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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3486/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3486/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
(C.F. e P.Iva ), elettivamente domiciliato in Ragusa, Via ARnnina P.IVA_1
Coffa n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Nino Cortese e Sergio Sarta, che lo rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente giusta procura in atti;
OPPONENTE
nei confronti di: Controparte_1
, in persona del funzionario delegato elettivamente
[...] CP_2
domiciliato in Ragusa, in via Empedocle n. 28, giusta delega generali in atti;
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 22 ss. Legge n. 689/81, depositato in data 29.11.2023, Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
[...] [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0026 Parte_2
prot. nr. 10826 del 23.10.2023, emessa dal Servizio XXII– Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Ragusa, con la quale era stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. A) della L. n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs.n. 151/2015, “Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, e, segnatamente, per aver occupato, dal settembre 2017 al 07.05.2018l la lavoratrice senza la predetta comunicazione obbligatoria di instaurazione del Parte_3
rapporto di lavoro, con conseguente ingiunzione di pagamento della somma complessiva pari ad € 13.522,10 (di cui € 13.500,00 per sanzione amministrativa ed
22,10 per notifica).
Parte opponente lamentava l'operato dell' , il quale, nello Controparte_1
svolgimento della propria attività, non aveva tenuto conto, in seno all'atto opposto, del deposito degli scritti difensivi da parte dell'opponente, e della contestuale richiesta di audizione;
denunciava, inoltre, il difetto dei presupposti applicativi della sanzione irrogata per decadenza ex art. 14 L. n. 689/81, che avrebbe comportato la nullità dell'atto impugnato, e la decadenza dell' resistente dal potere di CP_1
richiedere il pagamento della somma ingiunta, per mancato rispetto dei termini di legge;
in via subordinata, lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 18 L.
n. 689/81; nel merito, contestava l'operato degli agenti della Guardia di Finanza, i quali avevano fondato il loro convincimento su un'errata dichiarazione della lavoratrice , assunta in data 09.05.2018, la quale nel settembre del 2017 Pt_3
risultava regolarmente assunta presso altra ditta, con la conseguenza che la stessa non avrebbe potuto svolgere alcuna attività in favore della ricorrente, anche per via degli orari di lavoro coincidenti con la prestazione presso altra azienda;
contestava, con separato motivo, l'operato dell'ente resistente in punto di onere probatorio, per non aver lo stesso dedotto, né provato, alcun elemento oggettivo dal quale desumere la fondatezza dell'accertamento effettuato.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo. inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento impugnato, perché illegittimo ed infondato, e il suo annullamento;
l'annullamento e/o la revoca e l'inefficacia dell'atto opposto.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva respingersi la sospensiva CP_1
domandata dalla controparte, e rigettarsi l'opposizione, stante la legittimità della contestata ingiunzione.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'atto opposto, la causa veniva decisa sulla base della documentazione in atti. Ciò premesso, l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della società è infondata nei limiti Parte_2
di seguito evidenziati.
In particolare, sull'Amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'Amministrazione (cfr., fra tante, Cass.n. 4898/2015,
Cass.n. 5122/2011 e Cass.n. 1921/2019).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n.
3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez.
III, 15.4.1999, n. 3741).
Orbene, calando tali princìpi nella fattispecie controversa, in ordine alle censure mosse dall'opponente relativamente al mancato rispetto dei termini di legge di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, emerge dagli atti di causa l'infondatezza di tale censura.
In forza dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, è del tutto evidente che parte resistente ha dato prova di aver eseguito correttamente, e nel rispetto della normativa di legge, l'iter sanzionatorio legislativamente previsto, attraverso la produzione documentale degli atti prodromici all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione opposta.
Giova, a tal ultimo riguardo, operare un breve richiamo alla produzione documentale che emerge ex actis a seguito dell'accesso ispettivo effettuato dagli agenti della
Guardia di Finanza della Compagnia di Vittoria in data 22.10.2019: esibizione della documentazione richiesta dall'ITL in data 25.10.2019; audizione in data 22.01.2020 di ed acquisizione della sua dichiarazione (quest'ultima ha lavorato Testimone_1
alle dipendenze della medesima ditta della lavoratrice irregolare da aprile 2017 a ottobre 2018); redazione in data 28.01.2020 del verbale Unico di accertamento e notificazione, notificato brevi manu in pari data a nella sua qualità di Parte_1
legale rappresentante della ditta.
Tanto premesso, il primo motivo di doglianza di parte opponente non può trovare accoglimento in quanto risulta rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 14
L. n. 689/81, intercorrente tra la data di conclusione dell'accertamento e quella di notifica dell'illecito amministrativo.
Va a tal riguardo evidenziato che, per costante giurisprudenza, il termine in questione non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento. Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n.
689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. Sez. Lavoro n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della Legge n. 689/1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui dunque farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al Giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(in tal senso v. Cass. n. 27702/2019).
In proposito occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale eIGenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali eIGenze occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice eIGenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito).
La Suprema Corte (Cass. 4.4.2018, n. 8326; Cass. 8.8.2005, n. 16642) ha anche chiarito che, nel controllo giurisdizionale in ordine alla ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento (nell'accezione, appena evidenziata, non solo di compiuta verifica circa l'esistenza dei fatti, ma anche di una loro valutazione giuridica e di un'adeguata ponderazione nel merito), non rientra il potere del Giudice di sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri, e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Ebbene, nel caso di specie l'accertamento si è concluso il 22.01.2020 (dies a quo), con l'acquisizione della dichiarazione di , e la notifica dell'illecito Testimone_1
amministrativo (verbale unico di accertamento e notificazione) è stata effettuata in data 28.01.2020 al ricorrente brevi manu, sicché non vi è stata alcuna violazione del termine prescritto dall'art. 14 L. 689/1981, non risultando profili da cui trarre un ritardo colpevole in capo all'Amministrazione, che potrebbe astrattamente rendere irrilevanti atti procedimentali compiuti in ritardo. Il secondo motivo di censura non può trovare accoglimento in quanto, secondo l'orientamento della Corte di cassazione S.U. n. 1786/2010, “E' stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del
2004)… Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti, affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza - ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto. Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto”.
Sul punto va rilevato, ad ogni modo, che quando l'ordinanza, come nel caso di specie, rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve pertanto ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione, considerato che l'ordinanza opposta risulta legittimamente motivata per relationem (Cass. 17104/2009).
Sul punto, giurisprudenza di questo Tribunale, secondo la quale “…contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti la motivazione dell'ordinanza – la quale riporta fedelmente la descrizione dell'illecito di cui al verbale di accertamento presupposto – non è generica, ovvero indeterminata, quanto sintetica, ovvero formulata in termini sintatticamente compendiosi, ma non per questo aspecifici o indefiniti” (cfr. Trib.
Civ. di Ragusa sent. n. 352/2004).
Passando al merito, quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 3, comma 2, D.L. n. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”; dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato, ovvero la sussistenza di un vincolo di subordinazione o etero-direzione, e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Occorre preliminarmente rilevare che l' ha proceduto all'accertamento CP_1
delle violazioni sanzionate sulla scorta delle dichiarazioni rese, in occasione dell'accesso ispettivo del 22.10.2019, da parte della lavoratrice la Parte_3
quale ha riferito agli agenti ispettivi, che avevano trovato quest'ultima intenta nello svolgimento dell'attività di stiratura presso la ditta opponente, di “aver intrapreso la propria attività lavorativa nel mese di settembre 2017”, e di svolgere un orario di lavoro “dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00”.
