Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 402
TAR
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
>
TAR
Sentenza 21 novembre 2022
>
CS
Parere definitivo 15 aprile 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento di demolizione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'ordinanza di demolizione adeguatamente motivata, descrivendo analiticamente gli interventi contestati e richiamando, mediante tecnica della motivazione per relationem, precedenti provvedimenti e la relazione tecnica comunale. Inoltre, ha sottolineato che l'ordine di demolizione è un atto vincolato che non necessita di particolare motivazione.

  • Rigettato
    Sottovalutazione della pregressa conoscenza dell'abuso da parte del Comune

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, affermando che la conoscenza pregressa di un illecito edilizio non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, data la natura permanente dell'abuso. Ha inoltre rilevato che le prove documentali indicano che i lavori erano in corso al momento del sopralluogo.

  • Rigettato
    Qualificazione delle opere come edilizia libera e non nuova costruzione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ripostiglio per attrezzi non sia di limitate dimensioni e sia infisso al suolo, il forno sia stato realizzato tramite edificazione di un locale chiuso con conseguente mutatio loci, e la tettoia abbia comportato modifica della sagoma e incremento della superficie utile. Pertanto, rientrano nella nozione di nuova costruzione.

  • Rigettato
    Carenza di autorizzazione paesaggistica e vincolo paesaggistico apposto successivamente

    Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'ordinanza di demolizione richiama le norme sul vincolo paesaggistico. Ha inoltre affermato che, anche se il vincolo fosse sopravvenuto, sussiste l'onere di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per valutare la compatibilità dei manufatti con il regime di tutela.

  • Rigettato
    Uso disfunzionale del potere sanzionatorio da parte del Comune

    Il Consiglio di Stato ha rigettato questo motivo, spiegando che le verifiche sono scaturite da una richiesta della Regione e che il potere di vigilanza edilizia spetta al Comune. Ha inoltre affermato che, qualora un funzionario venga a conoscenza di un illecito, deve intervenire, anche se ciò avviene nell'ambito di un'attività diversa da quella di vigilanza ordinaria.

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Commentari2

  • 1TAR Calabria, sezione I, sentenza 5 novembre 2025, n. 1839
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del decreto del Prefetto di Crotone n. [omissis], recante rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente per l'annullamento dell'ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Crotone in data [omissis]. Formano oggetto di impugnazione, inoltre, il decreto di revoca del Questore (n. [omissis]) della licenza di porto d'armi per uso caccia, motivato sul presupposto dell'intervenuto ammonimento, e il decreto del Prefetto (n. [omissis]) recante rigetto del relativo ricorso gerarchico. 2. La censurata misura cautelare è stata disposta a seguito di specifica richiesta, presentata presso gli Uffici della …

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  • 2TAR Calabria, sezione I, sentenza 5 novembre 2025, n. 1839
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 402
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 402
Data del deposito : 19 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo