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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 377/2024 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2 [...]
in forma abbreviata) (C.F. S129865174), assistita e difesa Parte_3 dagli Avvocati RADO RACE, MARCO JARC e ADRIANA TEGHIL, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via Manin n.
47, Treviso
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa TE P.IVA_1 dagli Avvocati MARZIA AMICONI e CRISTINA AMIDANI, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Isabella Gritti, Via Fogazzaro n. 5, Treviso
PARTE APPELLATA
REPUBBLICA DI SVLOVENIA rappresentata dal Segretario Generale del Governo dr. assistita e difesa dall'Avvocato Persona_1 domiciliatario SAMO SANZIN, con studio in via Diaz n.11, Gorizia
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 31 agosto 2023, n. 1480
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via principale, nel merito, previo accertamento della legittimità delle trasmissioni di
[...]
da monte UK sulla frequenza 96.400 MHz con i parametri in Parte_3 uso, in quanto conformi alle registrazioni internazionali, e previo accertamento dell'obbligo in capo a ai sensi del TE comma III, art. 1 della concessione radiofonica di rispettare gli impegni internazionali assunti dall'Italia, rigettare tutte le domande proposte da CP_1 nei confronti di , perché infondate in fatto e in
[...] Parte_3 diritto;
in via subordinata, nel merito, previo accertamento della legittimità delle trasmissioni di da località monte UK Parte_3 sulla frequenza 96.400 MHz con le modalità in atto, in quanto conformi alle registrazioni internazionali, accertare e dichiarare, in via incidentale,
l'illegittimità della concessione radiofonica di e TE di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti e, per l'effetto, disapplicarli, e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di , TE Parte_3 perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in estremo subordine, nel merito, previa rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e, segnatamente, dell'art. 16 della L. 223/1990, dell'art. 32 della L.
223/1990, dell'art. 1 del D.L. 323/1993, dell'art. 1 del D.L. 545/1996, dell'art. 24 del D.Lgs. 177/2005, in quanto accordano tutela al concessionario italiano anche nei confronti di un'emittente estera titolare di frequenza iscritta nel MIFR, per violazione dell'art 117 Cost. in pag. 2/23 relazione agli artt. 1, 4, 44, 45, 54 della Costituzione dell'
[...]
e agli artt. 4, 8 e 11 del Controparte_2 regolamento delle radiocomunicazioni, ratificati e resi esecutivi con
D.P.R. n. 740 del 27.07.1981, D.P.R. n. 182 del 28.02.1985, L. n. 149 del 09.05.1986, D.P.R. n. 189 dell'11.03.1988, D.P.R. 13.04.1994, n.
372, L. n. 61 del 31.01.1996, L. 26.01.1999, n. 26, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, a seguito della invocata declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate, previo accertamento della legittimità delle trasmissioni di da Parte_3 località monte UK sulla frequenza 96.400 MHz con le modalità in atto, in quanto conformi alle registrazioni internazionali, accertare e dichiarare, in via incidentale, l'illegittimità concessione radiofonica di e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e TE conseguenti e, per l'effetto, disapplicarli, e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di TE
, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in Parte_3 narrativa;
in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in quanto infondate in TE Parte_3 fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: disporre la rinnovazione della consulenza affinché il CTU dica se, sulla base dei dati a disposizione e delle sole misurazioni effettuate in territorio italiano e utilizzando un algoritmo o un software di predizione dell'andamento del campo elettromagnetico, quali siano gli effettivi parametri di trasmissione dell'impianto di RTV – Slovenija e se tali parametri siano conformi alle registrazioni internazionali allegate e,
pag. 3/23 segnatamente, ai parametri risultanti dalle schede GE84 e MIFR in atti
(all.ti 3 e 4, fascicolo di primo grado).
CONCLUSIONI DI RADIO Voglia l'Ecc.ma TE
Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione e difesa, per tutte le argomentazioni e motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, vista la sentenza non definitiva del Tribunale Civile di Treviso n. 1417/19, passata in giudicato, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana a conoscere della controversia e l'applicabilità, sotto il profilo sostanziale, della legge italiana, in via principale nel merito rigettare integralmente l'appello principale proposto da , poiché in parte Parte_3 inammissibile e, comunque, inaccoglibile in quanto infondato in fatto e diritto, nonché le richieste istruttorie dalla stessa avanzate, confermando le statuizioni della sentenza del Tribunale Civile di Treviso
n. 1480/23 pubblicata in data 31.8.23 e per l'effetto: richiamate le istanze istruttorie di , articolate nella seconda e
TE terza memoria ex art. 183, 6 co. cpc, in accoglimento delle domande avanzate dall'attrice/appellata: accertare e dichiarare il diritto esclusivo di di irradiare, senza interferenza alcuna, il
TE proprio segnale sulla frequenza radiofonica 96.400 MHz nel proprio bacino di utenza nel territorio italiano a mezzo del proprio impianto operante da Via Monte Caina, loc. Rubbio;
riconoscere la condotta posta in essere da come arbitraria, illegittima e violativa del Parte_3 diritto di all'uso indisturbato della su indicata
TE frequenza radiofonica 96.400 MHz nell'area di servizio di cui alle schede tecniche B e C in territorio italiano, essendo state accertate le interferenze provocate alle trasmissioni di
TE dall'impianto isofrequente operante da loc. Monte UK in territorio pag. 4/23 sloveno;
riconoscere che la condotta posta in essere da Parte_3 ha costituito e costituisce nei confronti di TE violazione del possesso ed atto di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c., nonché fatto illecito ex art. 2043 c.c.; condannare alla totale e definitiva eliminazione e Parte_3 cessazione di ogni e qualsiasi interferenza alle trasmissioni irradiate da con l'impianto radiofonico su fr. 96.400 MHz, nell'area TE di servizio della regione Veneto, imponendo a tal fine a Parte_3
l'adozione delle misure tecniche riduttive indicate dal CTU nella relazione tecnica integrativa datata 13.4.22, ovvero di esercire l'impianto da Monte UK secondo il progetto radioelettrico redatto dal
CTP di parte attrice/appellata ed inserito nelle osservazioni di parte alla bozza di CTU, allegate alla CTU integrativa in atti;
condannare
[...]
al risarcimento dei danni causati all'impianto su fr. 96.400 Parte_3
MHz da Via Monte Caina, loc. Rubbio in favore di , TE da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla pubblicazione e radiodiffusione dell'emananda sentenza, a cura e spese di
[...]
, entro trenta giorni dal suo deposito;
rigettare tutte le Parte_3 richieste (anche istruttorie), istanze, domande ed eccezioni proposte da e dalla di Slovenia in quanto indimostrate, ed Parte_3 CP_3 in ogni caso infondate in fatto e diritto, dichiarando, altresì,
l'inammissibilità di eventuali domande ed eccezioni tardivamente proposte. Sempre in via principale nel merito rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla Repubblica di Slovenia, poiché inammissibile, inaccoglibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, confermando le statuizioni della sentenza del Tribunale Civile di Treviso
n. 1480/23 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento della Repubblica di Slovenia per carenza di legittimazione ed interesse.
Con condanna di alla refusione Controparte_4
pag. 5/23 degli oneri di lite, comprese spese generali, IVA e CPA come per legge dovute, del doppio grado di giudizio e conferma della condanna, a suo carico, al pagamento integrale delle spese di CTU, nella misura già liquidata dal Tribunale di Treviso. Con condanna, altresì, della
Repubblica di Slovenia al pagamento degli oneri di lite del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA: nel merito, in via incidentale: contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1480/2023, accogliersi lo spiegato appello e per l'effetto dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento della Repubblica di Slovenia in giudizio determinato del tipo adesivo ad adjuvandum a favore di a fronte della CP_5 titolarità della frequenza di 96.400 MHz con abilitazione alla trasmissione dalla località di Monte UK, in base al titolo di assegnazione internazionale dovuto all'iscrizione al M.I.F.R. (Master
International Frequency Register) presso l'I.T.U. -International
Telecomunication Union, Unione Internazionale delle Comunicazioni, organismo internazionale associato all'ONU, i cui Stati membri ed aderenti, tra cui l'Italia, hanno ratificato il trattato istitutivo unitamente alla Slovenia;
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifuse. Nel merito: accogliersi l'impugnazione proposta da e Parte_3 conseguentemente riformarsi la sentenza oggetto di gravame n.
1480/2023, secondo le conclusioni formulate in via principale, nel merito e/o in via subordinata, nel merito e/o in estremo subordine, nel merito, in ogni caso rigettando tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in quanto infondate in CP_1 Parte_3 fatto e diritto;
spese di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse pag. 6/23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (emittente radiofonica “ ”) aveva TE CP_1 lamentato che il proprio impianto radiofonico operante sulla frequenza
96.400 MHz dalla località Rubbio, Via Monte Caina n. 19, Bassano del
Grappa, con copertura sulle Provincie di Vicenza, Padova, Venezia,
Treviso e Rovigo, subiva delle interferenze illecite per delle irradiazioni dall'impianto radiofonico isofrequente attraverso l'emittente radiofonica
ARS di proprietà di (d'ora in poi Parte_1 [...]
