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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8527 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26992/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26992/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 27 giugno 2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'avv. MARCOCCIO GAETANO in virtù di C.F._2
procura in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casagiove (CE) alla Via A.
Pontillo n°75.
- APPELLANTI
E (C.F. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. CURTO MILENA, elettivamente domiciliata in Napoli, al Vico Tre Re a Toledo n. 60.
- APPELLATO
NONCHE'
, CF , residente in [...] C.F._3
Negri n.8, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Viserta C.F. , C.F._4
come da mandato in calce.
- APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/12/23 (cfr. pec al difensore dell'appellata compagnia) ed in data 29 luglio 2024 (cfr. relata notifica a mezzo posta nei confronti dell'appellato contumace) i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3374/23, in persona della dott.ssa Aulicino, pubblicata il 12/05/23, con cui veniva rigettate le domanda di risarcimento per i danni asseritamente subiti dall'autovettura Fiat Panda targata FB299AF, di proprietà della signora , nella misura di € 1.523,00, e Pt_1
dall'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata ES027TL, di proprietà del signor , Pt_2
per € 2.335,00, in conseguenza di un presunto sinistro multiplo occorso il giorno
02/12/2015 alle ore 15:40 circa in Aversa (Ce) alla via Nobel.
Secondo la narrazione di parte appellante, in tale occasione, il conducente dell'autovettura convenuta Renault Megane targata CK365JM, di proprietà del convenuto ed assicurata con la giunto in prossimità CP_2 Controparte_1
- 2 - dell'intersezione con Via San Michele, avrebbe tamponato l'auto Fiat Panda che, a sua volta, tamponava l'auto Alfa Giulietta, sospingendola contro un muro posto all'altezza dell'incrocio tra via Nobel e via San Michele.
Il giudice di Pace, nel rigettare la domanda, ha evidenziato che i due istanti non avevano offerto prova di aver patito un pregiudizio economico risarcibile, ciò in quanto era emerso che entrambi gli attori avevano alienato le autovetture a terzi antecedentemente all'instaurazione della lite, senza però produrre documentazione attestante gli esborsi sostenuti per la riparazione prima della vendita, o di dimostrare di aver conseguito un prezzo inferiore al valore di mercato a causa dei danni subiti dai veicoli incidentati.
In diritto, gli appellanti hanno eccepito l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte attrice in primo grado, nè delle conclusioni a cui è giunto il CTU, che avrebbe affermato la coerenza altimetrica e la coerenza dei danni con la dinamica del sinistro, provvedendo a quantificarli.
Gli appellanti hanno sostenuto poi che il diritto alla reintegrazione, sia in forma specifica che per equivalente, entra al far parte del patrimonio del danneggiato già al momento della commissione dell'illecito, dovendo considerarsi ininfluenti gli eventi successivi che attengono al bene danneggiato, e che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale.
I sig.ri e hanno, poi, eccepito la violazione degli artt. 115 e 116 Pt_1 Pt_2
c.p.c., eccependo l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, in particolare in riferimento alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, _1
, che sarebbero risultate precise ed idonee a provare il nesso eziologico.
[...]
- 3 - Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenute Controparte_1
infondate, ed ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che, alla luce dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto non provate le avverse domande, soprattutto in relazione al nesso causale e all'entità dei danni.
Inoltre, ha sostenuto che non vi sia stato nessun intervento di Autorità, né
l'intervento di soccorso stradale, né alcun ferito e che, dagli accertamenti peritali eseguiti dalla compagnia assicuratrice, era emersa l'assoluta incoerenza tecnica ed incompatibilità dei danneggiamenti reclamati sulla scorta di rilievi fotografici, privi di data certa, rispetto alla dinamica del sinistro come narrata dagli attori.
La convenuta compagnia ha poi evidenziato la circostanza per cui, dal report della scatola nera montata sul veicolo presunto danneggiante, non risultasse registrato alcun evento “crash”, oltre al coinvolgimento del convenuto presunto danneggiante in un elevato numero di sinistri stradali, di cui ben n. 11 ricorrenze solo per l'anno 2015, come emerso dalle risultanze IVASS prodotte in primo grado.
Pertanto, ha ritenuto le testimonianze rese dal teste non precise, Testimone_1
oltre che cinematicamente incompatibili.
Costituitosi in giudizio, il sig. , ha eccepito l'infondatezza della CP_2
domanda, ed ha ritenuto corrette le motivazioni dedotte dal giudice di prime cure.
Con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rimessa in decisione a norma del novellato art. 352 ultimo comma c.p.c.
********
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato, per i motivi che seguono.
Occorre preliminarmente riportare quanto statuito dal giudice di prime cure, secondo cui: “Nel merito la domanda esperita è risultata non provata e pertanto va rigettata. (…) Ritiene questo giudice che nel caso di specie gli attori, sui quali grava il relativo onus probandi, non abbiano fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della
- 4 - pretesa azionata. Non hanno provato invero gli attori di aver sostenuto l'onere della riparazione dei danni lamentati o, comunque, di essere titolari di una situazione attuale di possesso giuridicamente rilevante”.
Orbene, ritiene questo Giudice che il presente appello vada rigettato in ragione della omessa prova dell'esistenza dei danni di cui si chiede il ristoro, alla luce delle evidenti lacune probatorie e delle doglianze sostanzialmente prive di rilevanza mosse alla sentenza di primo grado ed in assenza di ulteriori elementi probatori volti a provare la sussistenza del danno di cui si chiede il risarcimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Le domande risarcitorie avanzate da e sono state Parte_1 Parte_2
correttamente rigettate per difetto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
- 5 - Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, gli attori non hanno agito al fine di ottenere il rimborso delle spese già sostenute per riparare il veicolo danneggiato, ma hanno espressamente chiesto il risarcimento del danno pari al costo (ricambi e manodopera) degli interventi a farsi per la riduzione in pristino delle autovetture, somma quantificata in misura pari ai preventivi di spesa espressamente prodotti e richiamati.
La domanda, dunque, presuppone che i danneggiati sosterranno le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale atteso che, in caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli, Sez. X,
15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, gli appellanti non hanno mai allegato di aver riparato il veicolo, né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su meri preventivi.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato di proprietà di è stato alienato a terzi in data 22.03.2019 ed il veicolo di proprietà Parte_2
di è stato alienato a terzi in data 7.11.2019, per cui gli appellanti Parte_1
hanno chiesto il riconoscimento di spese che non avrebbero potuto più sostenere in quanto non più titolari dei veicoli al momento della decisione della controversia.
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico di e , e Pt_1 Pt_2
mancando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi, pertanto, esistente il danno di cui è stato chiesto il ristoro, per cui le domande di risarcimento sono state correttamente rigettate.
- 6 - In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
Gli appellanti, peraltro, all'esito dell'alienazione non hanno nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzio-ne (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino,
10-10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret.
- 7 - Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha tuttavia in alcun modo indicato quale fosse il valore di mercato del proprio veicolo al momento del fatto né è dato sapere quale sia il prezzo di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
"svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n.7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ed ad un valore superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente
(ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 2000.
Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa
- 8 - conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Particolarmente significativa appare la circostanza che gli appellanti, in occasione del deposito delle memorie conclusionali in data 21 maggio 2025, abbiano allegato una sentenza del Tribunale di Napoli, rese dal GU dottor Roberto Notaro, che contiene valutazioni del tutto conformi a quelle operate nella presente sede decisionale.
Le considerazioni di cui sopra impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello possono essere compensate per le obiettive incertezze interpretative in tema di prova del danno in ipotesi di alienazione dell'autovettura in difetto di prova dell'effettuazione delle riparazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3374/23, pubblicata il 12/05/23;
2) compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli, il 26/09/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 9 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26992/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 27 giugno 2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c. e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'avv. MARCOCCIO GAETANO in virtù di C.F._2
procura in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casagiove (CE) alla Via A.
Pontillo n°75.
- APPELLANTI
E (C.F. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. CURTO MILENA, elettivamente domiciliata in Napoli, al Vico Tre Re a Toledo n. 60.
- APPELLATO
NONCHE'
, CF , residente in [...] C.F._3
Negri n.8, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Viserta C.F. , C.F._4
come da mandato in calce.
- APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/12/23 (cfr. pec al difensore dell'appellata compagnia) ed in data 29 luglio 2024 (cfr. relata notifica a mezzo posta nei confronti dell'appellato contumace) i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3374/23, in persona della dott.ssa Aulicino, pubblicata il 12/05/23, con cui veniva rigettate le domanda di risarcimento per i danni asseritamente subiti dall'autovettura Fiat Panda targata FB299AF, di proprietà della signora , nella misura di € 1.523,00, e Pt_1
dall'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata ES027TL, di proprietà del signor , Pt_2
per € 2.335,00, in conseguenza di un presunto sinistro multiplo occorso il giorno
02/12/2015 alle ore 15:40 circa in Aversa (Ce) alla via Nobel.
Secondo la narrazione di parte appellante, in tale occasione, il conducente dell'autovettura convenuta Renault Megane targata CK365JM, di proprietà del convenuto ed assicurata con la giunto in prossimità CP_2 Controparte_1
- 2 - dell'intersezione con Via San Michele, avrebbe tamponato l'auto Fiat Panda che, a sua volta, tamponava l'auto Alfa Giulietta, sospingendola contro un muro posto all'altezza dell'incrocio tra via Nobel e via San Michele.
Il giudice di Pace, nel rigettare la domanda, ha evidenziato che i due istanti non avevano offerto prova di aver patito un pregiudizio economico risarcibile, ciò in quanto era emerso che entrambi gli attori avevano alienato le autovetture a terzi antecedentemente all'instaurazione della lite, senza però produrre documentazione attestante gli esborsi sostenuti per la riparazione prima della vendita, o di dimostrare di aver conseguito un prezzo inferiore al valore di mercato a causa dei danni subiti dai veicoli incidentati.
In diritto, gli appellanti hanno eccepito l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte attrice in primo grado, nè delle conclusioni a cui è giunto il CTU, che avrebbe affermato la coerenza altimetrica e la coerenza dei danni con la dinamica del sinistro, provvedendo a quantificarli.
Gli appellanti hanno sostenuto poi che il diritto alla reintegrazione, sia in forma specifica che per equivalente, entra al far parte del patrimonio del danneggiato già al momento della commissione dell'illecito, dovendo considerarsi ininfluenti gli eventi successivi che attengono al bene danneggiato, e che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale.
I sig.ri e hanno, poi, eccepito la violazione degli artt. 115 e 116 Pt_1 Pt_2
c.p.c., eccependo l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, in particolare in riferimento alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, _1
, che sarebbero risultate precise ed idonee a provare il nesso eziologico.
[...]
- 3 - Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, ritenute Controparte_1
infondate, ed ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che, alla luce dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto non provate le avverse domande, soprattutto in relazione al nesso causale e all'entità dei danni.
Inoltre, ha sostenuto che non vi sia stato nessun intervento di Autorità, né
l'intervento di soccorso stradale, né alcun ferito e che, dagli accertamenti peritali eseguiti dalla compagnia assicuratrice, era emersa l'assoluta incoerenza tecnica ed incompatibilità dei danneggiamenti reclamati sulla scorta di rilievi fotografici, privi di data certa, rispetto alla dinamica del sinistro come narrata dagli attori.
