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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/09/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6299 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni per lesioni
tra
(cf ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giovanni Parretta, elett.te dom.ti come in atti, ATTRICE
contro
(cf , in proprio e nella qualità di titolare CP_1 C.F._2 dell'azienda agricola denominata “AGRITURISMO IL MELOGRANO” corrente in
Sarno alla Via San Vito n. 24 (cf / p.iva n. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv.to Pasquale Pontarelli, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le rispettive istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc, Cass. n. 22409/2006).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio il SI. in proprio e quale titolare della struttura “Agriturismo il CP_1
Melograno”, sedente in Sarno (SA) alla Via San Vito n. 94, per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al pagamento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate per il sinistro verificatosi in tale struttura il giorno
14.07.2013 alle ore 22:00 circa, il tutto per una somma complessiva di € 20.000,00
e/o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa anche a mezzo di eventuale CTU medico legale che all'uopo richiedeva.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in mancanza di idonea certificazione in atti.
Alla udienza del 08.03.2018, il difensore di parte attrice veniva autorizzato ad integrare il contradittorio nei confronti del SI. , citato in data CP_1
14.03.2018 per l'udienza del 18.10.2018.
A tale udienza, si costituiva il SI. riportandosi integralmente alla CP_1 comparsa depositata precedentemente, depositando copia polizza assicurativa chiedendo, inoltre, la chiamata in garanzia dell'Allianz Ass.ni Spa.
Alla stessa udienza il precedente istruttore, rilevato che nella comparsa di risposta di parte convenuta non vi era alcuna domanda di chiamata in garanzia dell'Allianz Ass.ni Spa, ha ritenuto tardiva l'istanza e rinviava all'udienza del 15.05.2019 concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc.
Nel corso del giudizio venivano acquisite gli atti prodotti dalle parti, veniva altresi ammessa ed espletata prova testimoniale sui fatti nonché ctu medica e la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 08.05.2025 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle prospettazione dei fatti enunciati, la domanda va indubbiamente ricondotta nel più ampio schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cc, e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2051 cc.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attrice ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Pagina 2 Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 cc, quel che unicamente rileva per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto e cioè se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa quest'ultima, come possibilità per il proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della bene, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (danni subiti) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, che l'attrice ha dato la prova del fatto storico e del nesso causale tra il fatto e l'evento.
Il teste escusso di parte attrice, SI. , della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare perchè soggetto estraneo ed indifferente, ha dichiarato all'udienza del 21.11.2019: “ricordo che eravamo ad una comunione in Sarno presso l'agriturismo il Melograno, era di sera ore 21:00/22:00 circa. Ho visto la SI.ra T_ cadere a terra con il lato sinistro e successivamente veniva condotta in ospedale. Ero a circa un metro dalla SI.ra e vedevo il piede sinistro scendere e la SI.ra T_ T_ cadere al suolo. La SI.ra camminava su un tappeto di erba sintetica. Dopo la T_ caduta abbiamo provveduto a sollevare il tappeto d'erba sintetica di circa 5/4 metri;
era un
Pagina 3 2x3 o 3x5 metri e vedevamo che sotto questo tappeto vi era una buca del diametro di circa cinquanta centimetri e profonda un settanta/ottanta centimetri. Preciso che la SI.ra portava scarpe basse. Ero un invitato della comunione in quanto amico della T_ festeggiata, il tappeto lo sollevai insieme ad altre persone che non ricordo chi fossero e la SI.ra fu portata in ospedale dalla famiglia della festeggiata”. T_
Quanto alla deposizione della teste di parte convenuta, SI.ra , Testimone_2 va evidenziato che la stessa ha fornito dichiarazioni generiche che però, (v. udienza del 09.09.2021), hanno confermato nella sostanza le circostanze dedotte dall'attrice soprattutto nella parte in cui la stessa ha dichiarato di aver assistito all'incidente e che la SI.ra è effettivamente caduta all'altezza del tappeto T_ posto sul giardino, nell'area esterna dell'Agriturismo.
La teste, pur avendo ricostruito l'accadimento in maniera approssimativa, ha confermato il verificarsi del sinistro, nulla dichiarando in merito alla caduta.
Dall'istruttoria è emersa, dunque, l'esclusiva responsabilità della struttura convenuta nella causazione dell'occorso dannoso di cui è stata vittima incolpevole la SI.ra , confermando quindi che il sinistro de quo si è verificato Parte_1 esclusivamente a causa della mancata manutenzione e/o comunque dall'inadeguata custodia della pavimentazione della struttura.
La relazione di ctu della dott.ssa le cui conclusioni si condividono, Persona_1 ha poi accertato il nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate dall'attrice, riconoscendo che:
1) in conseguenza delle lesioni accertate vi fu una totale compromissione della validità psico-fisica, di complessivi ottantuno giorni (81). Di tale periodo, giorni 2
(due) sono da ascriversi ad invalidità temporanea totale, riferibile al periodo di ricovero ospedaliero, giorni 44 (quarantaquattro) sono da ascriversi ad invalidità temporanea parziale al 75%.
2) La durata della successiva invalidità temporanea parziale (I .T.P.) è stata di giorni 20 (venti) da valutare a scalare e mediamente al 50% e di ulteriori giorni 15
(quindici) da valutare a scalare e mediamente al 25% necessari al conseguimento della guarigione clinica.
3) La quantificazione percentualistica del danno biologico permanente, in termini di menomazione dell'integrità psicofisica della IG.ra , è da Parte_1 ritenere in misura pari al 4% (quattro per cento), quale danno anatomico disceso dal sinistro per cui è causa, secondo letteratura ed esperienze comuni, e sulla scorta di quanto indicato nelle “Linee Guida per La Valutazione del Danno alla persona in ambito Civilistico” della SIMLA e delle altre valutazioni espresse nei barèmes di usuale consultazione.
Pagina 4 4) Le su descritte menomazioni non hanno avuto né hanno ripercussione sull' attività lavorativa specifica della IG. ra (casalinga) e non incidono Parte_1 inoltre sulla capacità della IG. ra medesima di lavorare e produrre reddito T_ né sulle sue attività ludiche e/o di realizzazione della persona.
5) Agli atti del fascicolo sono allegati esborsi per spese mediche sostenute pari ad € 655,16 da ritenersi congrue;
inoltre risultano n. 5 ricevute di pagamento pedaggio autostradale pari ad un totale di € 12,20; n. 12 ricevute fiscali per spese farmacologiche per un totale pari ad € 146,40 ed uno scontrino non fiscale per ulteriore spesa farmacologica.
6) Trattasi di lesioni stabilizzate per le quali non si prevede necessità di cure mediche future, precisando altresì che se ci sarà bisogno di cure esse possono essere a totale carico del S.S.N..
In definitiva, sulla base di tale valutazione, ritenuta congrua, all'attrice danneggiata per le lesioni subite va liquidata, all'attualità, sulla base dei parametri delle Tabelle di Milano la complessiva somma di euro 11.635,81 così determinata: euro
5.228,00 per il 4% del danno biologico, euro 5.606,25 per invalidità temporanea totale e parziale, euro 801,56 per spese mediche sostenute e non.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
Non compete il danno morale alla luce delle recenti sentenze della Cassazione a
Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972), dal momento che nulla è stato provato in tal senso (sentenza n. 17209 del 27.08.2015 della III sez Cass.
Civ. Cass. 29121/2008).
Parte convenuta va, pertanto, condannata al pagamento delle somme innanzi indicate.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 5 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-1- Accoglie la domanda e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto, (cf , in proprio e nella qualità di CP_1 C.F._2 titolare dell'azienda agricola denominata “AGRITURISMO IL MELOGRANO” corrente in Sarno alla Via San Vito n. 24 (cf / p.iva n. , lo condanna P.IVA_1 al pagamento in favore di parte attrice, (cf Parte_1
), della complessiva somma di euro 11.635,81 da C.F._1 considerarsi all'attualità, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
-2- Condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze in favore dell'attrice che liquida, per le spese in euro 264,00 e per le competenze in euro 2.550,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, che distrae in favore dell'avv.to
Giovanni Parretta dichiaratosi antistatario.
-3- Pone le spese della ctu già liquidate in favore della dott.ssa in Persona_1 euro 992,68 oltre iva se dovuta, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6299 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni per lesioni
tra
(cf ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giovanni Parretta, elett.te dom.ti come in atti, ATTRICE
contro
(cf , in proprio e nella qualità di titolare CP_1 C.F._2 dell'azienda agricola denominata “AGRITURISMO IL MELOGRANO” corrente in
Sarno alla Via San Vito n. 24 (cf / p.iva n. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv.to Pasquale Pontarelli, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le rispettive istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc, Cass. n. 22409/2006).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio il SI. in proprio e quale titolare della struttura “Agriturismo il CP_1
Melograno”, sedente in Sarno (SA) alla Via San Vito n. 94, per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al pagamento dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate per il sinistro verificatosi in tale struttura il giorno
14.07.2013 alle ore 22:00 circa, il tutto per una somma complessiva di € 20.000,00
e/o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa anche a mezzo di eventuale CTU medico legale che all'uopo richiedeva.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in mancanza di idonea certificazione in atti.
Alla udienza del 08.03.2018, il difensore di parte attrice veniva autorizzato ad integrare il contradittorio nei confronti del SI. , citato in data CP_1
14.03.2018 per l'udienza del 18.10.2018.
A tale udienza, si costituiva il SI. riportandosi integralmente alla CP_1 comparsa depositata precedentemente, depositando copia polizza assicurativa chiedendo, inoltre, la chiamata in garanzia dell'Allianz Ass.ni Spa.
Alla stessa udienza il precedente istruttore, rilevato che nella comparsa di risposta di parte convenuta non vi era alcuna domanda di chiamata in garanzia dell'Allianz Ass.ni Spa, ha ritenuto tardiva l'istanza e rinviava all'udienza del 15.05.2019 concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc.
Nel corso del giudizio venivano acquisite gli atti prodotti dalle parti, veniva altresi ammessa ed espletata prova testimoniale sui fatti nonché ctu medica e la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 08.05.2025 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle prospettazione dei fatti enunciati, la domanda va indubbiamente ricondotta nel più ampio schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cc, e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'art. 2051 cc.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attrice ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Pagina 2 Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 cc, quel che unicamente rileva per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto e cioè se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa quest'ultima, come possibilità per il proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della bene, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (danni subiti) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, che l'attrice ha dato la prova del fatto storico e del nesso causale tra il fatto e l'evento.
Il teste escusso di parte attrice, SI. , della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare perchè soggetto estraneo ed indifferente, ha dichiarato all'udienza del 21.11.2019: “ricordo che eravamo ad una comunione in Sarno presso l'agriturismo il Melograno, era di sera ore 21:00/22:00 circa. Ho visto la SI.ra T_ cadere a terra con il lato sinistro e successivamente veniva condotta in ospedale. Ero a circa un metro dalla SI.ra e vedevo il piede sinistro scendere e la SI.ra T_ T_ cadere al suolo. La SI.ra camminava su un tappeto di erba sintetica. Dopo la T_ caduta abbiamo provveduto a sollevare il tappeto d'erba sintetica di circa 5/4 metri;
era un
Pagina 3 2x3 o 3x5 metri e vedevamo che sotto questo tappeto vi era una buca del diametro di circa cinquanta centimetri e profonda un settanta/ottanta centimetri. Preciso che la SI.ra portava scarpe basse. Ero un invitato della comunione in quanto amico della T_ festeggiata, il tappeto lo sollevai insieme ad altre persone che non ricordo chi fossero e la SI.ra fu portata in ospedale dalla famiglia della festeggiata”. T_
Quanto alla deposizione della teste di parte convenuta, SI.ra , Testimone_2 va evidenziato che la stessa ha fornito dichiarazioni generiche che però, (v. udienza del 09.09.2021), hanno confermato nella sostanza le circostanze dedotte dall'attrice soprattutto nella parte in cui la stessa ha dichiarato di aver assistito all'incidente e che la SI.ra è effettivamente caduta all'altezza del tappeto T_ posto sul giardino, nell'area esterna dell'Agriturismo.
La teste, pur avendo ricostruito l'accadimento in maniera approssimativa, ha confermato il verificarsi del sinistro, nulla dichiarando in merito alla caduta.