), non autorizzata a trasmettere in Italia o verso l'Italia. Con Parte_3 sentenza non definitiva 20 giugno 2019, n. 1417 il Tribunale di Treviso aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
. Con la sentenza appellata 31 agosto 2023, n. 1480 lo stesso Parte_3
Tribunale ha 1) ritenuto inammissibile l'intervento in causa della
Repubblica di Slovenia;
2) accertato il diritto esclusivo di CP_1
d'irradiare senza interferenze il proprio segnale sulla
[...] frequenza radiofonica 96.400 MHz nel proprio bacino di utenza in territorio italiano;
3) condannato ad adottare alcune
Parte_3 misure, individuate tramite un accertamento tecnico, per cessare la interferenze provocate nell'area di servizio della Regione Veneto attraverso l'impianto isofrequente operante dalla località Monte UK in territorio sloveno sulla frequenza 96.400 MHz;
4) pronunciato una condanna generica di al risarcimento dei danni in favore
Parte_3 di 5) disposto la pubblicazione del dispositivo TE della sentenza su due quotidiani a cura e spese di;
6-8)
Parte_3 condannato al pagamento delle spese processuali e delle
Parte_3 spese di CTU;
7) compensato le spese fra e la CP_1 TE
Repubblica di Slovenia.
pag. 7/23 1.1 L'intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. della
Repubblica di Slovenia è stato ritenuto inammissibile perché
l'interventore non era portatore di un interesse giuridicamente rilevante.
Non era in discussione la legittimità dell'assegnazione della frequenza
96.400 MHz a da parte della Repubblica di Slovenia né Parte_3 dovevano valutarsi “eventuali debordi” del segnale radiofonico italiano in territorio sloveno.
1.2 Il Tribunale muove dal presupposto che TE sia titolare di una concessione del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio della radiodiffusione per l'emittente “ ” dall'anno CP_1
1994. È autorizzata a operare sulla frequenza 96.400 MHz dalla località
Rubbio in cinque provincie della Regione Veneto. È titolare di un diritto soggettivo all'uso della frequenza assegnatale azionabile nei confronti di chi ne impedisca o limiti l'esercizio.
1.3 non dispone invece di un'autorizzazione a irradiare Parte_3 il servizio in territorio italiano. Le operazioni di misura effettuate dal
CTU ing. con modalità concordate tra le parti, Persona_2 prendendo come parametro di riferimento le raccomandazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ITU-R BS.412-9, hanno evidenziato che le emissioni dell'emittente slovena in territorio italiano sono troppe vicine in termini d'intensità a quella della società attorea e determinano fenomeni d'interferenza nel 68% dei punti di misura. La situazione è una conseguenza della nuova concessione rilasciata all'emittente slovena nell'anno 2018, concessione che ha determinato l'aumento effettivo della potenza di emissione unitamente al cambiamento del diagramma di radiazione. Ne consegue che sussiste una violazione dell'art. 42 d.lgs. n. 77 del 2005, secondo cui i soggetti pag. 8/23 che svolgono attività di diffusione sono tenuto ad assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenza. Nel presente processo non rilevano eventuali inadempienze nei rapporti tra Stati, e quindi le relazioni tra Stati quanto alla regolamentazione delle frequenze.
1.4 la condotta di costituisce un fatto illecito ex artt. Parte_3
2043 – 2598 c.c. che lede il diritto all'uso della radiofrequenza assegnata dal Ministero e tale da determinare con ogni probabilità un danno sotto il profilo di minore ascolto e diminuiti introiti pubblicitari.
deve anche cessare d'interferire nelle trasmissioni Parte_3 irradiate da nella Regione Veneto, mediante l'adozione TE delle misure tecniche riduttive indicate dal CTU nella relazione integrativa 13 aprile 2022.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_3 siano rigettate tutte le domande di Ha TE premesso di essere concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella Repubblica di Slovenia e titolare di un diritto soggettivo opponibile erga omnes a trasmettere sulla frequenza 96.400 Mhz con i “parametri in uso” per l'iscrizione della frequenza nel Registro Mastro
Internazionale delle Frequenze (MIFR), tenuto dall'
[...]
delle telecomunicazioni (UIT). L'impianto di Monte UK CP_2 sulla frequenza 96.400 MHz è in servizio dal 1976 ed è attualmente utilizzato in forza della concessione radiofonica n. 38111-81/2018/7 emessa dall'Agenzia per le Reti di Comunicazione e Servizi della
Repubblica di Slovenia (AKOS). La Repubblica di Slovenia è assegnataria dal 1984 a livello internazionale della frequenza 96.400
MHz e ha ottenuto nel 1991 la registrazione dell'assegnazione nel pag. 9/23 Registro Mastro Internazionale delle frequenze. utilizza la Parte_3 frequenza in conformità al diritto interno sloveno e ai parametri registrati a livello internazionale. Ciò posto, lamenta: Parte_3
2.1 che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare la questione dell'interpretazione e portata della concessione radiofonica di
[...]
concessione che prevede il rispetto degli obblighi TE assunti in sede internazionale dell'Italia. Per il paragrafo 4.4 del
Regolamento delle Radiocomunicazioni – regolamento tecnico che integra la Costituzione dell'UIT e la Convenzione - gli Stati membri non possono chiedere tutela per interferenze dannose derivanti da una stazione che operi in conformità alle disposizioni della Costituzione, della Convenzione e del Regolamento. Una frequenza non iscritta al
MIFR, come quella di non può chiedere alcuna TE tutela per interferenze originate da altro impianto legittimamente operante su frequenza registrata nel MIFR, perché l'iscrizione è subordinata al positivo esperimento di una complessa procedura di coordinamento svolta in contraddittorio con tutti i paesi potenzialmente interessati. Anche l'art. 45 della Direttiva UE 2018/1972 prevede che gli
Stati membri rispettino gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. La concessione radiofonica di come ogni altra concessione TE radiofonica italiana, prevede che l'esercizio degli impianti sia condizionato al rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia;
2.2 che il Tribunale ha erroneamente accertato che Parte_3 trasmette esclusivamente in base alla concessione radiofonica slovena e non anche in forza dell'iscrizione nel MIFR. per poter Parte_3 trasmettere in modo soddisfacente nell'area di servizio dell'impianto di pag. 10/23 Monte UK provoca le interferenze registrate nel corso delle operazioni peritali sul territorio italiano. Lo stesso accade con decine di impianti italiani, che interferiscono la frequenza slovena in territorio sloveno.
Secondo il Tribunale i diagrammi di radiazione dell'impianto di
[...]
sarebbero cambiati rispetto alla configurazione originaria Parte_3 dell'impianto e i lobi di radiazione, prima diretti esclusivamente in territorio sloveno, sarebbero stati orientati verso il territorio italiano. Il fatto è irrilevante, atteso che, in ogni caso, le trasmissioni vengono operate entro i parametri di cui alle registrazioni internazionali ed entro i parametri di cui alla concessione slovena. Essendo le trasmissioni di perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche Parte_3 emanate in sede internazionale, non è ascrivibile a alcuna Parte_3 violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 177 del 2005;
2.3 l'errato accertamento dell'illiceità delle interferenze perché le trasmissioni di sono perfettamente conformi alle Parte_3 prescrizioni adottate in sede internazionale;
2.4 che, in subordine, qualora si ritenesse che il concessionario italiano non sia destinatario dell'obbligo di osservare gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, la concessione di TE dovrebbe essere disapplicata, in quanto illegittima, violando l'art.
[...]
42 d.lgs. n. 177 del 2005, che prevede che i soggetti che svolgono la radiodiffusione devono garantire la qualità dei segnali conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'autorità e a quelle emanate in sede internazionale, senza provocare interferenze con altre emissioni lecite;
2.5 che, in ulteriore subordine, la normativa di settore italiana dovrebbe essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché in pag. 11/23 contrasto con trattati internazionali ratificati dall'Italia. Dovrebbe ritenersi violato l'art. 117 Cost. per il contrasto con gli artt. 1, 4, 44, 45
e 54 della Costituzione dell'UIT e degli artt. 4, 8 e 11 del Regolamento delle Radiocomunicazioni, non accordando tutela alle frequenze non iscritte nel MIFR nei confronti delle frequenze registrate;
2.6 che non sussiste un illecito concorrenziale perché l'emittente pubblica slovena non riveste la qualità di imprenditore, ma quella diversa di esercente un pubblico servizio. Non sussiste nemmeno una comunanza di clientela perché trasmissioni della convenuta vengono operate in sloveno e sono naturalmente destinate ad un pubblico di lingua slovena. Nell'area di servizio degli impianti di TE non risulta insediata alcuna comunità o minoranza di lingua
[...] slovena;
2.7 che è stato violato l'art. 278 c.p.c. perché la controparte avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova che permetteranno, in un successivo processo, di quantificare le conseguenze dannose derivanti dal comportamento illecito;
2.8 che il CTU non ha proceduto all'accertamento della conformità dei parametri di trasmissione dell'impianto di alle Parte_3 registrazioni internazionali. Il CTU avrebbe constatato una difformità per orientamento, componente e potenza dell'impianto rispetto alla scheda tecnica GE84 ma non ha specificato, come invece è avvenuto in altri accertamenti tecnici, quale metodologia abbia utilizzato.
3. Con comparsa di costituzione e risposta 20.3.2024 si è costituita la di Slovenia proponendo appello incidentale. Ha lamentato CP_3
pag. 12/23 che “si appalesa in modo inequivoco” il proprio interesse pregiudicato perché è lo Stato sloveno a essere titolare/proprietario della frequenza
96.400 MHz con abilitazione alla trasmissione dalla località di Monte
UK. Avendo accertato il CTU che la stazione emittente di Parte_3 opera in conformità alle concessioni amministrative nazionali e internazionali, la declaratoria d'inammissibilità dell'intervento rappresenta una grave lesione degli interessi della Repubblica di
Slovenia, privata di una tutela reale della frequenza. Se la sentenza fosse confermata, potrebbe contestare alla Repubblica di Parte_3
Slovenia la validità della concessione radiofonica per l'impossibilità di poter usufruire liberamente ed in maniera indisturbata della frequenza assegnata.
4. ha chiesto la conferma della sentenza di TE primo grado. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, ha precisato:
➢ che oggetto del giudizio non è una richiesta di tutela a livello internazionale, né assumono rilevanza i rapporti tra gli Stati Membri o gli effetti della Registrazione delle frequenze in titolarità dei singoli
Stati;
➢ che l'impianto dell'appellante principale è autorizzato a trasmettere in territorio sloveno in virtù di una concessione radiofonica rilasciata dall'AKOS (Agenzia per le reti di comunicazione e servizi della
Repubblica di Slovenia) rilasciata nel 2018, senza comunicazione all'ITU
e armonizzazione con gli Stati confinanti. L'autorizzazione ha modificato la potenza di emissione e il diagramma di radiazione. È stata stata modificata la posizione dell'impianto, portato sulla cima del monte UK anziché a metà costa, con aumento di circa 600 mt dell'altezza della fonte delle irradiazioni;
pag. 13/23 ➢ che le iscrizioni internazionali non costituiscono alcun titolo autorizzatorio, concessorio, o altro diritto per uno Stato a irradiare nel territorio di altro Stato membro, né consentono la produzione di fenomeni interferenziali ai danni di emittenti di altri Stati;
➢ che il Tribunale ha motivato la decisione anche sulla base delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni e quindi non vi è stata alcuna omissione di pronuncia. Nessuna norma stabilisce che un impianto che utilizza una frequenza non iscritta nel registro internazionale non possa ricevere tutela giurisdizionale;
➢ che la stessa AKOS, nel nuovo titolo concessorio rilasciato a CP_6
dichiara espressamente di aver autorizzato l'emittente slovena ad
[...] esercire l'impianto da Monte UK con parametri diversi e potenziati rispetto a quelli risultanti dall'accordo internazionale GE84;
➢ che anche il CTU ha accertato la violazione, da parte dell'impianto sloveno, dei rapporti di protezione di cui alla Raccomandazione ITU-R
BS.412-9, necessari per non compromettere la fruibilità del segnale dell'impianto di;
l'esistenza d'interferenze prodotte TE dall'impianto sloveno sulla frequenza 96.400 MHz con pregiudizio dell'impianto dell'appellata; la difformità dell'impianto di Monte UK rispetto ai dati ed ai parametri delle registrazioni internazionali;
➢ che non si pone un conflitto tra provvedimenti autorizzatori, in quanto ciascuna delle parti è titolare di concessione a trasmettere con determinati impianti, nei rispettivi territori nazionali, in forza di titoli rilasciati da due differenti Stati;
➢ che l'“occupazione” di un segmento di etere, già oggetto dell'altrui lecita attività imprenditoriale, determina una lesione contraria alla correttezza imposta dall'art. 2598 n. 3 c.c.. Nel territorio della Regione
Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia vive una cospicua comunità slovena e anche la comunità italiana frequenta i territori sloveni,
pag. 14/23 acquistando prodotti di vario genere, dopo aver comparato i prezzi e le offerte commerciali. Le trasmissioni delle due emittenti hanno, quantomeno parzialmente, i medesimi potenziali destinatari, rappresentati quantomeno dalla comunità slovena che vive in Italia, raggiungibile sia dai programmi dell'appellante in lingua slovena che dalle emissioni dell'appellata in lingua italiana. L'attività è svolta dall'emittente pubblica iure privatorum ed esercita un'attività d'impresa traendo finanziamento anche da inserzioni pubblicitarie;
➢ che l'impugnazione incidentale è tardiva perché non notificata nel termine dell'art. 327 c.p.c.. Il capo impugnato presenta autonomia concettuale giuridica rispetto a quelli gravati dell'appello principale e pertanto l'interesse all'impugnazione è sorto al momento della pubblicazione della sentenza. Non è comunque ravvisabile, tra quelli dedotti in sede di costituzione in giudizio e di precisazione delle conclusioni in primo grado, un interesse giuridicamente rilevante che giustifichi l'intervento.
5. Il primo motivo di appello relativo alle conseguenze dell'iscrizione della frequenza nel Registro Mastro Internazionale delle
Frequenze (MIFR) è destituito di fondamento. La difformità rispetto ai parametri iscritti nelle schede del Registro Mastro Internazionale delle
Frequenze:
➢ era stata espressamente riconosciuta nel giudizio di primo grado dalla difesa di : “L'Ente Regolatore sloveno ha motivato il Parte_3 rilascio delle nuove concessioni radiofoniche, che autorizzano la convenuta ad irradiare con parametri superiori a quelli risultanti dalle schede estratte dal Registro dell'UIT e del Piano di '84, Per_3 Per_4 per i seguenti motivi: … sulla base delle denunce di disturbi nella ricezione del segnale e in base ai rilevamenti, l'Agenzia costata che le
pag. 15/23 emittenti radio italiane trasmettono su frequenze che non sono state armonizzate su scala internazionale ovvero in violazione delle disposizioni dell'accordo internazionale Ginevra 84 e anche contrariamente alle disposizioni dell'ITU Radio Regulations e interferiscono nella ricezione del segnale delle emittenti radio slovene nella vicinanza del confine di stato con la Repubblica italiana (v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pag. 17);
➢ era stata anche confermata dall'accertamento tecnico svolto. Il
CTU aveva chiarito che la “… il diagramma di radiazione reale indicato con contorno rosso proposto dal C.T. nelle proprie osservazioni fuoriesce dal contorno azzurro del diagramma di radiazione relativo al
Registro Mastro ITU di fatto evadendo dal limite assegnato anche in direzione del territorio italiano. È altresì verificato che i diagrammi di radiazione dell'impianto del Monte UK (96,4 MHz), forniti dal C.T.P. in corso di operazioni e rappresentati nella Immagine 1 delle osservazioni, sono radicalmente cambiati rispetto a quelli originali presenti in Allegato
3 degli atti di Parte Convenuta. Come visibile a pagina 6 e 7 delle osservazioni di Parte Ricorrente, prima i lobi di radiazione erano diretti esclusivamente in territorio sloveno e sono stati poi modificati fino ad irradiare il segnale in altre direzioni, tra le quali quella del territorio italiano … È altresì vero che il progetto presentato da in Parte_3 corso di operazioni differisce da quello originale in atti. … è chiaro che
l'impianto ha subito una evoluzione volta anche ad irradiare verso il territorio italiano” (v. relazione 30 luglio 2021 ing. , Persona_2 pag. 24 e 25).
La difesa dell'appellante sostiene che ha diritto di Parte_3 trasmettere secondo i parametri risultanti dalle schede tecniche estratte dal Registro Mastro Internazionale delle Frequenze. Se le interferenze accertate in territorio italiano avvengono tramite trasmissioni che non pag. 16/23 rispettano dette schede tecniche, a prescindere dalle ragioni che secondo l'appellante hanno giustificano l'aumento di potenza (disturbi al segnale arrecato da stazioni radio italiane), viene meno lo stesso presupposto del primo motivo di appello perché non può Parte_3 avvalersi della copertura giuridica offerta da accordi internazionali e non può vantare un diritto soggettivo opponibile erga omnes a trasmettere sulla frequenza oggetto di contestazione.
