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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10161/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
N. R.G.10161/2022
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10161 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso per l'8.01.2025
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
in Campania (NA) al Vico Fondola n.14, C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n.123, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rocco di Torrepadula che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Pag. 1 di 8 nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
alla via Giuseppe Marrazzo n.107, C.F.: CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito, con nota di trattazione scritta del 7 /1/2025, si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo la decisione della causa con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il P.M. ha apposto il proprio Visto in data 27/01/2025, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 /10/2022, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
6/10/2004, in Giugliano in Campania, e che dalla loro unione è nato
(nato il [...]), per le ragioni indicate nell'atto Persona_1
introduttivo, ha chiesto: autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente;
l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione coniugale con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenuti affinché ella potesse continuare ad abitare con il figlio minore;
affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, con domicilio previlegiato presso la madre;
determinarsi le modalità di visita paterne nel modo più ampio;
porsi a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di
€250,00 mensili, oltre ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
porsi a carico del resistente il pagamento della somma di € 100,00 mensili in favore della ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento personale.
Pag. 2 di 8 All'udienza del 5/3/2004, finalmente regolarizzata la notifica al coniuge, non costituitosi, la Giudice delegata ne dichiarava la contumacia, procedeva all'ascolto di parte ricorrente e così provvedeva: nulla quanto ad affido e diritto di visita del figlio, essendo lo stesso medio tempore divenuto maggiorenne;
assegnazione alla ricorrente del la casa coniugale, unitamente ai mobili che la arredano;
obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 100,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre il 50 % delle Per_1
spese straordinarie, nonché un assegno mensile di E 100,00, a titolo di mantenimento della ricorrente.
La Giudice delegata designava quale GI se stessa e fissava per il prosieguo del giudizio l'udienza a trattazione scritta con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c entro il termine del'8 /7/2024, onerando parte ricorrente alla notifica del provvedimento assunto entro il 15/5/2024.
All'esito, letta la nota dall'unica parte costituita, rilevata la regolarità della notifica a parte resistente, preso atto della mancata richiesta di mezzi istruttori, la Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13 /1/2025.
Con ordinanza del 24 /1/2025, la Giudice, viste le conclusioni rassegnate dalla ricorrente, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. sede per le determinazioni di competenza.
Sulla domanda di separazione
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, di talché ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
Pag. 3 di 8 In particolare, quanto dedotto dalla ricorrente in merito al venir meno dell'affectio coniugalis, l'indifferenza della parte resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza materiale e spirituale (la ricorrente ha dichiarato che sono separati di fatto dal
2019) e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di affido condiviso e sul diritto di visita del figlio.
Il Tribunale non si pronuncia sull'affido condiviso del figlio Per_1
che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età.
Sul mantenimento in favore del figlio e sul dovere di Per_1
contribuzione alle spese straordinarie.
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Parte ricorrente ha dato prova mediante certificati anagrafici di coabitare stabilmente con il figlio , appena maggiorenne. Per_1
Quest'ultimo, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, svolge l'attività di apprendista idraulico, al nero, guadagnando euro 40 al giorno, per cinque giorni lavorativi a settimana.
Il Tribunale condivide e fa proprio quanto gi osservato dal GI sul punto, ritenendosi, invero, l'occupazione di senz'altro precaria;
il Per_1
diritto al mantenimento è da ritenersi attuale anche in considerazione della giovanissima età del ragazzo, il quale ha da poco superato l'età scolare e, pertanto, non può considerarsi economicamente autosufficiente poiché non ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro per causa a lui non imputabile.
D'altro canto, parte resistente, non costituendosi in giudizio , ha disatteso l'onere della prova sullo stesso incombente in merito al
Pag. 4 di 8 raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio o al mancato raggiungimento per sua colpa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012).
Il Tribunale, sulla scorta della dedotta occupazione precaria del figlio, nonché stante la condizione reddituale del resistente, così come evincibile allo stato degli atti, in considerazione dello stato di detenzione di , ritiene congruo il mantenimento statuito con CP_1
ordinanza del 23/3/2024 nell'interesse del figlio nella misura Per_1
di € 100,00 mensili che andrà versato alla madre entro il giorno cinque di ogni mese. Tale assegno sarà valutato annualmente come per legge secondo gli Indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal
Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal 25 /10/2019.
Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
In ordine alla domanda di assegno di mantenimento , il Collegio condivide e fa proprio quanto osservato dalla Giudice delegata con ordinanza del 23/3/2024 .
Ed invero, questo Collegio ritiene di aderire al costante e consolidato indirizzo di legittimità in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo
Pag. 5 di 8 la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cassazione
n.12196/2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione
16809/19 , 5605/20).
Il Tribunale è, comunque, sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale
- ma anche ai redditi prodotti dal patrimonio mobiliare o immobiliare ed anche, infine, ai cespiti in sé e per sé considerati e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (valore intrinseco di eventuali beni immobili, a prescindere dal reddito dai medesimi prodotti nonché eventuali disponibilità monetarie e investimenti finanziari).
Il fondamento normativo di tale impostazione va quindi ravvisato, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, non tanto in una lettura estensiva del concetto di «redditi» di cui al 1° co. dell'art. 156 c.c., bensì nella nozione di «circostanze» contenuta nel 2° co. del medesimo articolo, la quale concerne tutti quegli elementi fattuali di tipo economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, e suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur non avendo ottemperato al deposito di tutta la documentazione patrimoniale richiesta nel decreto presidenziale di fissazione udienza, ha offerto prova della inadeguatezza dei propri redditi/risorse a garantirle l'autosufficienza economica e a
Pag. 6 di 8 mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale, tenore di vita peraltro certamente modesto, avendo la ricorrente vissuto di previdenze assistenziali (come si evince dalla documentazione attestante l'ammissione al cd. reddito di cittadinanza e la percezione di AUU) e non avendo mai lavorato, anche a seguito della separazione di fatto dal marito, determinatasi nel 2019. A ciò si aggiunga che la paga un Pt_1
canone di locazione (di 300,00€ come dalla stessa dichiarato in udienza di comparizione), di cui si ritiene la famiglia si sia fatta carico facendo leva sull'unico reddito da lavoro del resistente contumace, venuto meno in ragione della separazione e dello stato di detenzione di quest 'ultimo.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito della controversia e dell 'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dalla ricorrente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
Casoria il 10.07.1969, ex art. 151 co. 1 c.p.c. ,;
b) assegna la casa coniugale alla ricorrente che l a abiterà con il figlio maggiorenne non economicamente au tosufficiente;
c) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre CP_1
il giorno cinque di ogni mese, a favore di Parte_1
un assegno di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed euro 100,00 a titolo di Per_1
mantenimento della coniuge. Tale somma sarà annualmente ed
Pag. 7 di 8 automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non CP_1
coperte dal servizio sanitario nazionale e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50%, purché debitamente documentate;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Giugliano in Campania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n.313, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 5/2/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
N. R.G.10161/2022
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10161 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso per l'8.01.2025
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
in Campania (NA) al Vico Fondola n.14, C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n.123, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rocco di Torrepadula che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Pag. 1 di 8 nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
alla via Giuseppe Marrazzo n.107, C.F.: CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito, con nota di trattazione scritta del 7 /1/2025, si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo la decisione della causa con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il P.M. ha apposto il proprio Visto in data 27/01/2025, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 /10/2022, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
6/10/2004, in Giugliano in Campania, e che dalla loro unione è nato
(nato il [...]), per le ragioni indicate nell'atto Persona_1
introduttivo, ha chiesto: autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente;
l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione coniugale con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenuti affinché ella potesse continuare ad abitare con il figlio minore;
affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, con domicilio previlegiato presso la madre;
determinarsi le modalità di visita paterne nel modo più ampio;
porsi a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di
€250,00 mensili, oltre ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
porsi a carico del resistente il pagamento della somma di € 100,00 mensili in favore della ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento personale.
Pag. 2 di 8 All'udienza del 5/3/2004, finalmente regolarizzata la notifica al coniuge, non costituitosi, la Giudice delegata ne dichiarava la contumacia, procedeva all'ascolto di parte ricorrente e così provvedeva: nulla quanto ad affido e diritto di visita del figlio, essendo lo stesso medio tempore divenuto maggiorenne;
assegnazione alla ricorrente del la casa coniugale, unitamente ai mobili che la arredano;
obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 100,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre il 50 % delle Per_1
spese straordinarie, nonché un assegno mensile di E 100,00, a titolo di mantenimento della ricorrente.
La Giudice delegata designava quale GI se stessa e fissava per il prosieguo del giudizio l'udienza a trattazione scritta con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c entro il termine del'8 /7/2024, onerando parte ricorrente alla notifica del provvedimento assunto entro il 15/5/2024.
All'esito, letta la nota dall'unica parte costituita, rilevata la regolarità della notifica a parte resistente, preso atto della mancata richiesta di mezzi istruttori, la Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13 /1/2025.
Con ordinanza del 24 /1/2025, la Giudice, viste le conclusioni rassegnate dalla ricorrente, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. sede per le determinazioni di competenza.
