Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2025, n. 26719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26719 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
NA LA
Numero registro generale 2339/2019 Numero sezionale 3322/2024 Numero di raccolta generale 26719/2025 Data pubblicazione 03/10/2025
Oggetto
-
Presidente -
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
AL CA
IA AP
- Consigliere -
- Consigliere rel. -
Ud.28/11/2024 - PU
CA DA
- Consigliere -
R.G.N. 2339/2019
RE AP
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 2339
-
2019 proposto da:
OL MA LA, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mazzini 55, presso lo studio dell'avv. Roberto Mastrosanti dal quale è rappresentata e difesa con l'avv. Antonio Lovisetto, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- ricorrente -
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in Roma, via Giovanni Battista Martini 3, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Providenti, Gianfranco
Firmato Da: IA AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 312a1c6b4adc5d9b-Firmato Da: NA LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7af7eb1dd26977c
Numero registro generale 2339/2019
Numero sezionale 3322/2024 Numero di raccolta generale 26719/2025 Data pubblicazione 03/10/2025
DI e AR CO De AE PO, giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 6/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2024 dal consigliere IA AP;
sentito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale ANDREA POSTIGLIONE che ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del 22 giugno 2017, AR RL CO convenne in giudizio, dinnanzi alla Corte d'appello di Venezia, la CONSOB Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, proponendo opposizione avverso la delibera n. 19933/2017 con cui le era stata inflitta, quale consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza (BPVI) dal 24 gennaio 2012, ex art. 191 t.u.f., la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 10.000,00. Era accaduto che nel 2014 e nel 2015, la Banca Popolare di Vicenza, intendendo effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari (obbligazioni), aveva predisposto, ex art. 94 t.u.f., i relativi prospetti di base, rispettivamente pubblicati il 7/2/14 (P.B. 2014) e il 5/2/15 (P.B. 2015); in ciascuno furono incorporati, mediante supplemento, i relativi documenti di registrazione pubblicato il 9/5/14 (D.R. 2014, approvato dalla Consob l'8/5/14) e il documento di registrazione pubblicato l'8/5/2015 (D.R. 2015, approvato dalla Consob il 7/5/15).
Ric. 2019 n. 2339 sez. S2 - ud, 28-11-2024
-2-
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All'esito delle verifiche ispettive, condotte dalla Divisione Ispettorato della Consob presso la stessa Banca dal 22/4/2015 al 24/2/2016, era risultato che, in violazione dell'art. 94 co. 2 t.u.f., nei documenti di registrazione del 2014 e del 2015 non erano state riportate le informazioni relative all'esistenza, entità ed effetti del cosiddetto <<capitale finanziato». Erano state, cioè, omesse le informazioni sui finanziamenti che l'emittente, nel periodo rilevante, aveva erogato alla propria clientela per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie, per un totale complessivo di circa un miliardo d'euro, incentivando in maniera sistematica e continuativa l'acquisto. Questa omissione aveva evidentemente precluso, agli investitori, una corretta informazione sull'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente, sui risultati economici, sulle prospettive della stessa e sui prodotti offerti, rilevate invece, nella loro reale consistenza ad aprile 2014, in prossimità dell'avvio del M.V.U. (Meccanismo Unico di Vigilanza), dalla BCE e dalle Autorità di Vigilanza bancaria nazionali attraverso una valutazione approfondita sui bilanci dei gruppi bancari rilevanti. L'ammontare della sanzione inflitta risultava dal cumulo giuridico tra la sanzione prevista per il prospetto 2015, pari ad euro 7.500,00 e quella prevista per il prospetto 2014, pari ad euro 5.000,00. 2. Con sentenza n. 83/2018, la Corte d'appello di Venezia respinse l'opposizione. Per quel che ancora qui rileva, ritenne infondata la doglianza della eccepita violazione del contraddittorio per compressione del diritto di accesso ai documenti e della violazione del diritto di difesa per omessa sua audizione;
escluse, pure, la fondatezza dell'eccezione di nullità del provvedimento sanzionatorio per sua tardività ex art. 195, comma 1, t.u.f., negando sia che l'attività di accertamento della Consob fosse stata conclusa nel maggio 2015, sia
Ric. 2019 n. 2339 sez. S2 - ud. 28-11-2024
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che il materiale raccolto sino al 17/9/2015 fosse sufficiente per fornire un quadro probatorio completo;
ritenne non applicabile alla fattispecie, escludendo la natura penale della sanzione, la legge sopravvenuta;
riscontrò, quindi, in merito, la sussistenza dei fatti contestati e affermò, inoltre, la correttezza dei criteri oggettivi e soggettivi di determinazione della sanzione.
4. Avverso questa sentenza AR RL CO ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tredici motivi, cui la CONSOB ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, AR RL CO ha lamentato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 195 d. lgs. n. 58 del 1998, 22, 23 e 24 della I. n. 241 del 1990 oltre che dell'art. 6 CEDU con riferimento alla violazione del diritto d'accesso spettantele.
1.1. Il motivo è infondato. La Corte d'appello, nel rigettare il motivo di opposizione per violazione del diritto di accesso, ha puntualizzato che la ricorrente si era limitata a denunciare la mancata ostensione di documenti che, tuttavia, non costituivano il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lei mossi dalla Consob: la sua incolpazione era stata, infatti, fondata su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a sua conoscenza sicché non risultava precisamente allegato a quali documenti le fosse stato negato l'accesso, sebbene funzionali a garantirle l'esercizio del diritto di difesa. Sul punto deve qui ribadirsi allora, come correttamente richiamato dalla Corte d'appello, che la Corte costituzionale ha indicato, nella sentenza n. 460 del 2000, un criterio di «rilevanza» legalmente
Ric. 2019 n. 2339 sez. S2 - ud, 28-11-2024
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tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Consob <posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni» (cfr. Corte cost. n. 460 in motivazione). Conseguentemente, risulta correttamente applicato il principio, ricavato a contrario, della rilevanza, per l'accesso ai documenti, del nesso di funzionalità alla difesa e questo nesso deve necessariamente conformare anche le istanze di ostensione (Cass. Sez. 2, n. 1740 del 20/01/2022; Sez. 2, n. 18031 del 2022).
2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 195 d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 6 CEDU per non avere la Corte d'appello rilevato la tardività della contestazione e la conseguente decadenza della Consob dal potere punitivo;
per altro profilo, la ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello non abbia considerato che alla data del 24 luglio 2015 la Commissione aveva già acquisito i verbali del consiglio di amministrazione, del comitato soci, la corrispondenza con la Banca centrale europea, le relazioni della Divisione Internal Audit, la
Ric. 2019 n. 2339 sez. S2 - ud. 28-11-2024
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corrispondenza elettronica dei dirigenti della banca e le informative sulle prassi e, cioè, i documenti a sostegno degli addebiti che erano stati acquisiti certamente oltre 180 giorni prima della notifica della contestazione.
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte d'appello ha dapprima richiamato i principi consolidati di questa Corte secondo cui: - la decorrenza del termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob dev'essere stabilita alla data in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in effettivo accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni;
- il Giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico
sanzionatorio;
provvedimento
- la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare); è, invece, irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili. La Corte veneta ha, quindi, riscontrato (pag. 20 della motivazione) che nel caso in esame, alle acquisizioni di documenti effettuati dagli ispettori il 30/4/2014, 1'8/5/2015, il 30/6/2015, il
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24/7/2015 e il 17/9/2015, hanno fatto seguito quelle del 20/10/2015, del 20/1/2016 e del 24/2/2016 e ha sottolineato che l'argomentazione dell'opponente che aveva rimarcato come la data del ragionevole accertamento dovesse essere individuata con riferimento alla singola contestazione anziché alla pluralità delle problematiche che interessavano un medesimo intermediario non potesse essere condivisa, per i principi prima evidenziati;
in particolare, ha sottolineato che il materiale raccolto fino al 17/9/2015 non forniva ancora evidenza della violazione, come invece accaduto con l'acquisizione degli ulteriori dati raccolti dagli ispettori fino alla relazione conclusiva del 25/2/2016. Ciò ha consentito alla Corte d'appello di affermare motivatamente che, anche per la necessità di accertare tutte le violazioni connesse, è il deposito della relazione in data 25/2/2016 a segnare la decorrenza del termine di 180 giorni, sicché la contestazione contenuta nella lettera del 5/4/2016 risulta tempestiva. Risulta evidente, allora, che la Corte d'appello ha individuato la decorrenza del termine in corretta applicazione di principi consolidati. Ciò osservato, la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa e, in particolare, la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso sono comunque elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
non
Nella specie, tuttavia, risulta inammissibile il profilo di censura ex n. 5 come articolato in riferimento all'omesso esame di quanto acquisito già alla data del 24 luglio 2015. Sul punto, infatti, deve rilevarsi che, per principio consolidato di questa Corte, l'omesso esame
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di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un «fatto», agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una «questione» o un «punto», ma un vero e proprio fatto>> in senso storico e normativo, cioè un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori (Cass. n.1740/2022 cit, con numerosi richiami). Infine, a ciò si aggiunga che la Corte d'appello ha altresì rimarcato che, anche a voler prendere in esame quale termine iniziale la data del 17/09/2015, la contestazione dell'11/04/2016, è avvenuta dopo 201 giorni, di tal che l'autorità di vigilanza risulta aver usufruito di uno spatium deliberandi certamente congruo, perché di 21 giorni. La valutazione dello spatium deliberandi non significa, come sostenuto dalla ricorrente, «trasformare un termine fisso di legge», cioè i 180 giorni, in un «termine sostanzialmente mobile», ma è corollario del principio per cui l'accertamento dell'illecito amministrativo non si indentifica con la fine dell'attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità del caso concreto e non coincide con la mera constatazione del fatto, ma comprende anche il tempo necessario all'autorità amministrativa per decidere se avviare la procedura sanzionatoria: la congruità di questo tempo è sindacabile dal Giudice e nella sentenza impugnata è stata proprio valutata in riferimento alla complessità dell'indagine e alla pluralità delle infrazioni (Cass. Sez. 2, n. 26766 del 15/10/2024).
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3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., AR RL CO ha prospettato la violazione o falsa applicazione degli articoli 6 e 7 CEDU, dell'articolo 190 bis t.u.f., con riferimento alla mancata applicazione del favor rei risultante dalla lex mitior successiva: la Corte d'appello avrebbe infondatamente escluso l'applicabilità del novellato articolo 190 bis t.u.f. che non prevede responsabilità per i fatti addebitatile.
3.1. Il motivo è infondato. Come sottolineato dalla Corte d'appello in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, le sanzioni diverse da quelle di cui all'art. 187 bis e ter t.u.f. - e, nella specie, ex art. 191 - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sono equiparabili a quelle irrogate dalla CONSOB per manipolazione del mercato, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale: era prevista, infatti, nella formulazione applicabile ratione temporis, la sola sanzione pecuniaria, di importo compreso tra cinquemila e settecentocinquantamila euro;
queste sanzioni, pertanto, non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quelle ex art. 187 ter, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (Cass. n. 1740/22 cit.; n.18031/2022 cit., con indicazione di numerosi precedenti). In conseguenza, è stata correttamente esclusa l'operatività del principio di retroattività della lex mitior sopravvenuta, atteso che l'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 72 del 2015 ha ribadito l'operatività del distinto principio del tempus regit actum. Non depone in senso contrario l'intervento della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 63/2019, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il suddetto art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1° della Costituzione, quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della CEDU, nella
Ric. 2019 n. 2339 sez. S2 - ud, 28-11-2024
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parte in cui ha escluso l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: è stato, infatti, ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius (Cass. Sez. 2, n. 16274 del 2022); la dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa per le caratteristiche evidenziate della sanzione esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi della ricorrente la pronuncia del Giudice delle leggi.
4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha sostenuto sia stato violato l'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla eccepita violazione del ne bis in idem in relazione all'unitarietà dei fatti contestati;
in subordine e per diverso profilo, in riferimento al n. 5, la ricorrente ha prospettato l'omesso esame della unitarietà dei fatti oggetto delle plurime contestazioni formulate nei suoi confronti;
sul punto, in ogni caso, sarebbe stata resa una motivazione apparente.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato, in disparte ogni considerazione sulla contraddittorietà della sua formulazione in riferimento a ipotesi di vizi incompatibili (l'omissione di pronuncia e la motivazione apparente che a una pronuncia, evidentemente, accede). La Corte d'appello ha, innanzitutto, fondatamente richiamato il principio per cui la violazione del ne bis in idem previsto dall'art. 649 cod. proc. pen. si traduce per l'ordinamento italiano nell'applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen. che presuppone il giudicato (Corte di giustizia 20.3.2018, Causa C-537/16, Garlsson Real Estate, e con la
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coeva pronuncia resa nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di PU e Zecca, entrambe in materia di market abuse); quindi, ha dedicato alla questione il paragrafo 5.5., dedicandovi le pagine di motivazione 24 e 25 in cui analiticamente ha esaminato i fatti contestati escludendone l'asserita identicità. Non ricorre, pertanto, evidentemente, una omessa pronuncia su un motivo di opposizione e la motivazione resa è tutt'altro che apparente, secondo la nozione elaborata da questa Corte ((v. tra le tante, in ultimo, Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione, con numerosi richiami;
Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).
5. Con il quinto motivo, CO ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 7, e dell'articolo 4 protocollo VII CEDU in relazione al principio del ne bis in idem ed alla unitarietà dei fatti oggetto delle violazioni.
5.1. Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni già svolte al precedente punto 4.1. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha denunciato, pure in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 195, comma 7, t.u.f. per avere la Corte d'appello negato la sua audizione.
6.1. Il motivo è evidentemente infondato. Esclusa, per quanto detto, la natura penale in senso sostanziale delle sanzioni oggetto di causa, può darsi qui continuità all'insegnamento di questa Corte secondo cui (Cass. n. 1065/2014) nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari. Infatti, la previsione di cui all'art. 195 co. 7, prevede che all'udienza la corte
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d'appello disponga, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta, senza che però la formulazione lasci intendere l'esistenza di un diritto soggettivo all'audizione, trattandosi anche in tal caso, purché vi sia la richiesta dell'interessato, di un mezzo istruttorio rimesso alla valutazione di necessarietà del Giudice, occorrendo in ogni caso ancorare l'ammissione delle prove alla valutazione di rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte (così Cass. 1740/2022 cit.).
7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per <<l'erronea/omessa considerazione»> (così in ricorso) del <<fatto non contestato>> consistente nelle manovre dei vertici aziendali di occultamento del fenomeno del capitale finanziato.
7.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento>>, pretendendo
Ric. 2019 n. 2339 sez. S2 - ud. 28-11-2024
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di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento;
ove si deduca, invece, l'esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). La ricorrente non ha certamente prospettato in tal senso la asserita violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., limitandosi a chiedere una diversa valutazione dei fatti invece preclusa dalla corretta applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, proprio evidenziati nella motivazione della sentenza impugnata.
7.2. In ogni caso, la censura è inconferente rispetto alla ratio decidendi: per l'imputabilità, infatti, dell'illecito omissivo di pura condotta, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della suitas della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da renderla inesigibile o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009). Nel paragrafo n. 8 della motivazione, intitolato «<l'elemento soggettivo», la Corte d'appello ha dapprima sottolineato che la Banca non aveva, sino alla data del 13/2/2015, la figura del consigliere delegato;
come chiarito nella sentenza impugnata, dal 7/10/2011 al 12/2/2015, non furono conferite deleghe, così che, fino a tale data, il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione competeva all'intero Consiglio di amministrazione e, dunque, anche alla ricorrente che ne era componente.
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Avuto riguardo, quindi, ai doveri imposti dalla regolamentazione della Consob e della Banca d'Italia, era tutto il Consiglio chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento. Correttamente richiamati i principi di diritto suesposti, la Corte d'appello ha, in ogni caso, rappresentato pure, per la imputazione dell'omissione di informazioni nei prospetti 2014 e 2015 per la sottoscrizione e l'acquisto delle azioni BPVi, relativi ai finanziamenti erogati alla clientela nel periodo dal 9/5/2014 al 31/7/2015, che già nell'assemblea del 26/4/2014, a cui avevano partecipato i componenti del Consiglio, un socio aveva chiesto al Collegio sindacale e alla Vigilanza della Banca d'Italia di verificare se nel recente passato la Banca popolare di Vicenza avesse fatto affidamenti o dato garanzie dirette o indirette a soci o non soci perché potessero sottoscrivere in toto in parte azioni o obbligazioni convertibili della stessa Banca;
il Consiglio aveva deliberato, in data 24/6/2014, un finanziamento in favore di altro socio, continuando a concedere altri finanziamenti a soci azionisti o sottoscrittori. Ancora, la Corte d'appello ha rilevato, sulla base dell'istruttoria espletata, che nelle riunioni del 7/7/2015 e del 28/8/2015, singoli consiglieri avevano rilasciato dichiarazioni in cui da cui risultava che il Consiglio era solito valutare le pratiche di affidamento non soltanto sulla base della meritocrazia di credito ma anche sulla qualifica di socio. Con nota del 16/5/2014, portata a conoscenza del Consiglio il 27/5/2014, la stessa Consob aveva sollecitato espressamente la Banca a porre particolare attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni, derivanti dagli aumenti di capitale del 2014 e aveva chiesto la trasmissione, con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2014 e sino alla chiusura del periodo d'offerta, dei dettagli delle operazioni di finanziamento.
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Su questi elementi di fatto, la Corte territoriale ha ritenuto provata in maniera esaustiva la conoscenza ovvero la conoscibilità in capo all'opponente del fenomeno del capitale finanziato. Quanto all'esimente della buona fede, la stessa può essere invocata soltanto quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza (Cass. 1740/22 cit.). Le considerazioni in fatto della sentenza, qui riportate, escludono l'esimente.
8. Con l'ottavo motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione ed erronea applicazione del principio di ragionevolezza da ricondurre agli articoli 3 e 23 della Costituzione. Secondo il ricorrente la Corte d'Appello di Venezia avrebbe fatto un uso illegittimo del principio di ragionevolezza che rappresenta una delle clausole generali dell'ordinamento e che si dovrebbe tradurre nella attribuzione di responsabilità soltanto in caso di deviazione rispetto al contegno che ragionevolmente poteva pretendersi dal soggetto avuto riguardo non soltanto alla posizione che occupa e dall'attività che svolge, ma anche al complessivo contesto fattuale nel quale egli si è trovato al momento del verificarsi del fatto.
8.1. Il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla motivazione. Nella sentenza impugnata, la Corte d'appello non ha
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motivato l'imputazione dell'illecito - né avrebbe dovuto - in forza di una clausola generale, ma in applicazione di specifiche norme di legge: dopo avere, infatti, individuato in fatto e in diritto l'esigibilità dell'agire informati anche da parte della ricorrente quale componente del Consiglio, ha applicato correttamente l'art. 3 della legge n.689/1981, secondo cui, come detto al precedente punto 7.1., nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. In tal senso, il principio di ragionevolezza invocato è del tutto inconferente.
9. Con il nono motivo, AR RL CO ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli art. 2380 bis e 2381 cod. civ., per avere la Corte d'appello confermato l'imputabilità dell'illecito ricostruendo i doveri degli amministratori in riferimento alle Circolari della Banca d'Italia e non alle norme codicistiche.
9.1. Il motivo è evidentemente infondato. Come ben chiarito dalla Corte d'appello alle pagine da 46 a 51 della motivazione, in conformità con i principi già espressi da questa Corte, alla disciplina prevista dal codice civile si affianca la regolamentazione di settore: l'art. 53, lett. b e lett. d, del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
le disposizioni attuative sono dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante le circolari che proprio sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo all'intero consiglio di amministrazione di azienda bancaria (e quindi anche dei consiglieri non
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esecutivi), che si incentrano, per l'intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa. 10. Con il decimo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha sostenuto siano stati violati gli articoli 2392 e 2381 cod. civ. in relazione all'individuazione dei criteri di ascrizione di responsabilità degli amministratori.
degli
10.1. Anche questo motivo è evidentemente infondato. Come chiarito dalla Corte veneziana, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, già sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 cod. civ., non può essere rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non soltanto in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (Cass. Sez. 2, 05/02/2013, n. 2737). Questa interpretazione non vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratori non esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunque sia la condotta d'inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia il nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentemente dalle informazioni doverose ex art. 2381 cod. civ.), e nel non essersi
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utilmente attivati al fine di evitare l'evento. Sotto il profilo probatorio, ciò comporta che spetta al soggetto il quale afferma la responsabilità allegare e provare, a fronte dell'inerzia dei consiglieri non delegati, l'esistenza di segnali d'allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, il sollecito alla revoca della deliberazione illegittima od all'avocazione dei poteri, l'invio di richieste per iscritto all'organo delegato di desistere dall'attività dannosa, l'impugnazione delle deliberazione ex art. 2391 c.c., la segnalazione al p.m. o all'autorità di vigilanza, e così via); assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno (Cass. Sez. 1, 09/11/2015, n. 22848) (così Cass. Sez. 2, n. 9546 del 18/04/2018, con numerosi richiami). 11. Con l'undicesimo motivo CO ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., violazione dell'articolo 6, comma 2, CEDU in relazione alla ritenuta presunzione di colpevolezza ricavata dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, nonché con riferimento all'articolo 2727 cod. civ. e all'articolo 192 cod. proc. civ. in relazione al divieto della doppia presunzione. 11.1. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 20930/2009), hanno statuito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, che è pertanto
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tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta: così intesa, la <<presunzione di colpa»> non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. (Cass. n. 1740/22 cit.; n.18031/2022 cit., con indicazione di numerosi precedenti). Come già esposto ai precedenti punti 7.2. e 9.1., la sentenza impugnata, avvalendosi della complessa attività ispettiva della Consob ha riscontrato l'oggettiva ricorrenza della condotta illecita contestata, ritenendo che l'inerzia serbata dalla ricorrente sia stata contraria ai doveri impostile dalla funzione ed escludendo che l'attività dolosa della dirigenza potesse assurgere al rango di causa di inesigibilità della condotta invece doverosa. Così decidendo, pertanto, la Corte d'appello ha correttamente applicato principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. 12. Con il dodicesimo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettato <<l'omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio integrato dalla mancata ammissione della CTU richiesta>> per accertare la possibilità di conoscere le condotte illecite. 12.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto deve ancora una volta rimarcarsi che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta con una motivazione esaustiva e corretta in diritto, sottolineando come non possa essere demandata al consulente l'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione contestata (pag. 62 della sentenza). Quindi, in disparte la formulazione in riferimento al n. 5 (il rigetto di un'istanza istruttoria non rientra, evidentemente, nel parametro di un fatto omesso), deve qui ribadirsi, tanto alla stregua delle norme di
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rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, che non sussiste un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare: da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale;
dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia. (Cass. Sez. 2, n. 16275 del 2022 con indicazione dei precedenti rilevanti). 13. Con il tredicesimo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha infine denunciato la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello pronunciato la sua condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Consob, nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro. 14.1. Il motivo è evidentemente infondato (Cass. n. 1740/22 cit.; n.18031/2022 cit.): il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la P.A. non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori qui costituiti per la controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art. 3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, e oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010; conf. Cass., Sez. Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo
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circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti (Cass. n. 1740/22 cit.; n.18031/2022 cit.).
3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di AR RL CO al rimborso delle spese processuali in favore di Consob, liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna AR RL CO al pagamento, in favore di Consob, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 28 novembre 2024.
Il Consigliere rel. est. Patrizia Papa
La Presidente Milena Falaschi
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