Successivamente, in data 22.01.2020 venivano acquisite a verbale le dichiarazioni di
, invitata dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Vittoria, al fine di Testimone_1
approfondire il rapporto di lavoro tra la lavoratrice irregolare e la ditta opponente, la quale riferiva di aver svolto negli ultimi cinque anni attività lavorativa presso una lavanderia denominata “Il Pinguino”, con sede in Comiso, avente come titolare e di svolgere mansione di sartoria;
la stessa precisava, inoltre: “Mi Parte_1
ricordo di aver iniziato a lavorare nell'aprile del 2017 e che in quell'anno lavorava insieme a me la IG.ra Angela Sbezzo, e svolgeva mansione di stiratrice;
ho lavorato fino a ottobre 2018 e mi ricordo che insieme a me lavoravano in quella data la IG.ra
Angela Sbezzo e la IG.ra ; non ricordo con precisione, ma mi sembra Parte_3
di ricordare che alla data di ottobre 2018 la IG.ra lavorasse da Parte_3
circa un anno, e svolgeva la mansione di stiratrice” (cfr. doc. 6).
Al riguardo, l'opponente denunciava che la lavoratrice, nel settembre del 2017, risultava regolarmente assunta presso altra ditta, e che, pertanto, la stessa non avrebbe potuto svolgere alcuna attività in favore della ditta ricorrente, anche per via degli orari di lavoro coincidenti con la prestazione effettuata presso altra azienda, ma non è stata versata in atti alcuna specifica prova dalla quale evincere l'inconciliabilità degli orari di lavoro, fra l'altro nemmeno indicati dall'opponente, risultando allegato solamente “Estratto conto contributivo” di dal quale si evince Parte_3
l'indicazione del tipo di contribuzione “Lav. dipend. Part-time” presso la ditta di
EN AR SA sia per il periodo dall'1.01.2017 al 31.12.2017 che dall'1.01.2018 al 02.03.2018, mentre a decorrere dal 09.05.2018 alla voce tipo di contribuzione è indicato “Apprendista part-time” presso l'azienda opponente;
dal canto suo, parte opposta ha versato in atti gli di la quale risulta in dimissioni CP_3 Parte_3
dalla ditta di EN AR SA in data 02.03.2018 (ove risultava assunta a decorrere dal 21.02.2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo parziale verticale) ed assunta presso la ditta opponente in data 05.05.2018, con contratto di apprendistato professionalizzante - tempo parziale orizzontale.
Per quanto concerne la generica censura di parte opponente, va rilevato che nessuna legge vieta il cumulo dei contratti di lavoro e delle relative prestazioni;
pertanto, è pienamente lecito svolgere più rapporti di lavoro a tempo parziale alle dipendenze di aziende diverse: il cumulo di più rapporti di lavoro part time con più datori di lavoro
è, infatti, possibile, fermo il rispetto dei limiti di orario di lavoro posti a tutela del lavoratore come disciplinati dal D. Lgs. N. 66/2003 (massimo 48 ore la settimana).
A tal fine, anche se non esiste alcun divieto di essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati, e fornire ogni altra informazione utile in tal senso (vedi circolare Ministero del lavoro n. 8/2005).
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere nessun elemento a supporto della generica tesi sostenuta dall'opponente in seno al ricorso introduttivo.
Nel caso concreto, le dichiarazioni fornite agli agenti ispettivi da parte di Pt_3
sono risultate precise e circostanziate nel declinare i presupposti del lavoro
[...]
subordinato con l'opponente (“…lavoro dal mese di settembre 2017…”), con indicazione degli orari di lavoro svolti, “dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle
19:00”, ma non anche dei giorni della settimana in cui l'attività veniva dalla stessa prestata, senza pertanto potersi evincere l'inconciliabilità dell'attività (va ribadito di tipo part-time) ex adverso denunciata.
Inoltre le stesse dichiarazioni non sono state ad ogni modo sostanzialmente sconfessate da risultanze probatorie di segno contrario, essendo di contro confermate da quanto riferito da . Testimone_1
Alla stregua di quanto sopra complessivamente evidenziato, trova applicazione ai fini del decidere il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Giova sul punto sottolineare che, se è pur vero che il verbale ispettivo non fa piena prova della veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, è anche vero che le stesse “hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro” (cfr. Cass. sent. n. 91671996 e Cass. sent. n. 166/2014).
Il Giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti nel giudizio, e deve quindi analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito;
può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale, ed anche valorizzarne la portata alla luce di quanto riferito in giudizio da un dichiarante.
