Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12071 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 62666 REPUBBLICA ITALIANA 02 IN NOME DEL POROLOTTALIANO) 21 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI IRPEF ILOR SEZIONE TRIBUTARIA reddito d'impresa accertamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco EBNER Presidente R.G.N. 1027/99 MERONE Rel. Consigliere Dott. Antonio Consigliere Cron. 79031 Dott. Giuseppe FALCONE BENINI Consigliere Rep. Dott. Stefano Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 11/04/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENT ENZA 1 CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: NN. 62666 SI SI AR, LO LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che li difende unitamente all'avvocato GLENDI CESARE, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2002 rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 116/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 19/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato COGLITORE (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
concordamente dichiarano di rinunciare aile parti termini per gli avvisi di discussione relativi al ricorso n. 1027/99 riguardante IRPEF ILOR 1985 che viene, pertanto tratttato congiuntamente con il ricorso n. 1029/99 IRPEF ILOR 1986 in accoglimento della richiesta dei difensori dei ricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che nulla oppone all'aggiunta al ruolo, e ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso;
in subordine l'accoglimento del terzo motivo.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. VA RS e LO AU, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Mini- stro pro tempore, per la cassazione della sentenza spe- cificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con 2 controricorso.
1.2. In fatto, i ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento con il quale il competente uf- ficio finanziario, per l'anno 1985, ha rettificato il reddito di impresa familiare derivante dalla gestione di un ristorante. L'Ufficio ha motivato l'accertamento ritenendo inattendibili i dati esposti in dichiarazio- ne, in relazione al rapporto tra la materia prima ac- quistata ed il numero di pasti erogati e ricavi conse- guiti, sulla base del diverso rapporto constatato in occasione di controlli presso imprese analoghe e degli studi di settore. I ricorrenti hanno impugnato l'atto di rettifica eccependo che erroneamente l'ufficio ha proceduto ad accertamento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, DPR 600/73, in presenza di scritture contabili tenute rego- larmente e che le risultanze emerse in occasione di al- tri controlli, o tratte da studi di settore, non pote- essere applicate ad una diversa realtà aziendale, vano senza incorrere in una indebita applicazione di presun- zioni di secondo grado. Hanno anche contestato, in pun- to di fatto, i criteri con i quali sono stati calcolati il numero e la tipologia dei pasti erogati in relazione alla merce acquistata. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha ac- 3 colto in parte il ricorso, riducendo del 30% dall'Ufficio, La Com-1'ammontare dei ricavi accertati missione Tributaria Regionale ha confermato la decisio- ne di primo grado, rigettando l'appello dei contribuen- ti.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, i contribuen- ti eccepiscono la carenza di motivazione della sentenza impugnata, totalmente priva di “ratio decidendi", oltre alla violazione degli artt. 391 1° comma DPR 600/73, 2697, 2727 e 2729 c.C. In subordine, eccepiscono anche la omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dello "ius superveniens" in relazione ai profili san- zionatori.
1.4. Con il controricorso, il Ministero difende l'operato dell'Ufficio, ma nulla dice sulla "forza 10- gica" della sentenza impugnata.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Come hanno eccepito i ricorrenti, dalla let- tura della motivazione della sentenza della Commissione Regionale non si comprende quali sono le autonome ra- gioni che hanno indotto i giudici di appello a confer- mare la sentenza di primo grado e a rigettare i motivi di impugnazione. La motivazione è costituita da cinque proposizioni 4 apodittiche, formalmente collegate da "operatori logi- ci" ("pertanto", "Invero", "Pertanto", "Infine") uti- lizzati in maniera assolutamente impropria. A) Prime due proposizioni : "Questo Collegio, rie- saminati gli atti e la documentazione prodotta, Osserva che l'iter logico adottato dai giudici della Commissio- ne Tributaria di I grado corrisponde a criteri di equi- tà e a principi di legittimità. E, pertanto, la deci sione impugnata deve essere confermata". Sostanzialmen- te, i giudici di appello rispondono alla impugnazione invitando gli appellanti a fare un atto di fede sul منك fatto la decisione dei giudici di primo grado corri- sponda а giustizia. Quindi, sul presupposto che l'invito non possa non essere accolto, fanno conseguire della conferma della decisione di la ineluttabilità primo grado. B) Terza proposizione: "Invero, la riduzione del 30% dell'importo accertato corrisponde alle logiche re- lative agli studi di settore che, nella fattispecie non costituisce elemento di riferimento per calcoli о con- siderazioni di tipo evasivo o elusivo". La proposizione inizia con un "invero" che lascerebbe sperare che il redattore della sentenza si accinga a spiegare perché il collegio abbia ritenuto che i giudici di primo grado abbiano giudicato secondo legge ed equità. Invece, se- 5 gue un insieme di parole alle quali è difficile attri- buire un campo semantico che abbia un senso. Si dice che la riduzione del 30 % corrisponde alle logiche de- gli studi di settore, ma allora l'ufficio non ha effet- tuato la rettifica sulla base di studi di settore, se poi i giudici di merito hanno "rettificato" la rettifi- ca. Del tutto oscuro, poi, è il riferimento ai calcoli e alle considerazioni di tipo evasivo e elusivo;
B) Quarta proposizione: "Pertanto, l'inattendibilità delle scritture contabili - pur rico- nosciute come regolarmente tenute viene superata dal e i parametri estimativi, uti- fatto che gli elementi lizzati per la determinazione sintetica dell'imponibile, non sono da disattendere nel loro in- sieme". Il "pertanto" introduce una affermazione che dovrebbe reggersi su quanto detto in precedenza, cioè nulla. Quindi, anche se la frase avesse un senso non sarebbe legittimata, in quanto conseguenza di premesse inesistenti. Ma, anche questa proposizione appare priva di senso giuridico e, comunque, apodittica. Scrivono i giudici di appello che "i parametri estimativi non sono da disattendere nel loro insieme", ma non spiegano quali sono questi parametri e perché siano attendibili. Affermano però che la "non inattendibilità" dei "parametri estimativi" consente di superare la 6 "inattendibilità delle scritture contabili", afferma- zione dal significato quanto meno criptico. B) Quinta proposizione: "Infine, le argomentazio- ni, prodotte dalla parte, circa il tipo di locale (categoria e ubicazione), lo stato di salute del tito- lare, i calcoli inerenti i "secondi piatti” non vanno ad inficiare la logica applicata". Anche qui, la frase viene introdotta da una locuzione avverbiale che fareb- be pensare che sta per essere prospettato un argomento risolutore. Invece, si afferma che le argomentazioni difensive non possono inficiare la "logica" (quale?) su cui si basa l'accertamento. Questa affermazione l'unica pienamente condivisa dalla Corte, in quanto se la logica dell'accertamento è quella sfoggiata dai giu- dici di appello, tentare di inficiarla è impresa impos- sibile. Così come è impossibile utilizzare argomenta- zioni logiche per confutare affermazioni assiomatiche o prive di senso.
2.3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe tutti gli altri motivi, in quanto la sentenza risulta completamente priva di contenuto e, quindi, priva di qualsiasi valida statuizioni in punto di di- ritto, che possa essere attaccata per violazione o fal- sa applicazione di norme di legge.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- 7 colto in relazione al primo motivo dedotto e la senten- za impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice "a quo" per una nuova pronuncia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, ad altra sezione della Commis- sione Tributaria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma il 11 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Vittorio clauco Ebner)(dr. Antonio Merone) SAZION auco Arild Care IL CANCEL -9 AGO. 2002 A Moble 8