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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4829/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE Parte_1
SALVATORE, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SACCO DANIELE, come da CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare la sentenza n. 1450/2023 del 22.06.2023 con la quale il Tribunale di Taranto, in seguito alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , aveva disposto che i CP_1
rapporti economici tra le parti fossero regolati nei termini da costoro concordati;
a sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva che, successivamente all'accordo sulle condizioni di divorzio, , dipendente del Ministero CP_1
della Difesa, le comunicava che avrebbe iniziato a prestare servizio fuori provincia, riducendo drasticamente i tempi di permanenza con i minori, nonché
l'interesse manifestato nei loro confronti;
chiedeva pertanto una modifica della regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Parte resistente , costituitasi in giudizio, impugnava e contestava CP_1
l'avversa domanda deducendo che il trasferimento in altra sede era avvenuto non a seguito di domanda di allontanamento volontario, bensì “d'autorità” e che tale circostanza, oltre a non essere nota al resistente al momento della sottoscrizione dell'istanza di trasformazione del divorzio in congiunto, non era ancora neppure stata decisa dalla Marina Militare;
contestava altresì l'allegato disinteresse nei confronti dei figli minori adducendo, al contrario, di essere sempre presente e disponibile ad ogni loro necessità o istanza;
si opponeva, infine, alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio, in quanto oggettivamente inattuabile e incompatibile con il tipo di mansioni dallo stesso svolte, pur rendendosi disponibile a valutare la possibilità di intrattenersi continuativamente con i minori una settimana all'anno, oltre ai giorni previsti in sede di divorzio, per gli anni in cui lo stesso avrebbe prestato servizio fuori regione per oltre sei mesi.
All'udienza di prima comparizione del 10.03.2025 i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione bonaria della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme alle condizioni riportate e trascritte nel verbale d'udienza telematico, che le parti, rese pienamente edotte dei relativi contenuti, accettavano.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui al verbale d'udienza del 10.03.2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , a parziale modifica ed Parte_1 CP_1
integrazione delle condizioni del divorzio contenute nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 1450/2023 del 22.06.2023, così provvede:
a) dichiara disciplinate le condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e al mantenimento di nato Persona_1
il 14.07.2007 e nato il [...], in [...] alle Parte_2 condizioni di cui al verbale di udienza del 10.03.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4829/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE Parte_1
SALVATORE, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SACCO DANIELE, come da CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentir modificare la sentenza n. 1450/2023 del 22.06.2023 con la quale il Tribunale di Taranto, in seguito alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , aveva disposto che i CP_1
rapporti economici tra le parti fossero regolati nei termini da costoro concordati;
a sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva che, successivamente all'accordo sulle condizioni di divorzio, , dipendente del Ministero CP_1
della Difesa, le comunicava che avrebbe iniziato a prestare servizio fuori provincia, riducendo drasticamente i tempi di permanenza con i minori, nonché
l'interesse manifestato nei loro confronti;
chiedeva pertanto una modifica della regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Parte resistente , costituitasi in giudizio, impugnava e contestava CP_1
l'avversa domanda deducendo che il trasferimento in altra sede era avvenuto non a seguito di domanda di allontanamento volontario, bensì “d'autorità” e che tale circostanza, oltre a non essere nota al resistente al momento della sottoscrizione dell'istanza di trasformazione del divorzio in congiunto, non era ancora neppure stata decisa dalla Marina Militare;
contestava altresì l'allegato disinteresse nei confronti dei figli minori adducendo, al contrario, di essere sempre presente e disponibile ad ogni loro necessità o istanza;
si opponeva, infine, alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio, in quanto oggettivamente inattuabile e incompatibile con il tipo di mansioni dallo stesso svolte, pur rendendosi disponibile a valutare la possibilità di intrattenersi continuativamente con i minori una settimana all'anno, oltre ai giorni previsti in sede di divorzio, per gli anni in cui lo stesso avrebbe prestato servizio fuori regione per oltre sei mesi.
All'udienza di prima comparizione del 10.03.2025 i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione bonaria della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme alle condizioni riportate e trascritte nel verbale d'udienza telematico, che le parti, rese pienamente edotte dei relativi contenuti, accettavano.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui al verbale d'udienza del 10.03.2025 risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , a parziale modifica ed Parte_1 CP_1
integrazione delle condizioni del divorzio contenute nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 1450/2023 del 22.06.2023, così provvede:
a) dichiara disciplinate le condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e al mantenimento di nato Persona_1
il 14.07.2007 e nato il [...], in [...] alle Parte_2 condizioni di cui al verbale di udienza del 10.03.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara