Art. 57. (Modifica della legge comunitaria 1991). 1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all' articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e' rilasciata dalla regione o dall'autorita' da essa delegata.
2. Restano validi gli atti istruttori gia' compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali.
Note all'art. 57:
- Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n. 142 , ved. nota all'art. 1.
- L'art. 57, comma 4, della suddetta legge cosi' recita:
"4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della santa'".
2. Restano validi gli atti istruttori gia' compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali.
Note all'art. 57:
- Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n. 142 , ved. nota all'art. 1.
- L'art. 57, comma 4, della suddetta legge cosi' recita:
"4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della santa'".