Art. 14.
Spetta alla Giunta centrale:
a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;
b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori;
c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;
d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;
e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni;
f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;
g) approvare i contratti di fornitura;
h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta', o in caso di necessita' funzionali. Contro detto provvedimento e' dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La gestione commissariale non puo' durare piu' di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;
i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 7 della presente legge;
l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente.
In caso di urgenza la Giunta puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Spetta alla Giunta centrale:
a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;
b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori;
c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;
d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;
e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni;
f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;
g) approvare i contratti di fornitura;
h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta', o in caso di necessita' funzionali. Contro detto provvedimento e' dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La gestione commissariale non puo' durare piu' di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;
i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 7 della presente legge;
l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente.
In caso di urgenza la Giunta puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.