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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott.Pasquale Cabato Giudice Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2616/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 22.1.2025 all'esito della trattazione orale e vertente tra
(CF ) n. Roma il 5/3/1948 res. In Sabaudia Parte_1 C.F._1
via Lungomare n.12511 (ex 49), quale unico figlio ed erede della madre
[...]
giusta denuncia di successione Uff. Entrate di Latina del 6/6/2016 Persona_1
reg. n. 1139 vol 9990, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Ricci (cf
) e dall'Avv. Cristiana Vandoni ) C.F._2 C.F._3
presso il cui studio in Roma via Alcide De Gasperi n.21 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi:
1 pec Email_1
pec Email_2
fax 06636606 attore in riassunzione nei confronti di
(cf ) n. Roma il 15/11/1948 ivi Controparte_1 C.F._4
res. Via Cortina d'Ampezzo n. 217
(cf n. Roma il 12/8/1952 ivi res. Controparte_2 C.F._5
P.zza Pasquale Paoli n. 18
Entrambi in proprio e nella qualità di eredi di Persona_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ruggiero (cf C.F._6
presso il cui domicilio digitale sono Email_3
elettivamente domiciliati ex art. 16 sexies DL 179/2012 giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi:
Email_3
fax 063243198 convenuti contro
(cf in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresento e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cf presso cui è elettivamente domiciliato in Roma via P.IVA_2
dei Portoghesi n.12 con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_4
fax 0696514000 convenuto
Oggetto: giudizio di rinvio disposto con sentenza n.4714/2024 della Corte di
Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e convennero in Persona_2 Persona_1
giudizio il per sentirlo condannare al pagamento Controparte_4
dell'indennizzo dovuto, ai sensi della legge n. 1066/1971 e della legge n. 16/1980,
2 per la perdita di una azienda agricola e di una azienda mineraria in Libia, nei pressi di Tripoli, aziende confiscate dal Governo libico nel luglio 1970.
A seguito di un complesso iter giudiziario la Corte di Cassazione con sent. N.
4714/2024, a seguito di ricorso avverso la sentenza n. 3004/2017 della Corte di
Appello di Roma, accogliendo il solo primo motivo del ricorso incidentale proposto da e dai ha stabilito che: Parte_1 Persona_2
-gli interessi sulle somme dovute a titolo di indennizzo decorrono dal 17/3/1992 sino all'effettivo pagamento
-analoga decorrenza è stata stabilita per il maggior danno, ma fino alla data della sentenza della Corte di Appello.
Come conseguenza del rigetto ricorso principale la statuizione della sentenza della Corte di Appello n. 3004/2017 relativamente ai criteri di calcolo dell'indennizzo è passata in giudicato ed il procedimento è stato rinviato a questa
Corte solo per la decisione in ordine al ricalcolo degli interessi e del maggior danno, oltre che per le spese del giudizio di cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione del 13/5/2024 il ha riassunto il giudizio Pt_1
dinanzi a questa Corte chiedendo la conferma della sentenza n. 3004/2017 della
Corte di Appello di Roma con l'unica modifica della decorrenza della data degli interessi dal 17/3/1992 al saldo e per il maggior danno dal 17/3/1992 alla data della sentenza, oltre alla condanna del al pagamento delle spese del CP_3
giudizio di Cassazione e della fase di rinvio.
Si è costituito nel presente giudizio il il Controparte_3
quale premettendo di aver corrisposto tutti gli importi a titolo di sorte, accessori e spese di lite, dovuti a seguito della sentenza n. 3004/2017, concludeva per la propria condanna al pagamento dei soli accessori ulteriori dovuti relativamente al periodo dal 17/3/1992 al 17/11/1992, non contestando i conteggi prodotti da controparte costituenti l'allegato sub. 19 all'atto di citazione in riassunzione, chiedendo altresì la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e della fase di rinvio tenuto conto della reciproca soccombenza.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione senza termini.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al computo degli ulteriori accessori (interessi e maggior danno) dovuti
Contro relativamente al periodo dal 17/3/1992 al 17/11/1992 si osserva che il nell'atto di costituzione nel presente giudizio di rinvio, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4714/2024, ha concluso per la propria condanna al pagamento:
-degli ulteriori interessi dal 17/3/1992 al saldo
-del maggior danno dal 17/3/1992 alla data della sentenza nella misura indicata nei conteggi prodotti dal di cui alla nota del 19/3/2024, Pt_1
costituenti l'allegato n. 19 dell'atto di citazione in riassunzione, conteggi in ordine ai quali il ha dichiarato di non avere ragioni di contestazione (v. pag. 2 CP_3
comparsa di costituzione).
In considerazione del riconoscimento della debenza delle somme il CP_3
deve, quindi, essere condannato a corrispondere alla controparte
-gli ulteriori interessi sulla sorte dal 17/3/1992 al saldo
-il maggior danno calcolato dal 17/3/1992 alla data della sentenza nella misura indicata nei conteggi prodotti in atti costituenti l'allegato n. 19 dell'atto di citazione in riassunzione, conteggi che questa Corte recepisce ritenendoli aderenti a quanto stabilito nella sentenza n. 4714/2024 della Corte di
Contro Cassazione, nonchè in relazione alla non contestazione da parte del
Quanto all'aspetto relativo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, Contro il chiede disporsi la compensazione delle stesse in considerazione della soccombenza reciproca delle parti in quel giudizio. Contro Osserva sul punto questa Corte che nel giudizio di cassazione il è risultato completamente soccombente in quanto il ricorso principale è stato rigettato in toto, mentre per quanto concerne l'appello incidentale dell'odierno attore in riassunzione lo stesso è stato parzialmente accolto con riferimento al primo motivo di ricorso, e parzialmente respinto con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Appare quindi che, effettivamente, nel giudizio di legittimità si sia prodotta una situazione di soccombenza reciproca sebbene parziale, ragion per cui ritiene
4 questa Corte che in applicazione dei principii di cui all'art. 92 c. 2 cpc le spese di quella fase debbano essere compensate parzialmente nella misura di 1/3.
Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alle spese del presente giudizio di rinvio nel quale viene accolta in toto la domanda dell'attore in riassunzione di condanna del al pagamento degli interessi e del CP_3
maggior danno con decorrenza dal 17/3/1992 al saldo, per quanto concerne gli interessi, e fino alla data della sentenza, per quanto concerne il maggior danno, domanda sulla quale c'è l'acquiescenza del , ma viene altresì CP_3
parzialmente accolta la domanda del di compensazione delle spese del CP_3
giudizio di cassazione, sebbene nella sola misura di 1/3.
Conseguentemente ritiene questa Corte che, anche con riferimento alla presente fase di rinvio, le spese di lite debbano essere compensate nella misura di 1/3.
Le spese del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio si liquidano come in dispositivo e quelle del presente giudizio di rinvio sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da €
260.000,00 ad € 520.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta, ridotti di 1/3 a cagione della parziale compensazione di cui sopra si è dato conto.
PQM
La Corte, pronunciando in sede di rinvio a seguito di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3004 dell'anno 2017, in applicazione dei principii di cui alla sentenza n.4714/2024 della Corte di Cassazione, così decide:
a) Condanna il in persona del al pagamento Controparte_3 CP_6
in favore di:
Parte_1
- dell'importo complessivo di € 678.528,94 (comprensivo di interessi dal 17/3/1992 al saldo sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma, e del maggior danno sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma dal 17/3/1992 alla data della sentenza) oltre interessi dal 21/12/2023 al soddisfo;
Controparte_1
- dell'importo complessivo di € 365.608,81 (comprensivo di interessi dal 17/3/1992 al saldo sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma, e
5 del maggior danno sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma dal 17/3/1992 alla data della sentenza) oltre interessi dal 21/12/2023 al soddisfo;
Controparte_2
- dell'importo complessivo di € 365.608,81 (comprensivo di interessi dal 17/3/1992 al saldo sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma, e del maggior danno sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma dal 17/3/1992 alla data della sentenza) oltre interessi dal 21/12/2023 al soddisfo;
b) condanna il in persona del Controparte_3 CP_6
al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione n. RG 25258/17 che
[...]
liquida quanto a in € 14.526,16 pari a 2/3 degli importi di cui alle fatture nn. Parte_1
44/17 e 8/23 dell'Avv. Vandoni, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione;
quanto a in € 7.749,45 pari a 2/3 degli importi di cui alle Controparte_1
fatture nn. 2/18, 3/18, 9/23 dell'Avv. Vandoni, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione;
quanto a in € 7.749,45 pari a 2/3 degli importi di cui alle fatture Controparte_2
nn. 1/18, 3/18, 19/23 dell'Avv. Vandoni, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione;
c) condanna il in persona del Controparte_3 CP_6
al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida quanto a in € 9.492,67 pari a 2/3 degli importi di cui ai parametri medi Parte_1
di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da €
260.000,00 ad € 520.000,00, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA
e Cpa) come per legge;
quanto a e in € 9.492,67 pari a 2/3 degli Controparte_1 Controparte_2
importi di cui ai parametri medi di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 260.000,00 ad € 520.000,00, con compensazione del
6 residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge;
Roma, li 6 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
7
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott.Pasquale Cabato Giudice Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2616/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 22.1.2025 all'esito della trattazione orale e vertente tra
(CF ) n. Roma il 5/3/1948 res. In Sabaudia Parte_1 C.F._1
via Lungomare n.12511 (ex 49), quale unico figlio ed erede della madre
[...]
giusta denuncia di successione Uff. Entrate di Latina del 6/6/2016 Persona_1
reg. n. 1139 vol 9990, rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Ricci (cf
) e dall'Avv. Cristiana Vandoni ) C.F._2 C.F._3
presso il cui studio in Roma via Alcide De Gasperi n.21 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi:
1 pec Email_1
pec Email_2
fax 06636606 attore in riassunzione nei confronti di
(cf ) n. Roma il 15/11/1948 ivi Controparte_1 C.F._4
res. Via Cortina d'Ampezzo n. 217
(cf n. Roma il 12/8/1952 ivi res. Controparte_2 C.F._5
P.zza Pasquale Paoli n. 18
Entrambi in proprio e nella qualità di eredi di Persona_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ruggiero (cf C.F._6
presso il cui domicilio digitale sono Email_3
elettivamente domiciliati ex art. 16 sexies DL 179/2012 giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi:
Email_3
fax 063243198 convenuti contro
(cf in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresento e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cf presso cui è elettivamente domiciliato in Roma via P.IVA_2
dei Portoghesi n.12 con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_4
fax 0696514000 convenuto
Oggetto: giudizio di rinvio disposto con sentenza n.4714/2024 della Corte di
Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e convennero in Persona_2 Persona_1
giudizio il per sentirlo condannare al pagamento Controparte_4
dell'indennizzo dovuto, ai sensi della legge n. 1066/1971 e della legge n. 16/1980,
2 per la perdita di una azienda agricola e di una azienda mineraria in Libia, nei pressi di Tripoli, aziende confiscate dal Governo libico nel luglio 1970.
A seguito di un complesso iter giudiziario la Corte di Cassazione con sent. N.
4714/2024, a seguito di ricorso avverso la sentenza n. 3004/2017 della Corte di
Appello di Roma, accogliendo il solo primo motivo del ricorso incidentale proposto da e dai ha stabilito che: Parte_1 Persona_2
-gli interessi sulle somme dovute a titolo di indennizzo decorrono dal 17/3/1992 sino all'effettivo pagamento
-analoga decorrenza è stata stabilita per il maggior danno, ma fino alla data della sentenza della Corte di Appello.
Come conseguenza del rigetto ricorso principale la statuizione della sentenza della Corte di Appello n. 3004/2017 relativamente ai criteri di calcolo dell'indennizzo è passata in giudicato ed il procedimento è stato rinviato a questa
Corte solo per la decisione in ordine al ricalcolo degli interessi e del maggior danno, oltre che per le spese del giudizio di cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione del 13/5/2024 il ha riassunto il giudizio Pt_1
dinanzi a questa Corte chiedendo la conferma della sentenza n. 3004/2017 della
Corte di Appello di Roma con l'unica modifica della decorrenza della data degli interessi dal 17/3/1992 al saldo e per il maggior danno dal 17/3/1992 alla data della sentenza, oltre alla condanna del al pagamento delle spese del CP_3
giudizio di Cassazione e della fase di rinvio.
Si è costituito nel presente giudizio il il Controparte_3
quale premettendo di aver corrisposto tutti gli importi a titolo di sorte, accessori e spese di lite, dovuti a seguito della sentenza n. 3004/2017, concludeva per la propria condanna al pagamento dei soli accessori ulteriori dovuti relativamente al periodo dal 17/3/1992 al 17/11/1992, non contestando i conteggi prodotti da controparte costituenti l'allegato sub. 19 all'atto di citazione in riassunzione, chiedendo altresì la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e della fase di rinvio tenuto conto della reciproca soccombenza.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione senza termini.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al computo degli ulteriori accessori (interessi e maggior danno) dovuti
Contro relativamente al periodo dal 17/3/1992 al 17/11/1992 si osserva che il nell'atto di costituzione nel presente giudizio di rinvio, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4714/2024, ha concluso per la propria condanna al pagamento:
-degli ulteriori interessi dal 17/3/1992 al saldo
-del maggior danno dal 17/3/1992 alla data della sentenza nella misura indicata nei conteggi prodotti dal di cui alla nota del 19/3/2024, Pt_1
costituenti l'allegato n. 19 dell'atto di citazione in riassunzione, conteggi in ordine ai quali il ha dichiarato di non avere ragioni di contestazione (v. pag. 2 CP_3
comparsa di costituzione).
In considerazione del riconoscimento della debenza delle somme il CP_3
deve, quindi, essere condannato a corrispondere alla controparte
-gli ulteriori interessi sulla sorte dal 17/3/1992 al saldo
-il maggior danno calcolato dal 17/3/1992 alla data della sentenza nella misura indicata nei conteggi prodotti in atti costituenti l'allegato n. 19 dell'atto di citazione in riassunzione, conteggi che questa Corte recepisce ritenendoli aderenti a quanto stabilito nella sentenza n. 4714/2024 della Corte di
Contro Cassazione, nonchè in relazione alla non contestazione da parte del
Quanto all'aspetto relativo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, Contro il chiede disporsi la compensazione delle stesse in considerazione della soccombenza reciproca delle parti in quel giudizio. Contro Osserva sul punto questa Corte che nel giudizio di cassazione il è risultato completamente soccombente in quanto il ricorso principale è stato rigettato in toto, mentre per quanto concerne l'appello incidentale dell'odierno attore in riassunzione lo stesso è stato parzialmente accolto con riferimento al primo motivo di ricorso, e parzialmente respinto con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Appare quindi che, effettivamente, nel giudizio di legittimità si sia prodotta una situazione di soccombenza reciproca sebbene parziale, ragion per cui ritiene
4 questa Corte che in applicazione dei principii di cui all'art. 92 c. 2 cpc le spese di quella fase debbano essere compensate parzialmente nella misura di 1/3.
Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alle spese del presente giudizio di rinvio nel quale viene accolta in toto la domanda dell'attore in riassunzione di condanna del al pagamento degli interessi e del CP_3
maggior danno con decorrenza dal 17/3/1992 al saldo, per quanto concerne gli interessi, e fino alla data della sentenza, per quanto concerne il maggior danno, domanda sulla quale c'è l'acquiescenza del , ma viene altresì CP_3
parzialmente accolta la domanda del di compensazione delle spese del CP_3
giudizio di cassazione, sebbene nella sola misura di 1/3.
Conseguentemente ritiene questa Corte che, anche con riferimento alla presente fase di rinvio, le spese di lite debbano essere compensate nella misura di 1/3.
Le spese del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio si liquidano come in dispositivo e quelle del presente giudizio di rinvio sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da €
260.000,00 ad € 520.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta, ridotti di 1/3 a cagione della parziale compensazione di cui sopra si è dato conto.
PQM
La Corte, pronunciando in sede di rinvio a seguito di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3004 dell'anno 2017, in applicazione dei principii di cui alla sentenza n.4714/2024 della Corte di Cassazione, così decide:
a) Condanna il in persona del al pagamento Controparte_3 CP_6
in favore di:
Parte_1
- dell'importo complessivo di € 678.528,94 (comprensivo di interessi dal 17/3/1992 al saldo sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma, e del maggior danno sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma dal 17/3/1992 alla data della sentenza) oltre interessi dal 21/12/2023 al soddisfo;
Controparte_1
- dell'importo complessivo di € 365.608,81 (comprensivo di interessi dal 17/3/1992 al saldo sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma, e
5 del maggior danno sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma dal 17/3/1992 alla data della sentenza) oltre interessi dal 21/12/2023 al soddisfo;
Controparte_2
- dell'importo complessivo di € 365.608,81 (comprensivo di interessi dal 17/3/1992 al saldo sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma, e del maggior danno sulla sorte di cui alla sentenza 3004/17 della Corte di Appello di Roma dal 17/3/1992 alla data della sentenza) oltre interessi dal 21/12/2023 al soddisfo;
b) condanna il in persona del Controparte_3 CP_6
al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione n. RG 25258/17 che
[...]
liquida quanto a in € 14.526,16 pari a 2/3 degli importi di cui alle fatture nn. Parte_1
44/17 e 8/23 dell'Avv. Vandoni, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione;
quanto a in € 7.749,45 pari a 2/3 degli importi di cui alle Controparte_1
fatture nn. 2/18, 3/18, 9/23 dell'Avv. Vandoni, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione;
quanto a in € 7.749,45 pari a 2/3 degli importi di cui alle fatture Controparte_2
nn. 1/18, 3/18, 19/23 dell'Avv. Vandoni, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione;
c) condanna il in persona del Controparte_3 CP_6
al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida quanto a in € 9.492,67 pari a 2/3 degli importi di cui ai parametri medi Parte_1
di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da €
260.000,00 ad € 520.000,00, con compensazione del residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA
e Cpa) come per legge;
quanto a e in € 9.492,67 pari a 2/3 degli Controparte_1 Controparte_2
importi di cui ai parametri medi di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 260.000,00 ad € 520.000,00, con compensazione del
6 residuo 1/3 per quanto indicato in motivazione, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge;
Roma, li 6 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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