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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 232/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Racobaldo per parte ricorrente¸ è presente anche l'avv. Filippo Bassi in sostituzione dell'avv. Vestini per parte resi-stente, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità della procuratrice di parte ricorrente, la quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, l'avv. di parte ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bassi dà atto che è stato depositato atto di abbandono della causa da parte dell' . CP_1
pagina 1 di 5 L'avv. di parte ricorrente non si oppone alla cessata materia del contendere, chiedendo però che venga accertata la soccombenza virtuale dell'istituto resistente per il comportamento processuale tenuta da controparte, con condanna alle spese di parte resistente da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Segnala che la notifica del d.i. da parte dell'istituto è avvenuta dopo l'annullamento della sentenza di primo grado (1.02.2021) e che il d.i. è stato notificato a maggio 2021.
L'avv. Bassi contesta quanto argomentato da parte ricorrente e chiede la compensazione delle spese.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 15.15.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 232/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RACOBALDO ADRIANA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 4
ROSARNO presso il difensore avv. RACOBALDO ADRIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Dando seguito alla richiesta di parte ricorrente, non opposta da parte resistente, occorre dichiarare pagina 3 di 5 cessata la materia del contendere, posto che nelle more del giudizio, all'esito della sua instaurazione da parte del ricorrente, l'istituto resistente ha dato atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo con istanza del 28.11.2024 di dichiarare cessata la materia del contendere.
A corredo della istanza di cessazione della materia del contendere, parte resistente ha depositato una comunicazione della sede di Reggio Calabria, ente che ha dato impulso alla procedura di recupero del preteso indebito, nella quale si dà atto che “La partita debitoria è stata chiusa in data
19.07.2022 per abbandono dell'azione di recupero stante la sentenza n. 73/2021 della Corte di Appello che ha confermato la legittimità del licenziamento. Il debito è pertanto infondato sussistendo i requisiti per la corretta corresponsione dell'IMA (cfr. comunicazione a mezzo mail depositata da con atto del CP_1
26.02.2025).
L'istituto resistente ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico del resistente posto che, all'esito del giudizio, come evidenziato dallo stesso istituto, l'azione di CP_1
recupero delle somme corrisposte al ricorrente a titolo di IMA si è rivelata infondata, sussistendo i presupposti per la sua erogazione;
al contempo risulta documentalmente provato che i presupposti per l'erogazione della prestazione e quindi per l'affermazione della insussistenza dell'indebito allegato da sussistevano già al momento della richiesta di restituzione delle somme così come CP_1
formulata dall'istituto. È infatti la stessa sede di Reggio Calabria che dà atto che “la sentenza n.
73/2021 della Corte di Appello che ha confermato la legittimità del licenziamento” e quindi il conseguente diritto del ricorrente alla prestazione, laddove la sentenza della Corte d'appello risulta essere stata resa in data 1.02.2021, quindi in data antecedente alla richiesta di pagamento formulata da in CP_1
data 10.05.2021 e in data antecedente alla proposizione del ricorso amministrativo e all'instaurazione del presente giudizio, dovendosi quindi ritenere che già al momento della formulazione della domanda di restituzione non sussistevano i presupposti per il suo accoglimento.
Al contempo, considerato che la succitata sentenza della Corte d'appello è divenuta definitiva soltanto all'esito della definizione del giudizio di cassazione, con sentenza resa in data 29.07.2024, pagina 4 di 5 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 %.
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00 (valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio in ragione della intervenuta cessata materia del contendere).
Stante l'istanza del difensore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento del 50 % delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 849,00 CP_1
oltre accessori, compensando tra le parti il restante 50 %, disponendone il pagamento a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 232/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Racobaldo per parte ricorrente¸ è presente anche l'avv. Filippo Bassi in sostituzione dell'avv. Vestini per parte resi-stente, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità della procuratrice di parte ricorrente, la quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, l'avv. di parte ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bassi dà atto che è stato depositato atto di abbandono della causa da parte dell' . CP_1
pagina 1 di 5 L'avv. di parte ricorrente non si oppone alla cessata materia del contendere, chiedendo però che venga accertata la soccombenza virtuale dell'istituto resistente per il comportamento processuale tenuta da controparte, con condanna alle spese di parte resistente da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Segnala che la notifica del d.i. da parte dell'istituto è avvenuta dopo l'annullamento della sentenza di primo grado (1.02.2021) e che il d.i. è stato notificato a maggio 2021.
L'avv. Bassi contesta quanto argomentato da parte ricorrente e chiede la compensazione delle spese.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 15.15.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 232/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RACOBALDO ADRIANA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 4
ROSARNO presso il difensore avv. RACOBALDO ADRIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Dando seguito alla richiesta di parte ricorrente, non opposta da parte resistente, occorre dichiarare pagina 3 di 5 cessata la materia del contendere, posto che nelle more del giudizio, all'esito della sua instaurazione da parte del ricorrente, l'istituto resistente ha dato atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo con istanza del 28.11.2024 di dichiarare cessata la materia del contendere.
A corredo della istanza di cessazione della materia del contendere, parte resistente ha depositato una comunicazione della sede di Reggio Calabria, ente che ha dato impulso alla procedura di recupero del preteso indebito, nella quale si dà atto che “La partita debitoria è stata chiusa in data
19.07.2022 per abbandono dell'azione di recupero stante la sentenza n. 73/2021 della Corte di Appello che ha confermato la legittimità del licenziamento. Il debito è pertanto infondato sussistendo i requisiti per la corretta corresponsione dell'IMA (cfr. comunicazione a mezzo mail depositata da con atto del CP_1
26.02.2025).
L'istituto resistente ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite, mentre parte ricorrente ha insistito per la condanna al loro pagamento da parte dell'istituto medesimo.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico del resistente posto che, all'esito del giudizio, come evidenziato dallo stesso istituto, l'azione di CP_1
recupero delle somme corrisposte al ricorrente a titolo di IMA si è rivelata infondata, sussistendo i presupposti per la sua erogazione;
al contempo risulta documentalmente provato che i presupposti per l'erogazione della prestazione e quindi per l'affermazione della insussistenza dell'indebito allegato da sussistevano già al momento della richiesta di restituzione delle somme così come CP_1
formulata dall'istituto. È infatti la stessa sede di Reggio Calabria che dà atto che “la sentenza n.
73/2021 della Corte di Appello che ha confermato la legittimità del licenziamento” e quindi il conseguente diritto del ricorrente alla prestazione, laddove la sentenza della Corte d'appello risulta essere stata resa in data 1.02.2021, quindi in data antecedente alla richiesta di pagamento formulata da in CP_1
data 10.05.2021 e in data antecedente alla proposizione del ricorso amministrativo e all'instaurazione del presente giudizio, dovendosi quindi ritenere che già al momento della formulazione della domanda di restituzione non sussistevano i presupposti per il suo accoglimento.
Al contempo, considerato che la succitata sentenza della Corte d'appello è divenuta definitiva soltanto all'esito della definizione del giudizio di cassazione, con sentenza resa in data 29.07.2024, pagina 4 di 5 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 %.
La quantificazione delle spese va commisurata al valore della causa sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornati al DM 167/2022 onde lo scaglione di riferimento è quello compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00 (valori minimi per la fase di studio e introduttiva, stante la non particolare complessità della causa, escluse la fase istruttoria e decisoria, stante la definizione del giudizio in ragione della intervenuta cessata materia del contendere).
Stante l'istanza del difensore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento del 50 % delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 849,00 CP_1
oltre accessori, compensando tra le parti il restante 50 %, disponendone il pagamento a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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