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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3608/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110058384648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140022582526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150012727034000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160022997853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5314/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.8.2025 alla CTP di Caserta, e ritualmente notificato alla
Regione Campania –in persona del Legale rapp.te p.t. – nonché alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, la parte ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.02820259003869101/000 relativamente alle seguenti cartelle:
1)cartella n.02820110058384648000 per tassa auto 2007 dell'importo di €.221,38;
2) cartella n.02820140022582526000 per tassa auto 2009 dell'importo di €. 422,16;
3) cartella di pagamento n.02820150012727034000 per tassa auto 2010 dell'importo di €. 586,65;
4) cartella n. 02820160022997853000 per tassa auto 2011 dell'importo di €.822,62
ed ha eccepito l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli accertamenti preventivi di pagamento e l'intervenuta prescrizione del tributo.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha depositato prova della notifica al ricorrente degli avvisi di accertamento prodromici e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice Monocratico all'udienza del 10.12.2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando al merito va rilevato che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione costituendosi in giudizio, ha allegato copia delle relate di notifica degli avvisi di accertamento effettuati al domicilio del ricorrente e quindi dalle relate prodotte risulta che:
la cartella n.02820110058384648000 per tassa auto 2007 è stata notificata in data 14/11/2011 e ricevuta dal ricorrente personalmente che ha sottoscritto la relata di notifica;
la cartella n.02820140022582526000 per tassa auto 2009 è stata notificata, in data 17/7/2014, al domicilio del ricorrente ai sensi dell'art.140 cpc per temporanea assenza del predetto con rituale avviso presso la casa comunale;
la cartella di pagamento n.02820150012727034000 per tassa auto 2010 è stata notificata in data 21/4/2016 e ricevuta da persona che si è qualificata “ familiare convivente”;
la cartella n. 02820160022997853000 per tassa auto 2011 è stata notificata in data 19/9/2014 e ricevuta dal ricorrente personalmente che ha sottoscritto la relata di notifica.
Risulta inoltre dalla documentazione in atti che in data 28/7/2017 è stata notificato atto di intimazione, avente ad oggetto le medesime cartelle, al domicilio del ricorrente e la relata è stata sottoscritta da persona che si
è qualificata “ familiare convivente” ed infine nell'anno 2019 è stato notificato ulteriore atto di intimazione ma non vi è prova della relata di notifica al ricorrente.
Tanto premesso, va rilevato tuttavia che dal 28/7/2017 e fino alla notifica dell'atto impugnato ( 20.7.2025) nessun altro atto, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione triennale risulta notificato alla parte ricorrente confermando l'assunto difensivo dell'intervenuta prescrizione del tributo in oggetto.
Si ritiene che sia decorso l'intero termine di prescrizione triennale dei tributi e l'eccezione formulata al riguardo sia, pertanto, fondata.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Quanto alle spese di lite sussistono giustificati motivi per compensarle integralmente
P.Q.M.
accogli il ricorso;
spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3608/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003869101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110058384648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140022582526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150012727034000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160022997853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5314/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.8.2025 alla CTP di Caserta, e ritualmente notificato alla
Regione Campania –in persona del Legale rapp.te p.t. – nonché alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, la parte ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.02820259003869101/000 relativamente alle seguenti cartelle:
1)cartella n.02820110058384648000 per tassa auto 2007 dell'importo di €.221,38;
2) cartella n.02820140022582526000 per tassa auto 2009 dell'importo di €. 422,16;
3) cartella di pagamento n.02820150012727034000 per tassa auto 2010 dell'importo di €. 586,65;
4) cartella n. 02820160022997853000 per tassa auto 2011 dell'importo di €.822,62
ed ha eccepito l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli accertamenti preventivi di pagamento e l'intervenuta prescrizione del tributo.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha depositato prova della notifica al ricorrente degli avvisi di accertamento prodromici e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice Monocratico all'udienza del 10.12.2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando al merito va rilevato che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione costituendosi in giudizio, ha allegato copia delle relate di notifica degli avvisi di accertamento effettuati al domicilio del ricorrente e quindi dalle relate prodotte risulta che:
la cartella n.02820110058384648000 per tassa auto 2007 è stata notificata in data 14/11/2011 e ricevuta dal ricorrente personalmente che ha sottoscritto la relata di notifica;
la cartella n.02820140022582526000 per tassa auto 2009 è stata notificata, in data 17/7/2014, al domicilio del ricorrente ai sensi dell'art.140 cpc per temporanea assenza del predetto con rituale avviso presso la casa comunale;
la cartella di pagamento n.02820150012727034000 per tassa auto 2010 è stata notificata in data 21/4/2016 e ricevuta da persona che si è qualificata “ familiare convivente”;
la cartella n. 02820160022997853000 per tassa auto 2011 è stata notificata in data 19/9/2014 e ricevuta dal ricorrente personalmente che ha sottoscritto la relata di notifica.
Risulta inoltre dalla documentazione in atti che in data 28/7/2017 è stata notificato atto di intimazione, avente ad oggetto le medesime cartelle, al domicilio del ricorrente e la relata è stata sottoscritta da persona che si
è qualificata “ familiare convivente” ed infine nell'anno 2019 è stato notificato ulteriore atto di intimazione ma non vi è prova della relata di notifica al ricorrente.
Tanto premesso, va rilevato tuttavia che dal 28/7/2017 e fino alla notifica dell'atto impugnato ( 20.7.2025) nessun altro atto, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione triennale risulta notificato alla parte ricorrente confermando l'assunto difensivo dell'intervenuta prescrizione del tributo in oggetto.
Si ritiene che sia decorso l'intero termine di prescrizione triennale dei tributi e l'eccezione formulata al riguardo sia, pertanto, fondata.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Quanto alle spese di lite sussistono giustificati motivi per compensarle integralmente
P.Q.M.
accogli il ricorso;
spese compensate