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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/04/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., vista la regolarità della notifica e la mancata costituzione della parte convenuta;
ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione anche in ordine alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi in materia;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del convenuto e provvede al deposito della CP_1
seguente sentenza, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, a seguito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 41/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter MICELI, dall'avv. Parte_1
Fabio GANCI, l'avv. Nicola ZAMPIERI, l'avv. Giovanni RINALDI, presso il cui studio in Biella alla via De Marchi n.4/A n.9 è eletto domicilio;
ricorrente
contro
COr
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ); P.IVA_1
parte resistente contumace
Pag. 2 di 10 Parte ricorrente:
CONCLUSIONI:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità
analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta
della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_2 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente premesso di aver Parte_1
prestato servizio quale docente di scuola primaria e infanzia alle dipendenze del
Pag. 3 di 10 dall'anno scolastico 2019 al 2024 con orario COroparte_3
settimanale 23/24 ore, classe concorso religione. dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 dela CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonchè la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione,
con ricorso ha convenuto in giudizio il per COroparte_3 sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni dal 2018 al
2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente condanna del
[...]
del merito alla corresponsione alla parte ricorrente alla fruizione del COroparte_3 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per sentire condannare il al COroparte_3
Pag. 4 di 10 riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Nella contumacia del del merito, la causa è stata assunta COroparte_3 in decisione a seguito di deposito di note scritte all'udienza.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della Legge summenzionata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. 28 settembre 2016. Tale atto, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito, all'art. 3, come gli stessi siano “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per
Pag. 5 di 10 motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 ribadivano che i docenti di ruolo a tempo indeterminato erano i soli destinatari della disciplina della carta del docente, con esclusione dal beneficio dei docenti precari.
Tanto premesso, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che,
con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale COroparte_3
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea,
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
Pag. 6 di 10 eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE inferiva dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) il principio per il quale la formazione dei docenti era obbligatoria, permanente e strutturale.
Essendo i docenti a tempo determinato, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, comparabili a quelli a tempo indeterminato, non sussistendo inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), devesi concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, violi la clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale conclusione, il Consiglio di Stato, rilevando la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continuava nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale era tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, censurava la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1
termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA (sentenza n. 1842/2022), non potendo revocarsi in dubbio che, nella misura in cui la PA si serva di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, con la conseguenza che il diritto/dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Pag. 7 di 10 Da ultimo la Suprema Corte con sentenza n. 29961/2023 ha confermato tale lettura statuendo che:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività
didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio,
i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai
sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema
scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni
e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Tanto detto, i principi sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Deve certamente affermarsi come la natura temporanea del rapporto tra docente e
CO
non incida sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente: questa spetta a tutti i docenti, a tempo indeterminato o a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Si rammenta, in proposito, come la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente,
Pag. 8 di 10 dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”. La comparabilità, inoltre, neppure può essere esclusa “per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro
nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano
distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio
prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Sulla scorta di quanto precede, va rilevato come nel caso oggetto di controversia, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo (risultando in servizio da settembre sino al termine delle attività scolastiche).
Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, co. 121,
L. 107/2015).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla COroparte_3
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 (e quindi di importo nominale di
Euro 2.500,00); oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in Euro 1.314,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Imperia, 18.4.2024
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 10 di 10
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., vista la regolarità della notifica e la mancata costituzione della parte convenuta;
ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione anche in ordine alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi in materia;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del convenuto e provvede al deposito della CP_1
seguente sentenza, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, a seguito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 41/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter MICELI, dall'avv. Parte_1
Fabio GANCI, l'avv. Nicola ZAMPIERI, l'avv. Giovanni RINALDI, presso il cui studio in Biella alla via De Marchi n.4/A n.9 è eletto domicilio;
ricorrente
contro
COr
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ); P.IVA_1
parte resistente contumace
Pag. 2 di 10 Parte ricorrente:
CONCLUSIONI:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità
analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta
della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_2 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente premesso di aver Parte_1
prestato servizio quale docente di scuola primaria e infanzia alle dipendenze del
Pag. 3 di 10 dall'anno scolastico 2019 al 2024 con orario COroparte_3
settimanale 23/24 ore, classe concorso religione. dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 dela CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonchè la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione,
con ricorso ha convenuto in giudizio il per COroparte_3 sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni dal 2018 al
2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente condanna del
[...]
del merito alla corresponsione alla parte ricorrente alla fruizione del COroparte_3 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per sentire condannare il al COroparte_3
Pag. 4 di 10 riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Nella contumacia del del merito, la causa è stata assunta COroparte_3 in decisione a seguito di deposito di note scritte all'udienza.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della Legge summenzionata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. 28 settembre 2016. Tale atto, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito, all'art. 3, come gli stessi siano “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per
Pag. 5 di 10 motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 ribadivano che i docenti di ruolo a tempo indeterminato erano i soli destinatari della disciplina della carta del docente, con esclusione dal beneficio dei docenti precari.
Tanto premesso, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che,
con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale COroparte_3
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea,
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
Pag. 6 di 10 eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE inferiva dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) il principio per il quale la formazione dei docenti era obbligatoria, permanente e strutturale.
Essendo i docenti a tempo determinato, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, comparabili a quelli a tempo indeterminato, non sussistendo inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), devesi concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, violi la clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale conclusione, il Consiglio di Stato, rilevando la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continuava nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale era tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, censurava la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1
termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA (sentenza n. 1842/2022), non potendo revocarsi in dubbio che, nella misura in cui la PA si serva di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, con la conseguenza che il diritto/dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Pag. 7 di 10 Da ultimo la Suprema Corte con sentenza n. 29961/2023 ha confermato tale lettura statuendo che:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività
didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio,
i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai
sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema
scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni
e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Tanto detto, i principi sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Deve certamente affermarsi come la natura temporanea del rapporto tra docente e
CO
non incida sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente: questa spetta a tutti i docenti, a tempo indeterminato o a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Si rammenta, in proposito, come la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente,
Pag. 8 di 10 dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare”. La comparabilità, inoltre, neppure può essere esclusa “per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro
nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano
distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio
prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Sulla scorta di quanto precede, va rilevato come nel caso oggetto di controversia, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo (risultando in servizio da settembre sino al termine delle attività scolastiche).
Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, co. 121,
L. 107/2015).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla COroparte_3
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 (e quindi di importo nominale di
Euro 2.500,00); oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in Euro 1.314,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Imperia, 18.4.2024
Il Giudice
Paola Cappello
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