine di dare immediatezza all'accertamento, non trova una sicura base nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, si è evidenziato in Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 08/10/1997 Imp. Stratigopaulos Rv. 209925 - 01, proprio con riferimento ad un caso di identificazione degli autori di reato condotta su immagini registrate, che il giudice del dibattimento non può operare direttamente il riconoscimento di persone in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito il controllo sull'adeguatezza dei criteri da lui adottati nella valutazione della prova>>, seppure la sentenza medesima non esclude che l'atto possa avere valore di riscontro probatorio esterno ad una chiamata in correità, potendo il riscontro stesso essere di varia natura, e persino di carattere logico, purché riconducibile a fatti esterni alla chiamata>>. Analogamente, pur senza escludere il valore probatorio dell'accertamento diretto da parte del giudice, se ne è circoscritto il perimetro osservando (Sez. 2, Sentenza n. 40731 del 02/10/2009 Colombo Rv. 245124 01) che il - riconoscimento diretto dell'imputato operato dal giudice mediante l'esame dei fotogrammi, estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso durante una rapina, può costituire indizio 9 che concorre, con altri elementi di prova, a completare il quadro probatorio di cui all'art. 192, comma secondo cod. proc. pen.>>. Oltre a quanto ora considerato, che dimostra la correttezza dell'approccio gnoseologico adottato dalla RT, va evidenziato, ai fini della valutazione della tenuta logica della decisione, che anche in relazione alla vicenda sintetizzata nel capo di imputazione G, la base probatoria non è costituita esclusivamente dall'identificazione della fisionomia degli imputati poiché si estende al riconoscimento del vestiario e del mezzo utilizzato. Quanto agli ulteriori profili di critica sopra menzionati, manifesta ne è la irrilevanza nel processo giustificativo della decisione: della telefonata 12235 non si fa menzione nella sentenza d'appello ma solo in quella di primo grado;
in relazione alla contestazione relativa a modello e marca del veicolo in uso al Di MA, poiché è del tutto irrilevante il dato, dal momento che è incontestato che il veicolo ripreso ed utilizzato dall'imputato tanto il giorno anteriore quanto il giorno stesso della rapina corrispondesse (per colore, tipologia e segni distintivi, in particolare la mancanza del parafango e la rottura del segnalatore di direzione) a quello alla guida del quale l'imputato venne controllato anche il giorno seguente.
5. Il quarto motivo, inerente alla qualificazione giuridica dei fatti (tanto il reato del capo D come quello del capo G andrebbero riqualificati come furto piuttosto che rapina) ripropone gli stessi argomenti già presentati e discussi in grado d'appello, disattendendo un orientamento costante di questa RT unanime nell'affermare che "è inammissibile il l ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. II, sent. 42046/2019, Rv. 277710-01). Poiché tanto la sentenza di primo grado che quella di appello si sono pronunciate correttamente ed ampiamente sugli evocati profili di qualificazione giuridica, dopo attenta ricostruzione fattuale della vicenda, il motivo è generico.
6. Anche il quinto ed ultimo motivo è manifestamente infondato. Il rigetto dell'istanza di abbreviato e di applicazione della relativa riduzione sono state adeguatamente motivate tanto in primo che in secondo grado, con corretto riferimento ai profili rispettivamente pertinenti. In particolare, nella sentenza impugnata si è fatto puntuale menzione della prospettiva ex ante della valutazione richiesta al giudice e della necessaria natura integrativa della attività istruttoria proposta (che invece era meramente ripetitiva nel caso concreto), quali condizioni per l'accoglimento dell'istanza.
7. Entrambi i motivi del ricorso presentato da CO FA sono manifestamente infondati e generici. Il ricorso si presenta come una versione 'ridotta' ma pedissequa di quello presentato da Di MA. 10 Il primo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità nella rapina descritta al capo G, è al limite della comprensibilità: vi si alternano confusamente e ripetutamente commenti alle due sentenze e riferimenti ad atti di indagine cui questa RT non ha accesso e che risultano pertanto incomprensibili, senza riuscire tuttavia ad enucleare da questo coacervo i punti essenziali per identificare la lamentata contraddittorietà della motivazione che non può ridursi al fatto che l'imputato sia stato assolto per una parte dell'imputazione mentre è stato condannato per un'altra. Con la riproposizione di temi affrontati nelle due precedenti fasi del giudizio la difesa del FA pretende in sostanza una terzo giudizio di merito, non consentito in questa sede. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
8. Il secondo motivo del ricorso FA ripercorre (in relazione al capo G di imputazione, l'unico a carico dell'imputato) le considerazioni formulate nel quarto motivo del ricorso Di MA, trattate al punto 5 di questa parte motiva. Poiché i due ricorsi sono per questo aspetto l'uno la copia dell'altro, senza alcun aspetto di novità, si fa rinvio a quanto detto in precedenza, dovendosi evitare ogni ripetizione: l pluralitas non est ponenda sine necessitate.
