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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 876/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Argento, presso il cui studio in Gorgonzola (MI), Via Matteotti n. 48 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Farina, presso CP_1 C.F._2
il cui studio in Castelleone (Cr), via Bressanoro n.13A ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 07.05.2005 in Comazzo (LO), trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 2, P.1, anno 2005; risultano essere stati separati dal Tribunale di Lodi, all'esito di procedimento consensuale, con decreto di omologa n. 13178/2018 del
22.10.2018. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 30.04.2024.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Sulle restanti domande.
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo con separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 07.05.2005 in Comazzo (LO), trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 2, P.1, anno 2005, da Parte_1
e
[...] CP_1
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comazzo
(LO) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, 07.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 876/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Argento, presso il cui studio in Gorgonzola (MI), Via Matteotti n. 48 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Farina, presso CP_1 C.F._2
il cui studio in Castelleone (Cr), via Bressanoro n.13A ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 07.05.2005 in Comazzo (LO), trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 2, P.1, anno 2005; risultano essere stati separati dal Tribunale di Lodi, all'esito di procedimento consensuale, con decreto di omologa n. 13178/2018 del
22.10.2018. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 30.04.2024.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Sulle restanti domande.
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo con separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 07.05.2005 in Comazzo (LO), trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 2, P.1, anno 2005, da Parte_1
e
[...] CP_1
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comazzo
(LO) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, 07.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi