TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 304/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 304/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito – gestione commercianti
TRA
nata ad [...] in data [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 109 presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Angelino che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del l.r.p.t., che agisce in proprio e quale mandatario/procuratore P.IVA_2 speciale della rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Cosenza,
Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23.02.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 33420220005628691000 formato il 24 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 17/01/2023 dell'importo complessivo di € 3.196,25, relativamente al periodo dal 01/2021 al 12/2021. L'istante ha dedotto: la nullità della notifica dell'Avviso di addebito opposto, avvenuta a mezzo pec da indirizzo non inserito nei pubblici registri e, nel merito, di nulla dovere al creditore avendo già ottemperato al CP_1 pagamento dei contributi per l'anno 2021 come da F24 allegato al ricorso.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Accolta l'istanza di sospensione, è stata fissata l'udienza di discussione.
Costituitasi l' , eccepiva innanzitutto l'inammissibilità delle contestazioni di carattere formale, CP_1 per inutile decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni, avendo la ricorrente già versato i contributi per la quota eccedente il minimale, laddove con l'avviso di addebito impugnato sono stati richiesti i contributi fissi, e chiedeva il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese di giudizio.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. In via preliminare, si osserva che l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tardiva con riguardo alle contestazioni concernenti i pretesi vizi formali dell'atto, perché proposta soltanto in data 23.02.2023, ovvero oltre il termine di
20 giorni rispetto alla notifica dell'avviso di addebito del 17.01.2023.
§ 3. Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine al preteso difetto di rappresentanza dell' , costituito a mezzo procura generale alle liti. Infatti, per sua stessa natura
CP_1 la procura generale alle liti, tipicamente utilizzata da enti pubblici e grandi società, conferisce il mandato difensivo a tutti gli Avvocati interni all'ente, nel caso di specie, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura , ed è un mandato omnicomprensivo, che consente ai difensori di patrocinare
CP_1 gli interessi dell' previdenziale in ogni sede giudiziaria. Come tale, non necessita del
CP_1 riferimento allo specifico giudizio in cui l' sia costituito.
CP_1 § 4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ha affermato, quale unico motivo di opposizione nel merito, di aver già corrisposto il
24.10.2022 le somme dovute a titolo di contributi per l'anno 2021 relativamente alla Gestione
Commercianti, come da quietanza F24 allegata al ricorso.
L' non ha disconosciuto di aver ricevuto il pagamento predetto, ma ha eccepito che esso CP_1 concerne le somme dovute a titolo di contributi eccedenti il minimale, laddove invece l'Avviso di addebito opposto riguarda i contributi fissi per il medesimo periodo.
Ebbene, dall'esame dei documenti di causa emerge che, come eccepito dal resistente, il pagamento del 24.10.2022 effettuato dalla ricorrente, per euro 4.100,00 ha avuto riguardo ai contributi spettanti alla Gestione Commercianti per i redditi oltre il minimale (cfr. pag. 1. – riga 2021 - Dettaglio
Versamenti - fascicolo , laddove è indicato quale tipo di versamento “% IVS”, da intendersi CP_1 quale pagamento dei contributi dovuti per la percentuale di reddito eccedente il minimo). Invece,
l'Avviso di Addebito opposto, nel dettaglio della causale del debito indica che si tratta di contributi fissi (cfr. pag. 3 Avviso di Addebito - fascicolo ricorrente).
Né coglie nel segno quanto eccepito nelle note del 13.02.2024, laddove parte ricorrente ha ribadito di nulla dovere all' , dal momento che avrebbe percepito nell'anno 2021 un reddito di €1.792,00 CP_1 per l'attività di “Agente di Commercio” come riportato nel quadro RG34 Reddito d'impresa della propria dichiarazione dei redditi. Infatti, come innanzi specificato, l'Avviso di Addebito oggetto di lite concerne i contributi fissi, i quali sono dovuti a prescindere dal reddito prodotto in conseguenza dell'attività commerciale svolta.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.312,00 per compenso CP_1 professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi. Paola, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 304/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 304/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito – gestione commercianti
TRA
nata ad [...] in data [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 109 presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Angelino che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del l.r.p.t., che agisce in proprio e quale mandatario/procuratore P.IVA_2 speciale della rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Cosenza,
Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23.02.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 33420220005628691000 formato il 24 dicembre 2022 e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 17/01/2023 dell'importo complessivo di € 3.196,25, relativamente al periodo dal 01/2021 al 12/2021. L'istante ha dedotto: la nullità della notifica dell'Avviso di addebito opposto, avvenuta a mezzo pec da indirizzo non inserito nei pubblici registri e, nel merito, di nulla dovere al creditore avendo già ottemperato al CP_1 pagamento dei contributi per l'anno 2021 come da F24 allegato al ricorso.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Accolta l'istanza di sospensione, è stata fissata l'udienza di discussione.
Costituitasi l' , eccepiva innanzitutto l'inammissibilità delle contestazioni di carattere formale, CP_1 per inutile decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni, avendo la ricorrente già versato i contributi per la quota eccedente il minimale, laddove con l'avviso di addebito impugnato sono stati richiesti i contributi fissi, e chiedeva il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese di giudizio.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. In via preliminare, si osserva che l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tardiva con riguardo alle contestazioni concernenti i pretesi vizi formali dell'atto, perché proposta soltanto in data 23.02.2023, ovvero oltre il termine di
20 giorni rispetto alla notifica dell'avviso di addebito del 17.01.2023.
§ 3. Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine al preteso difetto di rappresentanza dell' , costituito a mezzo procura generale alle liti. Infatti, per sua stessa natura
CP_1 la procura generale alle liti, tipicamente utilizzata da enti pubblici e grandi società, conferisce il mandato difensivo a tutti gli Avvocati interni all'ente, nel caso di specie, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura , ed è un mandato omnicomprensivo, che consente ai difensori di patrocinare
CP_1 gli interessi dell' previdenziale in ogni sede giudiziaria. Come tale, non necessita del
CP_1 riferimento allo specifico giudizio in cui l' sia costituito.
CP_1 § 4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ha affermato, quale unico motivo di opposizione nel merito, di aver già corrisposto il
24.10.2022 le somme dovute a titolo di contributi per l'anno 2021 relativamente alla Gestione
Commercianti, come da quietanza F24 allegata al ricorso.
L' non ha disconosciuto di aver ricevuto il pagamento predetto, ma ha eccepito che esso CP_1 concerne le somme dovute a titolo di contributi eccedenti il minimale, laddove invece l'Avviso di addebito opposto riguarda i contributi fissi per il medesimo periodo.
Ebbene, dall'esame dei documenti di causa emerge che, come eccepito dal resistente, il pagamento del 24.10.2022 effettuato dalla ricorrente, per euro 4.100,00 ha avuto riguardo ai contributi spettanti alla Gestione Commercianti per i redditi oltre il minimale (cfr. pag. 1. – riga 2021 - Dettaglio
Versamenti - fascicolo , laddove è indicato quale tipo di versamento “% IVS”, da intendersi CP_1 quale pagamento dei contributi dovuti per la percentuale di reddito eccedente il minimo). Invece,
l'Avviso di Addebito opposto, nel dettaglio della causale del debito indica che si tratta di contributi fissi (cfr. pag. 3 Avviso di Addebito - fascicolo ricorrente).
Né coglie nel segno quanto eccepito nelle note del 13.02.2024, laddove parte ricorrente ha ribadito di nulla dovere all' , dal momento che avrebbe percepito nell'anno 2021 un reddito di €1.792,00 CP_1 per l'attività di “Agente di Commercio” come riportato nel quadro RG34 Reddito d'impresa della propria dichiarazione dei redditi. Infatti, come innanzi specificato, l'Avviso di Addebito oggetto di lite concerne i contributi fissi, i quali sono dovuti a prescindere dal reddito prodotto in conseguenza dell'attività commerciale svolta.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.312,00 per compenso CP_1 professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi. Paola, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso