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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 3385/2022
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. TOSTO PAOLA RITA attore contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
AP AN convenuto
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1357/2024
[...]
con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €.18.149,10, oltre interessi e spese del giudizio monitorio – ed oltre accessori di legge assumendo che nulla era dovuto per non avere la Controparte_1
adempiuto la propria prestazione. All'uopo rilevava che dall'anno 2018 e fino al 2021 il condominio opponente era stato amministrato da un precedente amministratore, mentre dal 2022 era amministrato dall'amministratore oggi in carica.
Secondo la tesi dell'opponente nel corso del 2023 la CP_1
[... smetteva di eseguire le verifiche semestrali, sebbene richieste dall'opponente e smetteva di inviare i cedolini delle relative verifiche semestrali che, quindi, non venivano controfirmati dall'amministratore e/o dai condomini, evidenziando che in assenza di controfirma gli stessi non avevano alcun valore giuridico.
Quindi contestava l'attenzione rivolta dall'opposta alla manutenzione ordinaria (regolamentata dall'art.15 del dpr 162/99), affermando che la
[...]
non aveva prestato massima attenzione alla manutenzione e alle CP_1
verifiche periodiche, che -ai sensi degli articoli articoli 1.3 e 1.5 del DPR n.
l62/99, impongono la periodicità semestrale delle manutenzioni dell'ascensore condominiale;
al contrario delle verifiche dell'elevatore che dovevano essere fatte con cadenza biennale da enti autorizzati all'esercizio di tale attività (es. ASL, Organismi di Ispezione. ecc.); lamentava il fatto che all'interno della cabina dell'ascensore condominiale avrebbe dovuto essere montata una targa indicante la denominazione della ditta che ha effettuato la messa in opera e la manutenzione, il numero identificativo dell'impianto ed il numero massimo di persone trasportabili e la portata, che invece mancava del tutto, così come mancava l'attestazione della verifica semestrale eseguita con conseguente decadenza del contratto.
Contestava ancora le fatture di cui al numero 44/49 del decreto ingiuntivo perché il contratto con il nuovo manutentore era partito dal pag. 2/8 giorno l ottobre 2023 ed eccepiva la prescrizione delle fatture n°1 e n° 52 e
53.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, Controparte_1
resisteva all'opposizione, contestando ogni addebito, sostenendo l'adempimento del contratto di manutenzione e producendo in giudizio cedolini, verbali, documentazione tecnica, atto di riconoscimento del debito ed atti relativi all'interruzione della prescrizione: pertanto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente per lite temeraria.
In data 18.03.2022 veniva emanato il decreto ex art.171 bis c.p.c. e fissata l'udienza del 12.02.2025 rispetto ai quali andavano computati i termini ex art.171 ter c.p.c.: nessuna delle parti chiedeva l'ammissione di mezzi istruttori.
Con ordinanza del 20.04.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, sussistendone i presupposti di legge, e veniva fissata l'udienza ex art.281 quinques c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositavano comparsa conclusionale e solo l'opposta memoria di replica.
Passando all'esame del merito dell'opposizione va innanzitutto detto che l'opposizione non è fondata e va integralmente rigettata.
E' noto il consolidato principio affermato dalla Cassazione secondo cui «in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in pag. 3/8 ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. (Cassazione Civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n.23174).
Nel giudizio di opposizione, trattandosi di cognizione piena, il giudice deve accertare la sussistenza e la fondatezza del credito posto a base del ricorso monitorio, senza limitarsi a verificare eventuali nullità del decreto, e le eventuali carenze probatorie della fase monitoria possono essere superate in sede di opposizione con l'istruzione e la valutazione del merito del credito.
Nello specifico, trattandosi di contratto di prestazione d'opera,
l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'adempimento del contratto di prestazione d'opera, è così ripartito: il creditore (opposto) deve provare la fonte del suo diritto (il contratto), mentre il debitore (opponente) ha l'onere di provare il fatto estintivo, ovvero l'avvenuto adempimento o l'inadempimento qualificato del creditore.
Sul punto con la nota sentenza n. 13533/2001 le Sez. Unite della
Cassazione Civile hanno statuito che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pag. 4/8 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
A ciò si aggiunga che parte opposta, oltre al contratto (fonte negoziale del proprio credito) ed alla documentazione che infra si dirà, ha prodotto -altresì- l'atto di riconoscimento di debito del 09 maggio 2022
(mai disconosciuto dall'opponente) a mezzo del quale il Condominio riconosceva di essere debitore della somma di €.16.893,80 così come richiesto con Pec del 12.04.2022 e si impegnava a corrispondere la minor somma di €.12.000,00 mediante corresponsione di rate mensili di €.500,00 ciascuna.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Ne consegue, che la ha assolto il proprio onere Controparte_1
probatorio sia mediante la produzione in giudizio dell'atto di riconoscimento di debito che del contratto di prestazione d'opera; di contro il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio il fatto Parte_1
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'altrui inadempimento.
Ebbene, il opponente non ha assolto al proprio onere Parte_1
probatorio, stante che non ha prodotto in giudizio alcun documento e/o fornito alcuna prova che dimostrasse di avere adempiuto la propria obbligazione e/o che provasse l'altrui inadempimento.
Lo stesso si è limitato ad una labiale affermazione dell'inesistenza del diritto di credito in conseguenza della mancata verifica semestrale assumendo di non aver sottoscritto i cedolini di verifica semestrale,
pag. 5/8 quand'invece gli stessi sono stati prodotti dall'opposta, sono regolarmente firmati e la firma non è stata mai formalmente disconosciuta dall'opponente.
Quanto all'eccezione di prescrizione, fermo restando che il riconoscimento di debito implica l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c. ( in tal senso -Cass. Civ., n. 15547/2018) e -come già detto- il esso è del 09.05.2022, parte opposta ha prodotto gli atti interruttivi della prescrizione tra cui la diffida di pagamento inviata a mezzo PEC in data 04.04.2023: ne consegue che la relativa eccezione è infondata e va rigettata.
Quanto, infine, alla circostanza che dal 01.01.2023 vi era una nuova società che si occupava della manutenzione, si osserva che non è contestato, e di ciò deve tenersi conto anche ai sensi dell'art.215 c.p.c., che il Condominio opponente non ha mai inviato alla alcuna CP_1
formale disdetta del contratto di manutenzione tramite A/R o PEC, come contrattualmente previsto, con la conseguenza che nessuna risoluzione del contratto è avvenuta prima della pec dell'opposta, in atti, a mezzo della quale veniva contestato che i tecnici manutentori, in occasione della loro verifica semestrale, avevano appreso che la verifica era stata già fatta da altra ditta, che vi era la presenza di nuovi adesivi applicati su tutti gli ascensori con indicati i numeri di assistenza tecnica di altra ditta e che erano stati rimossi tutti i cartelli/adesivi del servizio telefonico di assistenza tecnica della Controparte_1
Orbene, è indubbio che in assenza di formale disdetta, il relativo corrispettivo è senz'altro dovuto sino alla data di effettivo svolgimento del servizio di manutenzione, ossia quantomeno sino alla data di presa di pag. 6/8 coscienza, da parte dell'opposta, del fatto che il servizio era stato affidato ad altra ditta (del resto non è contestato che dopo tale data nessun servizio è stato reso dall'opposta).
Infine, priva di pregio, è la tesi dell'opponente in ordine alla dedotta decadenza (rectius risoluzione) del contratto per la presunta assenza della scheda di emergenza nella scala E e della targa in cabina.
In ordine alla scheda di emergenza, risulta agli atti dal verbale di verifica biennale del 29.03.2023 che il dispositivo era "presente e non funzionante" e che tale anomalia -prontamente segnalata al Parte_1
non pregiudicava la sicurezza e l'efficienza dell'ascensore, tanto che il professionista certificatore esprimeva parere favorevole al funzionamento dell'impianto. Quindi non siamo in presenza di un inadempimento bensì di una scelta dell'Amministratore di condominio, cui spettava la scelta gestionale del Condominio.
Quanto poi alle targhe ed alla matricola, i medesimi verbali biennali- peraltro mai disconosciuti- attestano la costante presenza delle targhe regolamentari in cabina.
La mancata indicazione del numero di matricola -anch'essa segnalata dall'accertatore- come evidenziato dagli stessi verbali prodotti, è una mancanza imputabile all'amministratore, stante che spetta al proprietario, dopo il collaudo dell'impianto, richiedere al Comune di appartenenza l'assegnazione della matricola: pertanto nessun inadempimento dell'opposta sussiste e la relativa eccezione va rigettata.
Alla luce di quanto sopra esposto, non avendo il condominio opponente assolto al proprio onere probatorio, l'opposizione va rigettata, il pag. 7/8 d.i. confermato e l'opponente condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate come da d.m.55/2014 e succ. mod. ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
Conferma in ogni sua parte il d.i. opposto.
Rigetta l'opposizione perché infondata.
Condanna la parte opponente al pagamento, in favore della CP_1
[...
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €.3397,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso, in Catania, in data 04/11/2025.
IL GOP
Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 3385/2022
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. TOSTO PAOLA RITA attore contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
AP AN convenuto
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1357/2024
[...]
con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €.18.149,10, oltre interessi e spese del giudizio monitorio – ed oltre accessori di legge assumendo che nulla era dovuto per non avere la Controparte_1
adempiuto la propria prestazione. All'uopo rilevava che dall'anno 2018 e fino al 2021 il condominio opponente era stato amministrato da un precedente amministratore, mentre dal 2022 era amministrato dall'amministratore oggi in carica.
Secondo la tesi dell'opponente nel corso del 2023 la CP_1
[... smetteva di eseguire le verifiche semestrali, sebbene richieste dall'opponente e smetteva di inviare i cedolini delle relative verifiche semestrali che, quindi, non venivano controfirmati dall'amministratore e/o dai condomini, evidenziando che in assenza di controfirma gli stessi non avevano alcun valore giuridico.
Quindi contestava l'attenzione rivolta dall'opposta alla manutenzione ordinaria (regolamentata dall'art.15 del dpr 162/99), affermando che la
[...]
non aveva prestato massima attenzione alla manutenzione e alle CP_1
verifiche periodiche, che -ai sensi degli articoli articoli 1.3 e 1.5 del DPR n.
l62/99, impongono la periodicità semestrale delle manutenzioni dell'ascensore condominiale;
al contrario delle verifiche dell'elevatore che dovevano essere fatte con cadenza biennale da enti autorizzati all'esercizio di tale attività (es. ASL, Organismi di Ispezione. ecc.); lamentava il fatto che all'interno della cabina dell'ascensore condominiale avrebbe dovuto essere montata una targa indicante la denominazione della ditta che ha effettuato la messa in opera e la manutenzione, il numero identificativo dell'impianto ed il numero massimo di persone trasportabili e la portata, che invece mancava del tutto, così come mancava l'attestazione della verifica semestrale eseguita con conseguente decadenza del contratto.
Contestava ancora le fatture di cui al numero 44/49 del decreto ingiuntivo perché il contratto con il nuovo manutentore era partito dal pag. 2/8 giorno l ottobre 2023 ed eccepiva la prescrizione delle fatture n°1 e n° 52 e
53.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, Controparte_1
resisteva all'opposizione, contestando ogni addebito, sostenendo l'adempimento del contratto di manutenzione e producendo in giudizio cedolini, verbali, documentazione tecnica, atto di riconoscimento del debito ed atti relativi all'interruzione della prescrizione: pertanto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente per lite temeraria.
In data 18.03.2022 veniva emanato il decreto ex art.171 bis c.p.c. e fissata l'udienza del 12.02.2025 rispetto ai quali andavano computati i termini ex art.171 ter c.p.c.: nessuna delle parti chiedeva l'ammissione di mezzi istruttori.
Con ordinanza del 20.04.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, sussistendone i presupposti di legge, e veniva fissata l'udienza ex art.281 quinques c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositavano comparsa conclusionale e solo l'opposta memoria di replica.
Passando all'esame del merito dell'opposizione va innanzitutto detto che l'opposizione non è fondata e va integralmente rigettata.
E' noto il consolidato principio affermato dalla Cassazione secondo cui «in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in pag. 3/8 ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. (Cassazione Civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n.23174).
Nel giudizio di opposizione, trattandosi di cognizione piena, il giudice deve accertare la sussistenza e la fondatezza del credito posto a base del ricorso monitorio, senza limitarsi a verificare eventuali nullità del decreto, e le eventuali carenze probatorie della fase monitoria possono essere superate in sede di opposizione con l'istruzione e la valutazione del merito del credito.
Nello specifico, trattandosi di contratto di prestazione d'opera,
l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto l'adempimento del contratto di prestazione d'opera, è così ripartito: il creditore (opposto) deve provare la fonte del suo diritto (il contratto), mentre il debitore (opponente) ha l'onere di provare il fatto estintivo, ovvero l'avvenuto adempimento o l'inadempimento qualificato del creditore.
Sul punto con la nota sentenza n. 13533/2001 le Sez. Unite della
Cassazione Civile hanno statuito che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pag. 4/8 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
A ciò si aggiunga che parte opposta, oltre al contratto (fonte negoziale del proprio credito) ed alla documentazione che infra si dirà, ha prodotto -altresì- l'atto di riconoscimento di debito del 09 maggio 2022
(mai disconosciuto dall'opponente) a mezzo del quale il Condominio riconosceva di essere debitore della somma di €.16.893,80 così come richiesto con Pec del 12.04.2022 e si impegnava a corrispondere la minor somma di €.12.000,00 mediante corresponsione di rate mensili di €.500,00 ciascuna.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Ne consegue, che la ha assolto il proprio onere Controparte_1
probatorio sia mediante la produzione in giudizio dell'atto di riconoscimento di debito che del contratto di prestazione d'opera; di contro il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio il fatto Parte_1
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'altrui inadempimento.
Ebbene, il opponente non ha assolto al proprio onere Parte_1
probatorio, stante che non ha prodotto in giudizio alcun documento e/o fornito alcuna prova che dimostrasse di avere adempiuto la propria obbligazione e/o che provasse l'altrui inadempimento.
Lo stesso si è limitato ad una labiale affermazione dell'inesistenza del diritto di credito in conseguenza della mancata verifica semestrale assumendo di non aver sottoscritto i cedolini di verifica semestrale,
pag. 5/8 quand'invece gli stessi sono stati prodotti dall'opposta, sono regolarmente firmati e la firma non è stata mai formalmente disconosciuta dall'opponente.
Quanto all'eccezione di prescrizione, fermo restando che il riconoscimento di debito implica l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c. ( in tal senso -Cass. Civ., n. 15547/2018) e -come già detto- il esso è del 09.05.2022, parte opposta ha prodotto gli atti interruttivi della prescrizione tra cui la diffida di pagamento inviata a mezzo PEC in data 04.04.2023: ne consegue che la relativa eccezione è infondata e va rigettata.
Quanto, infine, alla circostanza che dal 01.01.2023 vi era una nuova società che si occupava della manutenzione, si osserva che non è contestato, e di ciò deve tenersi conto anche ai sensi dell'art.215 c.p.c., che il Condominio opponente non ha mai inviato alla alcuna CP_1
formale disdetta del contratto di manutenzione tramite A/R o PEC, come contrattualmente previsto, con la conseguenza che nessuna risoluzione del contratto è avvenuta prima della pec dell'opposta, in atti, a mezzo della quale veniva contestato che i tecnici manutentori, in occasione della loro verifica semestrale, avevano appreso che la verifica era stata già fatta da altra ditta, che vi era la presenza di nuovi adesivi applicati su tutti gli ascensori con indicati i numeri di assistenza tecnica di altra ditta e che erano stati rimossi tutti i cartelli/adesivi del servizio telefonico di assistenza tecnica della Controparte_1
Orbene, è indubbio che in assenza di formale disdetta, il relativo corrispettivo è senz'altro dovuto sino alla data di effettivo svolgimento del servizio di manutenzione, ossia quantomeno sino alla data di presa di pag. 6/8 coscienza, da parte dell'opposta, del fatto che il servizio era stato affidato ad altra ditta (del resto non è contestato che dopo tale data nessun servizio è stato reso dall'opposta).
Infine, priva di pregio, è la tesi dell'opponente in ordine alla dedotta decadenza (rectius risoluzione) del contratto per la presunta assenza della scheda di emergenza nella scala E e della targa in cabina.
In ordine alla scheda di emergenza, risulta agli atti dal verbale di verifica biennale del 29.03.2023 che il dispositivo era "presente e non funzionante" e che tale anomalia -prontamente segnalata al Parte_1
non pregiudicava la sicurezza e l'efficienza dell'ascensore, tanto che il professionista certificatore esprimeva parere favorevole al funzionamento dell'impianto. Quindi non siamo in presenza di un inadempimento bensì di una scelta dell'Amministratore di condominio, cui spettava la scelta gestionale del Condominio.
Quanto poi alle targhe ed alla matricola, i medesimi verbali biennali- peraltro mai disconosciuti- attestano la costante presenza delle targhe regolamentari in cabina.
La mancata indicazione del numero di matricola -anch'essa segnalata dall'accertatore- come evidenziato dagli stessi verbali prodotti, è una mancanza imputabile all'amministratore, stante che spetta al proprietario, dopo il collaudo dell'impianto, richiedere al Comune di appartenenza l'assegnazione della matricola: pertanto nessun inadempimento dell'opposta sussiste e la relativa eccezione va rigettata.
Alla luce di quanto sopra esposto, non avendo il condominio opponente assolto al proprio onere probatorio, l'opposizione va rigettata, il pag. 7/8 d.i. confermato e l'opponente condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate come da d.m.55/2014 e succ. mod. ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
Conferma in ogni sua parte il d.i. opposto.
Rigetta l'opposizione perché infondata.
Condanna la parte opponente al pagamento, in favore della CP_1
[...
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €.3397,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso, in Catania, in data 04/11/2025.
IL GOP
Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 8/8