La convenuta compagnia ha poi evidenziato la circostanza per cui, dal report della scatola nera montata sul veicolo presunto danneggiante, non risultasse registrato alcun evento “crash”, oltre al coinvolgimento del convenuto presunto danneggiante in un elevato numero di sinistri stradali, di cui ben n. 11 ricorrenze solo per l'anno 2015, come emerso dalle risultanze IVASS prodotte in primo grado.
Pertanto, ha ritenuto le testimonianze rese dal teste non precise, Testimone_1
oltre che cinematicamente incompatibili.
Costituitosi in giudizio, il sig. , ha eccepito l'infondatezza della CP_2
domanda, ed ha ritenuto corrette le motivazioni dedotte dal giudice di prime cure.
Con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rimessa in decisione a norma del novellato art. 352 ultimo comma c.p.c.
********
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato, per i motivi che seguono.
Occorre preliminarmente riportare quanto statuito dal giudice di prime cure, secondo cui: “Nel merito la domanda esperita è risultata non provata e pertanto va rigettata. (…) Ritiene questo giudice che nel caso di specie gli attori, sui quali grava il relativo onus probandi, non abbiano fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della
- 4 - pretesa azionata. Non hanno provato invero gli attori di aver sostenuto l'onere della riparazione dei danni lamentati o, comunque, di essere titolari di una situazione attuale di possesso giuridicamente rilevante”.
Orbene, ritiene questo Giudice che il presente appello vada rigettato in ragione della omessa prova dell'esistenza dei danni di cui si chiede il ristoro, alla luce delle evidenti lacune probatorie e delle doglianze sostanzialmente prive di rilevanza mosse alla sentenza di primo grado ed in assenza di ulteriori elementi probatori volti a provare la sussistenza del danno di cui si chiede il risarcimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Le domande risarcitorie avanzate da e sono state Parte_1 Parte_2
correttamente rigettate per difetto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
- 5 - Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, gli attori non hanno agito al fine di ottenere il rimborso delle spese già sostenute per riparare il veicolo danneggiato, ma hanno espressamente chiesto il risarcimento del danno pari al costo (ricambi e manodopera) degli interventi a farsi per la riduzione in pristino delle autovetture, somma quantificata in misura pari ai preventivi di spesa espressamente prodotti e richiamati.
La domanda, dunque, presuppone che i danneggiati sosterranno le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale atteso che, in caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli, Sez. X,
15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, gli appellanti non hanno mai allegato di aver riparato il veicolo, né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su meri preventivi.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato di proprietà di è stato alienato a terzi in data 22.03.2019 ed il veicolo di proprietà Parte_2
di è stato alienato a terzi in data 7.11.2019, per cui gli appellanti Parte_1
hanno chiesto il riconoscimento di spese che non avrebbero potuto più sostenere in quanto non più titolari dei veicoli al momento della decisione della controversia.
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico di e , e Pt_1 Pt_2
mancando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi, pertanto, esistente il danno di cui è stato chiesto il ristoro, per cui le domande di risarcimento sono state correttamente rigettate.
- 6 - In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
Gli appellanti, peraltro, all'esito dell'alienazione non hanno nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzio-ne (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino,
10-10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret.
- 7 - Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha tuttavia in alcun modo indicato quale fosse il valore di mercato del proprio veicolo al momento del fatto né è dato sapere quale sia il prezzo di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
"svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n.7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ed ad un valore superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente
(ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 2000.
Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa
- 8 - conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Particolarmente significativa appare la circostanza che gli appellanti, in occasione del deposito delle memorie conclusionali in data 21 maggio 2025, abbiano allegato una sentenza del Tribunale di Napoli, rese dal GU dottor Roberto Notaro, che contiene valutazioni del tutto conformi a quelle operate nella presente sede decisionale.
Le considerazioni di cui sopra impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello possono essere compensate per le obiettive incertezze interpretative in tema di prova del danno in ipotesi di alienazione dell'autovettura in difetto di prova dell'effettuazione delle riparazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3374/23, pubblicata il 12/05/23;
2) compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli, il 26/09/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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