Sentenza 3 agosto 2007
Massime • 2
Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di "festività ", infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.
L'art. 3 comma 2 quater legge 33/93, aggiunto in sede di conversione del d.l. 19 dicembre 1992 n. 487, relativo alla liquidazione dell'EFIM, e la cui normativa è stata estesa anche alle società controllate, pur distinguendo tra dirigenti licenziati e dirigenti trattenuti in servizio, riconosce ad entrambe le categorie i trattamenti previsti dagli accordi collettivi applicabili al momento del licenziamento, poiché sia il licenziamento che il trattenimento in servizio appartengono alla stessa ratio di esercizio del potere datoriale, secondo le finalità dell'intervento pubblico negli enti in stato di dissesto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto conforme a legge l'interpretazione dell'accordo del 27 aprile 1995 secondo cui l'azienda che risolva il rapporto di lavoro in presenza di ristrutturazione, riconversione ovvero crisi settoriale o aziendale, è tenuta ad erogare l'indennità supplementare pari al preavviso individuale maturato, anche al dirigente di imprese interessate alla misura del pensionamento anticipato).
Commentario • 1
- 1. Ricorrenza dei santi Pietro e Paolo, festività a tutti gli effettihttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2007, n. 17079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17079 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EFIMPIANTI S.P.A. in l.c.a., in persona dei suoi Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARIA GIORGI, che lo rappresenta e difende,giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1069/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/03/04 r.g.n. 7881/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RAPONE RAFFAELLA per delega PULSONI;
udito l'Avvocato GIORGI FILIPPO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ammissione allo stato passivo L. Fall., ex artt. 101 e 209, l'arch. AB PO ha convenuto avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. IN in liquidazione coatta amministrativa per sentire ammettere al passivo di detta società il credito di L. 106.000.928 a titolo di indennità supplementare al TFR. Sosteneva di avere diritto a tale indennità perché dipendente, da ultimo con qualifica di dirigente, della ED SpA, società controllata dall'EFIM, posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. Tesoro 20 maggio 1994, mantenuto in servizio per le esigenze della liquidazione;
invocava la disciplina del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito in L. 17 febbraio 1993, n. 33, che ha posto in liquidazione l'EFIM, le cui disposizioni sono state estese anche alle società controllate dal D.L. 643 del 1994, art. 1, comma 2 bis, convertito nella L. 738 del 1994. Con sentenza 28 giugno 2001 n. 25404 il Tribunale adito ha accolto la domanda, e tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 11 febbraio/1 marzo 2004 n. 1069. Il Giudice di appello ha posto a fondamento della decisione il comma 2 quater, aggiunto dalla Legge Conversione al D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, art. 3, il quale recita: "Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'art. 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo articolo 4, comma 14, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto". Ha ritenuto, con il primo giudice, che la disposizione riportata contenga due norme, una relativa ai dirigenti licenziati, l'altra ai dirigenti trattenuti in servizio, parificandone il trattamento. Una diversa interpretazione porrebbe la categoria dei dirigenti rimasti in servizio in posizione di svantaggio rispetto agli altri dirigenti, senza alcuna ragione giustificativa.
Quanto all'accordo collettivo, cui la norma legale rinvia, il Giudice di appello ha rilevato che l'accordo del 27 aprile 1995 dispone che l'azienda che risolva il rapporto di lavoro in presenza di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi settoriale o aziendale accertata, è tenuta ad erogare al dirigente, oltre al TFR, anche un'indennità supplementare pari al preavviso individuale maturato e che l'indennità è dovuta anche per il dirigente di imprese interessate alla misura del pensionamento anticipato fissate da apposita legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa (patrimonio separato IN ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 156, comma 1), con due motivi.
L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Entrambi hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve delibare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal resistente PO sotto il profilo della inosservanza del termine di decadenza previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., in quanto, a fronte di una notifica della sentenza impugnata alla IN il 30 aprile 2004, questa gli ha notificato il ricorso per cassazione il 30 giugno 2004, 61 giorno. Invoca Cass. 14 dicembre 1998 n. 12533, secondo cui "Qualora il giorno di scadenza del termine breve per appellare previsto dall'art.325 c.p.c., sia festivo, la scadenza viene prorogata, come per tutti i termini processuali, al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155 c.p.c., u.c.. Peraltro, il carattere di "festività" viene determinato in base alla L. n. 260 del 1949, e successive modificazioni. La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non è considerata nell'elenco delle festività". Sulla base della giurisprudenza invocata, e della L. 27 maggio 1949, n. 260, sulla quale la stessa è basata, l'eccezione va dichiarata infondata, perché se detta legge ignora le feste dei santi patroni locali, include espressamente il giorno della festa dei santi apostoli IE e AO, patroni di Roma (29 giugno), nell'elenco dei giorni festivi agli effetti civili.
L'eccezione va pertanto respinta.
Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'accordo collettivo del 27 aprile 1995; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata per non avere indicato il criterio ermeneutico adottato nella interpretazione dell'accordo collettivo.
Riportatone il testo integrale, la ricorrente sostiene che, in base al criterio ermeneutico della interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), il presupposto per il riconoscimento al dirigente della indennità supplementare è comunque un atto di recesso del datore di lavoro, e cioè un licenziamento, mentre detta indennità non spetta in caso di domanda di pensionamento anticipato. Ricorda la funzione della indennità supplementare, individuata nella finalità di elidere, in virtù di una sorta di accordo transattivo, i rischi di un eventuale giudizio sull'accertamento della giustificatezza del licenziamento comminato al dirigente per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi settoriale o aziendale;
rileva che è coerente con tale finalità la disposizione del sesto comma dell'accordo del 1995, il quale dispone che il riconoscimento dell'indennità supplementare preclude il ricorso al collegio arbitrale.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi;
L. n. 33 del 1993, art. 3, comma 2 quater, e L. n. 598 del 1994, art. 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), rileva che la L. 598 del 1994, art. 4, autorizzava il commissario liquidatore dell'EFIM a predisporre un piano di prepensionamento per il personale delle società controllate sulla base di domanda presentata da coloro che vi erano interessati;
l'art. 5, comma 4, espressamente esclude il diritto al preavviso per tutti i coloro le cui domande di prepensionamento fossero state accolte.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito in L. 17 febbraio 1993, n. 33, ha posto in liquidazione l'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;
nel far ciò, ha dettato disposizioni per il personale, che sono state estese anche alle società controllate dal D.L. 643 del 1994, art. 1, comma 2 bis, convertito nella L. 738 del 1994. L'art. 3, comma 2 quater, aggiunto dalla Legge Conversione n. 33 del 1993, detta una disciplina specifica per i dirigenti, mediante rinvio ai contratti o agli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Si tratta dell'accordo 27 aprile 1995, la cui interpretazione è stata già oggetto di valutazione da parte di questa Corte, con le sentenze 23 febbraio 2007 nn. 4269 e 4143. Ciascuna delle due fonti, legale e contrattuale, contiene criteri di identificazione dei destinatari, tra loro convergenti. La L. n. 33 del 1993, art. 3, comma 2 quater, (riportata in parte narrativa), distingue tra dirigenti licenziati e dirigenti trattenuti in servizio, riconoscendo ad entrambi i trattamenti previsti dagli accordi collettivi. Ove si ponga mente che l'art. 4, comma 14, richiamato per entrambe le categorie, dispone la sorte della totalità dei dipendenti, consentendo al commissario liquidatore di trattenerli in servizio per un tempo e per un numero limitati di persone, per i fini della gestione liquidatoria, appare corretta la interpretazione dei Giudici del merito secondo cui sia il licenziamento, sia il trattenimento in servizio, appartengono alla stessa logica di disposizione del personale secondo le finalità dell'intervento pubblico negli enti disastrati, si da non potere derivare diversità di trattamento economico dall'esercizio, seppure differenziato, del medesimo potere di disposizione daatoriale. Il trattenimento in servizio non è altro che una risoluzione del rapporto differita.
Quanto all'accordo collettivo cui la legge rinvia, esso è stato già oggetto di valutazione da parte delle citate sentenze di questa Corte 4269 e 4143 del 2007, anche sè in un contesto di legge richiamante diversa (crisi dell'alluminio).
Questa Corte ha già affermato che, pur non esistendo nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa costituisce tuttavia un valore immanente nell'ordinamento, in forza del quale non è consentito discostarsi da una interpretazione consolidata del Giudice di legittimità, senza una ragione giustificativa (Cass. 13 maggio 2003 n. 7355). Si deve aggiungere che principi elementari della logica (quale il principio di identità e non contraddizione) non consentono che della medesima norma contrattuale possano darsi due interpretazioni opposte egualmente valide, e come tali egualmente accettabili al controllo motivazionale.
Nel caso di specie il Collegio giudica corretta la interpretazione delle clausole contrattuali data dalla sentenza impugnata, e condivide la valutazione sulla, correttezza metodologica della medesima interpretazione delle clausole in esame data in precedenza da questa Corte con le sentenze citate.
La disposizione in esame si compone di sette commi: il primo riconosce la indennità supplementare ai dirigenti in caso di recesso da parte aziendale per motivi inerenti alla situazione di crisi aziendale;
il secondo dispone delle maggiorazioni della indennità supplementare in relazione all'anzianità; il quarto dispone che in caso di liquidazione coatta amministrativa la misura della indennità supplementare sarà limitata a quella del 1 comma e, quindi, la riconosce anche nel caso in esame, seppure con la limitazione della misura pari alla indennità sostitutiva del preavviso;
il sesto dispone la stessa limitazione quantitativa per i dirigenti dipendenti da impresa interessata alle misure di pensionamento anticipato, sempre che il dirigente sia nelle condizioni soggettive per l'esercizio della facoltà di prepensionamento, e quindi ne presuppone la spettanza.
Le censure della ricorrente non scalfiscono la chiarezza del quadro interpretativo sopra riportato: quanto ai criteri ermeneutici utilizzati dalla sentenza impugnata, trattasi di un accordo relativo ad aziende a struttura privatistica, per la cui interpretazione valgono i criteri di cui agli art. 1362 c.c., e segg.. La sentenza impugnata ha utilizzato, in particolare, come si deduce dalla motivazione, i criteri della interpretazione letterale, di quella complessiva, e teleologici, che, da quanto esposto supra, risultano corretti.
Quanto all'argomento tratto dal comma 5, dell'accordo, il quale dispone che il riconoscimento dell'indennità supplementare preclude il ricorso al collegio arbitrale, si deve rilevare che la indennità supplementare costituisce una disciplina di diritto sostanziale convenzionale, che le parti collettive possono impiegare anche al di fuori dei suoi caratteri originari, collegati alla giustificatezza del recesso;
il ricorso al collegio arbitrale un rimedio di valenza processuale consequenziale;
è ovvio che se la indennità supplementare è stata riconosciuta ed accettata, non vi è motivo di ricorso al collegio arbitrale.
Quanto alla disposizione della L. 598 del 1994, art. 5, comma 4, che autorizzava il commissario liquidatore dell'EFIM a predisporre un piano di prepensionamento per il personale delle società controllate sulla base di domanda presentata da coloro che vi erano interessati, trattasi di norma che, con il suo riferimento all'Inpdai, ha come destinatari anche i dirigenti;
essa però si limita a stabilire la cessazione del rapporto di lavoro al momento della trasmissione delle domande all'ente previdenziale, senza diritto al preavviso, ma non incide sulla distinta disciplina della indennità supplementare, derivante dalla norma legale e dall'accordo collettivo cui la prima rinvia, già esaminate, rispetto alla quale la indennità sostituiva del preavviso costituisce soltanto un parametro di commisurazione. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 26,00 oltre Euro tremilacinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007