Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 marzo 1992 |
Commentari • 12
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3352 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 12/02/2010), n.3352 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto – Presidente – Dott. FILADORO Camillo – Consigliere – Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere – Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere – Dott. D'AMICO Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENVENUTI MARCO LUDOVICO giusta delega a margine del ricorso; – …
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Giurisprudenza • 48
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 838Provvedimento: Pubblicato il 14/07/2025 N. 00838/2025 REG.PROV.COLL. N. 00932/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 932 del 2024, proposto da Byron s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento della determinazione a firma del …Leggi di più...
- art. 145 D.Lgs. n. 42/2004·
- art. 36 P.T.C.P.·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- vincolo paesaggistico·
- permesso di costruire·
- travisamento dei fatti·
- parchi urbani·
- P.T.C.P.·
- conservazione paesaggistica
Versioni del testo
- Capo I : Denominazione di origine, zona di produzione e caratteristiche merceologiche.
- Art. 1. (( (Denominazione del prodotto) )) (( 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti ))
- Art. 2. Zona tipica di produzione e stagionatura 1. La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di Parma posto a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone.
2. Il periodo di stagionatura decorre dalla salagione e non deve essere inferiore ai dieci mesi per i prosciutti tra i sette e i nove chilogrammi di peso ed ai dodici mesi per quelli di peso eccedente i nove chilogrammi. I pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui al precedente articolo 1.