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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2148 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 11/07/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DEL PRETE GIOVANNI ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/07/2025 la ricorrente si è riportata all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/04/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28/06/2018 dal quale non erano nati figli e di essersi separata con sentenza parziale di separazione giudiziale del 23/04/2024, passata in giudicata. Rappresentava che il matrimonio religioso veniva annullato dal Tribunale Ecclesiastico interdiocesano il
01/09/2020 e che pendeva il giudizio di separazione sulle statuizioni accessorie (r.g. n. 229/2022).
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 senza alcuna statuizione accessoria.
All'udienza dell'11/07/2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con sentenza del 23/04/2024, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, in assenza di ulteriori domande, ritiene di pronunciarsi solo sullo status.
Considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria, le spese vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONDRAGONE il
28/06/2018 da ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1985, e ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 21, Parte II, Serie
A, Anno 2018);
3. dichiara non ripetibili
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2148 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, rimessa al Collegio per la decisione il 11/07/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DEL PRETE GIOVANNI ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/07/2025 la ricorrente si è riportata all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/04/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28/06/2018 dal quale non erano nati figli e di essersi separata con sentenza parziale di separazione giudiziale del 23/04/2024, passata in giudicata. Rappresentava che il matrimonio religioso veniva annullato dal Tribunale Ecclesiastico interdiocesano il
01/09/2020 e che pendeva il giudizio di separazione sulle statuizioni accessorie (r.g. n. 229/2022).
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 senza alcuna statuizione accessoria.
All'udienza dell'11/07/2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con sentenza del 23/04/2024, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, in assenza di ulteriori domande, ritiene di pronunciarsi solo sullo status.
Considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria, le spese vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONDRAGONE il
28/06/2018 da ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1985, e ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 21, Parte II, Serie
A, Anno 2018);
3. dichiara non ripetibili
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2