Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5984
CASS
Sentenza 17 giugno 1999

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La conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

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    RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. B. Michela proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 22.056,03, oltre interessi di legge e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore dell'avv. Enrico C., in una controversia civile nella quale la B. aveva agito per il risarcimento del danno alla salute. Nell'opposizione si deduceva che il compenso era eccessivo atteso l'esito infausto della controversia e che era intervenuto un accordo in virtù del quale il professionista avrebbe rinunciato ai propri compensi in caso di soccombenza, avendo in ogni caso l'opposto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5984
Data del deposito : 17 giugno 1999

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