6. Il secondo motivo di appello sull'errata applicazione e interpretazione dell'art. 42 d.lgs. n. 177 del 2005 è infondato. Il fatto che le trasmissioni avvengano secondo i parametri della concessione slovena non è rilevante, dato che nel presente processo si discute di interferenze registrate in territorio italiano e non in territorio sloveno e peraltro in provincie della Regione Veneto lontane dal confine di Stato.
Il rispetto dei parametri internazionali è smentito, per quanto spiegato rispondendo al primo motivo di appello, dalle stesse allegazioni della convenuta e dalle risultanze dell'accertamento tecnico. L'iscrizione nel
Registro Mastro Internazionale delle Frequenze tenuto dall'
[...] potrebbe rilevare esclusivamente Controparte_2 se le interferenze transfrontaliere fossero la conseguenza di trasmissioni rispettose delle schede tecniche ivi risultanti. L'art. 15 del Regolamento delle Radiocomunicazioni ITU ( Controparte_2
prevede che ciascuna emittente irradi solo la
[...] potenza necessaria a garantire un servizio soddisfacente e vieta trasmissioni non necessarie o segnali superflui e stabilisce che il posizionamento delle stazioni emittenti debba avvenire con particolare cura e che l'irradiazione del segnale verso direzioni non necessarie sia ridotta al minimo, sfruttando al massimo, ove possibile, le proprietà delle antenne direzionali. La procedura di coordinamento prevista dal pag. 17/23 Regolamento delle Radiocomunicazioni non assume rilevanza rispetto a trasmissioni che non rispettano i parametri risultanti dalle schede tecniche del MIFR e non sono invocabili le tutele del sistema ITU, fondato sulla registrazione delle frequenze nel MIFR, se le interferenze transfrontaliere si sono verificate per effetto di trasmissioni che non rispettano i parametri che hanno consentito l'iscrizione.
7. Il terzo motivo di appello sull'illiceità delle interferenze ai sensi dell'art. 2043 c.c. è destituito di fondamento. Il motivo si risolve in una ripetizione dei precedenti perché presuppone che le trasmissioni di
[...]
siano conformi alle prescrizioni adottate in sede Parte_3 internazionale. Esclusa la presunta conformità, le emissioni di
[...]
in territorio italiano creano interferenza con altre emissioni Parte_3 lecite di radiofrequenza e pertanto costituiscono una violazione dell'art. 42 d.lgs. n. 77 del 2005 e sono idonee a determinare un danno ingiusto.
8. Anche il quarto motivo di appello sulla disapplicazione della concessione radiofonica italiana e il quinto motivo di appello sull'incostituzionalità della normativa interna italiana sono destituiti di fondamento. Non si pone una questione di disapplicazione della concessione rilasciata a perché il suo esercizio TE non è in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano. Non si pone la questione dell'illegittimità costituzionale della disciplina italiana – sicché la relativa eccezione è irrilevante ai fini della decisione - perché non è ravvisabile un conflitto fra la concessione rilasciata a dallo Stato italiano sulla base della TE legislazione vigente e le interferenze determinate da trasmissioni che rispettino i parametri risultanti da schede tecniche registrate al MIFR.
pag. 18/23 9. Il sesto motivo di appello finalizzato a escludere che possa sussistere un illecito concorrenziale non è fondato. Le interferenze non consentite sono potenzialmente idonee a sottrarre pubblico di radioascoltatori e pubblicità all'emittente che le subisce. Innanzitutto, viene in rilievo anche un'attività (v. atto di appello, pag. 12 dove viene specificata la programmazione di ARS: diffusione di programmi di musica classica) che svolge iure privatorum come un Parte_3 qualsiasi altro imprenditore. In secondo luogo, un canale radio con programmi culturali con ampio spazio alla musica classica non si rivolge necessariamente, in via esclusiva, a un pubblico di lingua slovena. In terzo luogo, gli inserzionisti pubblicitari possono essere indotti a scegliere canali radio non soggetti a interferenze che pregiudicano il segnale.
10. Nemmeno il settimo motivo di appello sulla violazione dell'art. 278 c.p.c. può essere accolto. Il Tribunale si è limitato a pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno. Non occorreva la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. I presupposti della condanna generica sono i seguenti: a) l'impianto di TE utilizza legittimamente la frequenza 96.400 MHz dalla località Rubbio in territorio italiano e subisce delle interferenze;
b) le interferenze sono state accertate in Provincie della Regione Veneto lontane dal confine di
Stato; c) le interferenze provengono da un impianto non autorizzato a trasmettere in territorio italiano;
d) le interferenze non provengono da trasmissioni che rispettano parametri delle schede registrate nel
Registro Mastro Internazionale delle Frequenze;
e) le interferenze sono pag. 19/23 di conseguenza illecite e potenzialmente idonee a recare un danno a programmi radiofonici in quanto influiscono sulla ricezione del segnale,
e di conseguenza, sul numero degli ascoltatori e sulla raccolta di pubblicità. Richiedere che la parte danneggiata specifichi i mezzi di prova con cui intende dimostrare l'entità delle conseguenze dannose derivanti dal comportamento illecito significa fornire un'interpretazione abrogante dell'art. 278 c.p.c. in tema di condanna generica. Precisati anche i mezzi di prova, verrebbe meno la ragione di procedere con un separato giudizio alla quantificazione del danno.
11. Mancano le condizioni per accogliere la richiesta istruttoria formulata da in calce all'atto di appello. Non era Parte_3 necessario che il CTU fornisse ulteriori chiarimenti in ordine alla mancata conformità dei parametri delle trasmissioni dell'impianto di alle registrazioni internazionali perché le informazioni che Parte_3 giustificano tale conclusione erano stato fornite. Che la difformità possa causare maggiori interferenze si desume in modo chiaro da quanto era stato dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla difesa che insiste per il supplemento istruttorio e dalla risposta alle osservazioni fornita dall'ausiliario (v. relazione 30 luglio 2021 ing.
, pag. 25: “è chiaro che l'impianto ha subito Persona_2 un'evoluzione volta anche a irradiare verso il territorio incidentale”). Le modalità di misurazione delle interferenze erano state concordate anche con il CTP di parte convenuta e la valutazione è stata compiuta sulla base della Raccomandazione ITU-R BS.412-9 (v. relazione 30 luglio
2021 ing. , pag. 23). Anche il difensore di Persona_2 [...]
aveva sostenuto che la raccomandazione ITU-R BS.412-9 Parte_3
“detta criteri per addivenire a un risultato oggettivo delle misurazioni”
(v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado di , Parte_3
pag. 20/23 pag. 8), salvo aver successivamente richiesto, attraverso il CTP,
l'utilizzo di metodiche giudicate dall'ausiliario empiriche e prive di fondamento scientifico.
.
12. L'appello incidentale della Repubblica di Slovenia è inammissibile perché tardivo.
12.1 La difesa dell'appellante incidentale richiama la giurisprudenza secondo cui l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (Cass., sez. 1, ord. n. 2818 del 2018). Avendo sostenuto l'appellante incidentale che l'impugnazione ha per oggetto proprio la parte della sentenza che statuisce sull'ammissibilità dell'intervento (v. comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, pag. 8: “l'impugnazione ha per oggetto proprio quella parte della sentenza che statuisce in ordine all'inammissibilità dell'intervento …”), l'interesse a impugnare della Repubblica di Slovenia non è sorto per effetto dell'appello principale di ma Parte_3 preesisteva. L'impugnazione avrebbe dovuto proporsi nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in 31 agosto 2023, e pertanto entro il 29 febbraio
2024. La comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale è stata invece depositata solo in data 20 marzo 2024.
12.2 La comparsa di costituzione non può essere qualificata come nuovo intervento adesivo limitatamente al giudizio di appello.
L'intervento in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 434 c.p.c. soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo pag. 21/23 legittimi a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui l'interventore rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (Cass., sez. 1, ord. n. 32887 del 2022).
13. Entrambe le impugnazioni devono essere respinte. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di e delle Repubblica di Parte_3
Slovenia. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
2.518,00 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile (complessità media).
14. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_4 TE
e dell'appello incidentale della REPUBBLICA DI SLOVENIA avverso
[...] la sentenza del Tribunale di Treviso 31 agosto 2023, n. 1480, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
pag. 22/23 2) condanna in solido e la Parte_4
REPUBBLICA DI SLOVENIA al pagamento, in favore Parte_5 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella
[...] somma di euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) e la REPUBBLICA DI SLOVENIA Parte_4 sono obbligate a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del
2002.
Venezia, 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 377/2024 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2 [...]
in forma abbreviata) (C.F. S129865174), assistita e difesa Parte_3 dagli Avvocati RADO RACE, MARCO JARC e ADRIANA TEGHIL, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via Manin n.
47, Treviso
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa TE P.IVA_1 dagli Avvocati MARZIA AMICONI e CRISTINA AMIDANI, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Isabella Gritti, Via Fogazzaro n. 5, Treviso
PARTE APPELLATA
REPUBBLICA DI SVLOVENIA rappresentata dal Segretario Generale del Governo dr. assistita e difesa dall'Avvocato Persona_1 domiciliatario SAMO SANZIN, con studio in via Diaz n.11, Gorizia
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 31 agosto 2023, n. 1480
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via principale, nel merito, previo accertamento della legittimità delle trasmissioni di
[...]
da monte UK sulla frequenza 96.400 MHz con i parametri in Parte_3 uso, in quanto conformi alle registrazioni internazionali, e previo accertamento dell'obbligo in capo a ai sensi del TE comma III, art. 1 della concessione radiofonica di rispettare gli impegni internazionali assunti dall'Italia, rigettare tutte le domande proposte da CP_1 nei confronti di , perché infondate in fatto e in
[...] Parte_3 diritto;
in via subordinata, nel merito, previo accertamento della legittimità delle trasmissioni di da località monte UK Parte_3 sulla frequenza 96.400 MHz con le modalità in atto, in quanto conformi alle registrazioni internazionali, accertare e dichiarare, in via incidentale,
l'illegittimità della concessione radiofonica di e TE di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti e, per l'effetto, disapplicarli, e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di , TE Parte_3 perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in estremo subordine, nel merito, previa rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e, segnatamente, dell'art. 16 della L. 223/1990, dell'art. 32 della L.
223/1990, dell'art. 1 del D.L. 323/1993, dell'art. 1 del D.L. 545/1996, dell'art. 24 del D.Lgs. 177/2005, in quanto accordano tutela al concessionario italiano anche nei confronti di un'emittente estera titolare di frequenza iscritta nel MIFR, per violazione dell'art 117 Cost. in pag. 2/23 relazione agli artt. 1, 4, 44, 45, 54 della Costituzione dell'
[...]
e agli artt. 4, 8 e 11 del Controparte_2 regolamento delle radiocomunicazioni, ratificati e resi esecutivi con
D.P.R. n. 740 del 27.07.1981, D.P.R. n. 182 del 28.02.1985, L. n. 149 del 09.05.1986, D.P.R. n. 189 dell'11.03.1988, D.P.R. 13.04.1994, n.
372, L. n. 61 del 31.01.1996, L. 26.01.1999, n. 26, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, a seguito della invocata declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate, previo accertamento della legittimità delle trasmissioni di da Parte_3 località monte UK sulla frequenza 96.400 MHz con le modalità in atto, in quanto conformi alle registrazioni internazionali, accertare e dichiarare, in via incidentale, l'illegittimità concessione radiofonica di e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e TE conseguenti e, per l'effetto, disapplicarli, e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di TE
, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in Parte_3 narrativa;
in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in quanto infondate in TE Parte_3 fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: disporre la rinnovazione della consulenza affinché il CTU dica se, sulla base dei dati a disposizione e delle sole misurazioni effettuate in territorio italiano e utilizzando un algoritmo o un software di predizione dell'andamento del campo elettromagnetico, quali siano gli effettivi parametri di trasmissione dell'impianto di RTV – Slovenija e se tali parametri siano conformi alle registrazioni internazionali allegate e,
pag. 3/23 segnatamente, ai parametri risultanti dalle schede GE84 e MIFR in atti
(all.ti 3 e 4, fascicolo di primo grado).
CONCLUSIONI DI RADIO Voglia l'Ecc.ma TE
Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione e difesa, per tutte le argomentazioni e motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, vista la sentenza non definitiva del Tribunale Civile di Treviso n. 1417/19, passata in giudicato, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana a conoscere della controversia e l'applicabilità, sotto il profilo sostanziale, della legge italiana, in via principale nel merito rigettare integralmente l'appello principale proposto da , poiché in parte Parte_3 inammissibile e, comunque, inaccoglibile in quanto infondato in fatto e diritto, nonché le richieste istruttorie dalla stessa avanzate, confermando le statuizioni della sentenza del Tribunale Civile di Treviso
n. 1480/23 pubblicata in data 31.8.23 e per l'effetto: richiamate le istanze istruttorie di , articolate nella seconda e
TE terza memoria ex art. 183, 6 co. cpc, in accoglimento delle domande avanzate dall'attrice/appellata: accertare e dichiarare il diritto esclusivo di di irradiare, senza interferenza alcuna, il
TE proprio segnale sulla frequenza radiofonica 96.400 MHz nel proprio bacino di utenza nel territorio italiano a mezzo del proprio impianto operante da Via Monte Caina, loc. Rubbio;
riconoscere la condotta posta in essere da come arbitraria, illegittima e violativa del Parte_3 diritto di all'uso indisturbato della su indicata
TE frequenza radiofonica 96.400 MHz nell'area di servizio di cui alle schede tecniche B e C in territorio italiano, essendo state accertate le interferenze provocate alle trasmissioni di
TE dall'impianto isofrequente operante da loc. Monte UK in territorio pag. 4/23 sloveno;
riconoscere che la condotta posta in essere da Parte_3 ha costituito e costituisce nei confronti di TE violazione del possesso ed atto di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c., nonché fatto illecito ex art. 2043 c.c.; condannare alla totale e definitiva eliminazione e Parte_3 cessazione di ogni e qualsiasi interferenza alle trasmissioni irradiate da con l'impianto radiofonico su fr. 96.400 MHz, nell'area TE di servizio della regione Veneto, imponendo a tal fine a Parte_3
l'adozione delle misure tecniche riduttive indicate dal CTU nella relazione tecnica integrativa datata 13.4.22, ovvero di esercire l'impianto da Monte UK secondo il progetto radioelettrico redatto dal
CTP di parte attrice/appellata ed inserito nelle osservazioni di parte alla bozza di CTU, allegate alla CTU integrativa in atti;
condannare
[...]
al risarcimento dei danni causati all'impianto su fr. 96.400 Parte_3
MHz da Via Monte Caina, loc. Rubbio in favore di , TE da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla pubblicazione e radiodiffusione dell'emananda sentenza, a cura e spese di
[...]
, entro trenta giorni dal suo deposito;
rigettare tutte le Parte_3 richieste (anche istruttorie), istanze, domande ed eccezioni proposte da e dalla di Slovenia in quanto indimostrate, ed Parte_3 CP_3 in ogni caso infondate in fatto e diritto, dichiarando, altresì,
l'inammissibilità di eventuali domande ed eccezioni tardivamente proposte. Sempre in via principale nel merito rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla Repubblica di Slovenia, poiché inammissibile, inaccoglibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, confermando le statuizioni della sentenza del Tribunale Civile di Treviso
n. 1480/23 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento della Repubblica di Slovenia per carenza di legittimazione ed interesse.
Con condanna di alla refusione Controparte_4
pag. 5/23 degli oneri di lite, comprese spese generali, IVA e CPA come per legge dovute, del doppio grado di giudizio e conferma della condanna, a suo carico, al pagamento integrale delle spese di CTU, nella misura già liquidata dal Tribunale di Treviso. Con condanna, altresì, della
Repubblica di Slovenia al pagamento degli oneri di lite del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA: nel merito, in via incidentale: contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1480/2023, accogliersi lo spiegato appello e per l'effetto dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento della Repubblica di Slovenia in giudizio determinato del tipo adesivo ad adjuvandum a favore di a fronte della CP_5 titolarità della frequenza di 96.400 MHz con abilitazione alla trasmissione dalla località di Monte UK, in base al titolo di assegnazione internazionale dovuto all'iscrizione al M.I.F.R. (Master
International Frequency Register) presso l'I.T.U. -International
Telecomunication Union, Unione Internazionale delle Comunicazioni, organismo internazionale associato all'ONU, i cui Stati membri ed aderenti, tra cui l'Italia, hanno ratificato il trattato istitutivo unitamente alla Slovenia;
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifuse. Nel merito: accogliersi l'impugnazione proposta da e Parte_3 conseguentemente riformarsi la sentenza oggetto di gravame n.
1480/2023, secondo le conclusioni formulate in via principale, nel merito e/o in via subordinata, nel merito e/o in estremo subordine, nel merito, in ogni caso rigettando tutte le domande proposte da
[...] nei confronti di in quanto infondate in CP_1 Parte_3 fatto e diritto;
spese di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse pag. 6/23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (emittente radiofonica “ ”) aveva TE CP_1 lamentato che il proprio impianto radiofonico operante sulla frequenza
96.400 MHz dalla località Rubbio, Via Monte Caina n. 19, Bassano del
Grappa, con copertura sulle Provincie di Vicenza, Padova, Venezia,
Treviso e Rovigo, subiva delle interferenze illecite per delle irradiazioni dall'impianto radiofonico isofrequente attraverso l'emittente radiofonica
ARS di proprietà di (d'ora in poi Parte_1 [...]
), non autorizzata a trasmettere in Italia o verso l'Italia. Con Parte_3 sentenza non definitiva 20 giugno 2019, n. 1417 il Tribunale di Treviso aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
. Con la sentenza appellata 31 agosto 2023, n. 1480 lo stesso Parte_3
Tribunale ha 1) ritenuto inammissibile l'intervento in causa della
Repubblica di Slovenia;
2) accertato il diritto esclusivo di CP_1
d'irradiare senza interferenze il proprio segnale sulla
[...] frequenza radiofonica 96.400 MHz nel proprio bacino di utenza in territorio italiano;
3) condannato ad adottare alcune
Parte_3 misure, individuate tramite un accertamento tecnico, per cessare la interferenze provocate nell'area di servizio della Regione Veneto attraverso l'impianto isofrequente operante dalla località Monte UK in territorio sloveno sulla frequenza 96.400 MHz;
4) pronunciato una condanna generica di al risarcimento dei danni in favore
Parte_3 di 5) disposto la pubblicazione del dispositivo TE della sentenza su due quotidiani a cura e spese di;
6-8)
Parte_3 condannato al pagamento delle spese processuali e delle
Parte_3 spese di CTU;
7) compensato le spese fra e la CP_1 TE
Repubblica di Slovenia.
pag. 7/23 1.1 L'intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. della
Repubblica di Slovenia è stato ritenuto inammissibile perché
l'interventore non era portatore di un interesse giuridicamente rilevante.
Non era in discussione la legittimità dell'assegnazione della frequenza
96.400 MHz a da parte della Repubblica di Slovenia né Parte_3 dovevano valutarsi “eventuali debordi” del segnale radiofonico italiano in territorio sloveno.
1.2 Il Tribunale muove dal presupposto che TE sia titolare di una concessione del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio della radiodiffusione per l'emittente “ ” dall'anno CP_1
1994. È autorizzata a operare sulla frequenza 96.400 MHz dalla località
Rubbio in cinque provincie della Regione Veneto. È titolare di un diritto soggettivo all'uso della frequenza assegnatale azionabile nei confronti di chi ne impedisca o limiti l'esercizio.
1.3 non dispone invece di un'autorizzazione a irradiare Parte_3 il servizio in territorio italiano. Le operazioni di misura effettuate dal
CTU ing. con modalità concordate tra le parti, Persona_2 prendendo come parametro di riferimento le raccomandazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ITU-R BS.412-9, hanno evidenziato che le emissioni dell'emittente slovena in territorio italiano sono troppe vicine in termini d'intensità a quella della società attorea e determinano fenomeni d'interferenza nel 68% dei punti di misura. La situazione è una conseguenza della nuova concessione rilasciata all'emittente slovena nell'anno 2018, concessione che ha determinato l'aumento effettivo della potenza di emissione unitamente al cambiamento del diagramma di radiazione. Ne consegue che sussiste una violazione dell'art. 42 d.lgs. n. 77 del 2005, secondo cui i soggetti pag. 8/23 che svolgono attività di diffusione sono tenuto ad assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenza. Nel presente processo non rilevano eventuali inadempienze nei rapporti tra Stati, e quindi le relazioni tra Stati quanto alla regolamentazione delle frequenze.
1.4 la condotta di costituisce un fatto illecito ex artt. Parte_3
2043 – 2598 c.c. che lede il diritto all'uso della radiofrequenza assegnata dal Ministero e tale da determinare con ogni probabilità un danno sotto il profilo di minore ascolto e diminuiti introiti pubblicitari.
deve anche cessare d'interferire nelle trasmissioni Parte_3 irradiate da nella Regione Veneto, mediante l'adozione TE delle misure tecniche riduttive indicate dal CTU nella relazione integrativa 13 aprile 2022.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, Parte_3 siano rigettate tutte le domande di Ha TE premesso di essere concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella Repubblica di Slovenia e titolare di un diritto soggettivo opponibile erga omnes a trasmettere sulla frequenza 96.400 Mhz con i “parametri in uso” per l'iscrizione della frequenza nel Registro Mastro
Internazionale delle Frequenze (MIFR), tenuto dall'
[...]
delle telecomunicazioni (UIT). L'impianto di Monte UK CP_2 sulla frequenza 96.400 MHz è in servizio dal 1976 ed è attualmente utilizzato in forza della concessione radiofonica n. 38111-81/2018/7 emessa dall'Agenzia per le Reti di Comunicazione e Servizi della
Repubblica di Slovenia (AKOS). La Repubblica di Slovenia è assegnataria dal 1984 a livello internazionale della frequenza 96.400
MHz e ha ottenuto nel 1991 la registrazione dell'assegnazione nel pag. 9/23 Registro Mastro Internazionale delle frequenze. utilizza la Parte_3 frequenza in conformità al diritto interno sloveno e ai parametri registrati a livello internazionale. Ciò posto, lamenta: Parte_3
2.1 che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare la questione dell'interpretazione e portata della concessione radiofonica di
[...]
concessione che prevede il rispetto degli obblighi TE assunti in sede internazionale dell'Italia. Per il paragrafo 4.4 del
Regolamento delle Radiocomunicazioni – regolamento tecnico che integra la Costituzione dell'UIT e la Convenzione - gli Stati membri non possono chiedere tutela per interferenze dannose derivanti da una stazione che operi in conformità alle disposizioni della Costituzione, della Convenzione e del Regolamento. Una frequenza non iscritta al
MIFR, come quella di non può chiedere alcuna TE tutela per interferenze originate da altro impianto legittimamente operante su frequenza registrata nel MIFR, perché l'iscrizione è subordinata al positivo esperimento di una complessa procedura di coordinamento svolta in contraddittorio con tutti i paesi potenzialmente interessati. Anche l'art. 45 della Direttiva UE 2018/1972 prevede che gli
Stati membri rispettino gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. La concessione radiofonica di come ogni altra concessione TE radiofonica italiana, prevede che l'esercizio degli impianti sia condizionato al rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia;
2.2 che il Tribunale ha erroneamente accertato che Parte_3 trasmette esclusivamente in base alla concessione radiofonica slovena e non anche in forza dell'iscrizione nel MIFR. per poter Parte_3 trasmettere in modo soddisfacente nell'area di servizio dell'impianto di pag. 10/23 Monte UK provoca le interferenze registrate nel corso delle operazioni peritali sul territorio italiano. Lo stesso accade con decine di impianti italiani, che interferiscono la frequenza slovena in territorio sloveno.
Secondo il Tribunale i diagrammi di radiazione dell'impianto di
[...]
sarebbero cambiati rispetto alla configurazione originaria Parte_3 dell'impianto e i lobi di radiazione, prima diretti esclusivamente in territorio sloveno, sarebbero stati orientati verso il territorio italiano. Il fatto è irrilevante, atteso che, in ogni caso, le trasmissioni vengono operate entro i parametri di cui alle registrazioni internazionali ed entro i parametri di cui alla concessione slovena. Essendo le trasmissioni di perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche Parte_3 emanate in sede internazionale, non è ascrivibile a alcuna Parte_3 violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 177 del 2005;
2.3 l'errato accertamento dell'illiceità delle interferenze perché le trasmissioni di sono perfettamente conformi alle Parte_3 prescrizioni adottate in sede internazionale;
2.4 che, in subordine, qualora si ritenesse che il concessionario italiano non sia destinatario dell'obbligo di osservare gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, la concessione di TE dovrebbe essere disapplicata, in quanto illegittima, violando l'art.
[...]
42 d.lgs. n. 177 del 2005, che prevede che i soggetti che svolgono la radiodiffusione devono garantire la qualità dei segnali conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'autorità e a quelle emanate in sede internazionale, senza provocare interferenze con altre emissioni lecite;
2.5 che, in ulteriore subordine, la normativa di settore italiana dovrebbe essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché in pag. 11/23 contrasto con trattati internazionali ratificati dall'Italia. Dovrebbe ritenersi violato l'art. 117 Cost. per il contrasto con gli artt. 1, 4, 44, 45
e 54 della Costituzione dell'UIT e degli artt. 4, 8 e 11 del Regolamento delle Radiocomunicazioni, non accordando tutela alle frequenze non iscritte nel MIFR nei confronti delle frequenze registrate;
2.6 che non sussiste un illecito concorrenziale perché l'emittente pubblica slovena non riveste la qualità di imprenditore, ma quella diversa di esercente un pubblico servizio. Non sussiste nemmeno una comunanza di clientela perché trasmissioni della convenuta vengono operate in sloveno e sono naturalmente destinate ad un pubblico di lingua slovena. Nell'area di servizio degli impianti di TE non risulta insediata alcuna comunità o minoranza di lingua
[...] slovena;
2.7 che è stato violato l'art. 278 c.p.c. perché la controparte avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova che permetteranno, in un successivo processo, di quantificare le conseguenze dannose derivanti dal comportamento illecito;
2.8 che il CTU non ha proceduto all'accertamento della conformità dei parametri di trasmissione dell'impianto di alle Parte_3 registrazioni internazionali. Il CTU avrebbe constatato una difformità per orientamento, componente e potenza dell'impianto rispetto alla scheda tecnica GE84 ma non ha specificato, come invece è avvenuto in altri accertamenti tecnici, quale metodologia abbia utilizzato.
3. Con comparsa di costituzione e risposta 20.3.2024 si è costituita la di Slovenia proponendo appello incidentale. Ha lamentato CP_3
pag. 12/23 che “si appalesa in modo inequivoco” il proprio interesse pregiudicato perché è lo Stato sloveno a essere titolare/proprietario della frequenza
96.400 MHz con abilitazione alla trasmissione dalla località di Monte
UK. Avendo accertato il CTU che la stazione emittente di Parte_3 opera in conformità alle concessioni amministrative nazionali e internazionali, la declaratoria d'inammissibilità dell'intervento rappresenta una grave lesione degli interessi della Repubblica di
Slovenia, privata di una tutela reale della frequenza. Se la sentenza fosse confermata, potrebbe contestare alla Repubblica di Parte_3
Slovenia la validità della concessione radiofonica per l'impossibilità di poter usufruire liberamente ed in maniera indisturbata della frequenza assegnata.
4. ha chiesto la conferma della sentenza di TE primo grado. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, ha precisato:
➢ che oggetto del giudizio non è una richiesta di tutela a livello internazionale, né assumono rilevanza i rapporti tra gli Stati Membri o gli effetti della Registrazione delle frequenze in titolarità dei singoli
Stati;
➢ che l'impianto dell'appellante principale è autorizzato a trasmettere in territorio sloveno in virtù di una concessione radiofonica rilasciata dall'AKOS (Agenzia per le reti di comunicazione e servizi della
Repubblica di Slovenia) rilasciata nel 2018, senza comunicazione all'ITU
e armonizzazione con gli Stati confinanti. L'autorizzazione ha modificato la potenza di emissione e il diagramma di radiazione. È stata stata modificata la posizione dell'impianto, portato sulla cima del monte UK anziché a metà costa, con aumento di circa 600 mt dell'altezza della fonte delle irradiazioni;
pag. 13/23 ➢ che le iscrizioni internazionali non costituiscono alcun titolo autorizzatorio, concessorio, o altro diritto per uno Stato a irradiare nel territorio di altro Stato membro, né consentono la produzione di fenomeni interferenziali ai danni di emittenti di altri Stati;
➢ che il Tribunale ha motivato la decisione anche sulla base delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni e quindi non vi è stata alcuna omissione di pronuncia. Nessuna norma stabilisce che un impianto che utilizza una frequenza non iscritta nel registro internazionale non possa ricevere tutela giurisdizionale;
➢ che la stessa AKOS, nel nuovo titolo concessorio rilasciato a CP_6
dichiara espressamente di aver autorizzato l'emittente slovena ad
[...] esercire l'impianto da Monte UK con parametri diversi e potenziati rispetto a quelli risultanti dall'accordo internazionale GE84;
➢ che anche il CTU ha accertato la violazione, da parte dell'impianto sloveno, dei rapporti di protezione di cui alla Raccomandazione ITU-R
BS.412-9, necessari per non compromettere la fruibilità del segnale dell'impianto di;
l'esistenza d'interferenze prodotte TE dall'impianto sloveno sulla frequenza 96.400 MHz con pregiudizio dell'impianto dell'appellata; la difformità dell'impianto di Monte UK rispetto ai dati ed ai parametri delle registrazioni internazionali;
➢ che non si pone un conflitto tra provvedimenti autorizzatori, in quanto ciascuna delle parti è titolare di concessione a trasmettere con determinati impianti, nei rispettivi territori nazionali, in forza di titoli rilasciati da due differenti Stati;
➢ che l'“occupazione” di un segmento di etere, già oggetto dell'altrui lecita attività imprenditoriale, determina una lesione contraria alla correttezza imposta dall'art. 2598 n. 3 c.c.. Nel territorio della Regione
Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia vive una cospicua comunità slovena e anche la comunità italiana frequenta i territori sloveni,
pag. 14/23 acquistando prodotti di vario genere, dopo aver comparato i prezzi e le offerte commerciali. Le trasmissioni delle due emittenti hanno, quantomeno parzialmente, i medesimi potenziali destinatari, rappresentati quantomeno dalla comunità slovena che vive in Italia, raggiungibile sia dai programmi dell'appellante in lingua slovena che dalle emissioni dell'appellata in lingua italiana. L'attività è svolta dall'emittente pubblica iure privatorum ed esercita un'attività d'impresa traendo finanziamento anche da inserzioni pubblicitarie;
➢ che l'impugnazione incidentale è tardiva perché non notificata nel termine dell'art. 327 c.p.c.. Il capo impugnato presenta autonomia concettuale giuridica rispetto a quelli gravati dell'appello principale e pertanto l'interesse all'impugnazione è sorto al momento della pubblicazione della sentenza. Non è comunque ravvisabile, tra quelli dedotti in sede di costituzione in giudizio e di precisazione delle conclusioni in primo grado, un interesse giuridicamente rilevante che giustifichi l'intervento.
5. Il primo motivo di appello relativo alle conseguenze dell'iscrizione della frequenza nel Registro Mastro Internazionale delle
Frequenze (MIFR) è destituito di fondamento. La difformità rispetto ai parametri iscritti nelle schede del Registro Mastro Internazionale delle
Frequenze:
➢ era stata espressamente riconosciuta nel giudizio di primo grado dalla difesa di : “L'Ente Regolatore sloveno ha motivato il Parte_3 rilascio delle nuove concessioni radiofoniche, che autorizzano la convenuta ad irradiare con parametri superiori a quelli risultanti dalle schede estratte dal Registro dell'UIT e del Piano di '84, Per_3 Per_4 per i seguenti motivi: … sulla base delle denunce di disturbi nella ricezione del segnale e in base ai rilevamenti, l'Agenzia costata che le
pag. 15/23 emittenti radio italiane trasmettono su frequenze che non sono state armonizzate su scala internazionale ovvero in violazione delle disposizioni dell'accordo internazionale Ginevra 84 e anche contrariamente alle disposizioni dell'ITU Radio Regulations e interferiscono nella ricezione del segnale delle emittenti radio slovene nella vicinanza del confine di stato con la Repubblica italiana (v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pag. 17);
➢ era stata anche confermata dall'accertamento tecnico svolto. Il
CTU aveva chiarito che la “… il diagramma di radiazione reale indicato con contorno rosso proposto dal C.T. nelle proprie osservazioni fuoriesce dal contorno azzurro del diagramma di radiazione relativo al
Registro Mastro ITU di fatto evadendo dal limite assegnato anche in direzione del territorio italiano. È altresì verificato che i diagrammi di radiazione dell'impianto del Monte UK (96,4 MHz), forniti dal C.T.P. in corso di operazioni e rappresentati nella Immagine 1 delle osservazioni, sono radicalmente cambiati rispetto a quelli originali presenti in Allegato
3 degli atti di Parte Convenuta. Come visibile a pagina 6 e 7 delle osservazioni di Parte Ricorrente, prima i lobi di radiazione erano diretti esclusivamente in territorio sloveno e sono stati poi modificati fino ad irradiare il segnale in altre direzioni, tra le quali quella del territorio italiano … È altresì vero che il progetto presentato da in Parte_3 corso di operazioni differisce da quello originale in atti. … è chiaro che
l'impianto ha subito una evoluzione volta anche ad irradiare verso il territorio italiano” (v. relazione 30 luglio 2021 ing. , Persona_2 pag. 24 e 25).
La difesa dell'appellante sostiene che ha diritto di Parte_3 trasmettere secondo i parametri risultanti dalle schede tecniche estratte dal Registro Mastro Internazionale delle Frequenze. Se le interferenze accertate in territorio italiano avvengono tramite trasmissioni che non pag. 16/23 rispettano dette schede tecniche, a prescindere dalle ragioni che secondo l'appellante hanno giustificano l'aumento di potenza (disturbi al segnale arrecato da stazioni radio italiane), viene meno lo stesso presupposto del primo motivo di appello perché non può Parte_3 avvalersi della copertura giuridica offerta da accordi internazionali e non può vantare un diritto soggettivo opponibile erga omnes a trasmettere sulla frequenza oggetto di contestazione.
6. Il secondo motivo di appello sull'errata applicazione e interpretazione dell'art. 42 d.lgs. n. 177 del 2005 è infondato. Il fatto che le trasmissioni avvengano secondo i parametri della concessione slovena non è rilevante, dato che nel presente processo si discute di interferenze registrate in territorio italiano e non in territorio sloveno e peraltro in provincie della Regione Veneto lontane dal confine di Stato.
Il rispetto dei parametri internazionali è smentito, per quanto spiegato rispondendo al primo motivo di appello, dalle stesse allegazioni della convenuta e dalle risultanze dell'accertamento tecnico. L'iscrizione nel
Registro Mastro Internazionale delle Frequenze tenuto dall'
[...] potrebbe rilevare esclusivamente Controparte_2 se le interferenze transfrontaliere fossero la conseguenza di trasmissioni rispettose delle schede tecniche ivi risultanti. L'art. 15 del Regolamento delle Radiocomunicazioni ITU ( Controparte_2
prevede che ciascuna emittente irradi solo la
[...] potenza necessaria a garantire un servizio soddisfacente e vieta trasmissioni non necessarie o segnali superflui e stabilisce che il posizionamento delle stazioni emittenti debba avvenire con particolare cura e che l'irradiazione del segnale verso direzioni non necessarie sia ridotta al minimo, sfruttando al massimo, ove possibile, le proprietà delle antenne direzionali. La procedura di coordinamento prevista dal pag. 17/23 Regolamento delle Radiocomunicazioni non assume rilevanza rispetto a trasmissioni che non rispettano i parametri risultanti dalle schede tecniche del MIFR e non sono invocabili le tutele del sistema ITU, fondato sulla registrazione delle frequenze nel MIFR, se le interferenze transfrontaliere si sono verificate per effetto di trasmissioni che non rispettano i parametri che hanno consentito l'iscrizione.
7. Il terzo motivo di appello sull'illiceità delle interferenze ai sensi dell'art. 2043 c.c. è destituito di fondamento. Il motivo si risolve in una ripetizione dei precedenti perché presuppone che le trasmissioni di
[...]
siano conformi alle prescrizioni adottate in sede Parte_3 internazionale. Esclusa la presunta conformità, le emissioni di
[...]
in territorio italiano creano interferenza con altre emissioni Parte_3 lecite di radiofrequenza e pertanto costituiscono una violazione dell'art. 42 d.lgs. n. 77 del 2005 e sono idonee a determinare un danno ingiusto.
8. Anche il quarto motivo di appello sulla disapplicazione della concessione radiofonica italiana e il quinto motivo di appello sull'incostituzionalità della normativa interna italiana sono destituiti di fondamento. Non si pone una questione di disapplicazione della concessione rilasciata a perché il suo esercizio TE non è in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano. Non si pone la questione dell'illegittimità costituzionale della disciplina italiana – sicché la relativa eccezione è irrilevante ai fini della decisione - perché non è ravvisabile un conflitto fra la concessione rilasciata a dallo Stato italiano sulla base della TE legislazione vigente e le interferenze determinate da trasmissioni che rispettino i parametri risultanti da schede tecniche registrate al MIFR.
pag. 18/23 9. Il sesto motivo di appello finalizzato a escludere che possa sussistere un illecito concorrenziale non è fondato. Le interferenze non consentite sono potenzialmente idonee a sottrarre pubblico di radioascoltatori e pubblicità all'emittente che le subisce. Innanzitutto, viene in rilievo anche un'attività (v. atto di appello, pag. 12 dove viene specificata la programmazione di ARS: diffusione di programmi di musica classica) che svolge iure privatorum come un Parte_3 qualsiasi altro imprenditore. In secondo luogo, un canale radio con programmi culturali con ampio spazio alla musica classica non si rivolge necessariamente, in via esclusiva, a un pubblico di lingua slovena. In terzo luogo, gli inserzionisti pubblicitari possono essere indotti a scegliere canali radio non soggetti a interferenze che pregiudicano il segnale.
10. Nemmeno il settimo motivo di appello sulla violazione dell'art. 278 c.p.c. può essere accolto. Il Tribunale si è limitato a pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno. Non occorreva la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. I presupposti della condanna generica sono i seguenti: a) l'impianto di TE utilizza legittimamente la frequenza 96.400 MHz dalla località Rubbio in territorio italiano e subisce delle interferenze;
b) le interferenze sono state accertate in Provincie della Regione Veneto lontane dal confine di
Stato; c) le interferenze provengono da un impianto non autorizzato a trasmettere in territorio italiano;
d) le interferenze non provengono da trasmissioni che rispettano parametri delle schede registrate nel
Registro Mastro Internazionale delle Frequenze;
e) le interferenze sono pag. 19/23 di conseguenza illecite e potenzialmente idonee a recare un danno a programmi radiofonici in quanto influiscono sulla ricezione del segnale,
e di conseguenza, sul numero degli ascoltatori e sulla raccolta di pubblicità. Richiedere che la parte danneggiata specifichi i mezzi di prova con cui intende dimostrare l'entità delle conseguenze dannose derivanti dal comportamento illecito significa fornire un'interpretazione abrogante dell'art. 278 c.p.c. in tema di condanna generica. Precisati anche i mezzi di prova, verrebbe meno la ragione di procedere con un separato giudizio alla quantificazione del danno.
11. Mancano le condizioni per accogliere la richiesta istruttoria formulata da in calce all'atto di appello. Non era Parte_3 necessario che il CTU fornisse ulteriori chiarimenti in ordine alla mancata conformità dei parametri delle trasmissioni dell'impianto di alle registrazioni internazionali perché le informazioni che Parte_3 giustificano tale conclusione erano stato fornite. Che la difformità possa causare maggiori interferenze si desume in modo chiaro da quanto era stato dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla difesa che insiste per il supplemento istruttorio e dalla risposta alle osservazioni fornita dall'ausiliario (v. relazione 30 luglio 2021 ing.
, pag. 25: “è chiaro che l'impianto ha subito Persona_2 un'evoluzione volta anche a irradiare verso il territorio incidentale”). Le modalità di misurazione delle interferenze erano state concordate anche con il CTP di parte convenuta e la valutazione è stata compiuta sulla base della Raccomandazione ITU-R BS.412-9 (v. relazione 30 luglio
2021 ing. , pag. 23). Anche il difensore di Persona_2 [...]
aveva sostenuto che la raccomandazione ITU-R BS.412-9 Parte_3
“detta criteri per addivenire a un risultato oggettivo delle misurazioni”
(v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado di , Parte_3
pag. 20/23 pag. 8), salvo aver successivamente richiesto, attraverso il CTP,
l'utilizzo di metodiche giudicate dall'ausiliario empiriche e prive di fondamento scientifico.
.
12. L'appello incidentale della Repubblica di Slovenia è inammissibile perché tardivo.
12.1 La difesa dell'appellante incidentale richiama la giurisprudenza secondo cui l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (Cass., sez. 1, ord. n. 2818 del 2018). Avendo sostenuto l'appellante incidentale che l'impugnazione ha per oggetto proprio la parte della sentenza che statuisce sull'ammissibilità dell'intervento (v. comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, pag. 8: “l'impugnazione ha per oggetto proprio quella parte della sentenza che statuisce in ordine all'inammissibilità dell'intervento …”), l'interesse a impugnare della Repubblica di Slovenia non è sorto per effetto dell'appello principale di ma Parte_3 preesisteva. L'impugnazione avrebbe dovuto proporsi nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in 31 agosto 2023, e pertanto entro il 29 febbraio
2024. La comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale è stata invece depositata solo in data 20 marzo 2024.
12.2 La comparsa di costituzione non può essere qualificata come nuovo intervento adesivo limitatamente al giudizio di appello.
L'intervento in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 434 c.p.c. soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo pag. 21/23 legittimi a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui l'interventore rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (Cass., sez. 1, ord. n. 32887 del 2022).
13. Entrambe le impugnazioni devono essere respinte. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di e delle Repubblica di Parte_3
Slovenia. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
2.518,00 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile (complessità media).
14. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_4 TE
e dell'appello incidentale della REPUBBLICA DI SLOVENIA avverso
[...] la sentenza del Tribunale di Treviso 31 agosto 2023, n. 1480, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
pag. 22/23 2) condanna in solido e la Parte_4
REPUBBLICA DI SLOVENIA al pagamento, in favore Parte_5 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella
[...] somma di euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) e la REPUBBLICA DI SLOVENIA Parte_4 sono obbligate a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del
2002.
Venezia, 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 23/23