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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola
Cesaroni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 14176 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Domenico Traversa ed elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renata Castellan e
NO LO RP, elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 21.10.2025; la causa è decisa con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
emesso dal Tribunale adito in favore di con cui Controparte_1
1 era ingiunto il pagamento, in solido tra loro, dell'importo di €
49.132,20 e dell'ulteriore somma di € 4.133,75 al solo Parte_1
[...]
Il decreto era emesso in relazione al debito residuo derivante dal contratto di apertura di linea di credito con carta n.
20059168447005 e dal contratto di prestito personale n.
20059168447022, rispettivamente stipulati in data 10.03.2017 e
25.09.2018 da con la Findomestic s.p.a., garantiti Parte_1
da e successivamente ceduti a Parte_2 CP_1
[...]
Gli opponenti invocavano la revoca del decreto ingiuntivo,
contestando la illegittimità delle condizioni economiche applicate ai contratti, con specifico riferimento all'usurarietà dei tassi applicati, al regime di capitalizzazione composta degli interessi secondo il metodo alla francese non concordato e non riportato in contratto, con conseguente produzione di effetti anatocistici,
nonché alla mancata indicazione dell'ISC/TAEG in violazione dell'art. 125 TUB.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito opposto invocando,
in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano assegnati i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Istruita la causa solo documentalmente, era fissata udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.11.2025, con termine fino a dieci giorni prima per brevi note conclusive, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto”
(cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr.
art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02).
Nel caso di specie, risulta prodotto in atti il contratto di apertura di linea di credito con carta revolving del 10.03.2017 ed il contratto di prestito personale del 25.09.2018, con estratti conto completi allegati e Gazzetta ufficiale attestante l'avvenuta cessione.
La predetta documentazione è, quindi, sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito.
3 Con riferimento alle contestazioni svolte circa le condizioni economiche dei contratti oggetto di causa, deve osservarsi quanto segue.
In ordine al dedotto superamento del tasso soglia, deve osservarsi che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. civ. SS.UU. 19597/2020).
Nella specie, parte opponente non ha provveduto alla produzione dei decreti ministeriali né ha indicato i tassi di riferimento per sostenerne il carattere usuraio.
Nella relazione di parte, inoltre, si deduce il superamento del tasso soglia per entrambi i contratti con inclusione della penale di risoluzione per inadempimento.
Sul punto, deve ricordarsi che: “La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità
sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del C.D. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica
4 la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la
"reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì
sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass. civ.
n. 5379/2023).
D'altra parte, per il principio di simmetria, richiamato dalla citata pronuncia della Suprema Corte, che richiede l'omogeneità tra le modalità di calcolo del TEG contrattuale e quello alla base di calcolo del TEGM effettuato dalla Banca D'Italia, con il quale viene determinato il tasso soglia, non si può tenere conto, come costo, di una voce contrattuale non contemplata nelle istruzioni della Banca
d'Italia pro tempore vigenti per la determinazione del TEGM, come appunto la penale di risoluzione per inadempimento.
Pertanto, tale eccezione deve essere disattesa.
In ordine alla presunta violazione dell'art. 125 TUB per mancata o inesatta indicazione dell'Isc o Taeg, sollevata con riferimento ad entrambe le linee di credito, deve evidenziarsi che “l'indicatore sintetico di costo non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio” (Cass. n. 4597/2023).
5 In entrambi i contratti oggetto di causa, inoltre, il TAEG risulta puntualmente indicato.
Priva di fondamento deve, infine, ritenersi la doglianza sollevata in ordine alla nullità dei contratti oggetto di causa per mancata pattuizione ed indicazione del regime di capitalizzazione.
Come noto, la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito. Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti.
La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto,
più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde
6 un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi
(essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (n. 15130/2024), affermando che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Si afferma, in motivazione: "come rilevato dalla Procura Generale, è
quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)".
Ossia: l'esigibilità immediata degli interessi prima della scadenza del capitale non confligge con l'art. 821 c.c., ove tale esigibilità
anticipata sia convenuta tra le parti.
Nel caso di specie, parte opponente ha infine avuto piena contezza delle condizioni economiche contrattuali, liberamente accettandole,
essendo specificamente indicato l'importo ed il numero delle rate,
con conseguente infondatezza delle contestazioni sollevate.
7 Conclusivamente, l'opposizione è infondata e viene rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese legali seguono la soccombenza, applicati i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisoria, liquidate ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Parte_2
, così provvede: CP_1 CP_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- condanna gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 9.100,00 per compensi, oltre r.f. iva e cap come per legge.
Bari, 04/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Cesaroni
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