Sulla domanda di separazione
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, di talché ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
Pag. 3 di 8 In particolare, quanto dedotto dalla ricorrente in merito al venir meno dell'affectio coniugalis, l'indifferenza della parte resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza materiale e spirituale (la ricorrente ha dichiarato che sono separati di fatto dal
2019) e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di affido condiviso e sul diritto di visita del figlio.
Il Tribunale non si pronuncia sull'affido condiviso del figlio Per_1
che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età.
Sul mantenimento in favore del figlio e sul dovere di Per_1
contribuzione alle spese straordinarie.
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Parte ricorrente ha dato prova mediante certificati anagrafici di coabitare stabilmente con il figlio , appena maggiorenne. Per_1
Quest'ultimo, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, svolge l'attività di apprendista idraulico, al nero, guadagnando euro 40 al giorno, per cinque giorni lavorativi a settimana.
Il Tribunale condivide e fa proprio quanto gi osservato dal GI sul punto, ritenendosi, invero, l'occupazione di senz'altro precaria;
il Per_1
diritto al mantenimento è da ritenersi attuale anche in considerazione della giovanissima età del ragazzo, il quale ha da poco superato l'età scolare e, pertanto, non può considerarsi economicamente autosufficiente poiché non ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro per causa a lui non imputabile.
D'altro canto, parte resistente, non costituendosi in giudizio , ha disatteso l'onere della prova sullo stesso incombente in merito al
Pag. 4 di 8 raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio o al mancato raggiungimento per sua colpa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012).
Il Tribunale, sulla scorta della dedotta occupazione precaria del figlio, nonché stante la condizione reddituale del resistente, così come evincibile allo stato degli atti, in considerazione dello stato di detenzione di , ritiene congruo il mantenimento statuito con CP_1
ordinanza del 23/3/2024 nell'interesse del figlio nella misura Per_1
di € 100,00 mensili che andrà versato alla madre entro il giorno cinque di ogni mese. Tale assegno sarà valutato annualmente come per legge secondo gli Indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal
Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal 25 /10/2019.
Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
In ordine alla domanda di assegno di mantenimento , il Collegio condivide e fa proprio quanto osservato dalla Giudice delegata con ordinanza del 23/3/2024 .
Ed invero, questo Collegio ritiene di aderire al costante e consolidato indirizzo di legittimità in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo
Pag. 5 di 8 la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza
e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cassazione
n.12196/2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione
16809/19 , 5605/20).
Il Tribunale è, comunque, sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale
- ma anche ai redditi prodotti dal patrimonio mobiliare o immobiliare ed anche, infine, ai cespiti in sé e per sé considerati e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (valore intrinseco di eventuali beni immobili, a prescindere dal reddito dai medesimi prodotti nonché eventuali disponibilità monetarie e investimenti finanziari).
Il fondamento normativo di tale impostazione va quindi ravvisato, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, non tanto in una lettura estensiva del concetto di «redditi» di cui al 1° co. dell'art. 156 c.c., bensì nella nozione di «circostanze» contenuta nel 2° co. del medesimo articolo, la quale concerne tutti quegli elementi fattuali di tipo economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, e suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur non avendo ottemperato al deposito di tutta la documentazione patrimoniale richiesta nel decreto presidenziale di fissazione udienza, ha offerto prova della inadeguatezza dei propri redditi/risorse a garantirle l'autosufficienza economica e a
Pag. 6 di 8 mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale, tenore di vita peraltro certamente modesto, avendo la ricorrente vissuto di previdenze assistenziali (come si evince dalla documentazione attestante l'ammissione al cd. reddito di cittadinanza e la percezione di AUU) e non avendo mai lavorato, anche a seguito della separazione di fatto dal marito, determinatasi nel 2019. A ciò si aggiunga che la paga un Pt_1
canone di locazione (di 300,00€ come dalla stessa dichiarato in udienza di comparizione), di cui si ritiene la famiglia si sia fatta carico facendo leva sull'unico reddito da lavoro del resistente contumace, venuto meno in ragione della separazione e dello stato di detenzione di quest 'ultimo.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito della controversia e dell 'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dalla ricorrente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
Casoria il 10.07.1969, ex art. 151 co. 1 c.p.c. ,;
b) assegna la casa coniugale alla ricorrente che l a abiterà con il figlio maggiorenne non economicamente au tosufficiente;
c) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre CP_1
il giorno cinque di ogni mese, a favore di Parte_1
un assegno di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed euro 100,00 a titolo di Per_1
mantenimento della coniuge. Tale somma sarà annualmente ed
Pag. 7 di 8 automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non CP_1
coperte dal servizio sanitario nazionale e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50%, purché debitamente documentate;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Giugliano in Campania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n.313, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 5/2/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
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