Dall'istruttoria è emersa, dunque, l'esclusiva responsabilità della struttura convenuta nella causazione dell'occorso dannoso di cui è stata vittima incolpevole la SI.ra , confermando quindi che il sinistro de quo si è verificato Parte_1 esclusivamente a causa della mancata manutenzione e/o comunque dall'inadeguata custodia della pavimentazione della struttura.
La relazione di ctu della dott.ssa le cui conclusioni si condividono, Persona_1 ha poi accertato il nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico e le lesioni riportate dall'attrice, riconoscendo che:
1) in conseguenza delle lesioni accertate vi fu una totale compromissione della validità psico-fisica, di complessivi ottantuno giorni (81). Di tale periodo, giorni 2
(due) sono da ascriversi ad invalidità temporanea totale, riferibile al periodo di ricovero ospedaliero, giorni 44 (quarantaquattro) sono da ascriversi ad invalidità temporanea parziale al 75%.
2) La durata della successiva invalidità temporanea parziale (I .T.P.) è stata di giorni 20 (venti) da valutare a scalare e mediamente al 50% e di ulteriori giorni 15
(quindici) da valutare a scalare e mediamente al 25% necessari al conseguimento della guarigione clinica.
3) La quantificazione percentualistica del danno biologico permanente, in termini di menomazione dell'integrità psicofisica della IG.ra , è da Parte_1 ritenere in misura pari al 4% (quattro per cento), quale danno anatomico disceso dal sinistro per cui è causa, secondo letteratura ed esperienze comuni, e sulla scorta di quanto indicato nelle “Linee Guida per La Valutazione del Danno alla persona in ambito Civilistico” della SIMLA e delle altre valutazioni espresse nei barèmes di usuale consultazione.
Pagina 4 4) Le su descritte menomazioni non hanno avuto né hanno ripercussione sull' attività lavorativa specifica della IG. ra (casalinga) e non incidono Parte_1 inoltre sulla capacità della IG. ra medesima di lavorare e produrre reddito T_ né sulle sue attività ludiche e/o di realizzazione della persona.
5) Agli atti del fascicolo sono allegati esborsi per spese mediche sostenute pari ad € 655,16 da ritenersi congrue;
inoltre risultano n. 5 ricevute di pagamento pedaggio autostradale pari ad un totale di € 12,20; n. 12 ricevute fiscali per spese farmacologiche per un totale pari ad € 146,40 ed uno scontrino non fiscale per ulteriore spesa farmacologica.
6) Trattasi di lesioni stabilizzate per le quali non si prevede necessità di cure mediche future, precisando altresì che se ci sarà bisogno di cure esse possono essere a totale carico del S.S.N..
In definitiva, sulla base di tale valutazione, ritenuta congrua, all'attrice danneggiata per le lesioni subite va liquidata, all'attualità, sulla base dei parametri delle Tabelle di Milano la complessiva somma di euro 11.635,81 così determinata: euro
5.228,00 per il 4% del danno biologico, euro 5.606,25 per invalidità temporanea totale e parziale, euro 801,56 per spese mediche sostenute e non.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
Non compete il danno morale alla luce delle recenti sentenze della Cassazione a
Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972), dal momento che nulla è stato provato in tal senso (sentenza n. 17209 del 27.08.2015 della III sez Cass.
Civ. Cass. 29121/2008).
Parte convenuta va, pertanto, condannata al pagamento delle somme innanzi indicate.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 5 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-1- Accoglie la domanda e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto, (cf , in proprio e nella qualità di CP_1 C.F._2 titolare dell'azienda agricola denominata “AGRITURISMO IL MELOGRANO” corrente in Sarno alla Via San Vito n. 24 (cf / p.iva n. , lo condanna P.IVA_1 al pagamento in favore di parte attrice, (cf Parte_1
), della complessiva somma di euro 11.635,81 da C.F._1 considerarsi all'attualità, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
-2- Condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze in favore dell'attrice che liquida, per le spese in euro 264,00 e per le competenze in euro 2.550,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, che distrae in favore dell'avv.to
Giovanni Parretta dichiaratosi antistatario.
-3- Pone le spese della ctu già liquidate in favore della dott.ssa in Persona_1 euro 992,68 oltre iva se dovuta, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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