Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
L'obbligo previsto dall'art 10 comma secondo, L. n. 46 del 2006, di dichiarare inammissibile l'appello già proposto dall'imputato o dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento, secondo il nuovo disposto dell'art. 593 cod. proc. pen., riguarda soltanto gli appelli sui quali deve ancora intervenire una decisione di merito e la competenza spetta al giudice di secondo grado dinanzi al quale pende il processo o al giudice del rinvio investito a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, nei casi previsti dall'art. 10 comma quarto. (In motivazione la Corte ha sostenuto che il potere di dichiarare la inammissibilità dell'appello non spetta alla Cassazione che deve, pertanto, limitarsi in tale prospettiva ad annullare con rinvio in vista della eventualità del ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 17939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17939 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 26/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 764
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 022910/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RD AR, N. IL 18/01/1971;
avverso SENTENZA del 22/09/2004 TRIBUNALE di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il P.G., in persona del Dr. MARTUSCIELLO V., il quale ha chiesto che il ricorso va dichiarato inammissibile;
sentito, inoltre, per il ricorrente, l'avv. FRAGALÀ il quale ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
Che con l'impugnata, sentenza, in riforma, su appello del Pubblico Ministero, di quella assolutoria pronunciata dal giudice di pace di Palermo in data 3 marzo 2004, EL AR venne ritenuto responsabile di lesioni volontarie lievi in danno della moglie separata UF RI GR e condannato pertanto alla pena ritenuta di giustizia;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione e violazione di legge sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che erroneamente e indebitamente il giudice d'appello avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, non traendo le debite conseguenze dalle pur rilevabili discrepanze fra dette dichiarazioni e gli elementi assunti a riscontro delle stesse (certificazioni mediche e dichiarazioni dei genitori della stessa persona offesa) come pure dall'esistenza di altre dichiarazioni di testi estranei, dalle quali sarebbe emersa l'insussistenza del fatto attribuito al LA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che va preliminarmente osservato come non si ponga, in questa sede, in relazione all'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46, alcun problema di eventuale, sopravvenuta inammissibilità, ai sensi della citata legge, art. 10, comma 2, dell'appello a suo tempo proposto dal Pubblico Ministero, dal momento che, vertendosi in materia processuale ed operando quindi il principio "tempus regit actum" (non contraddetto ma, anzi, confermato dalla precedente L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1, ove è stabilito che "la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima"), detta inammissibilità non potrebbe che colpire gli appelli sui quali dovesse ancora intervenire una decisione di merito, fermo restando, quindi, che ove tale decisione sia invece intervenuta (come nella specie), essa non possa che conservare piena validità, salvo eventuale annullamento, secondo le regole generali, solo per riconosciuta sussistenza di taluno fra gli ordinali vizi di legittimità previsti dalla legge;
nella quale ipotesi, ove trattisi di annullamento con rinvio su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui alla citata legge, art. 10, comma 4, che richiama il precedente comma 2, per cui dovrebbe essere il giudice di rinvio (in quanto investito, secondo la regola dettata dall'art. 627 c.p.p., comma 2, degli "stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è
stata annullata"), a pronunciare la declaratoria di inammissibilità dell'appello cui potrebbe poi far seguito, ai sensi del successivo comma 3, la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado;
interpretazione, questa, che sembra, del resto, trovare conferma proprio nella espressa previsione, contenuta nella citata L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, della possibilità che una sentenza pronunciata su appello del Pubblico Ministero possa essere oggetto di annullamento con rinvio anziché del solo annullamento senza rinvio, quale necessariamente dovrebbe invece conseguire ad un riconoscimento, da parte della stessa Corte di Cassazione, della sopravvenuta inammissibilità dell'appello;
- che, ciò premesso, il ricorso non appare meritevole dì accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità in quanto:
a) come e noto (e riconosciuto anche dalla stessa difesa), il giudizio di colpevolezza dell'imputato può essere basato anche sulle sole dichiarazioni testimoniali della persona offesa senza necessità dei c.d. "riscontri esterni" ma con il solo obbligo, per il giudice, di una puntuale ed attenta verifica della oggettiva credibilità di dette dichiarazioni, attesa la possibilità che esse siano determinate o condizionate dall'interesse di cui la persona offesa è normalmente portatrice nell'ambito del procedimento penale;
b) il suddetto obbligo di verifica appare, nella specie, compiutamente osservato, avendo il giudice d'appello, nel discostarsi dalla decisione adottata da quello di primo grado, non solo rilevato la oggettiva attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa, ma anche posto a raffronto il contenuto di detta testimonianza con le altre risultanze processuali, osservando, in particolare, che:
1) il referto medico rilasciato dal pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli attestava la presenza, sulla persona della UF, di "una ferita trauma contusiva alla regione occipitale ed al terzo medio della gamba destra", il che appariva compatibile con la ricostruzione accusatoria secondo cui la donna sarebbe stata colpita dal marito, tra l'altro, con un pugno alla nuca e sarebbe quindi caduta a terra;
2) i genitori della UF avevano confermato che la loro figlia era stata oggetto di aggressione ad opera del marito, secondo quanto da essi potuto constatare affacciandosi dai balconi del loro appartamento, sovrastanti il luogo del fatto;
3) la teste IG SA, portinaia dello stabile, aveva riferito di essere intervenuta dopo la cessazione delle grida e di aver trovato la UF ancora a terra;
4) l'appuntato dei Carabinieri ER RE, intervenuto a seguito di chiamata, aveva riferito di aver constatato la presenza di arrossamento su di un braccio della donna;
5) i testi CA e CA, sopraggiunti quando il LA si era già allontanato e la UF, soccorso dalla IG, si era rimessa in piedi, non avevano assistito al pregresso svolgimento dei fatti, per cui nessun rilievo poteva attribuirsi alla loro affermazione di non aver visto il LA aggredire la moglie;
c) a tali osservazioni, di per sè, all'evidenza, tutt'altro che lacunose o manifestamente illogiche, se ne contrappongono, nel ricorso, altre le quali (oltre a passare del tutto sotto silenzio, fra le risultanze valutate dal giudice d'appello, quelle costituite dalle ricordate e non irrilevanti deposizioni IG e ER), altro non fanno se non proporre letture alternative del restante, acquisito materiale probatorio, assumendo, in particolare, che:
1) l'assenza, stando al referto in atti, di abrasioni o ecchimosi sulla persona della UF non sarebbe compatibile con l'ipotesi dell'aggressione realizzatasi, a dire della predetta, con calci, pugni ed anche colpi di ombrello;
2) l'attendibilità delle dichiarazioni della UF e dei suoi genitori sarebbe stata da considerare inficiata dal fatto che, secondo la prima, l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno del cancello condominiale e, secondo gli altri, all'esterno;
3) sarebbe stata da considerare determinante;
in favore dell'imputato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, il fatto che le testi CA e CA, pur essendosi affacciate, a loro dire, all'esterno della struttura scolastica in cui si trovavano, immediatamente dopo aver sentito delle urla, non avessero visto alcuna aggressione in atto ma avessero solo trovato la UF "in un comprensibile stato di agitazione";
d) più specificamente, con riguardo a tali rilievi critici, può osservarsi che:
1) la pretesa incompatibilità fra il contenuto del referto e le modalità con le quali a UF, a suo dire, sarebbe stata aggredita, in quanto basata soltanto sulla mancata rilevazione di ematomi ed ecchimosi, appare del tutto insussistente considerando, per un verso, che non necessariamente ogni percossa, anche se inferta con corpi contundenti, lascia tracce visibili sul corpo della vittima, dipendendo ciò da molteplici fattori quali la maggiore o minore violenza del colpo, la protezione eventualmente offerta dagli abiti o da altri oggetti che la vittima abbia indosso, la posizione in cui la vittima si trovava rispetto all'aggressore, età; per altro verso, che risulta invece riscontrata, in sentenza, e sostanzialmente non confutata nel ricorso, una piena compatibilità tra il pugno alla nuca che la UF avrebbe subito ad opera del marito e la lesione alla regione occipitale attestata nel referto;
2) l'asserita divergenza tra le dichiarazioni della UF e quelle dei di lei genitori circa la collocazione dell'aggressione all'interno o all'esterno del cancello condominiale non presenta alcun riconoscibile carattere di decisività ai fini di una possibile esclusione dell'attendibilità di quanto forma l'essenziale nucleo comune di dette dichiarazioni, e cioè l'obiettiva esistenza, nelle riferite circostanze dì tempo e di luogo, dell'aggressione medesima, trattandosi di circostanza del tutto marginale, relativamente alla quale ben può quindi ragionevolmente ipotizzarsi che, da una parte o dall'altra, il ricordo possa essere stato fallace;
3) la pretesa decisività, in favore del ricorrente, delle dichiarazioni dei testi CA e CA appare tutt'altro che dimostrata, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza, messa in luce (come si è ricordato in narrativa) nella sentenza impugnata, ma completamente ignorata nel ricorso, che i due testi anzidetti sarebbero sopraggiunti dopo l'allontanamento del LA e l'intervento della IG;
e, del resto, il "comprensibile stato di agitazione" nel quale, come ricordato nello stesso ricorso, la CA e la CA avrebbero trovato la UF ben difficilmente sarebbe stato, appunto "comprensibile" se non fosse stato preceduto dalla denunciata aggressione fisica da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006