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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. D'ANNUNZIO Parte_1 C.F._1 FULGENZIO (c.f. ) domiciliato in VIA UMBERTO I 29 66034 C.F._2 LANCIANO
ATTORE/I contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MONACO DANILO (c.f. CP_1 P.IVA_1
) domiciliato in Via Tirino, 8 65129 PESCARA C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusionali nei termini che seguono:
Per l'attrice opponente
“l'On.le Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis, Voglia:
- accertare e dichiarare, in accoglimento integrale dell'opposizione e per i motivi diffusamente esposti nel corso del giudizio, la nullità, illegittimità e/o inefficacia del pignoramento esattoriale n. 326277/2023 del 6 giugno 2023, notificato alla Sig.ra il 4 luglio 2023; Parte_1
- condannare al pagamento di spese e competenze di giudizio, ivi comprese quelle della CP_1 fase cautelare, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario”
Per la convenuta opposta
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
- in ordine a tutte le eccezioni e/o domande e documenti nuovi, dichiararne l'inammissibilità;
- rigettare la domanda di parte attrice- con vittoria delle spese di lite.”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione ex art 616 e 618 cpc ha opposto il pignoramento presso Parte_1 terzi notificato dalla per vizi inerenti l'atto di pignoramento stesso sollevati ex art 617 CP_1 c.p.c. nei termini e per vizi inerenti la pretesa sanzionatoria e delle cartelle di pagamento emesse e asseritamente non notificate.
Costituita la questa ha contestato la esistenza dei vizi formali ritenendo sussistere i CP_1 presupposti per la declaratoria di difetto di giurisdizione con riguardo ai vizi della pretesa sanzionatoria.
Rimesse le parti per le conclusioni con termini per memorie conclusive ex art 281 quinquies c.p.c la causa è stata trattenuta a decisione
La promossa opposizione, qualificata per i vizi sul pignoramento ex art 617 c.p.c. e per i restanti vizi ex art 615 c.p.c. va rigettata
1. Con riguardo al motivo di opposizione concernente la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente per mancata allegazione, all'atto di pignoramento presso terzi, degli atti presupposti e di qualsiasi riferimento agli atti di accertamento della pretesa tributaria, va rilevata l'inapplicabilità della citata disposizione all'atto iniziale e fondamentale dell'esecuzione forzata, il cui contenuto, in assenza di disposizioni derogatorie contenute nel d.p.r. n. 602 del 1973, rimane assoggettato alle sole norme del codice di rito, e nella specie agli artt. 492 e 543. L'unica particolarità dell'esecuzione esattoriale è data, nel caso in esame, dai soggetti abilitati a realizzarla: ai sensi dell'art. 49, comma 3, d.p.r. n. 602/73, le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, nominati dall'agente della riscossione fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita ai sensi della legge n. 56/51.
L'atto di pignoramento, quale atto della procedura esecutiva posto in essere da un ufficiale della riscossione con ruolo di ufficiale giudiziario, esula, pertanto, dal raggio di operatività dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, che si applica invece agli atti in senso proprio dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, quali atti di imposizione, di accertamento, ecc..
Per cui il rilievo ex art 617 c.p.c. mosso nei riguardi dell'atto di pignoramento va rigettato
2. Parte opponente lamenta genericamente la omessa notifica delle cartelle.
Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notifica della cartella o dell'intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l'azione davanti al giudice tributario non è – un'opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma un giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617 cod. proc. civ.
La sistemazione del riparto di giurisdizione in parte qua è stata proposta da SS.UU. con l'Ord. n. 7822 del 14.4.2020 con cui la Suprema Corte si è pronunciata in merito all'opposizione avverso un Contr atto di pignoramento presso terzi posto in essere dall' stabilendo che sulla legittimità dello stesso sia competente a decidere il giudice dell'esecuzione in caso di eccezioni relative a vizi formali e che, successivamente, ove necessario, interverrà la Commissione Tributaria per valutare nel merito la pretesa (trattandosi di pignoramento relativo a crediti erariali) e, recentissimamente, ancora a Sezioni Unite, con l'Ordinanza n. 8465/2022 con la quale, dopo una puntuale ricostruzione della normativa e della giurisprudenza formatasi in argomento, richiamando da ultimo i principi espressi dalla sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale e la Sentenza pronunciata a SSUU n. 4846/2021, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o pagina 2 di 4 dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Ancora più recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto nuovamente modo di occuparsi della fattispecie definitivamente chiarendo, con l'ordinanza pronunciata a SS.UU. n. 16986/2022 pubblicata il 25/05/2022 che: "passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione".
Orbene, il motivo presentato rispetto alla mancata notifica della cartella di pagamento resta deputato alla cognizione ordinaria del GE.
Sul punto parte opposta ha avuto modo di allegare la notifica per le cartelle opposte e queste appaiono correttamente ricevute. Ogni ulteriore questione sulla prescrizione e sulla pretesa vanno portate alla cognizione del Giudice tributario per cui questo Giudice deve dichiarare il difetto di giurisdizione sui relativi motivi di opposizione.
Va disposta, pertanto, la traslatio iudicii a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente ai sensi dell'art. 59 della legge 69/09, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, così come previsto dal II co. della medesima disposizione
3. Sulle spese di giudizio, a norma dell'articolo 91 cpc esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice opponente tenendo conto dello scaglione di valore della domanda e le fasi di giudizio con riconoscimento dei valori minimi in difetto di particolare complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione per quanto concerne i vizi dell'atto di pignoramento sollevati;
- dispone la traslatio iudicii a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente ai sensi dell'art. 59 della legge 69/09, entro il termine perentorio di pagina 3 di 4 tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, così come previsto dal II co. della medesima disposizione.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA CP se dovuti come per legge
Lanciano, 12/06/2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. D'ANNUNZIO Parte_1 C.F._1 FULGENZIO (c.f. ) domiciliato in VIA UMBERTO I 29 66034 C.F._2 LANCIANO
ATTORE/I contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MONACO DANILO (c.f. CP_1 P.IVA_1
) domiciliato in Via Tirino, 8 65129 PESCARA C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusionali nei termini che seguono:
Per l'attrice opponente
“l'On.le Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis, Voglia:
- accertare e dichiarare, in accoglimento integrale dell'opposizione e per i motivi diffusamente esposti nel corso del giudizio, la nullità, illegittimità e/o inefficacia del pignoramento esattoriale n. 326277/2023 del 6 giugno 2023, notificato alla Sig.ra il 4 luglio 2023; Parte_1
- condannare al pagamento di spese e competenze di giudizio, ivi comprese quelle della CP_1 fase cautelare, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario”
Per la convenuta opposta
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
- in ordine a tutte le eccezioni e/o domande e documenti nuovi, dichiararne l'inammissibilità;
- rigettare la domanda di parte attrice- con vittoria delle spese di lite.”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione ex art 616 e 618 cpc ha opposto il pignoramento presso Parte_1 terzi notificato dalla per vizi inerenti l'atto di pignoramento stesso sollevati ex art 617 CP_1 c.p.c. nei termini e per vizi inerenti la pretesa sanzionatoria e delle cartelle di pagamento emesse e asseritamente non notificate.
Costituita la questa ha contestato la esistenza dei vizi formali ritenendo sussistere i CP_1 presupposti per la declaratoria di difetto di giurisdizione con riguardo ai vizi della pretesa sanzionatoria.
Rimesse le parti per le conclusioni con termini per memorie conclusive ex art 281 quinquies c.p.c la causa è stata trattenuta a decisione
La promossa opposizione, qualificata per i vizi sul pignoramento ex art 617 c.p.c. e per i restanti vizi ex art 615 c.p.c. va rigettata
1. Con riguardo al motivo di opposizione concernente la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente per mancata allegazione, all'atto di pignoramento presso terzi, degli atti presupposti e di qualsiasi riferimento agli atti di accertamento della pretesa tributaria, va rilevata l'inapplicabilità della citata disposizione all'atto iniziale e fondamentale dell'esecuzione forzata, il cui contenuto, in assenza di disposizioni derogatorie contenute nel d.p.r. n. 602 del 1973, rimane assoggettato alle sole norme del codice di rito, e nella specie agli artt. 492 e 543. L'unica particolarità dell'esecuzione esattoriale è data, nel caso in esame, dai soggetti abilitati a realizzarla: ai sensi dell'art. 49, comma 3, d.p.r. n. 602/73, le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, nominati dall'agente della riscossione fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita ai sensi della legge n. 56/51.
L'atto di pignoramento, quale atto della procedura esecutiva posto in essere da un ufficiale della riscossione con ruolo di ufficiale giudiziario, esula, pertanto, dal raggio di operatività dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, che si applica invece agli atti in senso proprio dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, quali atti di imposizione, di accertamento, ecc..
Per cui il rilievo ex art 617 c.p.c. mosso nei riguardi dell'atto di pignoramento va rigettato
2. Parte opponente lamenta genericamente la omessa notifica delle cartelle.
Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notifica della cartella o dell'intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l'azione davanti al giudice tributario non è – un'opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma un giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617 cod. proc. civ.
La sistemazione del riparto di giurisdizione in parte qua è stata proposta da SS.UU. con l'Ord. n. 7822 del 14.4.2020 con cui la Suprema Corte si è pronunciata in merito all'opposizione avverso un Contr atto di pignoramento presso terzi posto in essere dall' stabilendo che sulla legittimità dello stesso sia competente a decidere il giudice dell'esecuzione in caso di eccezioni relative a vizi formali e che, successivamente, ove necessario, interverrà la Commissione Tributaria per valutare nel merito la pretesa (trattandosi di pignoramento relativo a crediti erariali) e, recentissimamente, ancora a Sezioni Unite, con l'Ordinanza n. 8465/2022 con la quale, dopo una puntuale ricostruzione della normativa e della giurisprudenza formatasi in argomento, richiamando da ultimo i principi espressi dalla sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale e la Sentenza pronunciata a SSUU n. 4846/2021, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o pagina 2 di 4 dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Ancora più recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto nuovamente modo di occuparsi della fattispecie definitivamente chiarendo, con l'ordinanza pronunciata a SS.UU. n. 16986/2022 pubblicata il 25/05/2022 che: "passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione".
Orbene, il motivo presentato rispetto alla mancata notifica della cartella di pagamento resta deputato alla cognizione ordinaria del GE.
Sul punto parte opposta ha avuto modo di allegare la notifica per le cartelle opposte e queste appaiono correttamente ricevute. Ogni ulteriore questione sulla prescrizione e sulla pretesa vanno portate alla cognizione del Giudice tributario per cui questo Giudice deve dichiarare il difetto di giurisdizione sui relativi motivi di opposizione.
Va disposta, pertanto, la traslatio iudicii a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente ai sensi dell'art. 59 della legge 69/09, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, così come previsto dal II co. della medesima disposizione
3. Sulle spese di giudizio, a norma dell'articolo 91 cpc esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice opponente tenendo conto dello scaglione di valore della domanda e le fasi di giudizio con riconoscimento dei valori minimi in difetto di particolare complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione per quanto concerne i vizi dell'atto di pignoramento sollevati;
- dispone la traslatio iudicii a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente ai sensi dell'art. 59 della legge 69/09, entro il termine perentorio di pagina 3 di 4 tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, così come previsto dal II co. della medesima disposizione.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA CP se dovuti come per legge
Lanciano, 12/06/2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
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