Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02068/2026REG.PROV.COLL.
N. 09198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9198 del 2025, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Antonio Siciliano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma,
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il consigliere AN FI;
Udito l’avvocato Pietro Antonio Siciliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento dei seguenti atti amministrativi:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento reso in data 1.3.2024, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, giudicava la ricorrente “non idonea” in relazione alla procedura concorsuale, indetta con Decreto n. 68/1-1 CC di prot. del 2.5.2023 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, volta al reclutamento di 3763 allievi carabinieri effettivi;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31.5.2024, del decreto n. 68/9-5-2023 CC di prot. emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, il 30.4.2024, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati partecipanti al detto concorso; con richiesta di adozione di ogni conseguente statuizione.
1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. per il Lazio la signora-OMISSIS- esponeva di essere stata esclusa dal concorso suddetto in quanto affetta da tiroidite autoimmune di HA, condizione giudicata causa di non idoneità al servizio militare ai sensi dell’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; esclusione considerata illegittima dall’interessata attesa la ricorrenza di buone condizioni generali di salute.
2. Il T.a.r. adito ha disposto una verificazione, conclusa con relazione che, anche all’esito dei sollecitati chiarimenti, ha confermato il giudizio di inidoneità al servizio militare per le medesime ragioni già ravvisate dalla commissione medica di concorso.
2.1. Su tali premesse, il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso, affermando in motivazione che dovevano essere condivise le risultanze della verificazione, secondo la quale la vicenda sanitaria, per essere compresa nel dettaglio, va considerata sotto due profili, il primo squisitamente clinico, il secondo dal punto di vista medico legale.
Dal punto di vista clinico, la ricorrente a seguito di terapia sostitutiva ormonale in corso, effettivamente, allo stato, non presenta particolari problemi di salute ed è in grado di svolgere ogni attività. D’altra parte, dal punto di vista medico legale e normativo, tale condizione è specificamente prevista dalle norme di riferimento, che non lasciano spazio ad interpretazioni di alcun tipo: il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; norme dalle quali si desume la previsione escludente rispetto alle endocrinopatie (tra le quali rientrano le malattie della tiroide, l’ipo/ipertiroidismo, il gozzo multinodulare); sicchè si conferma il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato.
Dunque, attesa anche la ricorrenza, in materia, di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, certo non illogicamente esercitata in maniera manifesta, il ricorso non poteva essere accolto. Le spese processuali sono state compensate, mentre quelle di verificazione sono state poste definitivamente a carico della ricorrente.
3. Avverso tale decisione l’interessata ha proposto il presente giudizio di appello, corredato da domanda cautelare, affidandolo al seguente complesso motivo di censura così rubricato “ ERROR IN IUDICANDO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEL D.M. 04.06.14 IN RELAZIONE ALLA CONTESTATA ESCLUSIONE- VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO”; in sostanza l’appellante sostiene che, per potersi considerare una patologia come escludente, essa deve comportare invalidità funzionali; nella specie, come rilevato anche dal consulente di parte, la sindrome di HA non comporta alcuna limitazione funzionale, sicchè deve operarsi una lettura costituzionalmente orientata delle previsioni escludenti per evitare un contrasto con norme costituzionali quali gli artt. 3, co.3, 4 e 35 che garantiscono la tutela alle legittime aspirazioni lavorative dei cittadini.
4. L’Amministrazione appellata si è costituita per resistere.
5. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa, previa rinuncia all’istanza cautelare, è stata direttamente rinviata al merito, fissato per l’udienza del 3 marzo 2026.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 3 marzo 2026.
7. L’appello è infondato.
8. In base alle risultanze valutate dalla commissione medica di concorso, e validate dagli esiti della verificazione disposta in primo grado, deve ritenersi accertato, e comunque pacifico, che l’interessata sia affetta dalla problematica già emersa e classificata in sede concorsuale; rispetto a tale condizione patologica, l’attuale assenza di limitazioni funzionali o lavorative di sorta nella candidata (stante il buon compenso farmacologico, attestato dai documenti sanitari in atti, derivante dalla assunzione di terapia sostitutiva ormonale), non ha portata dirimente a fronte della espressa previsione normativa (cfr., in particolare, il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, specificamente alla lettera B n.3), che risulta escludente rispetto ai portatori di endocrinopatie, tra le quali militano le malattie della tiroide, l’ipo/ipertiroidismo, il gozzo multinodulare e , quindi, anche la patologia tiroidea da cui è affetta l’appellata.
8.1. Ciò posto, non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi nei termini di non idoneità al servizio militare incondizionato, non avendo essa alcuna facoltà di non applicare le norme previste per il reclutamento dei militari.
8.2. A fronte di questi dati incontrovertibili, la circostanza che l’assunzione permanente di un farmaco consenta attualmente una buona compensazione sul piano dell’efficienza fisica non risulta dirimente rispetto alle ragioni ostative finora illustrate, anche in considerazione del fatto che neppure vi è alcuna certezza che questa compensazione sia garantita per il futuro; al riguardo deve anche considerarsi che le norme che riguardano l’idoneità fisica per l’arruolamento in ambito militare vogliono evitare di assumere persone che presentino delle anomalie sul piano fisico che mettono a repentaglio anche in prospettiva l’utile impiego in servizio.
8.3. Sicchè, richiamando le considerazioni in tema di limiti del sindacato giurisdizionale rispetto alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, la valutazione escludente operata dalla commissione concorsuale, neppure risulta irragionevole alla luce dei particolari e delicati compiti che il candidato, una volta arruolato, andrà a svolgere nel corso della propria carriera. A tale proposito, anche recentemente questo Consiglio ha già affermato (cfr., sezione II, 21 gennaio 2026, n. 503) che l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al reclutamento nelle forze armate è riservato agli organi sanitari militari, e tale valutazione costituisce giudizio tecnico discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, restando precluso ogni controllo di merito; non è quindi ammissibile alcuna sostituzione del giudice alle commissioni mediche militari né alcuna rivalutazione del quadro clinico, essendo sufficiente che la commissione abbia motivato secondo criteri tecnico scientifici attendibili; del resto, la particolare prestanza psicofisica richiesta dalle Forze armate giustifica la valutazione escludente anche delle sole imperfezioni, sulla base della disciplina tecnica speciale e autosufficiente dell’ordinamento militare.
Nel caso di specie, non è dubbio che la tiroidite autoimmune di HA, patologia rientrante tra le endocrinopatie contemplate alla lettera B n. 3 della Direttiva predetta, esponga l’odierna appellante anche a una maggiore fragilità dell’integrità psicofisica dei molteplici distretti organici sui quali può incidere la patologia tiroidea di specie.
9. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
10. Ricorrono tuttavia validi motivi, in considerazione della natura del contenzioso e delle peculiarità della specie, per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA ZA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
AN FI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FI | DA ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.