Trova, dunque, attuazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione secondo il quale i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il Giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.
3527/01, Cass. n. 9384/95).
Ed ancora, occorre rilevare che, in virtù del principio generale secondo il quale le dichiarazioni dei lavoratori hanno valore di elemento indiziario, liberamente valutabile dall'autorità giudiziaria, affinché le stesse possano assumere rilevanza di prova deve trattarsi di dichiarazioni incrociate, ovvero che trovino conferma in dichiarazioni di altri soggetti o in ulteriori elementi probatori, come avvenuto nel caso sub iudice.
Le dichiarazioni che vengono raccolte dall'ente resistente nella fase dell'accertamento, infatti, hanno il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari
i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da sole, il fondamento della decisione” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2000, e Cassazione sentenza n. 11785/2010).
Nel caso concreto non vi è alcuna impossibilità di utilizzo, ai fini della decisione, delle dichiarazioni che l'ente impositore acquisisce o che un terzo rilasci in sede di verifica, ma si tratta in ogni caso di dichiarazioni assunte in sede extra- processuale,
e, pertanto, rilevabili quali semplici elementi “indiziari” che, unitamente agli eventuali ulteriori riscontri, possono solo concorrere alla formazione del convincimento del Giudice.
In definitiva, in forza delle superiori valutazioni circa le complessive risultanze probatorie (le dichiarazioni rese dalla e l'ulteriore riscontro dato dalla Pt_3
dichiarazione rilasciata dalla IG.ra , acquisite nel presente giudizio, valutata Tes_1
l'infondatezza dell'opposizione per quanto argomentato in parte motiva, va confermata l'ingiunzione opposta n. 23/0026 del 23.10.2023.
Nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato, e non ha presentato alcuna nota spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio de quo.
A tale riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n. 30597/17 e
Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3486/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigetta l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società avverso l'ordinanza- Parte_2
ingiunzione n. 23/0026 prot. nr. 10826 del 23.10.2023, emessa dal Servizio XXII–
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, e per l'effetto conferma l'atto citato;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 13.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3486/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
(C.F. e P.Iva ), elettivamente domiciliato in Ragusa, Via ARnnina P.IVA_1
Coffa n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Nino Cortese e Sergio Sarta, che lo rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente giusta procura in atti;
OPPONENTE
nei confronti di: Controparte_1
, in persona del funzionario delegato elettivamente
[...] CP_2
domiciliato in Ragusa, in via Empedocle n. 28, giusta delega generali in atti;
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 22 ss. Legge n. 689/81, depositato in data 29.11.2023, Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
[...] [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0026 Parte_2
prot. nr. 10826 del 23.10.2023, emessa dal Servizio XXII– Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Ragusa, con la quale era stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. A) della L. n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs.n. 151/2015, “Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, e, segnatamente, per aver occupato, dal settembre 2017 al 07.05.2018l la lavoratrice senza la predetta comunicazione obbligatoria di instaurazione del Parte_3
rapporto di lavoro, con conseguente ingiunzione di pagamento della somma complessiva pari ad € 13.522,10 (di cui € 13.500,00 per sanzione amministrativa ed
22,10 per notifica).
Parte opponente lamentava l'operato dell' , il quale, nello Controparte_1
svolgimento della propria attività, non aveva tenuto conto, in seno all'atto opposto, del deposito degli scritti difensivi da parte dell'opponente, e della contestuale richiesta di audizione;
denunciava, inoltre, il difetto dei presupposti applicativi della sanzione irrogata per decadenza ex art. 14 L. n. 689/81, che avrebbe comportato la nullità dell'atto impugnato, e la decadenza dell' resistente dal potere di CP_1
richiedere il pagamento della somma ingiunta, per mancato rispetto dei termini di legge;
in via subordinata, lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 18 L.
n. 689/81; nel merito, contestava l'operato degli agenti della Guardia di Finanza, i quali avevano fondato il loro convincimento su un'errata dichiarazione della lavoratrice , assunta in data 09.05.2018, la quale nel settembre del 2017 Pt_3
risultava regolarmente assunta presso altra ditta, con la conseguenza che la stessa non avrebbe potuto svolgere alcuna attività in favore della ricorrente, anche per via degli orari di lavoro coincidenti con la prestazione presso altra azienda;
contestava, con separato motivo, l'operato dell'ente resistente in punto di onere probatorio, per non aver lo stesso dedotto, né provato, alcun elemento oggettivo dal quale desumere la fondatezza dell'accertamento effettuato.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo. inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento impugnato, perché illegittimo ed infondato, e il suo annullamento;
l'annullamento e/o la revoca e l'inefficacia dell'atto opposto.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva respingersi la sospensiva CP_1
domandata dalla controparte, e rigettarsi l'opposizione, stante la legittimità della contestata ingiunzione.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'atto opposto, la causa veniva decisa sulla base della documentazione in atti. Ciò premesso, l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della società è infondata nei limiti Parte_2
di seguito evidenziati.
In particolare, sull'Amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'Amministrazione (cfr., fra tante, Cass.n. 4898/2015,
Cass.n. 5122/2011 e Cass.n. 1921/2019).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n.
3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n.
27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez.
III, 15.4.1999, n. 3741).
Orbene, calando tali princìpi nella fattispecie controversa, in ordine alle censure mosse dall'opponente relativamente al mancato rispetto dei termini di legge di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, emerge dagli atti di causa l'infondatezza di tale censura.
In forza dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, è del tutto evidente che parte resistente ha dato prova di aver eseguito correttamente, e nel rispetto della normativa di legge, l'iter sanzionatorio legislativamente previsto, attraverso la produzione documentale degli atti prodromici all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione opposta.
Giova, a tal ultimo riguardo, operare un breve richiamo alla produzione documentale che emerge ex actis a seguito dell'accesso ispettivo effettuato dagli agenti della
Guardia di Finanza della Compagnia di Vittoria in data 22.10.2019: esibizione della documentazione richiesta dall'ITL in data 25.10.2019; audizione in data 22.01.2020 di ed acquisizione della sua dichiarazione (quest'ultima ha lavorato Testimone_1
alle dipendenze della medesima ditta della lavoratrice irregolare da aprile 2017 a ottobre 2018); redazione in data 28.01.2020 del verbale Unico di accertamento e notificazione, notificato brevi manu in pari data a nella sua qualità di Parte_1
legale rappresentante della ditta.
Tanto premesso, il primo motivo di doglianza di parte opponente non può trovare accoglimento in quanto risulta rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 14
L. n. 689/81, intercorrente tra la data di conclusione dell'accertamento e quella di notifica dell'illecito amministrativo.
Va a tal riguardo evidenziato che, per costante giurisprudenza, il termine in questione non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento. Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n.
689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. Sez. Lavoro n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della Legge n. 689/1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui dunque farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al Giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(in tal senso v. Cass. n. 27702/2019).
In proposito occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale eIGenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali eIGenze occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice eIGenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito).
La Suprema Corte (Cass. 4.4.2018, n. 8326; Cass. 8.8.2005, n. 16642) ha anche chiarito che, nel controllo giurisdizionale in ordine alla ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento (nell'accezione, appena evidenziata, non solo di compiuta verifica circa l'esistenza dei fatti, ma anche di una loro valutazione giuridica e di un'adeguata ponderazione nel merito), non rientra il potere del Giudice di sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri, e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Ebbene, nel caso di specie l'accertamento si è concluso il 22.01.2020 (dies a quo), con l'acquisizione della dichiarazione di , e la notifica dell'illecito Testimone_1
amministrativo (verbale unico di accertamento e notificazione) è stata effettuata in data 28.01.2020 al ricorrente brevi manu, sicché non vi è stata alcuna violazione del termine prescritto dall'art. 14 L. 689/1981, non risultando profili da cui trarre un ritardo colpevole in capo all'Amministrazione, che potrebbe astrattamente rendere irrilevanti atti procedimentali compiuti in ritardo. Il secondo motivo di censura non può trovare accoglimento in quanto, secondo l'orientamento della Corte di cassazione S.U. n. 1786/2010, “E' stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del
2004)… Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti, affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza - ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto. Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto”.
Sul punto va rilevato, ad ogni modo, che quando l'ordinanza, come nel caso di specie, rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve pertanto ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione, considerato che l'ordinanza opposta risulta legittimamente motivata per relationem (Cass. 17104/2009).
Sul punto, giurisprudenza di questo Tribunale, secondo la quale “…contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti la motivazione dell'ordinanza – la quale riporta fedelmente la descrizione dell'illecito di cui al verbale di accertamento presupposto – non è generica, ovvero indeterminata, quanto sintetica, ovvero formulata in termini sintatticamente compendiosi, ma non per questo aspecifici o indefiniti” (cfr. Trib.
Civ. di Ragusa sent. n. 352/2004).
Passando al merito, quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 3, comma 2, D.L. n. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”; dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato, ovvero la sussistenza di un vincolo di subordinazione o etero-direzione, e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Occorre preliminarmente rilevare che l' ha proceduto all'accertamento CP_1
delle violazioni sanzionate sulla scorta delle dichiarazioni rese, in occasione dell'accesso ispettivo del 22.10.2019, da parte della lavoratrice la Parte_3
quale ha riferito agli agenti ispettivi, che avevano trovato quest'ultima intenta nello svolgimento dell'attività di stiratura presso la ditta opponente, di “aver intrapreso la propria attività lavorativa nel mese di settembre 2017”, e di svolgere un orario di lavoro “dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00”.
Successivamente, in data 22.01.2020 venivano acquisite a verbale le dichiarazioni di
, invitata dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Vittoria, al fine di Testimone_1
approfondire il rapporto di lavoro tra la lavoratrice irregolare e la ditta opponente, la quale riferiva di aver svolto negli ultimi cinque anni attività lavorativa presso una lavanderia denominata “Il Pinguino”, con sede in Comiso, avente come titolare e di svolgere mansione di sartoria;
la stessa precisava, inoltre: “Mi Parte_1
ricordo di aver iniziato a lavorare nell'aprile del 2017 e che in quell'anno lavorava insieme a me la IG.ra Angela Sbezzo, e svolgeva mansione di stiratrice;
ho lavorato fino a ottobre 2018 e mi ricordo che insieme a me lavoravano in quella data la IG.ra
Angela Sbezzo e la IG.ra ; non ricordo con precisione, ma mi sembra Parte_3
di ricordare che alla data di ottobre 2018 la IG.ra lavorasse da Parte_3
circa un anno, e svolgeva la mansione di stiratrice” (cfr. doc. 6).
Al riguardo, l'opponente denunciava che la lavoratrice, nel settembre del 2017, risultava regolarmente assunta presso altra ditta, e che, pertanto, la stessa non avrebbe potuto svolgere alcuna attività in favore della ditta ricorrente, anche per via degli orari di lavoro coincidenti con la prestazione effettuata presso altra azienda, ma non è stata versata in atti alcuna specifica prova dalla quale evincere l'inconciliabilità degli orari di lavoro, fra l'altro nemmeno indicati dall'opponente, risultando allegato solamente “Estratto conto contributivo” di dal quale si evince Parte_3
l'indicazione del tipo di contribuzione “Lav. dipend. Part-time” presso la ditta di
EN AR SA sia per il periodo dall'1.01.2017 al 31.12.2017 che dall'1.01.2018 al 02.03.2018, mentre a decorrere dal 09.05.2018 alla voce tipo di contribuzione è indicato “Apprendista part-time” presso l'azienda opponente;
dal canto suo, parte opposta ha versato in atti gli di la quale risulta in dimissioni CP_3 Parte_3
dalla ditta di EN AR SA in data 02.03.2018 (ove risultava assunta a decorrere dal 21.02.2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo parziale verticale) ed assunta presso la ditta opponente in data 05.05.2018, con contratto di apprendistato professionalizzante - tempo parziale orizzontale.
Per quanto concerne la generica censura di parte opponente, va rilevato che nessuna legge vieta il cumulo dei contratti di lavoro e delle relative prestazioni;
pertanto, è pienamente lecito svolgere più rapporti di lavoro a tempo parziale alle dipendenze di aziende diverse: il cumulo di più rapporti di lavoro part time con più datori di lavoro
è, infatti, possibile, fermo il rispetto dei limiti di orario di lavoro posti a tutela del lavoratore come disciplinati dal D. Lgs. N. 66/2003 (massimo 48 ore la settimana).
A tal fine, anche se non esiste alcun divieto di essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati, e fornire ogni altra informazione utile in tal senso (vedi circolare Ministero del lavoro n. 8/2005).
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere nessun elemento a supporto della generica tesi sostenuta dall'opponente in seno al ricorso introduttivo.
Nel caso concreto, le dichiarazioni fornite agli agenti ispettivi da parte di Pt_3
sono risultate precise e circostanziate nel declinare i presupposti del lavoro
[...]
subordinato con l'opponente (“…lavoro dal mese di settembre 2017…”), con indicazione degli orari di lavoro svolti, “dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle
19:00”, ma non anche dei giorni della settimana in cui l'attività veniva dalla stessa prestata, senza pertanto potersi evincere l'inconciliabilità dell'attività (va ribadito di tipo part-time) ex adverso denunciata.
Inoltre le stesse dichiarazioni non sono state ad ogni modo sostanzialmente sconfessate da risultanze probatorie di segno contrario, essendo di contro confermate da quanto riferito da . Testimone_1
Alla stregua di quanto sopra complessivamente evidenziato, trova applicazione ai fini del decidere il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Giova sul punto sottolineare che, se è pur vero che il verbale ispettivo non fa piena prova della veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, è anche vero che le stesse “hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro” (cfr. Cass. sent. n. 91671996 e Cass. sent. n. 166/2014).
Il Giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti nel giudizio, e deve quindi analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito;
può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale, ed anche valorizzarne la portata alla luce di quanto riferito in giudizio da un dichiarante.
Trova, dunque, attuazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione secondo il quale i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il Giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.
3527/01, Cass. n. 9384/95).
Ed ancora, occorre rilevare che, in virtù del principio generale secondo il quale le dichiarazioni dei lavoratori hanno valore di elemento indiziario, liberamente valutabile dall'autorità giudiziaria, affinché le stesse possano assumere rilevanza di prova deve trattarsi di dichiarazioni incrociate, ovvero che trovino conferma in dichiarazioni di altri soggetti o in ulteriori elementi probatori, come avvenuto nel caso sub iudice.
Le dichiarazioni che vengono raccolte dall'ente resistente nella fase dell'accertamento, infatti, hanno il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari
i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da sole, il fondamento della decisione” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2000, e Cassazione sentenza n. 11785/2010).
Nel caso concreto non vi è alcuna impossibilità di utilizzo, ai fini della decisione, delle dichiarazioni che l'ente impositore acquisisce o che un terzo rilasci in sede di verifica, ma si tratta in ogni caso di dichiarazioni assunte in sede extra- processuale,
e, pertanto, rilevabili quali semplici elementi “indiziari” che, unitamente agli eventuali ulteriori riscontri, possono solo concorrere alla formazione del convincimento del Giudice.
In definitiva, in forza delle superiori valutazioni circa le complessive risultanze probatorie (le dichiarazioni rese dalla e l'ulteriore riscontro dato dalla Pt_3
dichiarazione rilasciata dalla IG.ra , acquisite nel presente giudizio, valutata Tes_1
l'infondatezza dell'opposizione per quanto argomentato in parte motiva, va confermata l'ingiunzione opposta n. 23/0026 del 23.10.2023.
Nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato, e non ha presentato alcuna nota spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio de quo.
A tale riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n. 30597/17 e
Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3486/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigetta l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società avverso l'ordinanza- Parte_2
ingiunzione n. 23/0026 prot. nr. 10826 del 23.10.2023, emessa dal Servizio XXII–
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, e per l'effetto conferma l'atto citato;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 13.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo