Sentenza 8 febbraio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/02/2019, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2019
N. 00274/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2012, proposto da
NT IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Squillace, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via S. Giorgio n. 9;
contro
Comune di Cenadi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sinopoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Satriano, via Galluppi n. 2;
per l'annullamento
dell'ordinanza n 19/11 avente per oggetto la demolizione di una recinzione con muretti in cemento armato sovrapposti da paletti in ferro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cenadi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
IE NT ha impugnato l’ordinanza del Comune di Cenadi con cui è stata ingiunta la demolizione di una recinzione con muretti in c.a. sovrapposti da paletti in ferro di lunghezza di 24 ml ed altezza di 1,8 ml motivata - ) sul ricadere l’opera in zona di pertinenza stradale, -) esservi incongruenze degli elaborati tecnici -) sul mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Provincia, -) sull’ostacolare l’opera la manutenzione di palo luce elettrica.
A sostegno del ricorso ha lamentato il difetto di competenza, essendo la strada de qua provinciale, contestando la delibera comunale del 26.5.1995 con cui la via era stata inglobata nel centro urbano essendo essa al di fuori del relativo agglomerato, la carenza di motivazione dell’ordinanza e la sua erroneità non ricadendo il manufatto sulla strada ma, ma all’interno del suo terreno.
Costituitosi il Comune di Cenadi ha chiesto il rigetto per infondatezza deducendo -) la propria competenza in quanto con delibera del 26.4.1995 il tratto di strada era stato inglobato nel centro abitato senza alcuna osservazione contraria dalla Provincia sicchè ex art. 26 co. 3 dlgs. N. 285/1992 per i tratti di strade provinciali ivi ricadenti il rilascio di concessioni ed autorizzazioni è di competenza del Comune previo nulla osta dell’ente proprietario della strada; - ) il pervenimento, a seguito di Dia del IE, del nulla osta da parte della Provincia salva emissione della necessaria autorizzazione da parte dell’ente, non intervenuta; - ) la puntuale motivazione del provvedimento.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene l’ incompetenza dell’ente comunale sul presupposto della provincialità della strada per erroneità della planimetria allegata alla delibera adottata dal Comune di Cenadi con cui, ai sensi dell’art. 5 co. 7 del regolamento di attuazione del codice della strada, d.P.R. n. 485/1992, era stato per tale via delimitato il centro urbano.
Deve evidenziarsi che il procedimento in cui si inserisce la delibera de qua per la delimitazione dei tratti provinciali cd. interni, in quanto ricadenti nei centri urbani Comunali, risulta perfezionato e contro di essa non è stato proposto ricorso da parte del IE né con ricorso giurisdizionale, né ricosrso amministrativo nel termine e nelle forme prescritte dall’art. 37 codice della Strada.
Ebbene, la competenza comunale su strade di tal fatta è sancita dall’art. 26 d.lgs. n. 285/1992 secondo cui “ Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada ”.
Non a caso per il manufatto in contestazione fu chiesto ed ottenuto dalla Provincia il nulla osta con prescrizione, fatta salva la necessaria autorizzazione comunale.
2. Devono congiuntamente disaminarsi i motivi di contestazione di carenza ed erroneità della motivazione.
Il primo profilo risulta, ictu oculi , privo di fondamento posto che l’ordinanza di demolizione è fondata su plurimi e circostanziati motivi.
Tra di essi il IE ha solo contestato il ricadere il manufatto nella pertinenza stradale in quanto posto all’interno del terreno e non sulla strada e non anche gli altri elementi che autonomamente sostengono il provvedimento, vale a dire l’incongruenza degli elaborati ed il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche imposte dalla provincia.
Già i presupposti di fatto incontestati (incongruenza elaborati e violazione prescrizione) sorreggono, allora, la disposta demolizione.
Risulta, comunque, opportuno affermare anche l’infondatezza della censura relativa all’invasione della fascia di rispetto stradale.
Va premesso in proposito che la recinzione del IE per la sua consistenza non assurge a modesta recinzione senza opere murarie, come tale manifestazione del diritto di proprietà che non implica trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma è vera e propria opera muraria con la conseguenza che essa richiedeva l’ottenimento del permesso di costruire (cfr., ex multis, TAR Basilicata, 19 settembre 2003, n. 897; TAR Liguria, I, 11 settembre 2002, n. 961; TAR Toscana, I, 26 marzo 2009, n. 521; TAR Toscana, II, 13 ottobre 2009, n. 1532).
Ciò chiarito è ben evidenziato dalle foto allegate alla costituzione del resistente, e non oggetto di avversa contestazione, che la distanza del manufatto dal bordo stradale è inferiore al metro e trenta dal ciglio e dunque inferiore a tutte le fasce di rispetto stradali imposte dal Cod. Strada.
Per le considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio in difetto della relativa nota.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Cenadi, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Goggiamani | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO