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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) US UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 20/01/1955, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Arrabito;
appellante
CONTRO
nato a [...] il giorno 13/10/1953, c.f.: Controparte_1
; C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio D'Anna; appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca del Parte_1 giorno 16.5.2022, n. 229, che all'esito del giudizio promosso contro di lei da
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva dichiarato inefficace, nei confronti di CP_1 quest'ultimo, una serie di donazioni poste in essere dalla convenuta in favore dei propri figli.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. 2
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di trentacinque e venti giorni rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza dal 18.7.2025.
2. La sentenza impugnata è nulla come tutti gli atti del procedimento di primo grado successivi alla costituzione delle parti in giudizio, perché pronunciata senza la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei terzi acquirenti dei beni trasferiti per donazione. Qualora sia proposta un'azione revocatoria, esiste infatti litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente (Cass. 10929/2025, 6390/2020), di tal che, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le predette parti è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quelle pretermesse (Cass. 10625/2025,
11150/2003), e ove ciò non sia avvenuto nel corso del primo grado del giudizio (e la questione di integrità del contraddittorio non sia stata ivi affrontata e negativamente risolta con decisione non impugnata sul punto), il giudice di appello, investito del merito della causa, è tenuto a rilevare d'ufficio il vizio processuale, a dichiarare la conseguente nullità e, trattandosi di questione di puro diritto (cfr. Cass. 822/2024), a rimettere senz'altro la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
3. Segue la condanna della parte appellata, che quale attrice in primo grado ha dato causa alla nullità (Cass. 10794/2025), a rifondere all'altra parte le spese processuali, che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 2.540,00, e per il grado di appello in complessivi euro
2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Sciacca del giorno 16.5.2022, n. 229, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice;
condanna a rifondere a le spese del processo, che Controparte_1 Parte_1 liquida per il primo grado in complessivi euro 2.540,00, e per il grado di appello in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 20 ottobre 2025 3
Il Presidente est.
US UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) US UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 20/01/1955, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Arrabito;
appellante
CONTRO
nato a [...] il giorno 13/10/1953, c.f.: Controparte_1
; C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio D'Anna; appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca del Parte_1 giorno 16.5.2022, n. 229, che all'esito del giudizio promosso contro di lei da
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva dichiarato inefficace, nei confronti di CP_1 quest'ultimo, una serie di donazioni poste in essere dalla convenuta in favore dei propri figli.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. 2
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di trentacinque e venti giorni rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza dal 18.7.2025.
2. La sentenza impugnata è nulla come tutti gli atti del procedimento di primo grado successivi alla costituzione delle parti in giudizio, perché pronunciata senza la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei terzi acquirenti dei beni trasferiti per donazione. Qualora sia proposta un'azione revocatoria, esiste infatti litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente (Cass. 10929/2025, 6390/2020), di tal che, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le predette parti è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quelle pretermesse (Cass. 10625/2025,
11150/2003), e ove ciò non sia avvenuto nel corso del primo grado del giudizio (e la questione di integrità del contraddittorio non sia stata ivi affrontata e negativamente risolta con decisione non impugnata sul punto), il giudice di appello, investito del merito della causa, è tenuto a rilevare d'ufficio il vizio processuale, a dichiarare la conseguente nullità e, trattandosi di questione di puro diritto (cfr. Cass. 822/2024), a rimettere senz'altro la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
3. Segue la condanna della parte appellata, che quale attrice in primo grado ha dato causa alla nullità (Cass. 10794/2025), a rifondere all'altra parte le spese processuali, che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 2.540,00, e per il grado di appello in complessivi euro
2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Sciacca del giorno 16.5.2022, n. 229, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice;
condanna a rifondere a le spese del processo, che Controparte_1 Parte_1 liquida per il primo grado in complessivi euro 2.540,00, e per il grado di appello in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 20 ottobre 2025 3
Il Presidente est.
US UP