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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9584/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati Via Lesegno 57/b, Torino, presso lo studio dell'avv. NICOLACI
STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in SETTIMO Parte_1 Parte_2 TORINESE il 17/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 116 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 08/03/2021. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il ragazzo, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con facoltà di assumere, anche disgiuntamente, le decisioni limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. La figlia avrà collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso la madre in Persona_1
Moncalieri (TO), via Sestriere 47;
3. ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in via diretta al mantenimento della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé, non prevedendosi assegni perequativi in ragione della sostanziale parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. ciascun genitore contribuirà, in misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, concordate preventivamente con l'altro genitore, richiamandosi alla disciplina del “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati” del Tribunale di Torino siglato in data 15/03/2016.
DÀ ATTO che:
5. l'assegno unico sarà richiesto nella misura del 50% tra i genitori.
DISPONE di:
6. disciplinare il diritto di visita del padre con la figlia nei seguenti termini: salvo diversi accordi Per_1 tra i genitori, il sig. terrà con sé la bimba, quando non ha il turno di lavoro dal sabato mattina Parte_2 alla domenica sera di tutte le settimane;
un pomeriggio alla settimana preferibilmente dal martedì dalle ore 16,30 dall'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 8.30; per metà periodo durante le vacanze invernali (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31/12 al 06 gennaio); ad anni alterni il giorno di pagina 2 di 3 Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni altra occasione previamente concordata con il genitore collocatario;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9584/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati Via Lesegno 57/b, Torino, presso lo studio dell'avv. NICOLACI
STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in SETTIMO Parte_1 Parte_2 TORINESE il 17/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 116 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 08/03/2021. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il ragazzo, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con facoltà di assumere, anche disgiuntamente, le decisioni limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. La figlia avrà collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso la madre in Persona_1
Moncalieri (TO), via Sestriere 47;
3. ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in via diretta al mantenimento della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé, non prevedendosi assegni perequativi in ragione della sostanziale parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. ciascun genitore contribuirà, in misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, concordate preventivamente con l'altro genitore, richiamandosi alla disciplina del “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati” del Tribunale di Torino siglato in data 15/03/2016.
DÀ ATTO che:
5. l'assegno unico sarà richiesto nella misura del 50% tra i genitori.
DISPONE di:
6. disciplinare il diritto di visita del padre con la figlia nei seguenti termini: salvo diversi accordi Per_1 tra i genitori, il sig. terrà con sé la bimba, quando non ha il turno di lavoro dal sabato mattina Parte_2 alla domenica sera di tutte le settimane;
un pomeriggio alla settimana preferibilmente dal martedì dalle ore 16,30 dall'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 8.30; per metà periodo durante le vacanze invernali (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31/12 al 06 gennaio); ad anni alterni il giorno di pagina 2 di 3 Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni altra occasione previamente concordata con il genitore collocatario;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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