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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione
S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1197/2024 R.G.V.G. matrimonio”.
promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Giada CAUDERA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni: a) Accertata la sussistenza delle condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e nel Comune di Volpiano con rito Parte_1 Parte_2
concordatario, in data 21 giugno 2008 nel Comune – atto di matrimoni trascritto al n. 16, Parte II Serie A – e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Dispone l'affido condiviso dei figli e ai genitori con collocazione abitativa e Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre, cui va assegnata (già fin dalla separazione) la casa coniugale con tutti i mobili e arredi ivi presenti. Al momento del rilascio della casa coniugale i mobili e gli arredi tutti ivi presenti resteranno in proprietà esclusiva della Pt_1
c) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o orario equivalente nei periodi di chiusura della scuola) fino al lunedì mattina con accompagnamento a carico del padre (a scuola nel periodo scolastico ed alle ore 9,00 nel periodo extra scolastico presso la casa materna e/o dei nonni materni)
- due pomeriggi infrasettimanali, ovvero: tutti i martedì, dall'uscita da scuola (o orario equivalente nei periodi di chiusura della scuola) con pernottamento sino al mercoledì mattino con accompagnamento a scuola a carico del padre nel periodo scolastico e/o presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico ed il venerdi dall'uscita da scuola (o orario equivalente nei periodi di chiusura della scuola) sino alle 21,30 o con pernotto
(sino al sabato quando li accompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni) nel caso in cui i figli trascorrano il fine settimana con la madre;
- durante le vacanze natalizie nei seguenti periodi: ad anni alterni un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio (nell'anno 2024 il primo periodo verrà trascorso con la mamma ed il secondo con il papà) alternando la sera della Vigilia con il giorno del Santo Natale (che verrà trascorso con il genitore con cui trascorranno il secondo periodo). Il giorno del Santo Natale 2024 verrà trascorso con la mamma mentre la Sera della Vigilia con il papà. Lo stesso succede per il giorno della NA (6 gennaio) che verrà trascorso con il genitore con cui è previsto salvo poi al pomeriggio (del 6 gennaio) trasferirsi dall'altro genitore. Nel - per metà durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedìdell'Angelo;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno di compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno) i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari, iniziando le settimane dal lunedì mattina) con accompagnamento a carico del padre da e per l'abitazione materna.
- Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con i minori;
e) Disporre che il signor corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento dei figli entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese la somma di € 140,00 (centoquaranta) per ciascun figlio, e così per complessivi € 420,00
(quattrocentoventi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dal marzo 2025. Assegno da corrispondersi sino all'autosufficienza economica dei minori.
f) Disporre la partecipazione paritaria dei genitori (e quindi, nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche ed a quelle extrascolastiche e ludico. Sportive relative agli stessi,
spese tutte da concordare per iscritto previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
in relazione a tale contribuzione i genitori faranno riferimento, in caso di disaccordo al
Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea sottoscritto il 24.06.2016.
Anche le spese della mensa saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
g) I coniugi hanno definito tutti i rapporti di natura economico-patrimoniale dichiarando di nulla avere più
reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa ad eccezione delle pattuizioni di cui alla presente;
h) Le detrazioni fiscali verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50% da ciascuno oppure nella misura di contribuzione alle spese;
i) L'assegno unico universale e qual altra forma di sostegno statale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
j) Il mutuo acceso presso la (già ) per l'acquisto della casa già Parte_3 Parte_4
coniugale avente un residuo di debito al 31.12.23 di euro 133.385,35 con rate fisse mensili dell'importo di euro 885,00, attualmente sospeso sino al 1.10.2024, verrà corrisposto nella misura del 50% ciascuno così come
è stato finora. Tale mutuo è tutt'oggi addebitato su di un conto corrente tutt'oggi cointestato tra i ricorrenti;
k) I genitori prestano fin d'ora consenso alla somministrazione dei vaccini, all'uso di prodotti omeopatici e/o integratori (se in aggiunta alle cure farmacologiche), all'istruzione pubblica per i propri figli;
l) Le spese legali per la presente procedura saranno da suddividersi nella misura del 50% ciascuno;
Per il P.M.: accoglimento del Ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Volpiano, Parte_1 Parte_2
in data 21.06.2008 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 16 , Parte
II, serie A).
Dalla unione è nata prole: (nato il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi si sono separati in forza di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea in data 24.03.2022, passata in giudicato il 26.10.2022.
Con ricorso iscritto in data 20.05.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del giorno 18.12.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con sentenza passata in giudicato. La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il
Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate (come peraltro richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Volpiano in data 21.06.2008, i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volpiano di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 19.2.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 il pranzo della NA verrà effettuato con il padre mentre la cena con la madre. Con sospensione, in tali periodi, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione
S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1197/2024 R.G.V.G. matrimonio”.
promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Giada CAUDERA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
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CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni: a) Accertata la sussistenza delle condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e nel Comune di Volpiano con rito Parte_1 Parte_2
concordatario, in data 21 giugno 2008 nel Comune – atto di matrimoni trascritto al n. 16, Parte II Serie A – e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Dispone l'affido condiviso dei figli e ai genitori con collocazione abitativa e Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre, cui va assegnata (già fin dalla separazione) la casa coniugale con tutti i mobili e arredi ivi presenti. Al momento del rilascio della casa coniugale i mobili e gli arredi tutti ivi presenti resteranno in proprietà esclusiva della Pt_1
c) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o orario equivalente nei periodi di chiusura della scuola) fino al lunedì mattina con accompagnamento a carico del padre (a scuola nel periodo scolastico ed alle ore 9,00 nel periodo extra scolastico presso la casa materna e/o dei nonni materni)
- due pomeriggi infrasettimanali, ovvero: tutti i martedì, dall'uscita da scuola (o orario equivalente nei periodi di chiusura della scuola) con pernottamento sino al mercoledì mattino con accompagnamento a scuola a carico del padre nel periodo scolastico e/o presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico ed il venerdi dall'uscita da scuola (o orario equivalente nei periodi di chiusura della scuola) sino alle 21,30 o con pernotto
(sino al sabato quando li accompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni) nel caso in cui i figli trascorrano il fine settimana con la madre;
- durante le vacanze natalizie nei seguenti periodi: ad anni alterni un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio (nell'anno 2024 il primo periodo verrà trascorso con la mamma ed il secondo con il papà) alternando la sera della Vigilia con il giorno del Santo Natale (che verrà trascorso con il genitore con cui trascorranno il secondo periodo). Il giorno del Santo Natale 2024 verrà trascorso con la mamma mentre la Sera della Vigilia con il papà. Lo stesso succede per il giorno della NA (6 gennaio) che verrà trascorso con il genitore con cui è previsto salvo poi al pomeriggio (del 6 gennaio) trasferirsi dall'altro genitore. Nel - per metà durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedìdell'Angelo;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno di compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno) i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari, iniziando le settimane dal lunedì mattina) con accompagnamento a carico del padre da e per l'abitazione materna.
- Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con i minori;
e) Disporre che il signor corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento dei figli entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese la somma di € 140,00 (centoquaranta) per ciascun figlio, e così per complessivi € 420,00
(quattrocentoventi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dal marzo 2025. Assegno da corrispondersi sino all'autosufficienza economica dei minori.
f) Disporre la partecipazione paritaria dei genitori (e quindi, nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche ed a quelle extrascolastiche e ludico. Sportive relative agli stessi,
spese tutte da concordare per iscritto previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
in relazione a tale contribuzione i genitori faranno riferimento, in caso di disaccordo al
Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea sottoscritto il 24.06.2016.
Anche le spese della mensa saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
g) I coniugi hanno definito tutti i rapporti di natura economico-patrimoniale dichiarando di nulla avere più
reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa ad eccezione delle pattuizioni di cui alla presente;
h) Le detrazioni fiscali verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50% da ciascuno oppure nella misura di contribuzione alle spese;
i) L'assegno unico universale e qual altra forma di sostegno statale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
j) Il mutuo acceso presso la (già ) per l'acquisto della casa già Parte_3 Parte_4
coniugale avente un residuo di debito al 31.12.23 di euro 133.385,35 con rate fisse mensili dell'importo di euro 885,00, attualmente sospeso sino al 1.10.2024, verrà corrisposto nella misura del 50% ciascuno così come
è stato finora. Tale mutuo è tutt'oggi addebitato su di un conto corrente tutt'oggi cointestato tra i ricorrenti;
k) I genitori prestano fin d'ora consenso alla somministrazione dei vaccini, all'uso di prodotti omeopatici e/o integratori (se in aggiunta alle cure farmacologiche), all'istruzione pubblica per i propri figli;
l) Le spese legali per la presente procedura saranno da suddividersi nella misura del 50% ciascuno;
Per il P.M.: accoglimento del Ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Volpiano, Parte_1 Parte_2
in data 21.06.2008 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 16 , Parte
II, serie A).
Dalla unione è nata prole: (nato il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi si sono separati in forza di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea in data 24.03.2022, passata in giudicato il 26.10.2022.
Con ricorso iscritto in data 20.05.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del giorno 18.12.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con sentenza passata in giudicato. La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il
Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate (come peraltro richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Volpiano in data 21.06.2008, i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volpiano di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 19.2.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 il pranzo della NA verrà effettuato con il padre mentre la cena con la madre. Con sospensione, in tali periodi, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;