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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. GARRUTO MONICA (c.f. C.F._2 con studio in
AN TO (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. GARRUTO MONICA (c.f. , C.F._2 con studio in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 327/2025 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e NA TO hanno contratto matrimonio il Parte_1
15 luglio 2017. Hanno un figlio, (30 ottobre 2008). La fa- Per_1
viveva a Isolabella in via Valfernera 4, in abitazione di proprietà Per_2 della sig.ra TO.
Il 4 febbraio 2025 hanno presentato ricorso per separarsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di , con collocazione preva- Per_1 lente presso il padre;
2) frequentazioni libere tra madre e figlio;
3) obbligo per la sig.ra TO di provvedere al mantenimento del figlio versando 200 € al mese fino al suo trasferimento in Sardegna, oltre metà spese straordinarie.
Comparsi all'udienza del 12 febbraio 2025, i coniugi hanno con- fermato di volersi separare alle condizioni sopra indicate.
Entrambi i coniugi hanno recentemente perso il lavoro, e perce- piscono solo l'indennità di disoccupazione. Vivono in città diverse, ma la sig.ra TO ha messo in vendita la casa di Isolabella per tornare a vivere in Sardegna. L'assetto concordato è quindi del tutto provvisorio e, per quanto possibile, si presenta equo e conforme all'interesse del minore. È stato espunto il riferimento alla casa familiare, in quanto, avendo cessato di essere la residenza del minore, non è più suscettibile di assegnazione.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la separazione personale di e NA Parte_1
TO (Poirino, atto 7 del 2017, parte 1), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza. 2. Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i ge- Per_1 nitori sui quali permarrà la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso il domicilio paterno, sito
— 2 — in Sagama (Or), via Umberto n. 1. 3. La sig.ra NA TO potrà vedere il figlio ogni Per_1 qual volta verrà in Sardegna. Prende atto che in tali occasioni potrà sog- giornare presso l'abitazione del ricorrente. Una volta stabilita la resi- denza in Oristano, la predetta potrà tenere con se il figlio, compatibil- mente ai desideri dello stesso, nella propria abitazione, con tempi pari- tari rispetto a quelli di permanenza presso il padre, così provvedendo in via diretta ad ogni esigenza del minore.
4. Dispone che, finché non trasferirà la propria residenza in Sar- degna, la sig.ra TO verserà al sig. entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del minore , la Per_1 somma di euro 200,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
detto ob- bligo cesserà in occasione del trasferimento di residenza della sig.ra
TO in Oristano, allorquando il minore potrà permanere presso l'a- bitazione di ciascun genitore con tempi paritari. 5. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —