Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
Al fine dell'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori di cui agli artt. 3 e 4 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (norme di carattere eccezionale, attesone il carattere derogatorio al principio dell'incompatibilità sancito dal secondo comma del citato art. 3), è necessario che il dipendente dell'ente pubblico risulti addetto ad un ufficio legale dotato di una sua autonomia nell'ambito della relativa struttura, e che, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell'ordinamento dell'ente stesso, egli sia - in linea di principio - abilitato a svolgere, nell'interesse dell'ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2002, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH TT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO BECHI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 92/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 22/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato Vittorio BECHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. p.
1. Svolgimento del processo
Con deliberazione del 16 febbraio 2000 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze respingeva la domanda d'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo presentata da TT HI, ritenendo - in applicazione di principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5301/97 - che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in quanto l'istante, già dipendente dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e trasferita, insieme a tutto il personale dipendente, alla costituita Cassa di Risparmio s.p.a., non aveva svolto la pratica legale presso il detto Ente, essendo assegnata all'ufficio legale - direzione del personale.
L'interessata ricorreva al Consiglio Nazionale Forense, deducendo che l'art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990, n. 218, aveva introdotto per i dipendenti degli ex istituti di credito di diritto pubblico, divenuti società per azioni, il principio di salvaguardia dei diritti quesiti, e che presso l'ente esisteva, sia un ufficio contenzioso, sia un ufficio legale, ad una sezione del quale ella era assegnata.
Con decisione 24 novembre 2000 - 22 marzo 2001 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso osservando che, al momento dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, la HI non aveva svolto la pratica presso l'ente e il 4 marzo 1991 era stata assegnata all'ufficio legale - società e società partecipate - e non all'ufficio contenzioso vero e proprio, e che, pertanto, non sussisteva il diritto all'iscrizione all'albo speciale, secondo i principi affermati dallo stesso Consiglio e dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5301/90. Avverso tale decisione TT HI ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Le autorità intimate non hanno svolto attività difensiva.
p.
2. Il motivo di ricorso
Con un unico mezzo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nonché omessa e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, deduce:
- il citato art. 3, secondo comma, fa salvi i diritti quesiti dei dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico trasformati in società per azioni e gli effetti "rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza"; in particolare il diritto di cui all'art. 3, quarto comma, lett. b), e in particolare l'applicabilità dell'art. 3, quarto comma, lett. b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949, che consente l'esercizio della professione di avvocato, derogando alle incompatibilità sancite dallo stesso art. 3, ai dipendenti degli enti pubblici ed addetti agli uffici legali. La decisione impugnata, invece, limita l'applicazione della citata norma al caso dei diritti quesiti, non considerando gli effetti derivanti da leggi speciali, contrariamente al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5301/97;
- la norma in questione dovrebbe, perciò, applicarsi anche a diritti non ancora acquisiti al momento della trasformazione dell'ente, ma perfezionatisi successivamente, in via progressiva;
- secondo l'art. 16, comma primo, del d.l.vo n. 356/1990, la società per azioni sorta dalla trasformazione dell'ente pubblico succede - nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi". È questo il caso dei dipendenti che hanno avanzato richiesta d'iscrizione all'albo speciale, per il tramite della società, in quanto anch'essi succedono nelle stesse prerogative che la legge accordava in tema d'iscrizione a tale elenco agli enti pubblici;
- alla data in cui era avvenuta la privatizzazione la dott. HI era in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, risultava assunta ed era stata assegnata all'ufficio legale della banca. Tali circostanze sarebbero state trascurate o valutate in modo contraddittorio, affermandosi che ella non faceva parte di un ufficio legale vero e proprio e che non aveva svolto la pratica legale, non considerandosi che la dott. HI aveva superato l'esame di abilitazione;
- il Consiglio Nazionale Forense avrebbe omesso di esaminare le mansioni svolte dalla dott. HI (assistenza giuridico - sindacale;
garanzia dell'omogeneità di indirizzo nell'applicazione di norme di legge e di contratto;
consulenza alle aziende partecipate;
gestione del conflitto individuale, anche nella fase contenziosa;
interpretazione di norme e contratti in materia contributiva, fiscale e previdenziale;
cura delle controversie individuali di lavoro e previdenziali;
assistenza nelle relazioni sindacali. Pur risultando tali mansioni da un documento prodotto, il Consiglio aveva ritenuto che vi fosse stata assegnazione ad altro ufficio;
- il Consiglio Nazionale non avrebbe, inoltre, considerato che lo stesso Consiglio dell'ordine, come emergeva da altro documento, aveva precedentemente consentito l'iscrizione all'elenco speciale di altri addetti all'ufficio legale per la cura delle cause o degli affari propri della Cassa;
- ove la norma dovesse essere interpretata nel senso ritenuto dalla decisione impugnata si porrebbe una questione di costituzionalità in relazione all'art. 3 Cost., stante la irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso datore di lavoro, svolgenti identiche mansioni.
p.
3. Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
Si deve premettere che la questione relativa all'avvenuto svolgimento della pratica legale presso l'ente pubblico non svolge alcuna influenza sulla decisione impugnata, essendo assorbente il rilievo in essa contenuto che la HI non aveva svolto, alle dipendenze dello stesso ente, poi trasformato in società per azioni, mansioni di patrocinio le gale in senso stretto.
Tale affermazione costituisce valutazione delle risultanze fattuali rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del sindacato sulla motivazione;
sindacato che per le Sezioni Unite è limitato (S.U. 18 ottobre 1994, n. 8482, e successiva costante giurisprudenza) ai casi di motivazione omessa, apparente o contraddittoria al punto da non consentire l'individuazione della ratio decidendi.
Nella specie, la valutazione del giudice di merito è fondata sulla considerazione che presso l'ente esisteva, oltre ad un ufficio legale, un ufficio contenzioso (da tanto arguendosi che a quest'ultimo ufficio dovevano essere affidati quanto meno i compiti di assistenza giudiziale in controversie coinvolgenti l'ente, o che comunque tali compiti non potessero essere affidati all'ufficio legale in via esclusiva ed autonoma).
Ciò premesso, come la Corte ha già affermato (sentenza 19 ottobre 1998, n. 10367), il diritto dei dipendenti di enti pubblici di iscriversi all'elenco speciale annesso all'albo presuppone che gli stessi siano inquadrati negli "uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti ... per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera" (art. 3, comma 4, lett. b, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949). Alla stregua di questa disposizione, che per il suo carattere eccezionale (in quanto deroga al principio dell'incompatibilità posto dal secondo comma del citato art. 3) non è suscettibile di applicazione analogica, per uffici legali devono intendersi quelli ai quali sono affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale. in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza e che, nell'ambito della struttura, abbiano una loro autonomia.
Deve, in definitiva, ritenersi che il Consiglio Nazionale Forense, con motivazione immune da censure nell'ambito dello speciale giudizio di legittimità devoluto alle Sezioni Unite, abbia fatto corretta applicazione di tali principi.
La non qualificazione delle mansioni della ricorrente alle dipendenze della Cassa di risparmio come legali escludeva, infatti, in radice il suo diritto all'iscrizione nell'albo speciale e, per conseguenza, il mantenimento di tale diritto in conseguenza della privatizzazione dell'ente, in forza dell'art. 16, comma primo, del d.l.vo n. 516/90. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., la stessa è da ritenersi manifestamente infondata o irrilevante, non risultando chiarito se l'affermata discriminatoria iscrizione nell'elenco speciale di dipendenti aventi identici requisiti sia stata conseguenza dell'applicazione di norme di legge o di concrete decisioni degli organi forensi.
Il ricorso dev'essere, perciò, rigettato.
Non avendo le amministrazioni intimate svolto attività processuale, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 22 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002