Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
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RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. B. Michela proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 22.056,03, oltre interessi di legge e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore dell'avv. Enrico C., in una controversia civile nella quale la B. aveva agito per il risarcimento del danno alla salute. Nell'opposizione si deduceva che il compenso era eccessivo atteso l'esito infausto della controversia e che era intervenuto un accordo in virtù del quale il professionista avrebbe rinunciato ai propri compensi in caso di soccombenza, avendo in ogni caso l'opposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5984 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US ZO, AN RI, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso l'avvocato FAIETA A. US, rappresentati e difesi dagli avvocati COSTA PIER LUIGI, MARCO SANNA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCO di SICILIA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l'avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO MOLZA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1439/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il resistente, l'Avvocato Lucchesi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 ottobre 1992, RE US e IE ON proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Presidente di quel Tribunale il 29 settembre '92 per la somma di lire 10.574.806 in favore del Banco di Sicilia - Filiale di Bologna, quale saldo passivo del conto corrente intestato al US ed assistito da fideiussione prestata dalla ON. A fondamento dell'opposizione, esponevano che il 26 settembre 1992 la banca aveva comunicato la volonta' di recedere dal contratto con effetto immediato: ciò rendeva evidente che il credito fatto valere in via monitoria era inesigibile per mancato rispetto del termine quindicinale previsto dall'art. 1845 c.c. Nella resistenza del Banco di Sicilia, il Tribunale adito, con sentenza del 10 gennaio 1995, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. L'impugnazione proposta dall'istituto di credito veniva accolta dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 30 dicembre 1996, che revocava il decreto ingiuntivo per sopravvenuta estinzione del debito, condannando il US e la ON, in solido, al pagamento delle spese del procedimento monitorio e dei due gradi del giudizio di opposizione.
Per quanto in questa sede rileva, la Corte osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non potevano considerarsi nulle le due procure rilasciate dal Banco di Sicilia all'avv. Stefano Molza in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e, poi, alla comparsa di costituzione: se è vero, infatti, che è nulla la procura alle liti rilasciata da una società o da altro ente collettivo, quando sia conferita da una persona fisica non indicata nominativamente e che opponga una firma illeggibile, è anche vero che la validità di detta procura può essere accertata successivamente, ove vengano prodotti atti, esistenti al momento del conferimento, idonei a dimostrare il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica, munita dei necessari poteri di rappresentanza. Al riguardo, la Corte territoriale rilevava che il Banco di Sicilia, nel legittimo esercizio della facoltà attribuita dall'art. 345, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo precedente alla novella del
1990, non applicabile nella specie), aveva prodotto documentazione idonea a comprovare che le procure in questione erano state rilasciate da PE RO, quale direttore della filiale di Bologna e suo legale rappresentante, senza alcuna contestazione da parte degli appellati, che si erano limitati a sostenere l'impossibilità di sanatoria di vizi afferenti fasi processuali definite: tesi, questa, non condivisibile, perché non si tratta di una vera e propria sanatoria della nullità, ma di dimostrazione della regolarità degli atti.
Nel merito, la Corte felsinea osservava: a) che l'esigibilità del credito, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, andava valutata in relazione all'art. 1845, comma 3, cod. civ. e non al secondo comma dello stesso articolo, richiamato dagli opponenti, perché si trattava di un'apertura di credito a tempo indeterminato:
b) che nella scrittura privata sottoscritta delle parti v'era una clausola delle condizioni generali, secondo cui la banca aveva facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore ad un giorno per il pagamento di quanto dovuto;
c) che nessun rilievo poteva avere la circostanza che la banca non avesse allegato al ricorso per decreto ingiuntivo copia del contratto e non avesse, quindi, fornito prova scritta del patto relativo al termine di preavviso e della conseguente esigibilità del credito, in quanto tale prova può essere data nel giudizio di opposizione, caratterizzato da cognizione piena, in cui il giudice non deve limitarsi al controllo della legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del procedimento, ma è tenuto ad esaminare autonomamente tutti gli elementi forniti dal creditore e dall'opponente.
Rilevato, infine, che l'estinzione del credito in epoca successiva al decreto ingiuntivo ne comportava comunque la revoca, la Corte di merito affermava che doveva restare ferma la condanna degli ingiunti alle spese della fase monitoria, di cui la banca si era legittimamente avvalsa: i medesimi, poi, andavano condannati anche alle spese di entrambi i gradi del giudizio di opposizione. Per la cassazione di tale sentenza il US e la ON hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. Resiste il Banco di Sicilia S.p.A. con controricorso, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 345, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo previgente alla novella del 1990), nonché vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la nullità delle procure fosse sanata sulla base dei documenti prodotti dalla banca in fase di gravame, affermando, per un verso, che tale documentazione non era stata contestata e, per altro verso, che v'era la prova della riferibilità della sottoscrizione al RO, direttore della filiale di Bologna. Secondo i ricorrenti, la Corte felsinea ha travisato i fatti, perché era stata eccepita non soltanto la tardività della produzione dei documenti, ma anche la loro irrilevanza, non essendo idonei a dimostrare che la sottoscrizione delle procure fosse del RO ed essendo stati formati successivamente al conferimento delle procure medesime: a ciò si aggiunga che uno dei documenti non poteva esser considerato "specimen" di firma del RO, trattandosi solo di copia del frontespizio di un libretto di deposito bancario aperto da terzi. Il motivo è infondato.
Sulla base del principio secondo cui non sussiste incertezza circa la persona fisica che, munita dei necessari poteri rappresentativi, ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una società o di altro ente collettivo, allorché risulti idoneamente documentata - mediante la produzione, anche nel giudizio di gravame, in relazione a vizio afferente il giudizio di primo grado, di atti già esistenti al momento del conferimento - la riferibilità di tale qualità ad una ben individuata persona fisica, la Corte di merito ha esattamente ritenuto che in tal modo non si attua una vera e propria sanatoria di una nullità verificatasi in una fase processuale definitiva, ma viene dimostrata la regolarità dell'atto e, quindi, l'assenza di qualsiasi ipotesi di invalidità.
La stessa Corte territoriale, poi, ha affermato che la documentazione all'uopo prodotta dal Banco di Sicilia non era stata contestata dagli odierni ricorrenti, i quali si erano limitati a sostenere la tesi dell'impossibilità di una sanatoria:
a fronte di tale affermazione, la censura in esame non può assumere alcun rilievo, tanto più che investe solo genericamente la statuizione sull'esistenza, al momento del rilascio delle procure, dello statuto della banca (che legittima il direttore di filiale a rappresentare l'ente anche in giudizio) e del verbale in data 25 novembre 1991, redatto in forma pubblica, con il quale era stata conferita al RO la qualifica di direttore della filiale di Bologna;
non senza considerare che l'anteriorità emergeva, all'evidenza, dalle date in cui le procure erano state rilasciate. Quanto al rilievo dato dal giudice di merito allo "specimen" di firma dello stesso RO, è sufficiente osservare che, indipendentemente dall'effettiva idoneità del documento a dimostrare l'autografia della sottoscrizione, questa viene comunque certificata dal difensore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c., nell'espletamento di una funzione che, pur trovando la sua base in un negozio di diritto privato, tuttavia riveste natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore andrà a compiere, è destinata a spiegare efficacia nell'ambito del processo: è proprio questa, infatti, la ragione per la quale la certificazione dell'autografia della sottoscrizione del conferente la procura postula che ne sia accertata l'identità (cfr. Cass. 1433/96). Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 1845, comma 3, cod. civ., 633 e 641 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano, da un lato, l'erroneità dell'affermazione della Corte di merito, secondo cui essi avevano invocato l'applicazione del secondo comma dell'art. 1845 c.c., mentre ciò era attribuibile solo ai primi giudici;
dall'altro lato, che non sia stata considerata l'incidenza della mancata prova del patto relativo al termine di preavviso sulla stessa possibilità di emettere il decreto ingiuntivo, non sussistendo il requisito dell'esigibilità del credito fatto valere in via monitoria. Secondo i ricorrenti, la questione aveva una sua precisa rilevanza ai fini delle spese.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Sotto il primo profilo, va osservato che non è comunque in discussione l'applicabilità della norma contenuta nell'art. 1845, comma 3, cod. civ. e, quindi, della validità, per il recesso dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di un termine di preavviso diverso da quello quindicinale, in presenza di un'espressa pattuizione contrattuale.
Sotto l'altro profilo dedotto, devesi rilevare che il giudice di merito, disattendendo la richiesta di revoca dal decreto ingiuntivo con l'affermazione che la prova del patto relativo al più breve termine di preavviso ben può essere fornita anche nel giudizio di opposizione, ha fatto corretta applicazione al caso di specie dal principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non già ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, sibbene ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito fatto valere in via monitoria, di talché il richiedente ha il potere di fornire nuove prove che integrino, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria, dovendosi anche escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che, nel procedimento per ingiunzione, quest'ultima e quella di opposizione formano parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento ("ex multis", Cass. 7892/94 e 6879/94). Ai fini che qui interessano, tale principio non può non trovare applicazione anche con riferimento al requisito dell'esigibilità del credito azionato in via monitoria, essendo artificiosa una distinzione dalla sua validità. Con il terzo mezzo, infine, si denunzia violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 92 dello stesso codice: la necessità, per il Banco di Sicilia, di produrre in grado di appello documentazione al fine di vincere le eccezioni sollevate in ordine alla regolarità delle procure ed all'esigibilità del credito, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad una diversa regolamentazione delle spese processuali.
Il motivo non merita accoglimento, atteso il fermo indirizzo di questa Corte, secondo cui, per il disposto dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 52 della legge n. 353/90), la produzione in grado di appello di documenti che avrebbero potuto essere proposti in primo grado non impone al giudice del gravame di derogare al principio della soccombenza, che regola l'onere delle spese giudiziali, ma gli conferisce soltanto un potere discrezionale di compensazione nell'ambito dell'art. 92 c.p.c., il cui mancato esercizio non può essere dedotto in cassazione come motivo di annullamento della decisione, ancorché non sorretto da alcuna motivazione (da ultimo, Cass. 7822/98 e 1227/97). In conclusione, il ricorso va rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 409.000, oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1999 Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.