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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato nella causa iscritta al n. 423/2023 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Catalano e Luana Parte_1
Sineri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Palermo in Via del Bersagliere n. 8, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
in Palermo in via Laurana 59 e rappresentato e difeso dal funzionario Giancarlo
Gagliano;
- convenuto -
SENTENZA
Con ricorso in riassunzione depositato l'08.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio CP_1
favore dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (indennità di accompagnamento), il cui requisito era stato riconosciuto in favore della madre
[...]
deceduta in data 28.01.2023, con decreto di omologa del Parte_2
13.07.2022- RG 5961/2021 del Tribunale di Palermo, ritualmente notificato all'Istituto, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio l'ente previdenziale rilevando che “Preliminarmente si chiede un rinvio per dare modo all'Agenzia competente per territorio di provvedere alla determinazione del CP_1
quantum dovuto alla dante causa. Si rappresenta che ciò non è avvenuto in quanto erroneamente il funzionario trattante ha ritenuto che il decreto di omologazione non fosse stato notificato;
dissipata tale incresciosa problematicità, grazie anche alla gentile disponibilità degli avvocati di controparte che mi hanno gentilmente fornito la prova dell'avvenuta notifica ancor prima della presente costituzione, nulla osterebbe alla bonaria composizione della lite”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
12.02.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell'Istituto, che nulla ha dedotto o provato al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: condanna parte convenuta al pagamento in favore di dei CP_1 Parte_1
ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (indennità di accompagnamento) a far data dalla decorrenza indicata in sede di omologa del
13.07.2022- R.G. n. 5961/2021, oltre interessi legali e sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge con distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 10.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato nella causa iscritta al n. 423/2023 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Catalano e Luana Parte_1
Sineri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Palermo in Via del Bersagliere n. 8, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
in Palermo in via Laurana 59 e rappresentato e difeso dal funzionario Giancarlo
Gagliano;
- convenuto -
SENTENZA
Con ricorso in riassunzione depositato l'08.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in proprio CP_1
favore dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (indennità di accompagnamento), il cui requisito era stato riconosciuto in favore della madre
[...]
deceduta in data 28.01.2023, con decreto di omologa del Parte_2
13.07.2022- RG 5961/2021 del Tribunale di Palermo, ritualmente notificato all'Istituto, con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio l'ente previdenziale rilevando che “Preliminarmente si chiede un rinvio per dare modo all'Agenzia competente per territorio di provvedere alla determinazione del CP_1
quantum dovuto alla dante causa. Si rappresenta che ciò non è avvenuto in quanto erroneamente il funzionario trattante ha ritenuto che il decreto di omologazione non fosse stato notificato;
dissipata tale incresciosa problematicità, grazie anche alla gentile disponibilità degli avvocati di controparte che mi hanno gentilmente fornito la prova dell'avvenuta notifica ancor prima della presente costituzione, nulla osterebbe alla bonaria composizione della lite”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
12.02.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna dell'Istituto, che nulla ha dedotto o provato al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: condanna parte convenuta al pagamento in favore di dei CP_1 Parte_1
ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (indennità di accompagnamento) a far data dalla decorrenza indicata in sede di omologa del
13.07.2022- R.G. n. 5961/2021, oltre interessi legali e sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge con distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 10.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo