CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25084 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RD EL nato a [...] il [...] LL IN NT nato a [...] il [...] TO SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore degli imputati ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché, per i ricorrenti, l'Avv. Alessandro Sorana, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25084 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 26/09/2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 21/05/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Macerata aveva dichiarato LE AR, MA LL IN e IN TO responsabili del reato di furto aggravato dal numero dei concorrenti e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione LE AR, MA LL IN e IN TO, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Alessandro Sorana, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente non è stata riconosciuta la fattispecie del tentativo, che la sentenza delle Sezioni unite n. 52117 del 2014 ritiene configurabile se non si realizzi la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, esclusa dalla vigilanza attuale e immanente della persona offesa. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria ha pedinato per ore AR seguendolo con un'autovettura senza insegne, senza mai perderlo di vista;
ha assistito a tutte le fasi del furto (avvenuto senza effrazione dell'auto nella quale le cose sottratte si trovavano, tanto è vero che è stata esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose), senza interrompere l'azione criminosa;
ha proseguito il pedinamento fino al blocco dell'autovettura da parte di militari in divisa con i quali era stato concordato il momento e il luogo dell'arresto. Pertanto erroneamente è stato escluso il tentativo, perché la citata sentenza delle Sezioni unite fa discendere il concreto impossessamento della refurtiva non dal tempo intercorso tra il furto e l'arresto del responsabile, bensì dalla continuità della vigilanza, sicché ciò che rileva è che tutto questo arco temporale sia coperto da un'attuale e immanente vigilanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di dritto in forza del quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale e il conseguente intervento difensivo in continenti, 2 impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite instaura, dunque, uno stretto collegamento, ai fini della configurabilità della fattispecie del furto consumato, tra autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e mancanza di un monitoraggio costante della azione furtiva in essere;
tale stretto collegamento, però, è, a sua volta, correlato alle peculiarità del /ocus commissi delicti, ossia un supermercato, un "luogo "chiuso". E' in un contesto del genere che la mera apprensione della res da parte dell'agente oggetto di un costante monitoraggio da parte della persona offesa, degli addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale impedisce che egli consegua un'autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto. Diversa è la situazione quando il "controllo" dell'azione furtiva da parte delle forze di polizia avviene "a distanza". Invero, come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della res (nella specie, una borsa) venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, posto che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa, ma neppure aveva impedito all'agente di far sua la res prima di essere arrestato (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Nella stessa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non è giuridicamente condivisibile la tesi secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osti alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata», poiché «la circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell'ordine non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento - anche se soltanto per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte dell'agente», sicché «il reato si consuma [...] nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con l'autonoma disponibilità della refurtiva da parte 3 t) dell'agente, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore, prescindendo da qualsiasi criterio spazio- temporale»: di qui, il principio di diritto secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della res sottratta, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016). 3. La Corte di appello ha rilevato che dopo l'impossessamento delle cose sottratte dall'auto della persona offesa, l'auto guidata da AR con a bordo le due complici fu fermata dopo un lungo inseguimento e gli occupanti vennero trovati in possesso dei beni sottratti. E' evidente dunque che durante il lungo inseguimento - il cui esito non poteva certo dirsi scontato - i tre imputati mantennero un'autonoma ed effettiva disponibilità dei beni sottratti, il che rende ragione, all'evidenza, dell'integrazione della fattispecie consumata. I ricorrenti fanno riferimento a una sorta di "accordo" tra i Carabinieri in borghese che avevano effettuato il pedinamento e quelli in divisa che effettuarono l'arresto, ma la deduzione non è articolata in termini dotati della necessaria specificità, essendosi sottratta all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349), non confutando in particolare i ricorsi il dato riportato dalla sentenza impugnata del "lungo inseguimento" che precedette l'arresto, e, comunque, non inficia il rilievo del conseguimento, per il lasso temporale in cui si sviluppò l'inseguimento, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dei ricorrenti. 4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore degli imputati ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché, per i ricorrenti, l'Avv. Alessandro Sorana, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25084 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 26/09/2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 21/05/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Macerata aveva dichiarato LE AR, MA LL IN e IN TO responsabili del reato di furto aggravato dal numero dei concorrenti e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione LE AR, MA LL IN e IN TO, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Alessandro Sorana, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente non è stata riconosciuta la fattispecie del tentativo, che la sentenza delle Sezioni unite n. 52117 del 2014 ritiene configurabile se non si realizzi la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, esclusa dalla vigilanza attuale e immanente della persona offesa. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria ha pedinato per ore AR seguendolo con un'autovettura senza insegne, senza mai perderlo di vista;
ha assistito a tutte le fasi del furto (avvenuto senza effrazione dell'auto nella quale le cose sottratte si trovavano, tanto è vero che è stata esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose), senza interrompere l'azione criminosa;
ha proseguito il pedinamento fino al blocco dell'autovettura da parte di militari in divisa con i quali era stato concordato il momento e il luogo dell'arresto. Pertanto erroneamente è stato escluso il tentativo, perché la citata sentenza delle Sezioni unite fa discendere il concreto impossessamento della refurtiva non dal tempo intercorso tra il furto e l'arresto del responsabile, bensì dalla continuità della vigilanza, sicché ciò che rileva è che tutto questo arco temporale sia coperto da un'attuale e immanente vigilanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di dritto in forza del quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale e il conseguente intervento difensivo in continenti, 2 impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite instaura, dunque, uno stretto collegamento, ai fini della configurabilità della fattispecie del furto consumato, tra autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e mancanza di un monitoraggio costante della azione furtiva in essere;
tale stretto collegamento, però, è, a sua volta, correlato alle peculiarità del /ocus commissi delicti, ossia un supermercato, un "luogo "chiuso". E' in un contesto del genere che la mera apprensione della res da parte dell'agente oggetto di un costante monitoraggio da parte della persona offesa, degli addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale impedisce che egli consegua un'autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto. Diversa è la situazione quando il "controllo" dell'azione furtiva da parte delle forze di polizia avviene "a distanza". Invero, come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della res (nella specie, una borsa) venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, posto che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa, ma neppure aveva impedito all'agente di far sua la res prima di essere arrestato (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Nella stessa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non è giuridicamente condivisibile la tesi secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osti alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata», poiché «la circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell'ordine non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento - anche se soltanto per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte dell'agente», sicché «il reato si consuma [...] nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con l'autonoma disponibilità della refurtiva da parte 3 t) dell'agente, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore, prescindendo da qualsiasi criterio spazio- temporale»: di qui, il principio di diritto secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della res sottratta, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016). 3. La Corte di appello ha rilevato che dopo l'impossessamento delle cose sottratte dall'auto della persona offesa, l'auto guidata da AR con a bordo le due complici fu fermata dopo un lungo inseguimento e gli occupanti vennero trovati in possesso dei beni sottratti. E' evidente dunque che durante il lungo inseguimento - il cui esito non poteva certo dirsi scontato - i tre imputati mantennero un'autonoma ed effettiva disponibilità dei beni sottratti, il che rende ragione, all'evidenza, dell'integrazione della fattispecie consumata. I ricorrenti fanno riferimento a una sorta di "accordo" tra i Carabinieri in borghese che avevano effettuato il pedinamento e quelli in divisa che effettuarono l'arresto, ma la deduzione non è articolata in termini dotati della necessaria specificità, essendosi sottratta all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349), non confutando in particolare i ricorsi il dato riportato dalla sentenza impugnata del "lungo inseguimento" che precedette l'arresto, e, comunque, non inficia il rilievo del conseguimento, per il lasso temporale in cui si sviluppò l'inseguimento, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dei ricorrenti. 4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2023.