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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1936/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Scopelliti n. 78, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Annalisa Trotta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giglio e
Valerio D'Urso - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Via Sant'Agata, presso lo studio dell'Avv.
Anna Maria Lojacono che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare, in ragione di tutti i motivi esposti in
narrativa, nulle ed illegittime perché prescritte le cartelle esattoriali: - n.
03420050005894067000 presumibilmente notificata il 18.02.2005 e relativa al “modello
DM 10/V” dovuti all sede di Cosenza per gli anni 2002 (€ 1.612,37, oltre somme CP_1
1 aggiuntive e interessi di mora) e 2003 (€ 5.755,73, oltre somme aggiuntive) per un totale
complessivo di € 9.880,55; - n. 03420070046238241000 presumibilmente notificata
l'08.07.2008 e relativa al mancato versamento dei “Contributi I.V.S.” dovuti all CP_1
sede di Cosenza per l'anno 2004 (€ 7.240,42, oltre le somme aggiuntive per l'omesso
versamento) per un totale complessivo di € 8.419,27; - n. 03420110026770538000
presumibilmente notificata il 24.12.2011 e relativa al mancato versamento dei “Contributi
I.V.S.” dovuti all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio
Territoriale di Paola per l'anno 2007 (€ 1.418,65, oltre le somme aggiuntive) per un totale
complessivo di € 1.649,14; E per l'effetto voler disporre l'annullamento dell'intimazione di
pagamento n. 034220219005100235000, notificata il 15.02.2022 dall
[...]
per la provincia di Cosenza, via XXIV Maggio, palazzo K2000, Controparte_2
Cosenza, siccome nulla e illegittima stante la prescrizione dei crediti in essa contenuti.
Condannare in solido le resistenti al risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno “non
patrimoniale” subito dalla ricorrente a causa dell'illecito comportamento dei convenuti
stessi, che ha cagionato stress, fastidi e la necessità di assistenza legale, nella misura
stabilita in via equitativa dal Giudice adito ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. Civ. Sez. I, n.
2148/2000; Cass. Civ. Sez. II, n. 6414/2000; Cass. Civ. Sez. III, n. 4055/2007), oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al soddisfo. Con vittoria di
spesse competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati
antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi (anche eventualmente residui) per cui è causa con accessori di
legge e con vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale)
prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle
esattoriali/avvisi di addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di CP_1
soccombenza, trattandosi di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di
Riscossione …”.
2 Conclusioni di : “… in via preliminare: - dichiarare Controparte_2
l'opposizione avanzata inammissibile ex art. 617 cpc per le ragioni dette;
- dichiarare la
carenza di legittimazione passiva della deducente opposta;
- dichiarare l'inammissibilità
della domanda relativa all'eccepita prescrizione dei crediti opposti;
nel merito: - rigettare
integralmente l'impugnazione avanzata perché infondata sotto ogni aspetto. Con vittoria di
spese ed onorari di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219005100235000, in riferimento alle cartelle di pagamento nn.
03420050005894067000, 03420070046238241000 e 03420110026770538000, afferenti
CP_ a crediti .
La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione, formulando le conclusioni sopra trascritte, con cui ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di danno risarcibile;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in riferimento alla richiesta di annullamento dell'intera intimazione di pagamento, che comprende anche cartelle di pagamento non
3 impugnate e non oggetto di giudizio (che, oltretutto, non sarebbero rientranti nella giurisdizione e competenza del Giudice adito).
La domanda è poi manifestamente infondata in riferimento alla domanda di risarcimento del danno, che viene indicato in maniera del tutto incompiuta in riferimento ad un danno non patrimoniale che, oltretutto, sarebbe insussistente perlomeno in riferimento alla circostanza per cui il credito oggetto di giudizio è minimo rispetto all'ammontare complessivo dell'intimazione di pagamento.
In merito, sono incongrui i riferimenti all'art. 1226 c.c., atteso che la disciplina dell'art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza del danno (nel caso di specie, si ripete, neppure compiutamente indicato) quale presupposto per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di procedere alla detta valutazione equitativa quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (tra le altre, in merito, Cass.
4310/2018).
In riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420050005894067000 e
03420070046238241000, l'azione è comunque ammissibile con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, atteso che parte ricorrente in tal caso fa valere una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica indicata, dovendosi in tal caso qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva.
Ciò posto, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995)
in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti,
4 si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo,
mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto di tali cartelle di pagamento sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che la notifica risale al 2005
ed al 2008, mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata da con effetti interruttivi della prescrizione risale al 2014, Controparte_2
già oltre il termine quinquennale di prescrizione.
CP_ In merito, l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalle cartelle di pagamento indicate.
Per la cartella di pagamento n. 03420110026770538000 l'opposizione è inammissibile per tardività con riferimento alla mancata notifica della cartella di pagamento, essendo stata proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Per quanto riguarda la possibilità di far valere la prescrizione maturata prima della conoscenza della cartella di pagamento, in assenza della dimostrazione della notifica,
occorre evidenziare che la cartella di pagamento era riportata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 22.12.2014, sicché il recupero del momento difensivo perduto a causa della mancata notifica e la possibilità di proposizione di opposizione nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 debbono considerarsi relativi alla data del 22.12.2014 indicata, con conseguente tardività della contestazione di credito, divenuto irretrattabile (cfr. Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass.
Sez. Lav. 18145/2012).
5 Per il periodo successivo, infine, la prescrizione non è decorsa, risultando in atti notifica di atto di pignoramento in data 13.6.2016 ed occorrendo considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
Conclusivamente la domanda deve accogliersi per le cartelle di pagamento nn.
03420050005894067000 e 03420070046238241000 e rigettata nel resto.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dalle cartelle di pagamento nn. 03420050005894067000 e
03420070046238241000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per le cartelle di pagamento indicate al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1936/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Scopelliti n. 78, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Annalisa Trotta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giglio e
Valerio D'Urso - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Via Sant'Agata, presso lo studio dell'Avv.
Anna Maria Lojacono che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare, in ragione di tutti i motivi esposti in
narrativa, nulle ed illegittime perché prescritte le cartelle esattoriali: - n.
03420050005894067000 presumibilmente notificata il 18.02.2005 e relativa al “modello
DM 10/V” dovuti all sede di Cosenza per gli anni 2002 (€ 1.612,37, oltre somme CP_1
1 aggiuntive e interessi di mora) e 2003 (€ 5.755,73, oltre somme aggiuntive) per un totale
complessivo di € 9.880,55; - n. 03420070046238241000 presumibilmente notificata
l'08.07.2008 e relativa al mancato versamento dei “Contributi I.V.S.” dovuti all CP_1
sede di Cosenza per l'anno 2004 (€ 7.240,42, oltre le somme aggiuntive per l'omesso
versamento) per un totale complessivo di € 8.419,27; - n. 03420110026770538000
presumibilmente notificata il 24.12.2011 e relativa al mancato versamento dei “Contributi
I.V.S.” dovuti all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio
Territoriale di Paola per l'anno 2007 (€ 1.418,65, oltre le somme aggiuntive) per un totale
complessivo di € 1.649,14; E per l'effetto voler disporre l'annullamento dell'intimazione di
pagamento n. 034220219005100235000, notificata il 15.02.2022 dall
[...]
per la provincia di Cosenza, via XXIV Maggio, palazzo K2000, Controparte_2
Cosenza, siccome nulla e illegittima stante la prescrizione dei crediti in essa contenuti.
Condannare in solido le resistenti al risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno “non
patrimoniale” subito dalla ricorrente a causa dell'illecito comportamento dei convenuti
stessi, che ha cagionato stress, fastidi e la necessità di assistenza legale, nella misura
stabilita in via equitativa dal Giudice adito ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. Civ. Sez. I, n.
2148/2000; Cass. Civ. Sez. II, n. 6414/2000; Cass. Civ. Sez. III, n. 4055/2007), oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al soddisfo. Con vittoria di
spesse competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati
antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi (anche eventualmente residui) per cui è causa con accessori di
legge e con vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale)
prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle
esattoriali/avvisi di addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di CP_1
soccombenza, trattandosi di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di
Riscossione …”.
2 Conclusioni di : “… in via preliminare: - dichiarare Controparte_2
l'opposizione avanzata inammissibile ex art. 617 cpc per le ragioni dette;
- dichiarare la
carenza di legittimazione passiva della deducente opposta;
- dichiarare l'inammissibilità
della domanda relativa all'eccepita prescrizione dei crediti opposti;
nel merito: - rigettare
integralmente l'impugnazione avanzata perché infondata sotto ogni aspetto. Con vittoria di
spese ed onorari di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219005100235000, in riferimento alle cartelle di pagamento nn.
03420050005894067000, 03420070046238241000 e 03420110026770538000, afferenti
CP_ a crediti .
La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione, formulando le conclusioni sopra trascritte, con cui ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità della domanda;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di danno risarcibile;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza in riferimento alla richiesta di annullamento dell'intera intimazione di pagamento, che comprende anche cartelle di pagamento non
3 impugnate e non oggetto di giudizio (che, oltretutto, non sarebbero rientranti nella giurisdizione e competenza del Giudice adito).
La domanda è poi manifestamente infondata in riferimento alla domanda di risarcimento del danno, che viene indicato in maniera del tutto incompiuta in riferimento ad un danno non patrimoniale che, oltretutto, sarebbe insussistente perlomeno in riferimento alla circostanza per cui il credito oggetto di giudizio è minimo rispetto all'ammontare complessivo dell'intimazione di pagamento.
In merito, sono incongrui i riferimenti all'art. 1226 c.c., atteso che la disciplina dell'art. 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza del danno (nel caso di specie, si ripete, neppure compiutamente indicato) quale presupposto per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di procedere alla detta valutazione equitativa quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (tra le altre, in merito, Cass.
4310/2018).
In riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420050005894067000 e
03420070046238241000, l'azione è comunque ammissibile con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, atteso che parte ricorrente in tal caso fa valere una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica indicata, dovendosi in tal caso qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva.
Ciò posto, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995)
in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti,
4 si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo,
mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto di tali cartelle di pagamento sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che la notifica risale al 2005
ed al 2008, mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata da con effetti interruttivi della prescrizione risale al 2014, Controparte_2
già oltre il termine quinquennale di prescrizione.
CP_ In merito, l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalle cartelle di pagamento indicate.
Per la cartella di pagamento n. 03420110026770538000 l'opposizione è inammissibile per tardività con riferimento alla mancata notifica della cartella di pagamento, essendo stata proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
Per quanto riguarda la possibilità di far valere la prescrizione maturata prima della conoscenza della cartella di pagamento, in assenza della dimostrazione della notifica,
occorre evidenziare che la cartella di pagamento era riportata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 22.12.2014, sicché il recupero del momento difensivo perduto a causa della mancata notifica e la possibilità di proposizione di opposizione nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 debbono considerarsi relativi alla data del 22.12.2014 indicata, con conseguente tardività della contestazione di credito, divenuto irretrattabile (cfr. Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass.
Sez. Lav. 18145/2012).
5 Per il periodo successivo, infine, la prescrizione non è decorsa, risultando in atti notifica di atto di pignoramento in data 13.6.2016 ed occorrendo considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
Conclusivamente la domanda deve accogliersi per le cartelle di pagamento nn.
03420050005894067000 e 03420070046238241000 e rigettata nel resto.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dalle cartelle di pagamento nn. 03420050005894067000 e
03420070046238241000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per le cartelle di pagamento indicate al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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