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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3351 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Milano Parte_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. , in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...] ad unico socio con sede legale in San Donato Milanese, Via Parte_2 dell'Unione Europea 6A-68 capitale euro 1.000.000,00 interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fiscale e Partita Iva
[...]
R.E.A. n. MI-1888273, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Barbiani del Foro di Rimini P.IVA_2
C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore CodiceFiscale_1 in Rimini Via Carlo Pisacane n.5, PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ) rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'Avv. Francesca Burbuglini del Foro di Rimini (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso il difensore, PEC: Email_2
RESISTENTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in qualità di mandataria di Parte_2 della adiva l'intestato Tribunale per sentir dichiarare , e Pt_1 Parte_1 Controparte_1 CP_2
, eredi universali del defunto padre , con ordine di trascrizione dell'emananda CP_3 Persona_1 sentenza su immobili siti nel Comune di Carpegna (PU) alla Via Cantoniera Catasto Fabbricati Foglio
9, p.lla 285 sub 4 e Catasto Terreni Foglio 9, p.lle 314 e 283.
A fondamento della domanda, esponeva di essere titolare di un credito nei confronti del de cuius, garantito da ipoteca iscritta sugli immobili ereditari;
che – accingendosi a promuovere l'esecuzione sui predetti immobili – si avvedeva che, in relazione ad alcuni degli immobili ereditari, mancava il presupposto della continuità delle trascrizioni, non essendo trascritta l'accettazione di eredità da parte dei resistenti, i quali avevano accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario, omettendo, però, taluni beni dall'inventario e dalla richiesta di voltura catastale.
Ritualmente costituitisi, , e eccepivano il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 CP_2 CP_3 di e chiedevano il rigetto della domanda di parte ricorrente e la sua Parte_2 condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., opponendo di avere provveduto tempestivamente all'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del defunto . Persona_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 6.06.2025.
Va premesso che la - quale mandataria di in Parte_2 Parte_1 forza di procura speciale del 04/05/2023, autenticata da notaio Dr. (doc. 1 della Persona_2 ricorrente) – è senz'altro astrattamente legittimata alla presente azione, in quanto titolare di ragioni di credito in confronto del de cuius; in particolare, la ricorrente afferma di aver acquistato dalla il credito ipotecario, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, CP_4 oggetto di pubblicazione nella G.U. del 16.12.2017.
Posto che la prova del contratto di cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche fondarsi su inferenza presuntiva (così Cass. n.5617/2020), si ritiene che, nella specie, elementi da cui desumere l'intervenuta cessione del credito in favore della ricorrente si rinvengano nelle seguenti univoche circostanze: in primo luogo, l'intervenuta pubblicazione della cessione nella G.U. parte 2° n. 148 del
16/12/2017 da a i tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), CP_4 Parte_1 spese e altri accessori, derivanti da facilitazioni creditizie concesse nel periodo 2.01.1970-31.03.2017, qualificati come crediti deteriorati (disposizioni di banca d'Italia e Legge sulla cartolarizzazione, art. 7.1, co.6); in secondo luogo, la disponibilità in capo all'odierna ricorrente di copia del titolo, costituito da mutuo fondiario (doc. 4) garantito da ipoteca di primo grado iscritta nel Registro Immobiliare di
Pesaro (sez. distaccata di Urbino), n. 20 del 02/01/2012 (doc. 6); rileva, inoltre, la mancata specifica contestazione della cessione e della inclusione del debito nella cessione stessa, da parte dei resistenti,
i quali, anzi, nel verbale di inventario del 30.08.2021, indicavano tra i debiti ereditari il “debito nei confronti di BANCA CARIM -CASSA DI RISPERMIO DI RIMINI S.P.S.” (successivamente ceduto a
derivante da mutuo contratto da e , Parte_1 Persona_1 Persona_3 dell'importo di € 115.000” (doc. 4 di parte resistente). Tanto premesso in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, la domanda – espressamente volta ad accertare che i resistenti sono eredi puri e semplici del de cuius - è però infondata.
È pacifico in causa e risulta documentalmente che , e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre (accresciuta della Persona_1 quota di eredità espressamente rinunciata dalla coniuge del de cuius, ), con atto di Persona_3
“Accettazione di eredità con beneficio di inventario” del 23/04/2021 redatto a ministero del Notaio
Dr. , trascritto all'Agenzia del territorio in data 17/05/2021, Nr. Reg. gen. 7420, Persona_4 nr. Reg. particolare 5132 (doc. 2), cui ha fatto seguito la redazione del verbale di inventario del
31/05/2021 (doc. 3) e del 30/08/2021 (doc. 4), giusta proroga del 17/06/2021 (doc. 5).
A fronte di siffatta produzione documentale, non è stata offerta prova (contraria) della invocata accettazione tacita pura e semplice dell'eredità da parte degli odierni resistenti di cui può dirsi dunque accertata la qualità di eredi beneficiati.
Né può sostenersi che i resistenti abbiano accettato l'eredità solo parzialmente con beneficio di inventario e puramente e semplicemente in relazione ai beni non compresi nell'inventario.
E in effetti l'omissione incolpevole (quale risulta l'omessa indicazione di talune particelle) di taluni beni nell'inventario non comporta né che essi siano esclusi dall'asse ereditario, né che siano esclusi dal beneficio, né tantomeno che tutta l'eredità possa dirsi accettata puramente e semplicemente, atteso che le omissioni o le irregolarità del procedimento di inventario (ovvero le omissioni delle formalità pubblicitarie) non influiscono sul fenomeno successorio, che è e resta unitario, verificandosi il subingresso dell'erede in universum ius, in relazione alla delazione, che investe tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius.
La mancata inclusione di taluni beni nell'inventario e, dunque, nella nota di trascrizione dell'accettazione beneficiata effettivamente impedisce in relazione ai beni esclusi la continuità delle trascrizioni, ma si tratta di un diverso problema, che non incide sull'unicità del fenomeno successorio,
a monte e che si connette alla questione della pubblicità degli atti di acquisto mortis causa.
Muovendo dal raffronto tra l'art. 2659 n. 4 c.c. e l'art. 2660 n. 5 c.c., si ritiene che, ai fini della compilazione della nota di trascrizione di un acquisto mortis causa, non sia necessario che vi sia esatta corrispondenza tra contenuto del titolo e contenuto della nota di trascrizione, con la conseguenza che l'atto di accettazione (il titolo) non deve necessariamente contenere la descrizione degli immobili facenti parte del compendio ereditario con l'indicazione del Comune in cui sono ubicati e dei relativi dati catastali, potendosi verificare quindi la situazione in cui – a fronte della necessaria unicità del fenomeno successorio sul piano sostanziale – solo in relazione ad alcuni beni siano completate le formalità pubblicitarie.
La questione è nota e vede fronteggiarsi due orientamenti. Il primo, in ossequio al principio di specialità, che impone la specifica indicazione nella nota di trascrizione degli immobili che costituiscono l'oggetto del mutamento giuridico, ritiene che la mancanza o l'incompletezza dei dati limitino gli effetti della trascrizione ai soli beni compiutamente individuati, sicché il patrimonio ereditario verrebbe a essere considerato atomisticamente, ai fini pubblicitari.
Il secondo ritiene che l'indicazione nella nota di trascrizione anche di alcuni soltanto dei beni dell'eredità non determinerebbe in nessun caso incertezza in ordine all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento, in quanto il subingresso dell'erede avviene a titolo universale (in ossequio al disposto dell'art. 475 comma 3 c.c.) nell'intero complesso dei rapporti giuridici facenti capo al defunto, i quali, trattandosi di diritti immobiliari, sarebbero a loro volta individuabili per relationem in base alle risultanze dei registri immobiliari riferite al de cuius, quindi la trascrizione dell'accettazione dell'eredità effettuata con l'indicazione di alcuni beni soltanto produrrebbe gli effetti che la Legge ad essa ricollega anche con riferimento ai beni omessi nella nota medesima.
Orbene, che si aderisca all'uno o all'altro degli orientamenti indicati, ciò che non è in discussione è
l'unicità del fenomeno successorio sul piano sostanziale, atteso che anche il primo orientamento considera il patrimonio ereditario atomisticamente soltanto sul piano della pubblicità, fermo restando che l'erede, per effetto dell'accettazione (in questo caso beneficiata) dell'unica delazione in suo favore, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, senza che sull'unicità della delazione possa influire la specificità del meccanismo pubblicitario, a valle.
Dunque, quand'anche si aderisse al primo degli orientamenti indicati, occorrerebbe incidere solo sull'espletamento delle formalità pubblicitarie a valle, ad esempio in via surrogatoria rispetto all'erede, ovvero invocando una pronuncia di tipo condannatorio all'integrazione delle formalità
(domande non avanzate in questa sede), non già sul titolo da trascrivere.
In sostanza, nella specie l'attore – preso atto delle omissioni della nota di trascrizione – pretenderebbe di porvi rimedio, non già incidendo sul meccanismo pubblicitario, ma a monte sostituendo l'atto da trascrivere (una sentenza di accertamento della qualità di erede, invece che l'atto di accettazione beneficiata) e ciò infondatamente atteso che, come detto, la vicenda successoria è unica e si è esaurita sul piano sostanziale con l'accettazione beneficiata dell'unica delazione in favore degli odierni resistenti, che riguarda tutti i rapporti del de cuius, senza che ad essa possa sostituirsi un titolo diverso.
Né potrebbe ammettersi l'azione – comunque in questa sede non svolta – di accertamento mero dell'appartenenza dei beni non espressamente menzionati nel titolo al patrimonio ereditario, non essendovi sul punto alcuna incertezza da dirimere e difettando conseguentemente l'interesse ad agire. In conclusione, s'impone il rigetto della domanda di accertamento della qualità di eredi puri e semplici in capo agli odierni resistenti, per l'assorbente rilievo che essi hanno accettato espressamente l'eredità con beneficio di inventario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e con riferimento alla fase decisoria viene fatta applicazione dei valori minimi, non essendo state depositate note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda di parte ricorrente;
-Condanna alla refusione in favore dei resistenti delle spese di Parte_2 lite, che liquida nella misura di euro 4.358,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA E CPA.
Rimini, 01/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3351 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Milano Parte_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. , in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...] ad unico socio con sede legale in San Donato Milanese, Via Parte_2 dell'Unione Europea 6A-68 capitale euro 1.000.000,00 interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fiscale e Partita Iva
[...]
R.E.A. n. MI-1888273, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Barbiani del Foro di Rimini P.IVA_2
C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore CodiceFiscale_1 in Rimini Via Carlo Pisacane n.5, PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ) rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'Avv. Francesca Burbuglini del Foro di Rimini (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso il difensore, PEC: Email_2
RESISTENTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in qualità di mandataria di Parte_2 della adiva l'intestato Tribunale per sentir dichiarare , e Pt_1 Parte_1 Controparte_1 CP_2
, eredi universali del defunto padre , con ordine di trascrizione dell'emananda CP_3 Persona_1 sentenza su immobili siti nel Comune di Carpegna (PU) alla Via Cantoniera Catasto Fabbricati Foglio
9, p.lla 285 sub 4 e Catasto Terreni Foglio 9, p.lle 314 e 283.
A fondamento della domanda, esponeva di essere titolare di un credito nei confronti del de cuius, garantito da ipoteca iscritta sugli immobili ereditari;
che – accingendosi a promuovere l'esecuzione sui predetti immobili – si avvedeva che, in relazione ad alcuni degli immobili ereditari, mancava il presupposto della continuità delle trascrizioni, non essendo trascritta l'accettazione di eredità da parte dei resistenti, i quali avevano accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario, omettendo, però, taluni beni dall'inventario e dalla richiesta di voltura catastale.
Ritualmente costituitisi, , e eccepivano il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 CP_2 CP_3 di e chiedevano il rigetto della domanda di parte ricorrente e la sua Parte_2 condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., opponendo di avere provveduto tempestivamente all'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del defunto . Persona_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 6.06.2025.
Va premesso che la - quale mandataria di in Parte_2 Parte_1 forza di procura speciale del 04/05/2023, autenticata da notaio Dr. (doc. 1 della Persona_2 ricorrente) – è senz'altro astrattamente legittimata alla presente azione, in quanto titolare di ragioni di credito in confronto del de cuius; in particolare, la ricorrente afferma di aver acquistato dalla il credito ipotecario, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, CP_4 oggetto di pubblicazione nella G.U. del 16.12.2017.
Posto che la prova del contratto di cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche fondarsi su inferenza presuntiva (così Cass. n.5617/2020), si ritiene che, nella specie, elementi da cui desumere l'intervenuta cessione del credito in favore della ricorrente si rinvengano nelle seguenti univoche circostanze: in primo luogo, l'intervenuta pubblicazione della cessione nella G.U. parte 2° n. 148 del
16/12/2017 da a i tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), CP_4 Parte_1 spese e altri accessori, derivanti da facilitazioni creditizie concesse nel periodo 2.01.1970-31.03.2017, qualificati come crediti deteriorati (disposizioni di banca d'Italia e Legge sulla cartolarizzazione, art. 7.1, co.6); in secondo luogo, la disponibilità in capo all'odierna ricorrente di copia del titolo, costituito da mutuo fondiario (doc. 4) garantito da ipoteca di primo grado iscritta nel Registro Immobiliare di
Pesaro (sez. distaccata di Urbino), n. 20 del 02/01/2012 (doc. 6); rileva, inoltre, la mancata specifica contestazione della cessione e della inclusione del debito nella cessione stessa, da parte dei resistenti,
i quali, anzi, nel verbale di inventario del 30.08.2021, indicavano tra i debiti ereditari il “debito nei confronti di BANCA CARIM -CASSA DI RISPERMIO DI RIMINI S.P.S.” (successivamente ceduto a
derivante da mutuo contratto da e , Parte_1 Persona_1 Persona_3 dell'importo di € 115.000” (doc. 4 di parte resistente). Tanto premesso in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, la domanda – espressamente volta ad accertare che i resistenti sono eredi puri e semplici del de cuius - è però infondata.
È pacifico in causa e risulta documentalmente che , e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre (accresciuta della Persona_1 quota di eredità espressamente rinunciata dalla coniuge del de cuius, ), con atto di Persona_3
“Accettazione di eredità con beneficio di inventario” del 23/04/2021 redatto a ministero del Notaio
Dr. , trascritto all'Agenzia del territorio in data 17/05/2021, Nr. Reg. gen. 7420, Persona_4 nr. Reg. particolare 5132 (doc. 2), cui ha fatto seguito la redazione del verbale di inventario del
31/05/2021 (doc. 3) e del 30/08/2021 (doc. 4), giusta proroga del 17/06/2021 (doc. 5).
A fronte di siffatta produzione documentale, non è stata offerta prova (contraria) della invocata accettazione tacita pura e semplice dell'eredità da parte degli odierni resistenti di cui può dirsi dunque accertata la qualità di eredi beneficiati.
Né può sostenersi che i resistenti abbiano accettato l'eredità solo parzialmente con beneficio di inventario e puramente e semplicemente in relazione ai beni non compresi nell'inventario.
E in effetti l'omissione incolpevole (quale risulta l'omessa indicazione di talune particelle) di taluni beni nell'inventario non comporta né che essi siano esclusi dall'asse ereditario, né che siano esclusi dal beneficio, né tantomeno che tutta l'eredità possa dirsi accettata puramente e semplicemente, atteso che le omissioni o le irregolarità del procedimento di inventario (ovvero le omissioni delle formalità pubblicitarie) non influiscono sul fenomeno successorio, che è e resta unitario, verificandosi il subingresso dell'erede in universum ius, in relazione alla delazione, che investe tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius.
La mancata inclusione di taluni beni nell'inventario e, dunque, nella nota di trascrizione dell'accettazione beneficiata effettivamente impedisce in relazione ai beni esclusi la continuità delle trascrizioni, ma si tratta di un diverso problema, che non incide sull'unicità del fenomeno successorio,
a monte e che si connette alla questione della pubblicità degli atti di acquisto mortis causa.
Muovendo dal raffronto tra l'art. 2659 n. 4 c.c. e l'art. 2660 n. 5 c.c., si ritiene che, ai fini della compilazione della nota di trascrizione di un acquisto mortis causa, non sia necessario che vi sia esatta corrispondenza tra contenuto del titolo e contenuto della nota di trascrizione, con la conseguenza che l'atto di accettazione (il titolo) non deve necessariamente contenere la descrizione degli immobili facenti parte del compendio ereditario con l'indicazione del Comune in cui sono ubicati e dei relativi dati catastali, potendosi verificare quindi la situazione in cui – a fronte della necessaria unicità del fenomeno successorio sul piano sostanziale – solo in relazione ad alcuni beni siano completate le formalità pubblicitarie.
La questione è nota e vede fronteggiarsi due orientamenti. Il primo, in ossequio al principio di specialità, che impone la specifica indicazione nella nota di trascrizione degli immobili che costituiscono l'oggetto del mutamento giuridico, ritiene che la mancanza o l'incompletezza dei dati limitino gli effetti della trascrizione ai soli beni compiutamente individuati, sicché il patrimonio ereditario verrebbe a essere considerato atomisticamente, ai fini pubblicitari.
Il secondo ritiene che l'indicazione nella nota di trascrizione anche di alcuni soltanto dei beni dell'eredità non determinerebbe in nessun caso incertezza in ordine all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento, in quanto il subingresso dell'erede avviene a titolo universale (in ossequio al disposto dell'art. 475 comma 3 c.c.) nell'intero complesso dei rapporti giuridici facenti capo al defunto, i quali, trattandosi di diritti immobiliari, sarebbero a loro volta individuabili per relationem in base alle risultanze dei registri immobiliari riferite al de cuius, quindi la trascrizione dell'accettazione dell'eredità effettuata con l'indicazione di alcuni beni soltanto produrrebbe gli effetti che la Legge ad essa ricollega anche con riferimento ai beni omessi nella nota medesima.
Orbene, che si aderisca all'uno o all'altro degli orientamenti indicati, ciò che non è in discussione è
l'unicità del fenomeno successorio sul piano sostanziale, atteso che anche il primo orientamento considera il patrimonio ereditario atomisticamente soltanto sul piano della pubblicità, fermo restando che l'erede, per effetto dell'accettazione (in questo caso beneficiata) dell'unica delazione in suo favore, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, senza che sull'unicità della delazione possa influire la specificità del meccanismo pubblicitario, a valle.
Dunque, quand'anche si aderisse al primo degli orientamenti indicati, occorrerebbe incidere solo sull'espletamento delle formalità pubblicitarie a valle, ad esempio in via surrogatoria rispetto all'erede, ovvero invocando una pronuncia di tipo condannatorio all'integrazione delle formalità
(domande non avanzate in questa sede), non già sul titolo da trascrivere.
In sostanza, nella specie l'attore – preso atto delle omissioni della nota di trascrizione – pretenderebbe di porvi rimedio, non già incidendo sul meccanismo pubblicitario, ma a monte sostituendo l'atto da trascrivere (una sentenza di accertamento della qualità di erede, invece che l'atto di accettazione beneficiata) e ciò infondatamente atteso che, come detto, la vicenda successoria è unica e si è esaurita sul piano sostanziale con l'accettazione beneficiata dell'unica delazione in favore degli odierni resistenti, che riguarda tutti i rapporti del de cuius, senza che ad essa possa sostituirsi un titolo diverso.
Né potrebbe ammettersi l'azione – comunque in questa sede non svolta – di accertamento mero dell'appartenenza dei beni non espressamente menzionati nel titolo al patrimonio ereditario, non essendovi sul punto alcuna incertezza da dirimere e difettando conseguentemente l'interesse ad agire. In conclusione, s'impone il rigetto della domanda di accertamento della qualità di eredi puri e semplici in capo agli odierni resistenti, per l'assorbente rilievo che essi hanno accettato espressamente l'eredità con beneficio di inventario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e con riferimento alla fase decisoria viene fatta applicazione dei valori minimi, non essendo state depositate note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda di parte ricorrente;
-Condanna alla refusione in favore dei resistenti delle spese di Parte_2 lite, che liquida nella misura di euro 4.358,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA E CPA.
Rimini, 01/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi