Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 17939
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Sentenza 26 aprile 2006

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L'obbligo previsto dall'art 10 comma secondo, L. n. 46 del 2006, di dichiarare inammissibile l'appello già proposto dall'imputato o dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento, secondo il nuovo disposto dell'art. 593 cod. proc. pen., riguarda soltanto gli appelli sui quali deve ancora intervenire una decisione di merito e la competenza spetta al giudice di secondo grado dinanzi al quale pende il processo o al giudice del rinvio investito a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, nei casi previsti dall'art. 10 comma quarto. (In motivazione la Corte ha sostenuto che il potere di dichiarare la inammissibilità dell'appello non spetta alla Cassazione che deve, pertanto, limitarsi in tale prospettiva ad annullare con rinvio in vista della eventualità del ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 17939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17939
    Data del deposito : 26 aprile 2006

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