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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 595/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 595/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
PROMOSSA
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Adrano (CT) Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avv. PALERMO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via Salvatore Bellia n. 9, presso lo studio dell'avv.
LOMBARDO LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver intrattenuto una convivenza more Parte_1
uxorio con da cui è nata la figlia il 16/11/2014, ha CP_1 Persona_1
chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso sé, l'assegnazione dell'abitazione che fu casa familiare, di disciplinare tempi di visita e permanenza della figlia col padre e di porre a carico del padre l'obbligo di corrisponderle un assegno per il mantenimento della figlia minorenne di Euro 350,00 mensili,
oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Si è costituito e si è opposto alla domanda di assegnazione della CP_1
casa familiare nonché al quantum richiesto dalla ricorrente per il mantenimento della figlia,
deducendo di poter versare la minor somma di Euro 200,00 mensili in ragione delle proprie capacità economiche.
All'udienza tenutasi in data 01/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la ricorrente. Il Tribunale prende Persona_1
atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda volta all'assegnazione della casa familiare.
In ordine al diritto di visita, le parti hanno concordato che il padre potrà sempre vedere e tenere con la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Per_1
della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi, liberamente e in base ai desideri della figlia e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
2 Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne CP_1 Per_1
corrispondendo un assegno dell'importo complessivo di Euro 250,00, da versare a
, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minorenne.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti.
La natura del giudizio e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la figlia CP_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia stessa (e Per_1
segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e,
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno,
nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità
alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di
3 videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
minorenne versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 Parte_1
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 595/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
PROMOSSA
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Adrano (CT) Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avv. PALERMO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via Salvatore Bellia n. 9, presso lo studio dell'avv.
LOMBARDO LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver intrattenuto una convivenza more Parte_1
uxorio con da cui è nata la figlia il 16/11/2014, ha CP_1 Persona_1
chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso sé, l'assegnazione dell'abitazione che fu casa familiare, di disciplinare tempi di visita e permanenza della figlia col padre e di porre a carico del padre l'obbligo di corrisponderle un assegno per il mantenimento della figlia minorenne di Euro 350,00 mensili,
oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Si è costituito e si è opposto alla domanda di assegnazione della CP_1
casa familiare nonché al quantum richiesto dalla ricorrente per il mantenimento della figlia,
deducendo di poter versare la minor somma di Euro 200,00 mensili in ragione delle proprie capacità economiche.
All'udienza tenutasi in data 01/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la ricorrente. Il Tribunale prende Persona_1
atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda volta all'assegnazione della casa familiare.
In ordine al diritto di visita, le parti hanno concordato che il padre potrà sempre vedere e tenere con la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Per_1
della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi, liberamente e in base ai desideri della figlia e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
2 Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne CP_1 Per_1
corrispondendo un assegno dell'importo complessivo di Euro 250,00, da versare a
, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minorenne.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti.
La natura del giudizio e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la figlia CP_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia stessa (e Per_1
segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e,
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno,
nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità
alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di
3 videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
minorenne versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 Parte_1
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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