9. Passando infine a trattare del ricorso di AN OL, condannato in relazione al capo D, va innanzi tutto affrontato il tema del lamentato rigetto senza motivazione o con motivazione insufficiente della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'espletamento della ricognizione da parte della persona offesa e per la acquisizione dei tabulati telefonici della utenza dell'imputato relative al giorno del fatto al fine della individuazione delle celle impegnate. In linea generale, osserva la RT che tanto l'integrazione istruttoria che l'istanza di rinnovazione anche parziale del dibattimento (entrambi gli istituti vengono evocati dalla difesa), hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla 11 responsabilità (sul mancato esercizio del potere ufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, P.G.
contro
Fappiano, Rv. 259272; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, imp.Atilem Naima, Rv. 280301-01). Nel caso specifico la RT d'appello, mentre ha fornito risposta esplicita negando il rinnovo istruttorio del teste GA (sul punto, per evitare ripetizioni, si veda quanto detto sopra -3.1), ha implicitamente ritenuto superflua la acquisizione dei tabulati telefonici relative alle utenze degli imputati. In relazione a quest'ultima parte dell'istanza occorre evidenziare che in atti era già stata svolta la perizia sul materiale intercettato e che dal tenore del ricorso si intende che i documenti di cui si chiede l'acquisizione sarebbero quelli che hanno posto il teste HI in condizione di riferire la collocazione delle celle impegnate dal traffico telefonico generato dall'utenza di AN OL. Così stando le cose, la risposta fornita dalla RT ("alla stregua del compendio probatorio acquisito", secondo quanto riportato nel motivo) deve ritenersi pienamente satisfattiva, alla luce del fatto che, in verità, la collocazione dei due correi in relazione all'origine ed allo svolgersi della rapina era già nota al Collegio aliunde: erano stati gli stessi imputati, nelle loro comunicazioni telefoniche, a fornire il proprio posizionamento, tanto presso il bar Bristol (AN OL, sia alle undici e mezza, sia un'ora dopo) che in via Maqueda (TO Di MA). In definitiva, l'unica referenza al tragitto viene fornita in relazione alla presenza degli imputati in via Monte Pellegrino ed in via Ammiraglio Rizzo, prima della esecuzione della rapina. Pur così ridotto l'ambito di rilevanza della prova richiesta, val la pena di sottolineare in ogni caso che nel corso delle indagini preliminari, la localizzazione dei soggetti effettuata attraverso l'apparecchio cellulare di cui abbiano il possesso, mediante la tecnica cosiddetta "positioning", non necessita di autorizzazione giudiziale (Sez. 1, n.21366 del 13/05/2008 Imp.Stefanini Rv. 240092 01). Il riferimento ai tabulati delle comunicazioni (che sono cosa differente, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione) è pertanto errato. 10. Nell'esposizione del primo motivo di ricorso, alle richieste 'istruttorie' (di audizione del testimone GA, all'inizio; di acquisizione di tabulati telefonici, alla fine) vengono alternate considerazioni sulla affidabilità della deposizione GA, sul ricorso a mere congetture nella formazione del giudizio di responsabilità dell'imputato, sulle lacune del quadro probatorio, sulla necessità della rivisitazione in chiave critica delle risultanze processuali, sul significato di alcune intercettazioni telefoniche (riportate per esteso). Si tratta di una tecnica redazionale impropria, considerato che il vizio dedotto nel motivo riguarda altro tema (il rigetto delle istanze istruttorie). A ciò si aggiunge che per questa parte il motivo è la (pressoché) letterale trasposizione dell'atto di appello, a dimostrazione della reale portata della doglianza, che pertiene al merito della decisione e non alla valutazione 'esterna' sulla sua sussistenza, coerenza interna, logicità, come richiesto dall'art.606 lett. e) cod. proc. pen.. Il motivo, come tale non è consentito in questa sede. 12. 11. Il secondo motivo è inammissibile per carenza d'interesse (in relazione alla recidiva) e per genericità (in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche). Effettivamente la motivazione della sentenza lascia trasparire che la RT abbia considerato il tema della recidiva solamente in relazione al coimputato FA, come indicato nel ricorso. L'omessa risposta sul motivo di appello, tuttavia, non inficia la sentenza impugnata in quanto detto motivo era ab origine inammissibile per il OL, üchine essendo la prece di esclusione dell'aggravante del tutto inarticolata nell'atto di appello ("previa esclusione della contestata recidiva non sussistendone i presupposti di legge"). La conseguenza è che l'omessa motivazione sul punto non incide sulla sentenza impugnata. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, nulla viene detto nel ricorso in relazione all'unico motivo posto nella motivazione della sentenza impugnata a fondamento della decisione di diniego dell'invocata circostanza, la sussistenza di precedenti specifici gravanti sull'imputato. Il motivo, che non si confronta con tale aspetto, sufficiente a radicare la decisione, è pertanto aspecifico. 12. Il terzo motivo di ricorso è assorbito ed in ogni caso per esso valgono le considerazioni già sviluppate al punto 6, cui si rinvia per brevità. 13. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 5 luglio 2023 Il Consigliere relatore La Presidente AN EL AN IT औरfamo Mama DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 1 OTT. 2023 IL 13 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO T