Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2010, n. 35004
CASS
Sentenza 8 giugno 2010

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Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, al fine di accedere all'interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano.

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  • 1Articolo 494 Codice Penale: sostituzione di persona
    Michele Di Iesu · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2013

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. II. IL COMMENTO. 1. L'interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. La condotta tipica. 4. L'elemento soggettivo. 5. Consumazione. 6. Sussidiarietà della norma e rapporti con altri reati. III. LE QUESTIONI APERTE. …

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  • 2Circolazione, contrassegno disabili, utilizzo illegittimo, truffa, sostituzione personaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2010, n. 35004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35004
Data del deposito : 8 giugno 2010

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