Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Russo e Andrea Fiorito, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Catania prot. n. -OMISSIS- del 1 luglio 2024, notificato in data 6 luglio 2024, con il quale è stata revocata la licenza di porto fucile per uso caccia e il relativo libretto n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il decreto indicato in oggetto con cui gli è stata revocata la licenza di porto fucile per uso caccia e il relativo libretto n. -OMISSIS-rilasciato in data 31 agosto 2018 per i seguenti motivi: a) la parentela con lo zio paterno e dell’affinità fra lo zio e il cognato di quest’ultimo; b) di un controllo in data 7 aprile 2016 con soggetto gravato da pregiudizi di polizia.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando un unico motivo con cui, in sostanza, censura le valutazioni spese dalla P.A. che ha revocato il titolo di polizia per circostanze già conosciute e ritenute in passato non ostative e comunque risalenti nel tempo. Inoltre nell’evidenziare il rapporto di parentela non ha tenuto conto dell’assenza di coabitazione e frequentazione con lo zio paterno i cui pregiudizi penali sono risalenti nel tempo (circa trent’anni fa).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
Come già ribadito da questo Tribunale (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 2729/2023) l’Amministrazione procedente non può denegare il permesso di porto d’armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, per cui è necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi (cfr. T.a.r. per la Campania, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2292).
Il contesto familiare può assumere considerazione nel giudizio valutativo dell’Autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell’atto ; “l’attendibilità dell’inferenza dipende, innanzitutto, dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, la convivenza o, comunque, l’abituale frequentazione” (cfr. T.a.r. per Sicilia, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 2494); ed ancora, è stato osservato che l’Amministrazione – nel dedurre la possibilità di abuso del titolo con riferimento al contesto familiare del soggetto interessato – “non può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di ostativi vincoli di parentela ovvero di affinità con persone pregiudicate, dovendo accertare in concreto se i vincoli in questione siano tali da determinare un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi, da valutarsi in relazione a specifici fatti o parametri, quali ad esempio la comprovata coabitazione con le persone pregiudicate o comunque la loro frequentazione, ovvero un giudizio sulla attualità del pericolo da questi rappresentato”; cfr., ex plurimis, T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2025, n. 2293).
Più di recente, il Giudice d’appello (C.g.a., sez. giur., 2 maggio 2025, n. 366), nel ribadire un precedente arresto giurisprudenziale, ha chiarito che una “valutazione che vada oltre la mera elencazione dei rapporti di affinità o parentela si impone anche alla stregua del contenuto della circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020. La circolare avente ad oggetto “Recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di applicazione dell’art. 39 TULPS” individua “le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute possono determinare un giudizio negativo nei confronti del detentore circa la sua capacità di non abusare delle armi”. Nel caso di valorizzazione di rapporti di affinità e parentela “viene evidenziato come in questo caso la misura trovi la sua ratio nel timore che tali soggetti (affini e parenti n.d.r.) possano esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi”. Si sottolinea come nei casi giurisprudenziali richiamati dalla circolare “i provvedimenti impugnati hanno inferito l’esistenza di un rapporto di frequentazione, oltre che dall’ambiente familiare e sociale, anche dai controlli e dalle segnalazioni operate dalle Forze di polizia”. In buona sostanza al mero elenco dei rapporti di parentela o affinità deve aggiungersi un approfondimento istruttorio sui rapporti effettivamente sussistenti che ne certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo tenuto dal destinatario del provvedimento che, nel caso in esame, è del tutto carente.
Con riferimento al controllo del 2016, non solo il ricorrente ha allegato l’occasionalità dell’episodio, ma ha evidenziato come i “gravi pregiudizi di polizia” a carico del soggetto siano tutti successivi a tale epoca.
La natura occasionale e l’assenza di rilevanza di tale episodio non solo emergono dalle circostanze descritte dal ricorrente (che ha meramente accettato un passaggio da un amico che aveva a sua volta offerto ad un soggetto rilevatosi un soggetto apicale di un clan), ma sono confortati dalla stessa P.A. che ha in precedenza rilasciato i titoli di polizia anche in presenza di tale segnalazione.
Né tantomeno all’amministrazione ha adeguatamente motivato sulla rinnovata valenza di tale episodio.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della c.p.a. dell’i.v.a., nella misura di legge, e del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CR AR AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.